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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 415 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1716/2002
Vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in atti, dall' avv. to Guido Cortese ed elettivamente domiciliata con il difensore, in
Torre Del Greco, alla via Marconi, n. 66
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Cavallaro Gennaro, e , Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31 giusta procura alle liti redatto su atto separato
Opposta
CONCLUSIONI : Come da verbale di trattazione scritta del 20 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1716/22 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 487.213,82 oltre interessi e spese, quale somma dovuta per prestazioni sanitarie erogate per prestazioni FKT in base alle fatture di seguito specificate relative sia al 95% dell'importo fatturato per le mensilità di Novembre e Dicembre 2019
, che quelle relative al 5% a titolo di saldo fatturato del IV° trimestre dell'anno 2019, il tutto in conformità all'art.9 del contratto, per un importo complessivo – come detto- di € 487.214,82 e precisamente :
-fatture 24/25/26/27 del 30.11.2019 (95% mese Nov/2019)
-fatture 45/46/47/48 del 31.12.2019 (95% mese Dic/2019)
- saldi fatture 2/3/4/5 del 15/01/2020 (5% IV trimestre 19).
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non è dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
In particolare l'opponente ha dedotto che i tetti sono stati contrattualizzati poiché di struttura , come dalla documentazione in atti (contratti), ed ha allegato che per effetto del tavolo tecnico di macroarea riabilitazione e sociosanitari del 9.9.2020 sono stati redistribuiti gli importi non utilizzati da altri centri , con determina n. 159 del 19.7.2021 , e all'opposta è stata richiesta la emissione di Parte note di credito (non ancora contabilizzate dall' sulle fatture oggetto del monitorio.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dal precedente istruttore, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., per dar modo alle parti di documentare i pagamenti nelle more effettuati e ricevuti, nonché di depositare la determina liquidativa , e gli importi liquidati con mandati di pagamento , la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, la parti non hanno entrambe rinunziato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , e pertanto la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge (sessanta più venti).
2. Merito.
2.1.Ciò posto, si ricorda che con l'emanazione della delibera della Giunta Regionale della Campania
n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa Parte sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli,
21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa Parte assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento
Parte del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui
Parte opera il Centro, da parte dei centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni
Parte Parte effettuate ai residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in
Parte quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del Parte singolo centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera Parte quel Centro. Il Centro, quindi, è tenuto ad emettere all' note di credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (RTU) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno.
Nel caso in esame l'opposizione spiegata dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
2.2. Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- cessione d'azienda, subentro nei contratti con l'ex società Centro medicina psicosomatica;
- l'erogazione delle prestazioni;
- la capacità operativa massima;
- il budget di cui al contratto di complessivi euro 3.871.167,00 ;
- il mancato integrale pagamento delle fatture.
Part
2.3 Ciò premesso, dunque l' opponente ha eccepito che nulla deve al centro opposto, per intervenuto superamento del tetto di spesa macroarea, ed all'uopo ha prodotto in atti solo note interne , prive di prova di comunicazione all'opposta, ricevimento peraltro contestato dalla stessa opposta.
Orbene con plurime sentenze la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto in forza del quale, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza 13 febbraio 2018,
n. 3403).
Ne consegue che a fronte della contestazione ad opera del Centro opposto di non aver mai ricevuto Part alcuna comunicazione di superamento del tetto di spesa è onere dell' depositare in atti la prova della comunicazione alla società opposta della nota del Coordinatore del Tavolo Tecnico avente ad oggetto le tabelle delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa relative all'anno oggetto di causa.
Sul punto va osservato che effettivamente alcuna rilevanza può assumere da sola la nota prot. n.
001765 del 4.1.22 indirizzata al Responsabile Servizio Affari Legali dell' che, Parte_1 all'evidenza, costituisce “un atto meramente interno” indirizzato dall'amministrazione all'ufficio Parte affari legali dell'
Né risultano ulteriori documenti allegati da parte opponente , anche a seguito della concessione dei termini 183 VI c cpc.
Ne consegue che, anche alla luce della puntuale ed espressa contestazioni di parte opposta non si può ritenere sufficientemente provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa .
Parte Del resto l'opposta ha evidenziato sul punto come incomba sull' opponente l'onere di fornire la prova del superamento del tetto di spesa relativo alla macroarea e, nel caso in esame , tale prova – sulla base di quanto sopra esposto- non può ritenersi fornita.
Parte opponente non ha inoltre nemmeno provveduto a depositare la determina citata nel suddetto atto interno e cioè la determina liquidativa , e gli importi liquidati con mandati di pagamento , sebbene – come si detto – siano stati concessi i termini 183 VI c cpc.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata l'esecutorietà del monitorio opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/22 in assenza di nota spese depositata, (scaglione di riferimento da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 e con applicazione delle tariffe minime alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate) con distrazione in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1716/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 27/10/22;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte Pt_1 opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 11.229,00 per competenze, oltre spese vive, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore degli Avv.ti
Cavallaro Gennaro, e . Controparte_2 Controparte_3
Torre Annunziata, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 415 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1716/2002
Vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in atti, dall' avv. to Guido Cortese ed elettivamente domiciliata con il difensore, in
Torre Del Greco, alla via Marconi, n. 66
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Cavallaro Gennaro, e , Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31 giusta procura alle liti redatto su atto separato
Opposta
CONCLUSIONI : Come da verbale di trattazione scritta del 20 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1716/22 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 487.213,82 oltre interessi e spese, quale somma dovuta per prestazioni sanitarie erogate per prestazioni FKT in base alle fatture di seguito specificate relative sia al 95% dell'importo fatturato per le mensilità di Novembre e Dicembre 2019
, che quelle relative al 5% a titolo di saldo fatturato del IV° trimestre dell'anno 2019, il tutto in conformità all'art.9 del contratto, per un importo complessivo – come detto- di € 487.214,82 e precisamente :
-fatture 24/25/26/27 del 30.11.2019 (95% mese Nov/2019)
-fatture 45/46/47/48 del 31.12.2019 (95% mese Dic/2019)
- saldi fatture 2/3/4/5 del 15/01/2020 (5% IV trimestre 19).
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non è dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
In particolare l'opponente ha dedotto che i tetti sono stati contrattualizzati poiché di struttura , come dalla documentazione in atti (contratti), ed ha allegato che per effetto del tavolo tecnico di macroarea riabilitazione e sociosanitari del 9.9.2020 sono stati redistribuiti gli importi non utilizzati da altri centri , con determina n. 159 del 19.7.2021 , e all'opposta è stata richiesta la emissione di Parte note di credito (non ancora contabilizzate dall' sulle fatture oggetto del monitorio.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dal precedente istruttore, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., per dar modo alle parti di documentare i pagamenti nelle more effettuati e ricevuti, nonché di depositare la determina liquidativa , e gli importi liquidati con mandati di pagamento , la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, la parti non hanno entrambe rinunziato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , e pertanto la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge (sessanta più venti).
2. Merito.
2.1.Ciò posto, si ricorda che con l'emanazione della delibera della Giunta Regionale della Campania
n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa Parte sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli,
21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa Parte assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento
Parte del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui
Parte opera il Centro, da parte dei centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni
Parte Parte effettuate ai residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in
Parte quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del Parte singolo centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera Parte quel Centro. Il Centro, quindi, è tenuto ad emettere all' note di credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (RTU) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno.
Nel caso in esame l'opposizione spiegata dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
2.2. Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- cessione d'azienda, subentro nei contratti con l'ex società Centro medicina psicosomatica;
- l'erogazione delle prestazioni;
- la capacità operativa massima;
- il budget di cui al contratto di complessivi euro 3.871.167,00 ;
- il mancato integrale pagamento delle fatture.
Part
2.3 Ciò premesso, dunque l' opponente ha eccepito che nulla deve al centro opposto, per intervenuto superamento del tetto di spesa macroarea, ed all'uopo ha prodotto in atti solo note interne , prive di prova di comunicazione all'opposta, ricevimento peraltro contestato dalla stessa opposta.
Orbene con plurime sentenze la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto in forza del quale, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza 13 febbraio 2018,
n. 3403).
Ne consegue che a fronte della contestazione ad opera del Centro opposto di non aver mai ricevuto Part alcuna comunicazione di superamento del tetto di spesa è onere dell' depositare in atti la prova della comunicazione alla società opposta della nota del Coordinatore del Tavolo Tecnico avente ad oggetto le tabelle delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa relative all'anno oggetto di causa.
Sul punto va osservato che effettivamente alcuna rilevanza può assumere da sola la nota prot. n.
001765 del 4.1.22 indirizzata al Responsabile Servizio Affari Legali dell' che, Parte_1 all'evidenza, costituisce “un atto meramente interno” indirizzato dall'amministrazione all'ufficio Parte affari legali dell'
Né risultano ulteriori documenti allegati da parte opponente , anche a seguito della concessione dei termini 183 VI c cpc.
Ne consegue che, anche alla luce della puntuale ed espressa contestazioni di parte opposta non si può ritenere sufficientemente provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa .
Parte Del resto l'opposta ha evidenziato sul punto come incomba sull' opponente l'onere di fornire la prova del superamento del tetto di spesa relativo alla macroarea e, nel caso in esame , tale prova – sulla base di quanto sopra esposto- non può ritenersi fornita.
Parte opponente non ha inoltre nemmeno provveduto a depositare la determina citata nel suddetto atto interno e cioè la determina liquidativa , e gli importi liquidati con mandati di pagamento , sebbene – come si detto – siano stati concessi i termini 183 VI c cpc.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata l'esecutorietà del monitorio opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/22 in assenza di nota spese depositata, (scaglione di riferimento da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 e con applicazione delle tariffe minime alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate) con distrazione in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1716/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 27/10/22;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte Pt_1 opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 11.229,00 per competenze, oltre spese vive, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore degli Avv.ti
Cavallaro Gennaro, e . Controparte_2 Controparte_3
Torre Annunziata, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari