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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1075/2024 promossa da:
(SPOSATA ROCHA) (10.05.1982 – Rio de Janeiro – CP_1 Parte_1
Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale - unitamente al Signor
- sulla minore (28.10.2021 – Rio de Controparte_2 Persona_1
Janeiro – Brasil); (20.01.1990 – Rio de Janeiro – Brasil); Controparte_3
(12.09.1983 – Rio de Janeiro – Brasil); Controparte_4 [...]
(24.03.1986 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_2 Parte_2
(14.07.1960 – Goias – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale - unitamente alla Signora - sul minore Controparte_5 [...]
(26.03.2009 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_3 Parte_3
(11.04.1988 – Rio de Janeiro – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la
[...] responsabilità genitoriale - unitamente alla Signora - sul minore Controparte_6
(15.12.2021 – Rio de Janeiro – Persona_4
Brasil); (03.04.1989 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_5 Parte_4
(16.04.1994 – Rio de Janeiro – Brasil) , in proprio e nella qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale - unitamente al Signor - sulla minore CP_7
(15.03.2023 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_6 CP_8
(31.05.1999 – Rio de Janeiro – Brasil); Parte_4 Parte_5
(28.05.1964 – Rio de Janeiro – Brasil); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.04.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_9 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Pt_2
o nato a Santo Stefano in [...] il [...], come risultante
[...] Persona_7 dall'estratto di nascita (cfr. doc. 17). L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, aveva sposato
[...]
(cfr. doc. 18), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, Persona_8 né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 19). Dal loro matrimonio, era nato il figlio in data 09.07.1927 (cfr. doc. 20), il quale era convolato a nozze con Persona_9 [...]
(cfr. doc. 21) e aveva generato quattro figli: il 24.05.1954 (cfr. doc. CP_10 Controparte_11
22), il 21.05.1959 (cfr. doc. 24), il 14.07.1960 – odierno Controparte_12 Parte_2 ricorrente (cfr. doc. 7), il 28.05.1964 – odierna ricorrente (cfr. doc. 16). Parte_5
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di Controparte_11
- quest'ultimo aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 23) Controparte_13
e dalla predetta unione erano nati i due ricorrenti: 1) (sposata Persona_10
il 10.05.1982 (cfr. doc.1), la quale, a sua volta, coniugatasi con CP_2 Controparte_14
(cfr. doc. 2), aveva dato alla luce la figlia minorenne in data
[...] Persona_1
28.10.2021 – odierna ricorrente (cfr. doc. 3); 2) il 20.01.1990 Controparte_3
(cfr. doc. 4). con riferimento alla discendenza di Controparte_12
- egli aveva sposato (cfr. doc.25), dalla cui unione erano nate le due ricorrenti: Persona_11
il 12.09.1983 (cfr. doc. 5) e il Controparte_4 Persona_2
24.03.1986 (cfr. doc. 6). con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- dall'unione sentimentale tra e era nato il figlio Parte_2 Controparte_5 minorenne il 26.03.2009 (cfr. doc. 9) – odierno ricorrente;
Persona_3
- dal matrimonio tra e (cfr. doc. 8) Parte_2 Persona_12 era nato il ricorrente in data 11.04.1988 (cfr. doc. 10), il Parte_3 quale, a sua volta, aveva generato il figlio minorenne Persona_4 in data 15.12.2021 (cfr. doc. 11) – odierno ricorrente;
[...]
- dall'unione sentimentale tra e era nata l'odierna Parte_2 Persona_13 ricorrente il 03.04.1989 (cfr. doc. 12); Persona_5
- dall'unione sentimentale tra e erano nati i due Parte_2 Persona_14 ricorrenti: 1) il 16.04.1994 (cfr. doc. 13), la quale, a sua Parte_4 volta, metteva al mondo la ricorrente minorenne il 15.03.2023 (cfr. Persona_6 doc. 14); 2) il 31.05.1999 (cfr. doc. 15). Persona_15
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 16.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. pagina 2 di 7 Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_9 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato in Brasile. Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, Pt_6 per due ordini di ragioni. Da un lato, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile e, in ogni caso, per il processo di naturalizzazione di massa brasiliano che lo avrebbe visto coinvolto con conseguente perdita della cittadinanza italiana e del diritto alla sua trasmissione iure sanguinis ai propri discendenti. Dall'altro, poiché la discendenza de qua, andrebbe considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, ossia dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 marzo 2025, la difesa impugnava e contestava la comparsa avversaria, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a Santo Stefano in [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato generalizzato Parte_2 come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona Persona_7 data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale corrisponde a ), tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana Per_7 Pt_2 si riportano entrambi i suoi nomi: e . Per_7 Pt_2
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_15 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_15 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione pagina 3 di 7 dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Parte_2
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il DL n. 36/2025 non è applicabile al procedimento in esame perché introdotto prima della sua entrata in vigore.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_9 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. pagina 4 di 7 Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati brasiliani di Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Curitiba.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso i predetti consolati, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando, al presente ricorso, le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato RE
(nonché unica modalità prevista per l'accesso alla domanda) e la risposta automatica del sistema che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione. La schermata web prodotta con l'all.to 26 dimostra, peraltro, che il consolato non è in grado di individuare i tempi necessari per l'evasione della pratica.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico Parte_7 l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del pagina 5 di 7 Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Parte_2 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a questa data, nessun atto di naturalizzazione in nome di oppure figlio di e di Parte_2 Persona_7 Persona_16 Per_17
nato in , in data 13/11/1897” (cfr. doc. 19).
