Articolo 1 della Legge 26 novembre 1953, n. 877
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1953
Art. 1.
Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, e' concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilita' dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilita' e' commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed e' corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.
Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilita' compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, e' commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.
La tredicesima mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953