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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
dott.ssa Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6401/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte d'Appello di OL , avverso la sentenza del Tribunale Civile di OL n. 6656/2018, pubblicata il 5 luglio 2018, non notificata, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Lago Patria n. 247 (codice fiscale ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Annunziata (NA) il 9 marzo 1955 ed ivi residente a[...] (codice fiscale , C.F._2
rappresentate e difese, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Antonio Sasso del Foro di
OL (codice fiscale ) e Vincenzo Prisco del Foro di OL (codice fiscale C.F._3
), elettivamente domiciliate in OL alla Via Toledo n. 156 ( p.e.c. C.F._4
Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
( ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
( , Controparte_2 P.IVA_2
( ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
( , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_4
1 Distrettuale dello Stato di OL ( , presso i cui uffici siti in OL alla Via A. Diaz n. 11 P.IVA_5
domiciliano ope legis
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
e , con atto di citazione notificato il 27.06.2014, convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di OL, la in persona Del Presidente Controparte_1
Pro Tempore, il , il ed il Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore. Controparte_4
Deducevano di aver conseguito Diploma di Specializzazione in Oftalmologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di OL Federico II, rispettivamente in data 19 giugno 1986 la dr.ssa ed in data 8 giugno 1988 la dr.ssa . Pt_1 Pt_2
Durante i relativi corsi di durata quadriennale (la dr.ssa all'a.a. 1982/1983 all'a.a.1985/86; la dr.ssa Pt_1
dall'a.a.1984/1985 all'a.a. 1987/88), non avevano ricevuto alcuna remunerazione a causa del quadro Pt_2
normativo statale allora vigente, e di aver, in data 31 dicembre 1999, notificato al
[...]
, al , al nonché all'Università degli Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
Studi di OL Federico II, atto stragiudiziale di diffida e messa in mora affinché, in applicazione del disposto di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, ponessero rimedio alle conseguenze della ritardata attuazione delle
Direttive CEE, che vedevano il riconoscimento e la corresponsione di una giusta ed adeguata retribuzione per il periodo di formazione al medico specializzando.
Il , con nota del Dipartimento Professioni Sanitarie – Risorse Umane e Tecnologiche in Controparte_7
Sanità e Assistenza Sanitaria di Competenza Statale - Ufficio III – del 14 gennaio 2000, prot. n.
DPS/III/MSDI/2000-76, eludeva la richiesta.
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2000 e depositato il successivo 14 aprile, le appellanti adivano il
[...]
per l'annullamento della predetta nota e per sentir accertare il loro diritto alla adeguata retribuzione CP_8
per l'attività professionale svolta nel periodo di specializzazione, secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria, ovvero, per sentirsi riconoscere, in ogni caso, per ciascun anno e per tutta la durata del corso di specializzazione, una borsa di studio corrispondente a lire 13.000.000 annue, così come previsto dall'art. 11
L. 19 ottobre 1999, n. 370.
Il T.A.R. di OL, con sentenza del 6 novembre 2013, n. 4915/2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
2 Riassumevano le appellanti il giudizio – ex art. 59, commi 1 e 3, della legge n. 69/2009 - dinnanzi al Tribunale
di OL, giusta atto di citazione notificato in data 27 giugno 2014, rassegnando le seguenti conclusioni: ”a)
accertare e dichiarare dovuta in favore degli attori la corresponsione di un'adeguata remunerazione per
l'attività professionale svolta durante il periodo di formazione specialistica, nella misura pari a: a) €
26.855,76 in favore della Dott.ssa in relazione al Corso di Specializzazione in Parte_1
Oftalmologia frequentato a decorrere dall'Anno Accademico 1984/85 all'A.A. 1987/88; b) € 26.855,76 in
favore della Dott.ssa , in relazione al Corso di Specializzazione in Oftalmologia Parte_2
frequentato a decorrere dall'Anno Accademico1982/1983 all'A.A. 1985/86; c) € 20.141,82 in favore del Dott.
, in relazione al Corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione frequentato a Parte_3
decorrere dall'Anno Accademico 1985/86 all'A.A. 1987/1988, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 31
dicembre 1999; b) ovvero, accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno derivante
dalla mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione conformemente alle
Direttive Comunitarie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, stante il mancato adempimento da parte dello Stato
Italiano agli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CEE: danno da quantificarsi nella misura sopra
specificata con riferimento ai singoli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 31 dicembre 1999; c)
condannare in solido o chi di ragione, la in persona del Controparte_1 [...]
p.t., il , in persona del p.t., il Controparte_9 Controparte_5 CP_10
, in persona del Ministro p.t., il , in persona del Controparte_3 Controparte_4
Ministrop.t., al pagamento delle predette somme in favore degli attori, secondo le forme di legge e di ogni
altro importo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà determinare secondo giustizia, oltre interessi e maggior
danno dal 31 dicembre 1999; d) condannare in solido o chi di ragione, la Controparte_1
in persona del p.t., il
[...] Controparte_9 Controparte_5
, in persona del p.t., il , in persona del Ministro p.t., il
[...] CP_10 Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio”. Controparte_4
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle richieste azionate, il difetto di legittimazione passiva delle PP.AA., eccezion fatta per la l'infondatezza delle domande. Controparte_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa con la sentenza n. 6656/2018, pubblicata il 05.07.2018,
con la quale il Tribunale ha “Rigettato la domanda degli attori per intervenuta prescrizione del diritto.”
