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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 10/11/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e
C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 04/10/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMASCO PATRIZIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli,
1 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La casa di residenza familiare di proprietà del sig. resta in uso allo CP_1 stesso, la madre con i minori si trasferiranno entro il 31.08.2025 nell'immobile arredato sito a Rosà in via Scalchi 2B di proprietà dei genitori del signor , che CP_1 con la stessa concludono contratto che si dimette in copia (all. 4), con impegno per il padre di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione e del deposito cauzionale previsto in contratto. Restano a carico della sig. le spese CP_2 condominiali che la legge pone a carico del conduttore così come la manutenzione ordinaria.
3. Le parti concordano che nel caso di inutilizzo prolungato da parte della sig.
per 6 mesi dello stesso immobile concesso in locazione, il contratto si CP_2 risolverà di diritto, senza che la stessa possa avanzare alcuna pretesa di rientro nella casa di Rosà via Borromea, 17; nel contempo, qualora invece la locazione non dovesse essere rinnovata alla scadenza di quadriennio in quadriennio (mancato rinnovo, richiesta di restituzione, morte proprietari, inadempimento del , esecuzione CP_1 forzato ecc.), o comunque la signora non avesse più per qualsiasi ragione o causa non dipendente dalla sua volontà la disponibilità dell'immobile suddetto la stessa sig.
con i figli potrà fare ritorno nell'abitazione familiare di Rosà via CP_2
Borromea 17 che verrà alla stessa assegnata e quindi immediatamente rilasciata dal sig. . CP_1
4. Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il suddetto calendario:
2 R_ Per
5. Durante il periodo estivo i figli e potranno passare con entrambi i genitori due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo o sovrapposizione di periodi di ferie un anno deciderà la madre e un anno il padre) e i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6. Durante le vacanze natalizie i minori passeranno alternativamente con ogni genitore la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e trascorreranno alternativamente,
i giorni di Santo Stefano, Capodanno e dell'Epifania; i figli trascorreranno inoltre alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e in via alternata tutti i cosiddetti “ponti”.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
7. Nei giorni in cui i bambini staranno con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarli e custodirli, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarli a terze persone, tranne i familiari. Cont
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei CP_1
3 figli minori, la somma mensile di € 400,00 (200€ per ciascun figlio) entro il giorno 15 del mese con bonifico bancario all'iban [...] della signora oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
9. L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla sig.ra Part
così come la pensione di invalidità INPS pari ad € 343,66 riconosciuta per il figlio R_ : della suddetta somma, € 200,00 verranno usati per pagare la psicomotricità per lo stesso minore e il residuo accantonata nel conto corrente già intestato al minore, noto alle parti, per i suoi bisogni futuri.
10. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordati.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
12. A definizione dei rapporti economici tra gli stessi, il sig. si rende CP_1
Cont disponibile a cedere formalmente alla sig. l'autovettura Ford Kuga allo stesso intestata, con spesa di passaggio a carico della stessa. Nel contempo il sig. si CP_1 impegna a pagare il debito di € 1.000,00 esistente presso il meccanico Busnardo di
Rosà per detta autovettura.
Le parti confermano di aver già diviso ogni loro bene e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/7/2025 e CP_2 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli
4 R_ Per minori e .
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_2 epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 10/11/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e
C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2 il 04/10/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMASCO PATRIZIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli,
1 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La casa di residenza familiare di proprietà del sig. resta in uso allo CP_1 stesso, la madre con i minori si trasferiranno entro il 31.08.2025 nell'immobile arredato sito a Rosà in via Scalchi 2B di proprietà dei genitori del signor , che CP_1 con la stessa concludono contratto che si dimette in copia (all. 4), con impegno per il padre di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione e del deposito cauzionale previsto in contratto. Restano a carico della sig. le spese CP_2 condominiali che la legge pone a carico del conduttore così come la manutenzione ordinaria.
3. Le parti concordano che nel caso di inutilizzo prolungato da parte della sig.
per 6 mesi dello stesso immobile concesso in locazione, il contratto si CP_2 risolverà di diritto, senza che la stessa possa avanzare alcuna pretesa di rientro nella casa di Rosà via Borromea, 17; nel contempo, qualora invece la locazione non dovesse essere rinnovata alla scadenza di quadriennio in quadriennio (mancato rinnovo, richiesta di restituzione, morte proprietari, inadempimento del , esecuzione CP_1 forzato ecc.), o comunque la signora non avesse più per qualsiasi ragione o causa non dipendente dalla sua volontà la disponibilità dell'immobile suddetto la stessa sig.
con i figli potrà fare ritorno nell'abitazione familiare di Rosà via CP_2
Borromea 17 che verrà alla stessa assegnata e quindi immediatamente rilasciata dal sig. . CP_1
4. Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il suddetto calendario:
2 R_ Per
5. Durante il periodo estivo i figli e potranno passare con entrambi i genitori due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo o sovrapposizione di periodi di ferie un anno deciderà la madre e un anno il padre) e i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6. Durante le vacanze natalizie i minori passeranno alternativamente con ogni genitore la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e trascorreranno alternativamente,
i giorni di Santo Stefano, Capodanno e dell'Epifania; i figli trascorreranno inoltre alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e in via alternata tutti i cosiddetti “ponti”.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
7. Nei giorni in cui i bambini staranno con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarli e custodirli, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarli a terze persone, tranne i familiari. Cont
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei CP_1
3 figli minori, la somma mensile di € 400,00 (200€ per ciascun figlio) entro il giorno 15 del mese con bonifico bancario all'iban [...] della signora oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
9. L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla sig.ra Part
così come la pensione di invalidità INPS pari ad € 343,66 riconosciuta per il figlio R_ : della suddetta somma, € 200,00 verranno usati per pagare la psicomotricità per lo stesso minore e il residuo accantonata nel conto corrente già intestato al minore, noto alle parti, per i suoi bisogni futuri.
10. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordati.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
12. A definizione dei rapporti economici tra gli stessi, il sig. si rende CP_1
Cont disponibile a cedere formalmente alla sig. l'autovettura Ford Kuga allo stesso intestata, con spesa di passaggio a carico della stessa. Nel contempo il sig. si CP_1 impegna a pagare il debito di € 1.000,00 esistente presso il meccanico Busnardo di
Rosà per detta autovettura.
Le parti confermano di aver già diviso ogni loro bene e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/7/2025 e CP_2 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli
4 R_ Per minori e .
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_2 epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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