[...] Pt_6
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Parte_2 propri figli e ai relativi discendenti.
pagina 6 di 7 Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_9
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_10
( ) (10.05.1982 – Rio de Janeiro – Brasil),
[...] Parte_8 Persona_1
(28.10.2021 – Rio de Janeiro – Brasil);
[...] Controparte_3
(20.01.1990 – Rio de Janeiro – Brasil); (12.09.1983 – Rio Controparte_4 de Janeiro – Brasil); (24.03.1986 – Rio de Janeiro – Brasil); Per_2 Controparte_4
(14.07.1960 – Goias – Brasil), Pt_2 Parte_2 Persona_3
(26.03.2009 – Rio de Janeiro – Brasil);
[...] Parte_3
(11.04.1988 – Rio de Janeiro – Brasil), Persona_4
(15.12.2021 – Rio de Janeiro – Brasil); (03.04.1989 – Rio
[...] Persona_5 de Janeiro – Brasil); (16.04.1994 – Rio de Janeiro – Parte_4
Brasil) , (15.03.2023 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_6 [...]
(31.05.1999 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_15 Parte_5
(28.05.1964 – Rio de Janeiro – Brasil), il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_16 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.04.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1075/2024 promossa da:
(SPOSATA ROCHA) (10.05.1982 – Rio de Janeiro – CP_1 Parte_1
Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale - unitamente al Signor
- sulla minore (28.10.2021 – Rio de Controparte_2 Persona_1
Janeiro – Brasil); (20.01.1990 – Rio de Janeiro – Brasil); Controparte_3
(12.09.1983 – Rio de Janeiro – Brasil); Controparte_4 [...]
(24.03.1986 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_2 Parte_2
(14.07.1960 – Goias – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale - unitamente alla Signora - sul minore Controparte_5 [...]
(26.03.2009 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_3 Parte_3
(11.04.1988 – Rio de Janeiro – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la
[...] responsabilità genitoriale - unitamente alla Signora - sul minore Controparte_6
(15.12.2021 – Rio de Janeiro – Persona_4
Brasil); (03.04.1989 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_5 Parte_4
(16.04.1994 – Rio de Janeiro – Brasil) , in proprio e nella qualità di
[...] esercente la responsabilità genitoriale - unitamente al Signor - sulla minore CP_7
(15.03.2023 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_6 CP_8
(31.05.1999 – Rio de Janeiro – Brasil); Parte_4 Parte_5
(28.05.1964 – Rio de Janeiro – Brasil); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.04.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_9 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Pt_2
o nato a Santo Stefano in [...] il [...], come risultante
[...] Persona_7 dall'estratto di nascita (cfr. doc. 17). L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, aveva sposato
[...]
(cfr. doc. 18), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, Persona_8 né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 19). Dal loro matrimonio, era nato il figlio in data 09.07.1927 (cfr. doc. 20), il quale era convolato a nozze con Persona_9 [...]
(cfr. doc. 21) e aveva generato quattro figli: il 24.05.1954 (cfr. doc. CP_10 Controparte_11
22), il 21.05.1959 (cfr. doc. 24), il 14.07.1960 – odierno Controparte_12 Parte_2 ricorrente (cfr. doc. 7), il 28.05.1964 – odierna ricorrente (cfr. doc. 16). Parte_5
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di Controparte_11
- quest'ultimo aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 23) Controparte_13
e dalla predetta unione erano nati i due ricorrenti: 1) (sposata Persona_10
il 10.05.1982 (cfr. doc.1), la quale, a sua volta, coniugatasi con CP_2 Controparte_14
(cfr. doc. 2), aveva dato alla luce la figlia minorenne in data
[...] Persona_1
28.10.2021 – odierna ricorrente (cfr. doc. 3); 2) il 20.01.1990 Controparte_3
(cfr. doc. 4). con riferimento alla discendenza di Controparte_12
- egli aveva sposato (cfr. doc.25), dalla cui unione erano nate le due ricorrenti: Persona_11
il 12.09.1983 (cfr. doc. 5) e il Controparte_4 Persona_2
24.03.1986 (cfr. doc. 6). con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- dall'unione sentimentale tra e era nato il figlio Parte_2 Controparte_5 minorenne il 26.03.2009 (cfr. doc. 9) – odierno ricorrente;
Persona_3
- dal matrimonio tra e (cfr. doc. 8) Parte_2 Persona_12 era nato il ricorrente in data 11.04.1988 (cfr. doc. 10), il Parte_3 quale, a sua volta, aveva generato il figlio minorenne Persona_4 in data 15.12.2021 (cfr. doc. 11) – odierno ricorrente;
[...]
- dall'unione sentimentale tra e era nata l'odierna Parte_2 Persona_13 ricorrente il 03.04.1989 (cfr. doc. 12); Persona_5
- dall'unione sentimentale tra e erano nati i due Parte_2 Persona_14 ricorrenti: 1) il 16.04.1994 (cfr. doc. 13), la quale, a sua Parte_4 volta, metteva al mondo la ricorrente minorenne il 15.03.2023 (cfr. Persona_6 doc. 14); 2) il 31.05.1999 (cfr. doc. 15). Persona_15
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 16.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. pagina 2 di 7 Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_9 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato in Brasile. Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, Pt_6 per due ordini di ragioni. Da un lato, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile e, in ogni caso, per il processo di naturalizzazione di massa brasiliano che lo avrebbe visto coinvolto con conseguente perdita della cittadinanza italiana e del diritto alla sua trasmissione iure sanguinis ai propri discendenti. Dall'altro, poiché la discendenza de qua, andrebbe considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, ossia dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 marzo 2025, la difesa impugnava e contestava la comparsa avversaria, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a Santo Stefano in [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato generalizzato Parte_2 come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona Persona_7 data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale corrisponde a ), tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana Per_7 Pt_2 si riportano entrambi i suoi nomi: e . Per_7 Pt_2
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_15 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_15 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione pagina 3 di 7 dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Parte_2
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il DL n. 36/2025 non è applicabile al procedimento in esame perché introdotto prima della sua entrata in vigore.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_9 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. pagina 4 di 7 Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati brasiliani di Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Curitiba.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso i predetti consolati, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando, al presente ricorso, le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato RE
(nonché unica modalità prevista per l'accesso alla domanda) e la risposta automatica del sistema che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione. La schermata web prodotta con l'all.to 26 dimostra, peraltro, che il consolato non è in grado di individuare i tempi necessari per l'evasione della pratica.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico Parte_7 l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del pagina 5 di 7 Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Parte_2 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a questa data, nessun atto di naturalizzazione in nome di oppure figlio di e di Parte_2 Persona_7 Persona_16 Per_17
nato in , in data 13/11/1897” (cfr. doc. 19).
[...] Pt_6
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Parte_2 propri figli e ai relativi discendenti.
pagina 6 di 7 Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_9
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_10
( ) (10.05.1982 – Rio de Janeiro – Brasil),
[...] Parte_8 Persona_1
(28.10.2021 – Rio de Janeiro – Brasil);
[...] Controparte_3
(20.01.1990 – Rio de Janeiro – Brasil); (12.09.1983 – Rio Controparte_4 de Janeiro – Brasil); (24.03.1986 – Rio de Janeiro – Brasil); Per_2 Controparte_4
(14.07.1960 – Goias – Brasil), Pt_2 Parte_2 Persona_3
(26.03.2009 – Rio de Janeiro – Brasil);
[...] Parte_3
(11.04.1988 – Rio de Janeiro – Brasil), Persona_4
(15.12.2021 – Rio de Janeiro – Brasil); (03.04.1989 – Rio
[...] Persona_5 de Janeiro – Brasil); (16.04.1994 – Rio de Janeiro – Parte_4
Brasil) , (15.03.2023 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_6 [...]
(31.05.1999 – Rio de Janeiro – Brasil); Persona_15 Parte_5
(28.05.1964 – Rio de Janeiro – Brasil), il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_16 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.04.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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