Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4835 / 2024 R.G. promossa da Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Leonardi come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva:
- di avere presentato in data 27.04.2020 domanda volta ad accertare il proprio grado di invalidità e che, in seguito alla visita espletata in data 15.09.2020, presso la Commissione Invalidi Civili dell'ASL di Acireale, veniva trasmesso il verbale con il quale il ricorrente veniva dichiarato "Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
D.L. 509/88). Percentuale 75%";
(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88). Percentuale 67%"; e che la commissione medica, dunque, modificava la precedente valutazione nonostante le condizioni del ricorrente fossero semmai peggiorate di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
-
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G 11140/23;
-che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 67%;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare il CTU aveva omesso di valutare talune patologie e di attribuire i codici delle patologie riscontrate in modo di verificare l'esatta attribuzione percentuale come da D.M. del 1992;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva
66 chiedendo a) nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento di un grado di invalidità civile pari o superiore al 74% a far data dalla domanda amministrativa con onere di indicare i codici delle patologie riscontrate e relativa percentuale. Con riserva di produrre altra documentazione sanitaria
;b) che l'ill.ma autorità giudicante adita, disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica;
c) dichiarare che il Sig. Parte 1 è affetto da varie patologie che rappresentano un quadro clinico con il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa;
d) condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere all'interessato le somme che risulteranno dovuti ai suesposti titoli, con rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, dalle scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha concluso, all'esito degli accertamenti espletati, ritenendo che :
1. Il sig. Parte 1 è affetto66
da "diabete mellito in scarso compenso glicometabolico cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA, artrosi poli-distrettuale esiti di remota, exeresi (2016) di linfonodi inguinali sn (quale probabili metastasi di un melanoma occulto).
2. le patologie sofferte e certificate dall'attore, rendono lo stesso invalido con riduzione della capacità lavorativa al 76%, a partire dal mese di Agosto 24, da rivedere tra anni 2".
In particolare, il consulente, sotto il profilo della valutazione diagnostica, ha così argomentato:
Sulla base della visita e dei documenti sanitari pesanti i atti, si può affermare che il Sig. [...] Pt 1 è affetto da: diabete mellito in scarso compenso glicometabolicocardiopatia ipertensiva in
III classe NYHA, artrosi poli-distrettuale esiti di remota exeresi (2016) di linfonodi inguinali sn
(quale probabili metastasi di un melanoma occulto). Si prendono in esame le patologie sofferte dalla ricorrente: Cardiopatia Ipertensiva Tale patologia la possiamo attribuire alla voce con cod 6442
Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) riconosciuta con range 41-50 %. in considerazione della certificazione presente in atti possiamo attribuire un punteggio del 41Diabete mellito in scarso compenso plico metabolico Tale patologia la possiamo attribuire alla voce con cod 9309 Diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) riconosciuta con range
41-50, in considerazione della certificazione presente in atti possiamo attribuire una percentuale del
41% Anchilosi rachide lombare Tale patologia la possiamo attribuire alla voce con cod 7010, con percentuale del 31%. Applicando il relativo calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, la cui formula è IT= (0,IP1 +0,IP2) - (0,IP1 x 0,IP2), si ottiene una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76% ".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, va accertato e dichiarato che il ricorrente è soggetto invalido al 76% in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di agosto 2024.
Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla visita medica espletata in sede di revisione nonché agli accertamenti espletati in sede di ATP, le spese di lite possono essere integralmente compensate
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Parte_1 è soggetto invalido in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che nella misura del 76% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di agosto 2024; spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP 1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso