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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice
Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12960/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
, nata a [...], il [...], residente in [...]di Parte_1
Atella (CE), alla via Bugnano, n.° 14, C.F. , rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Alberico, C.F.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Marcianise (CE), alla via Perugia, n.° 3
-attrice-
E con sede legale in Bologna, alla via Controparte_1
Stalingrado n.45 (P.IVA ), in persona del procuratore speciale Dr. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Riccardo Imperiali (C.F. ) e dall'avv. Marzia Imperiali C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Napoli, via Toledo 31
-convenuta-
NONCHE'
, residente in [...] – Controparte_3
81030
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
C. +1 1 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA Con note sostitutive d'udienza dell'08.01.25 l'attrice ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.21, la sig.ra
[...]
, conveniva innanzi in giudizio la nonché il SI. Parte_1 Controparte_4
, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni subìte in Controparte_3 conseguenza del sinistro avvenuto in data 16.11.2019, alle ore 02:30 circa, in
Succivo, corso Umberto I, mentre si trovava a bordo, quale trasportata, dell'auto
CI Ypsilon tg. FC740ER di proprietà del sig. e condotta Controparte_3 dal SI. . Persona_1
L'attrice riferiva che il sinistro de quo ebbe a verificarsi siccome, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi descritte, il signor , alla guida del Persona_1 veicolo CI Ypsilon tg. FC 740 ER, sul quale viaggiava, in qualità di trasportata, percorreva il Corso Umberto I°, con direttrice di marcia “Centro verso Periferia”, allorché, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale denominato “Arcob”, posto sul lato destro rispetto alla direttrice di marcia tenuta dal veicolo vettore, a causa della elevata velocità e del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia, perdeva il controllo dei veicolo, terminando contro il marciapiedi, con la propria parte antero-laterale destra, nonché contro un albero di alto fusto sito sul lato destro della carreggiata.
A causa del violento impatto e per l'effetto dello stesso, la signora
[...]
riportava gravi lesioni, consistenti in “trauma cranio-facciale con f.l.c. dell'ala Parte_1 nasale destra, frattura delle ossa nasali con forte latero-deviazione a sinistra della piramide nasale, traumi contusivi multipli, trauma cranico non commotivo”, per cui si rendeva necessario, tra l'altro, un delicato intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali con contenzione in apparecchio gessato ed applicazione di diversi punti di sutura, come diagnosticatele, in prime cure, dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Antonio Cardarelli” di Napoli (NA), dove si rendeva necessario il trasporto, giusta referto nr.° 2019068529, che, unitamente alla documentazione medica tutta, attestante il prosieguo della inabilità temporanea e la compiuta guarigione con postumi permanenti, nonché la consulenza tecnica medico legale di parte in atti.
Deduceva, altresì, che in seguito all'evento lesivo per cui è causa, soffriva in maniera grave per “postumi di politrauma contusivo cranio-facciale, con frattura delle ossa nasali ed esito cicatriziale sull'ala nasale destra, costituente pregiudizio estetico di grado lieve, disturbo d'ansia reattivo”, come asseverato anche in sede di visita specialistica medico-legale dalla Dr.ssa e che per la cicatrice ipertrofica e mal Persona_2 posizionata all'ala nasale destra, nonché per gli esiti della frattura delle ossa nasali, si rendeva necessario un intervento di rinosettoplastica, nonché una terapia laser e di rigenerazione cellulare per il recupero funzionale ed estetico dell'esito cicatriziale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “condannare la convenuta compagnia di assicurazioni, quale compagnia di Controparte_1 assicurazioni coprente, per la RCA, la circolazione del veicolo danneggiante, CI Ypsilon trg. FC 740 ER, di proprietà del signor nonché quest'ultimo, quale Controparte_3 proprietario del citato veicolo danneggiante, in solido, al risarcimento, in favore di essa attrice, dei danni tutti patiti, inerenti le lesioni riportate alla propria persona, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali, nonché dei danni tutti scaturiti dai gravi pregiudizi estetici reliquati, nonché dalla perdita di chance dovuta ai gravi pregiudizi estetici, dai danni relativi al mancato superamento di un importante esame universitario, ed infine dai gravi danni psicologici ed alla vita di relazione subiti in seguito al sinistro per cui è causa, a seguito dell'evento dannoso di cui innanzi, nella misura di €. 31.374,19 (€. 1.424,70 per Danno da Invalidità Temporanea, di cui ITT giorni 10, ITP al 50% giorni 30; ITP al 25% giorni
20; €. 15.844,07 per Danno da Invalidità Permanente nella misura del 9% “cfr. Tabella di liquidazione del danno alla persona da RCA per danno biologico di lieve entità, per soggetto donna di anni 22 al momento del sinistro”; €. 5.755,68 per danno morale nella misura di
1/3 del Danno Biologico Permanente, tenendosi conto anche del grave danno esistenziale
C. +1 3 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA dovuto al pregiudizio estetico patito da una giovane donna di ventidue anni;
€. 8.000,00 quale spesa futura che si renderà necessaria per la cicatrice ipertrofica e mal posizionata all'ala nasale destra, nonché per gli esiti della frattura delle ossa nasali, per cui l'attrice dovrà sottoporsi ad un intervento di rinosettoplastica, nonché una terapia laser e di rigenerazione cellulare per il recupero funzionale ed estetico dell'esito cicatriziale, il cui costo è stimato in €. 8.000,00, giusta consulenza e preventivo a firma del Dr. con studio in Cesa (CE), Persona_3 versata in atti;
€. 349,74 per spese mediche documentante), ovvero in quella che verrà quantificata in corso di causa anche con lo ausilio di C.T.U., della quale se ne chiede fin d'ora la ammissione, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, contenendo, comunque, la statuizione nei limiti di competenza per valore della adita Autorità
Giudiziaria, e, comunque, nei limiti della somma di €. 100.000,00, oltre al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del D. Lgs. 209/05, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione delle parti a stare in giudizio.
Osservava che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, il dott.
[...]
, incaricato dalla determinava il danno Persona_4 Controparte_1 biologico subito dalla sig.ra nel 6% e l'invalidità temporanea in 21 giorni Pt_1 al 75%, in 20 giorni al 50% ed in 20 giorni al 25%, oltre € 348,00 per spese mediche documentate.
Concludeva, pertanto, affinché: “il Tribunale di Napoli Nord respinga la domanda proposta dalla sig.ra perché improponibile, inammissibile, nulla, Parte_1 improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
– che il Tribunale di Napoli Nord, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia limitare il risarcimento entro l'effettivo danno biologico subito dall'attrice ed in ogni caso non oltre i limiti del provato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite.
2. Questioni preliminari.
C. +1 4 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitosi nel presente giudizio, sebbene ritualmente citato.
Sempre in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti delle parti convenute e che ha consentito a queste ultime di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio delle messe in mora, in conformità al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti sia dell' Controparte_1
Con riguardo alla legittimazione processuale delle parti, risulta che questa è stata provata attraverso la produzione in atti del referto di P.O. dal quale si evince la qualità di trasportata della SI.ra , ove i sanitari documentavano le lesioni Pt_1 dalla stessa subite.
3. Nel merito
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, occorre chiarire che in materia di sinistri stradali, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni il terzo trasportato ha diritto di chiedere alla impresa, che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, il risarcimento dei danni che egli abbia patito durante il trasporto. La norma esclude la azione “diretta” nei confronti della suddetta impresa nel solo caso in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.
L'azione delineata dall'art. 141 del Cod. Ass. non è, però, esclusiva ed il trasportato può pur sempre agire nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 144 del Cod. Ass.; le incertezze al riguardo, almeno in parte, sono state fugate dalla Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 141 del Cod. Ass.ni nella parte in cui prevedeva che il trasportato dovesse agire unicamente nei confronti della impresa che assicurava il veicolo sul quale viaggiava, dichiarò la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente non aveva ricercato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (C. Cost. Sent., 13 giugno 2008 n. 205). La norma censurata, infatti, in quanto ispirata dalla esigenza di rafforzare la posizione del trasportato, non può privare il danneggiato della possibilità di fare valere i suoi diritti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Il trasportato, nel caso di specie, non si limita ad evocare in giudizio il proprio assicuratore (il proprietario e l'impresa che garantiva la circolazione del veicolo sul quale viaggiava) ma estende il contraddittorio all'assicuratore del presunto responsabile civile, del quale chiede la condanna in solido con l'assicuratore del vettore. Orbene, si tratta di capire se la lettura costituzionalmente orientata della norma nel senso indicato dalla Corte consenta al danneggiato anche di cumulare le due azioni e non solo di scegliere tra le due quella che è più adeguata ad una migliore tutela dei suoi diritti. Ciò premesso, non vi sono dubbi che, nell'ipotesi di danni causati al terzo trasportato, quest'ultimo abbia il diritto di proporre domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti sia al proprietario e alla compagnia assicurativa del veicolo sinistrato sul quale viaggiava, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni,
e sia al responsabile civile e alla sua compagnia assicurativa (se diverso dal conducente il veicolo sul quale viaggiava il trasportato/danneggiato), ex art. 144
e risulta, altresì, pacifico che non vi sia un divieto per il trasportato/danneggiato di presentare contestualmente, con un unico atto di citazione, entrambe le domande giudiziali summenzionate;
al contrario, non risulta possibile accogliere entrambe le domande contemporaneamente poiché un eventuale risarcimento del danno all'attore danneggiato può essere riconosciuto soltanto o, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni oppure ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
Quindi, è da considerare ammissibile la domanda giudiziale come presentata
C. +1 6 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA dall'attrice, dovendosi considerare le due azioni risarcitorie presentate quali suscettibili di presentazione contestuale senza che ciò renda nullo il giudizio.
Peraltro, “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l' art. 122 cod. Ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto” (cfr.
Cass. sez. III, 17/01/2022 n. 1179).
Ciò premesso, ritiene il giudice che nel caso di specie sia applicabile l'art. 141 codice delle assicurazioni private, ricorrendone tutti i presupposti di legge anche alla luce di quanto statuito di recente dalla S.C. a sezioni unite n. 35318/2022.
Invero, la Cassazione ha chiarito che «L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. Ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento
e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod.
Ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. La nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass, riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento
C. +1 7 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Pertanto, il terzo dovrà soltanto fornire la prova della sua qualità di passeggero, del danno patito e del nesso causale tra le lesioni riportate e l'incidente oggetto del giudizio.
Ebbene, sulla scorta di quanto sinora esposto ed alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie, si ritiene che l'attrice abbia fornito la suddetta prova producendo in giudizio.
La circostanza che la SI.ra viaggiasse, nelle predette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo, a bordo dell'autoveicolo CI Ypsilon tg. FC740ER di proprietà del sig. e condotta dal SI. , in Controparte_3 Persona_1 qualità di terzo trasportato e che, a seguito del descritto sinistro, abbia riportato le lesioni per cui ha richiesto il relativo risarcimento, è altresì comprovata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 10.04.2024, riferiva Testimone_1
: “ero presente al momento del sinistro in quanto avevo parcheggiato la macchina circa 5/6 mt più avanti rispetto al luogo del sinistro e percorrevo la strada con direzione verso il centro cittadino;
era metà novembre del 2019, di notte, tra il venerdì ed il sabato;
era il Comune di
Succivo al C.so Umberto I nei cui pressi è presente una profumeria;
io ero con la mia ragazza di nome;
abbiamo parcheggiato e stavamo tornando a piedi indietro verso il Persona_5 centro di Succivo;
in dette circostanze abbiamo visto una CI Y di colore nero che proveniva dal C.so Umberto I con direzione verso la zona periferica (opposta alla nostra direzione) che ha perso il controllo del veicolo, anche perché l'asfalto era bagnato e pioveva, andando a collidere contro un albero alla cui spalle vi eravamo noi;
l'urto è stato abbastanza violento anche se il veicolo non correva molto;
dopo l'urto ci siamo avvicinati;
il veicolo era condotto dal fidanzato Per_ di di nome e non vi era nessun altro a bordo;
quando ci siamo avvicinati ho Parte_1 visto che si erano aperti gli air-bag e la ragazza, posta al lato anteriore passeggero, indossava ancora la cintura di sicurezza tant'è che gliela abbiamo tolta noi;
preciso che il parabrezza era integro;
aveva il viso insanguinato ed aveva un taglio proprio sotto il naso e fino al Parte_1 viso al lato destro;
usciva molto sangue ed era proprio un taglio;
penso che ciò sia accaduto in quanto con l'apertura dell'air-bag salta un pezzo di plastica e probabilmente le ha tagliato il naso;
il conducente del veicolo non ha riportato danni pesanti;
non vi era nessun altro veicolo coinvolto e la macchina era sola;
io e la mia ragazza abbiamo caricato nella mia Parte_1 macchina e la abbiamo portata all'Ospedale di Frattamaggiore dove la mia fidanzata fa anche il tirocinio come infermiera;
siccome lì non vi era il chirurgo plastico abbiamo portato Parte_1 al Cardarelli a Napoli;
il veicolo ha riportato danni al paraurti che è rientrato dentro;
non vi era traffico e la macchina è scivolata andando prima contro il marciapiede e poi contro l'albero di fronte;
non ho mai reso testimonianze”.
E ancora il teste dichiarava: “ero presente al momento del sinistro;
il Persona_5 fatto è avvenuto a metà novembre del 2019, in una notte a cavallo tra il venerdì ed il sabato;
il fatto è avvenuto sul Corso di Succivo;
io ero con il mio fidanzato ci trovavamo Testimone_1 lì ed avevamo parcheggiato la macchina a 50 mt più avanti;
stavamo andando a piedi verso il centro di Succivo e mentre stavamo attraversando abbiamo visto la CI Y nera che ha perso aderenza sulla strada andando prima contro il marciapiede e poi contro l'albero; lì c'è una profumeria;
quella sera pioveva e l'asfalto era bagnato;
il veicolo si è fermato contro l'albero con danni al lato anteriore;
ci siamo avvicinati ed abbiamo visto che entrambi gli air-bag si erano aperti;
il veicolo era condotto da un ragazzo mentre era al lato passeggero ed Parte_1 aveva riportato lesioni;
aveva ancora la cintura di sicurezza;
lei aveva ferite al volto Parte_1 ed aveva un taglio dall'angolo della narice destra fino alla punta del naso;
il parabrezza dal lato anteriore destro aveva qualche crepa ma soprattutto i danni erano al lato anteriore destro ovvero dal lato passeggero;
il conducente aveva dolori al corpo ma meno gravi;
siccome sono infermiera la abbiamo accompagnata all'Ospedale di Frattamaggiore;
ci è stato consigliato di condurre al Cardarelli visto che all'Ospedale di Frattamaggiore non vi era un Parte_1 chirurgo maxillo-facciale; i nostri dati li abbiamo dati ai genitori di che ci hanno Parte_1 raggiunto;
non vi era traffico né vi erano altri veicoli;
non ho sentito rumori di frenata;
l'albero era di alto fusto ma non è stato abbattuto ma si è leggermente piegato;
non ho mai reso testimonianze in precedenza;
il conducente è rimasto lì ed il veicolo non era marciante”.
Veniva, poi, espletata CTU medico-legale che ha accertato l'entità delle lesioni ed ha confermato l'esistenza del nesso di causalità con l'incidente di cui è causa.
C. +1 9 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA Nella fattispecie in oggetto, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, , in qualità di proprietario del veicolo CI Controparte_3
Ypsilon sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata l'attrice, e la
[...]
compagnia assicuratrice di detto veicolo. Controparte_1
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attrice, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU,
Dott.ssa , condivise da questo giudicante in considerazione della Persona_6 completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui: “La lesionata il giorno 16/11/2019 rimase vittima di un incidente le cui lesioni si evincono chiaramente dalla documentazione sanitaria esibita che è pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente riferito. I vari criteri medico-legali sono soddisfatti ed anamnesticamente e clinicamente sono da escludersi ulteriori momenti eziologici. In seguito al trauma riferito e alla luce della documentazione agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame obiettivo praticato dalla sottoscritta, si può affermare che la lesionata, a seguito dell'incidente del 16/11/2019 e dall'effettuazione di esami strumentali, riportò: “trauma cranio facciale con ferita lacero contusa dell'ala nasale destra, frattura delle ossa nasali, traumi contusivi multipli, trauma cranico lieve non commotivo”. A circa quattro anni e mezzo dall'episodio traumatico, l'istante presenta esiti come da esame obiettivo effettuato. In merito al trauma subito, le lesioni si sono stabilizzate. Pertanto, si ritiene che a partire dall'epoca dei presenti accertamenti medico-legali, è residuata un'inabilità, espressione di danno biologico all'integrità psicofisica, quantizzabile, tenendo conto sia delle tabelle di cui al D.M.03/07/2003 pubblicate in G.U. n.211 del 11/09/2003, e sia di quelle della SIMLA “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Controparte_5
, nella equa misura del 6,5% (sei, cinque%).
[...]
In merito alle espressioni di danno biologico, la sottoscritta CTU fa notare che ai sensi del
D.M. 03/07/2003 pubblicato in G.U. n.211 del 11/09/2003:
- per postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale viene prospettato un DB del 2- 6%; nel
OREFICE C. +1 10 Parte_1 Controparte_1
N.R G /2 G M TT LUIGI APREA caso in esame, secondo criterio analogico proporzionale per i postumi della frattura delle ossa nasali, può riconoscersi un DB del 4,5%;
- per il pregiudizio estetico complessivo lieve viene prospettato un DB del minore uguale al
5%; nel caso in esame, secondo criterio analogico proporzionale per i postumi dell'esito cicatriziale del naso, può riconoscersi un DB del 2%. Tali postumi non incidono sull'attitudine lavorativa.
Non risultano documentate spese sanitarie relative al periodo di malattia post traumatica.
Tenuto contro del tipo di lesione riportata e della qualità del trattamento ricevuto, l'invalidità temporanea conseguente alla malattia post-traumatica può stadiarsi in un'invalidità parziale
(ITP) valutabile sul 75% per 21 giorni, sul 50% per 30 giorni e sul 25% per 30 giorni.
Tale periodo appare congruo, secondo criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, per la risoluzione dei fenomeni morbosi in esame e la graduale ripresa funzionale fino alla stabilizzazione del quadro clinico”.
In definitiva, dunque, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 D.Lgs
2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), si ritiene congruo liquidare le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 6,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.462,93
Invalidità temporanea parziale al 75% € 870,03 Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 2.112,93
TOTALE GENERALE: € 12.575,86
Non risultano documentate spese mediche successive.
C. +1 11 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologico permanente e temporaneo è, pertanto, pari ad € 12.575,86.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 12.575,86 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 16/11/2019, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo già rivalutato di € 12.575,86 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 16 novembre 2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Pone definitivamente le spese di lito a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di € Parte_1
C. +1 12 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA 12.575,86, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del
16/11/2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali;
2. condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rapp.te p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00, per compenso, oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Alberico, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti soccombenti in solido.
Aversa, 26.03.25 il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. +1 13 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 2 Parte_2 Controparte_1
N R G G M TT LUIGI APREA
+1 5 Parte_3
N R G G M TT LUIGI APREA
+1 8 Parte_1 Parte_3
N R G G M TT LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice
Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12960/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
, nata a [...], il [...], residente in [...]di Parte_1
Atella (CE), alla via Bugnano, n.° 14, C.F. , rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Alberico, C.F.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Marcianise (CE), alla via Perugia, n.° 3
-attrice-
E con sede legale in Bologna, alla via Controparte_1
Stalingrado n.45 (P.IVA ), in persona del procuratore speciale Dr. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Riccardo Imperiali (C.F. ) e dall'avv. Marzia Imperiali C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Napoli, via Toledo 31
-convenuta-
NONCHE'
, residente in [...] – Controparte_3
81030
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
C. +1 1 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA Con note sostitutive d'udienza dell'08.01.25 l'attrice ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.21, la sig.ra
[...]
, conveniva innanzi in giudizio la nonché il SI. Parte_1 Controparte_4
, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni subìte in Controparte_3 conseguenza del sinistro avvenuto in data 16.11.2019, alle ore 02:30 circa, in
Succivo, corso Umberto I, mentre si trovava a bordo, quale trasportata, dell'auto
CI Ypsilon tg. FC740ER di proprietà del sig. e condotta Controparte_3 dal SI. . Persona_1
L'attrice riferiva che il sinistro de quo ebbe a verificarsi siccome, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi descritte, il signor , alla guida del Persona_1 veicolo CI Ypsilon tg. FC 740 ER, sul quale viaggiava, in qualità di trasportata, percorreva il Corso Umberto I°, con direttrice di marcia “Centro verso Periferia”, allorché, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale denominato “Arcob”, posto sul lato destro rispetto alla direttrice di marcia tenuta dal veicolo vettore, a causa della elevata velocità e del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia, perdeva il controllo dei veicolo, terminando contro il marciapiedi, con la propria parte antero-laterale destra, nonché contro un albero di alto fusto sito sul lato destro della carreggiata.
A causa del violento impatto e per l'effetto dello stesso, la signora
[...]
riportava gravi lesioni, consistenti in “trauma cranio-facciale con f.l.c. dell'ala Parte_1 nasale destra, frattura delle ossa nasali con forte latero-deviazione a sinistra della piramide nasale, traumi contusivi multipli, trauma cranico non commotivo”, per cui si rendeva necessario, tra l'altro, un delicato intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali con contenzione in apparecchio gessato ed applicazione di diversi punti di sutura, come diagnosticatele, in prime cure, dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Antonio Cardarelli” di Napoli (NA), dove si rendeva necessario il trasporto, giusta referto nr.° 2019068529, che, unitamente alla documentazione medica tutta, attestante il prosieguo della inabilità temporanea e la compiuta guarigione con postumi permanenti, nonché la consulenza tecnica medico legale di parte in atti.
Deduceva, altresì, che in seguito all'evento lesivo per cui è causa, soffriva in maniera grave per “postumi di politrauma contusivo cranio-facciale, con frattura delle ossa nasali ed esito cicatriziale sull'ala nasale destra, costituente pregiudizio estetico di grado lieve, disturbo d'ansia reattivo”, come asseverato anche in sede di visita specialistica medico-legale dalla Dr.ssa e che per la cicatrice ipertrofica e mal Persona_2 posizionata all'ala nasale destra, nonché per gli esiti della frattura delle ossa nasali, si rendeva necessario un intervento di rinosettoplastica, nonché una terapia laser e di rigenerazione cellulare per il recupero funzionale ed estetico dell'esito cicatriziale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “condannare la convenuta compagnia di assicurazioni, quale compagnia di Controparte_1 assicurazioni coprente, per la RCA, la circolazione del veicolo danneggiante, CI Ypsilon trg. FC 740 ER, di proprietà del signor nonché quest'ultimo, quale Controparte_3 proprietario del citato veicolo danneggiante, in solido, al risarcimento, in favore di essa attrice, dei danni tutti patiti, inerenti le lesioni riportate alla propria persona, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali, nonché dei danni tutti scaturiti dai gravi pregiudizi estetici reliquati, nonché dalla perdita di chance dovuta ai gravi pregiudizi estetici, dai danni relativi al mancato superamento di un importante esame universitario, ed infine dai gravi danni psicologici ed alla vita di relazione subiti in seguito al sinistro per cui è causa, a seguito dell'evento dannoso di cui innanzi, nella misura di €. 31.374,19 (€. 1.424,70 per Danno da Invalidità Temporanea, di cui ITT giorni 10, ITP al 50% giorni 30; ITP al 25% giorni
20; €. 15.844,07 per Danno da Invalidità Permanente nella misura del 9% “cfr. Tabella di liquidazione del danno alla persona da RCA per danno biologico di lieve entità, per soggetto donna di anni 22 al momento del sinistro”; €. 5.755,68 per danno morale nella misura di
1/3 del Danno Biologico Permanente, tenendosi conto anche del grave danno esistenziale
C. +1 3 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA dovuto al pregiudizio estetico patito da una giovane donna di ventidue anni;
€. 8.000,00 quale spesa futura che si renderà necessaria per la cicatrice ipertrofica e mal posizionata all'ala nasale destra, nonché per gli esiti della frattura delle ossa nasali, per cui l'attrice dovrà sottoporsi ad un intervento di rinosettoplastica, nonché una terapia laser e di rigenerazione cellulare per il recupero funzionale ed estetico dell'esito cicatriziale, il cui costo è stimato in €. 8.000,00, giusta consulenza e preventivo a firma del Dr. con studio in Cesa (CE), Persona_3 versata in atti;
€. 349,74 per spese mediche documentante), ovvero in quella che verrà quantificata in corso di causa anche con lo ausilio di C.T.U., della quale se ne chiede fin d'ora la ammissione, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, contenendo, comunque, la statuizione nei limiti di competenza per valore della adita Autorità
Giudiziaria, e, comunque, nei limiti della somma di €. 100.000,00, oltre al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del D. Lgs. 209/05, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione delle parti a stare in giudizio.
Osservava che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, il dott.
[...]
, incaricato dalla determinava il danno Persona_4 Controparte_1 biologico subito dalla sig.ra nel 6% e l'invalidità temporanea in 21 giorni Pt_1 al 75%, in 20 giorni al 50% ed in 20 giorni al 25%, oltre € 348,00 per spese mediche documentate.
Concludeva, pertanto, affinché: “il Tribunale di Napoli Nord respinga la domanda proposta dalla sig.ra perché improponibile, inammissibile, nulla, Parte_1 improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
– che il Tribunale di Napoli Nord, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia limitare il risarcimento entro l'effettivo danno biologico subito dall'attrice ed in ogni caso non oltre i limiti del provato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite.
2. Questioni preliminari.
C. +1 4 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitosi nel presente giudizio, sebbene ritualmente citato.
Sempre in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti delle parti convenute e che ha consentito a queste ultime di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio delle messe in mora, in conformità al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti sia dell' Controparte_1
Con riguardo alla legittimazione processuale delle parti, risulta che questa è stata provata attraverso la produzione in atti del referto di P.O. dal quale si evince la qualità di trasportata della SI.ra , ove i sanitari documentavano le lesioni Pt_1 dalla stessa subite.
3. Nel merito
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, occorre chiarire che in materia di sinistri stradali, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni il terzo trasportato ha diritto di chiedere alla impresa, che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, il risarcimento dei danni che egli abbia patito durante il trasporto. La norma esclude la azione “diretta” nei confronti della suddetta impresa nel solo caso in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.
L'azione delineata dall'art. 141 del Cod. Ass. non è, però, esclusiva ed il trasportato può pur sempre agire nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 144 del Cod. Ass.; le incertezze al riguardo, almeno in parte, sono state fugate dalla Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 141 del Cod. Ass.ni nella parte in cui prevedeva che il trasportato dovesse agire unicamente nei confronti della impresa che assicurava il veicolo sul quale viaggiava, dichiarò la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente non aveva ricercato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (C. Cost. Sent., 13 giugno 2008 n. 205). La norma censurata, infatti, in quanto ispirata dalla esigenza di rafforzare la posizione del trasportato, non può privare il danneggiato della possibilità di fare valere i suoi diritti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Il trasportato, nel caso di specie, non si limita ad evocare in giudizio il proprio assicuratore (il proprietario e l'impresa che garantiva la circolazione del veicolo sul quale viaggiava) ma estende il contraddittorio all'assicuratore del presunto responsabile civile, del quale chiede la condanna in solido con l'assicuratore del vettore. Orbene, si tratta di capire se la lettura costituzionalmente orientata della norma nel senso indicato dalla Corte consenta al danneggiato anche di cumulare le due azioni e non solo di scegliere tra le due quella che è più adeguata ad una migliore tutela dei suoi diritti. Ciò premesso, non vi sono dubbi che, nell'ipotesi di danni causati al terzo trasportato, quest'ultimo abbia il diritto di proporre domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti sia al proprietario e alla compagnia assicurativa del veicolo sinistrato sul quale viaggiava, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni,
e sia al responsabile civile e alla sua compagnia assicurativa (se diverso dal conducente il veicolo sul quale viaggiava il trasportato/danneggiato), ex art. 144
e risulta, altresì, pacifico che non vi sia un divieto per il trasportato/danneggiato di presentare contestualmente, con un unico atto di citazione, entrambe le domande giudiziali summenzionate;
al contrario, non risulta possibile accogliere entrambe le domande contemporaneamente poiché un eventuale risarcimento del danno all'attore danneggiato può essere riconosciuto soltanto o, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni oppure ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
Quindi, è da considerare ammissibile la domanda giudiziale come presentata
C. +1 6 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA dall'attrice, dovendosi considerare le due azioni risarcitorie presentate quali suscettibili di presentazione contestuale senza che ciò renda nullo il giudizio.
Peraltro, “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l' art. 122 cod. Ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto” (cfr.
Cass. sez. III, 17/01/2022 n. 1179).
Ciò premesso, ritiene il giudice che nel caso di specie sia applicabile l'art. 141 codice delle assicurazioni private, ricorrendone tutti i presupposti di legge anche alla luce di quanto statuito di recente dalla S.C. a sezioni unite n. 35318/2022.
Invero, la Cassazione ha chiarito che «L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. Ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento
e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod.
Ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. La nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass, riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento
C. +1 7 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Pertanto, il terzo dovrà soltanto fornire la prova della sua qualità di passeggero, del danno patito e del nesso causale tra le lesioni riportate e l'incidente oggetto del giudizio.
Ebbene, sulla scorta di quanto sinora esposto ed alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie, si ritiene che l'attrice abbia fornito la suddetta prova producendo in giudizio.
La circostanza che la SI.ra viaggiasse, nelle predette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo, a bordo dell'autoveicolo CI Ypsilon tg. FC740ER di proprietà del sig. e condotta dal SI. , in Controparte_3 Persona_1 qualità di terzo trasportato e che, a seguito del descritto sinistro, abbia riportato le lesioni per cui ha richiesto il relativo risarcimento, è altresì comprovata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 10.04.2024, riferiva Testimone_1
: “ero presente al momento del sinistro in quanto avevo parcheggiato la macchina circa 5/6 mt più avanti rispetto al luogo del sinistro e percorrevo la strada con direzione verso il centro cittadino;
era metà novembre del 2019, di notte, tra il venerdì ed il sabato;
era il Comune di
Succivo al C.so Umberto I nei cui pressi è presente una profumeria;
io ero con la mia ragazza di nome;
abbiamo parcheggiato e stavamo tornando a piedi indietro verso il Persona_5 centro di Succivo;
in dette circostanze abbiamo visto una CI Y di colore nero che proveniva dal C.so Umberto I con direzione verso la zona periferica (opposta alla nostra direzione) che ha perso il controllo del veicolo, anche perché l'asfalto era bagnato e pioveva, andando a collidere contro un albero alla cui spalle vi eravamo noi;
l'urto è stato abbastanza violento anche se il veicolo non correva molto;
dopo l'urto ci siamo avvicinati;
il veicolo era condotto dal fidanzato Per_ di di nome e non vi era nessun altro a bordo;
quando ci siamo avvicinati ho Parte_1 visto che si erano aperti gli air-bag e la ragazza, posta al lato anteriore passeggero, indossava ancora la cintura di sicurezza tant'è che gliela abbiamo tolta noi;
preciso che il parabrezza era integro;
aveva il viso insanguinato ed aveva un taglio proprio sotto il naso e fino al Parte_1 viso al lato destro;
usciva molto sangue ed era proprio un taglio;
penso che ciò sia accaduto in quanto con l'apertura dell'air-bag salta un pezzo di plastica e probabilmente le ha tagliato il naso;
il conducente del veicolo non ha riportato danni pesanti;
non vi era nessun altro veicolo coinvolto e la macchina era sola;
io e la mia ragazza abbiamo caricato nella mia Parte_1 macchina e la abbiamo portata all'Ospedale di Frattamaggiore dove la mia fidanzata fa anche il tirocinio come infermiera;
siccome lì non vi era il chirurgo plastico abbiamo portato Parte_1 al Cardarelli a Napoli;
il veicolo ha riportato danni al paraurti che è rientrato dentro;
non vi era traffico e la macchina è scivolata andando prima contro il marciapiede e poi contro l'albero di fronte;
non ho mai reso testimonianze”.
E ancora il teste dichiarava: “ero presente al momento del sinistro;
il Persona_5 fatto è avvenuto a metà novembre del 2019, in una notte a cavallo tra il venerdì ed il sabato;
il fatto è avvenuto sul Corso di Succivo;
io ero con il mio fidanzato ci trovavamo Testimone_1 lì ed avevamo parcheggiato la macchina a 50 mt più avanti;
stavamo andando a piedi verso il centro di Succivo e mentre stavamo attraversando abbiamo visto la CI Y nera che ha perso aderenza sulla strada andando prima contro il marciapiede e poi contro l'albero; lì c'è una profumeria;
quella sera pioveva e l'asfalto era bagnato;
il veicolo si è fermato contro l'albero con danni al lato anteriore;
ci siamo avvicinati ed abbiamo visto che entrambi gli air-bag si erano aperti;
il veicolo era condotto da un ragazzo mentre era al lato passeggero ed Parte_1 aveva riportato lesioni;
aveva ancora la cintura di sicurezza;
lei aveva ferite al volto Parte_1 ed aveva un taglio dall'angolo della narice destra fino alla punta del naso;
il parabrezza dal lato anteriore destro aveva qualche crepa ma soprattutto i danni erano al lato anteriore destro ovvero dal lato passeggero;
il conducente aveva dolori al corpo ma meno gravi;
siccome sono infermiera la abbiamo accompagnata all'Ospedale di Frattamaggiore;
ci è stato consigliato di condurre al Cardarelli visto che all'Ospedale di Frattamaggiore non vi era un Parte_1 chirurgo maxillo-facciale; i nostri dati li abbiamo dati ai genitori di che ci hanno Parte_1 raggiunto;
non vi era traffico né vi erano altri veicoli;
non ho sentito rumori di frenata;
l'albero era di alto fusto ma non è stato abbattuto ma si è leggermente piegato;
non ho mai reso testimonianze in precedenza;
il conducente è rimasto lì ed il veicolo non era marciante”.
Veniva, poi, espletata CTU medico-legale che ha accertato l'entità delle lesioni ed ha confermato l'esistenza del nesso di causalità con l'incidente di cui è causa.
C. +1 9 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA Nella fattispecie in oggetto, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, , in qualità di proprietario del veicolo CI Controparte_3
Ypsilon sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata l'attrice, e la
[...]
compagnia assicuratrice di detto veicolo. Controparte_1
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attrice, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU,
Dott.ssa , condivise da questo giudicante in considerazione della Persona_6 completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui: “La lesionata il giorno 16/11/2019 rimase vittima di un incidente le cui lesioni si evincono chiaramente dalla documentazione sanitaria esibita che è pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente riferito. I vari criteri medico-legali sono soddisfatti ed anamnesticamente e clinicamente sono da escludersi ulteriori momenti eziologici. In seguito al trauma riferito e alla luce della documentazione agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame obiettivo praticato dalla sottoscritta, si può affermare che la lesionata, a seguito dell'incidente del 16/11/2019 e dall'effettuazione di esami strumentali, riportò: “trauma cranio facciale con ferita lacero contusa dell'ala nasale destra, frattura delle ossa nasali, traumi contusivi multipli, trauma cranico lieve non commotivo”. A circa quattro anni e mezzo dall'episodio traumatico, l'istante presenta esiti come da esame obiettivo effettuato. In merito al trauma subito, le lesioni si sono stabilizzate. Pertanto, si ritiene che a partire dall'epoca dei presenti accertamenti medico-legali, è residuata un'inabilità, espressione di danno biologico all'integrità psicofisica, quantizzabile, tenendo conto sia delle tabelle di cui al D.M.03/07/2003 pubblicate in G.U. n.211 del 11/09/2003, e sia di quelle della SIMLA “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Controparte_5
, nella equa misura del 6,5% (sei, cinque%).
[...]
In merito alle espressioni di danno biologico, la sottoscritta CTU fa notare che ai sensi del
D.M. 03/07/2003 pubblicato in G.U. n.211 del 11/09/2003:
- per postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale viene prospettato un DB del 2- 6%; nel
OREFICE C. +1 10 Parte_1 Controparte_1
N.R G /2 G M TT LUIGI APREA caso in esame, secondo criterio analogico proporzionale per i postumi della frattura delle ossa nasali, può riconoscersi un DB del 4,5%;
- per il pregiudizio estetico complessivo lieve viene prospettato un DB del minore uguale al
5%; nel caso in esame, secondo criterio analogico proporzionale per i postumi dell'esito cicatriziale del naso, può riconoscersi un DB del 2%. Tali postumi non incidono sull'attitudine lavorativa.
Non risultano documentate spese sanitarie relative al periodo di malattia post traumatica.
Tenuto contro del tipo di lesione riportata e della qualità del trattamento ricevuto, l'invalidità temporanea conseguente alla malattia post-traumatica può stadiarsi in un'invalidità parziale
(ITP) valutabile sul 75% per 21 giorni, sul 50% per 30 giorni e sul 25% per 30 giorni.
Tale periodo appare congruo, secondo criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, per la risoluzione dei fenomeni morbosi in esame e la graduale ripresa funzionale fino alla stabilizzazione del quadro clinico”.
In definitiva, dunque, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 D.Lgs
2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), si ritiene congruo liquidare le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 6,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.462,93
Invalidità temporanea parziale al 75% € 870,03 Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 2.112,93
TOTALE GENERALE: € 12.575,86
Non risultano documentate spese mediche successive.
C. +1 11 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologico permanente e temporaneo è, pertanto, pari ad € 12.575,86.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 12.575,86 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 16/11/2019, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo già rivalutato di € 12.575,86 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 16 novembre 2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Pone definitivamente le spese di lito a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di € Parte_1
C. +1 12 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA 12.575,86, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del
16/11/2019 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali;
2. condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rapp.te p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00, per compenso, oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Alberico, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti soccombenti in solido.
Aversa, 26.03.25 il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. +1 13 Parte_1 Controparte_1
N R G /2 G M TT LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 2 Parte_2 Controparte_1
N R G G M TT LUIGI APREA
+1 5 Parte_3
N R G G M TT LUIGI APREA
+1 8 Parte_1 Parte_3
N R G G M TT LUIGI APREA