Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 07/03/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02543/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zuppelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 28 agosto 2020, con il quale veniva rigettata la domanda ex art. 9 lett. f) L. 91/1992 presentata dal sig. -OMISSIS- per la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 4 marzo 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il Ministero ha denegato la richiesta cittadinanza in ragione dell’assenza del prescritto requisito reddituale, così motivando: “considerato che il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere in sede di attualizzazione sino al momento del giuramento, condizione di efficacia della concessione di naturalizzazione, stante l’obbligo della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art 4, comma 7, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, come confermato dall’art. 8 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; Vista la documentazione acquisita agli atti nella quale non vi è prova che l’interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito, redditi uguali o superiori a quelli fissati nei detti parametri assunti dall’Amministrazione; Vista la nota ministeriale, datata 11/11/2019, inserito nel sistema SICITT, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso del diniego, ai sensi dell’art. 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.; Tenuto conto che dalla successiva attività istruttoria svolta d’ufficio per accertare il possesso dei requisiti reddituali non emerge l’autosufficienza economica familiare in quanto non risultano redditi percepiti negli anni si imposta 2016, 2017 e 2018 ed anche negli anni precedenti”.
Il ricorrente espone di risiedere legalmente nel territorio italiano da circa un ventennio e di aver sempre onestamente lavorato potendo, altresì, contare anche sui redditi di due dei tre figli maggiorenni oltre che su un prestito di € 13.000 elargito da un amico nel 2016.
Nel triennio 2016, 2017 e 2018, pertanto, il reddito del proprio nucleo familiare sarebbe stato superiore alla soglia minima.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili della violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, atteso che dalla documentazione fiscale versata in atti nel triennio antecedente all’adozione del provvedimento di diniego il reddito è stato:
- nel 2018 pari ad € 30.086,69 derivante dai redditi dei figli -OMISSIS-;
- nel 2017 pari ad € 19.233,23 derivante dal reddito del figlio -OMISSIS-;
- nel 2016 pari ad € 16.185 derivante, per € 3,185,00 dal reddito del figlio -OMISSIS- e per € 13.000,00 dal prestito di un amico.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 7 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1. Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri. che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
4.2. Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco relativo alla situazione fiscale delle dichiarazioni presentate dal ricorrente, è emersa negli anni 2016, 2017, 2018 una situazione reddituale insufficiente rispetto ai parametri di legge.
Ed infatti, tenuto conto dello Stato di famiglia del ricorrente che, come dichiarato nell’istanza di riconoscimento della cittadinanza, ha a proprio carico la moglie e tre figli, la soglia minima richiesta è pari ad € 12.910,05 [11.362,05 + 1.032 (516 x 3)].
Anche tenendo conto dei redditi percepiti dai figli nel 2018 e nel 2017, il ricorrente non ha raggiunto la soglia minima richiesta, non potendo tenersi in considerazione, a tal fine, il prestito elargito da un conoscente che non può concorrere al raggiungimento della soglia, non costituendo reddito tassabile e non contribuendo, pertanto, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici.
5. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento risulta adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.