Con atto di appello ritualmente notificato in data 28 dicembre 2018, le Dott.sse e hanno Pt_1 Pt_2
impugnato la sentenza, per ivi sentirla integralmente riformare.
3 Si sono costituite le amministrazioni intimate a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, che hanno chiesto respingersi l'appello, per aver le Dott.sse e rassegnato conclusioni non Pt_1 Pt_2
compatibili con la acquiescenza prestata, in parte, alla decisione del primo Giudice, ed in via subordinata, nel merito, l'infondatezza di tutte le pretese.
All'udienza del 6 giugno 2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le appellanti deducono:
A. Illegittimità ed erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione
sollevata dalle Amministrazione convenute.
B. Errata qualificazione della domanda.
I suesposti motivi d'appello saranno congiuntamente esaminati, per essere accomunati dalle argomentazioni sottese.
Il Tribunale di OL ha ritenuto prescritto il diritto azionato dalle istanti, sul rilievo che “…alcun effetto
interruttivo si verificava con l'atto di messa in mora del dicembre del 1999, pervenuto ad amministrazioni ed
enti diversi dalla P.C.M., unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda azionata in questa sede.
Sul punto, va rilevato quanto già affermato in maniera condivisibile dalla Corte d'Appello di OL (con la
sentenza n. 769/16 pubblicata il 24/2/16) secondo la quale le amministrazioni dello Stato mantengono
l'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico e la separazione delle rispettive attribuzioni, nonostante
l'unitarietà e inscindibilità dello Stato nell'esercizio delle funzioni sovrane, con la conseguenza che la messa in mora rivolta solo nei confronti dei , non può valere nei riguardi della P.C.M.. Controparte_11
Per i medesimi motivi anche la domanda giudiziale proposta dinanzi al G.A. non può ritenersi idoneo atto
interruttivo della prescrizione, non essendo stata convenuta, nel suddetto giudizio, la
[...]
nei cui confronti, pertanto, alcuna domanda è stata proposta. Né può ritenersi, come Controparte_1
Cont vorrebbe parte attrice, sussistente l'effetto interruttivo anche nei confronti della , in virtù dell'art. 4 L.
260/58 che impone all'amministrazione erroneamente convenuta in giudizio, di indicare, alla prima udienza,
quella effettivamente legittimata, pena la cristallizzazione, in capo alla medesima, della relativa
legittimazione a subire gli effetti della pronuncia. Va premesso che detto principio attiene chiaramente
all'ambito processuale, come detto, cristallizzando in capo all'amministrazione convenuta, la legittimazione
4 passiva, mentre l'atto interruttivo della prescrizione riguarda gli effetti sostanziali dell'atto;…in ogni caso,
va rilevato, come correttamente eccepito dall'amministrazione convenuta, che solo nel presente giudizio gli
attori hanno proposto la domanda risarcitoria, basata sull'asserito inadempimento “da parte dello Stato
italiano agli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CEE” . A ben vedere infatti, il ricorso al TAR
(prodotto in copia da entrambe le parti) era diretto (come desumibile anche dalla sentenza del TAR), in primis,
all'annullamento della nota del 14.01.2000, del , recante rigetto dell' istanza volta al Controparte_7
riconoscimento della borsa annua di 13.000.000, prevista dall'art. 11 della L. 370/99, nonché alla “diretta
applicazione della direttiva comunitaria n.82/76”, con conseguente accertamento “del diritto dei medesimi
istanti ad un'adeguata retribuzione, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale, per tutto il periodo
di frequenza della scuola di specializzazione”. Dunque, in nessun passo del ricorso al TAR, i ricorrenti
avanzavano la diversa domanda volta al “risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva
attuazione da parte dello stato italiano delle direttive comunitarie 75/262/CEE e 2/76/CEE”, domanda che
avrebbe giustificato l'eccezione – in questa sede sollevata – di difetto di legittimazione passiva degli altri enti,
stante l'esclusiva legittimazione passiva della P.C.M.. In conclusione, la mancata proposizione, dinanzi al
TAR, della domanda risarcitoria per inadempimento dello Stato, giustifica la mancata eccezione, in quel
giudizio, del difetto di legittimazione passiva degli altri enti diversi dalla PC (eccezione correttamente e
tempestivamente sollevata nel presente giudizio); inoltre, la esclusione di una perfetta identità di petitum e
causa petendi tra l'azione dinanzi al TAR e quella in questa sede esaminata, esclude, per la nuova domanda
risarcitoria, l'effetto della traslatio iudicii invocato dagli attori e, dunque, esclude la salvezza degli
effetti sostanziali e processuali prodotti dal primo ricorso, ai sensi dell'art. 59 L. 69/09. Per quanto sopra detto, deve escludersi sia l'effetto interruttivo della messa in mora del dicembre '99, sia l'effetto interruttivo
del ricorso dinanzi al TAR, notificato il18/3/00; pertanto, considerata la data di notifica dell'atto di citazione
del presente giudizio, 27/6/14, e considerato il dies a quo del termine decennale di prescrizione (27/10/99),
non può che dirsi prescritto il diritto degli odierni attori. Conseguentemente, la domanda va rigettata, per
l'intervenuta prescrizione del relativo diritto.”
Le appellanti hanno censurato la decisione, ed assumono l'efficacia interruttiva del decorso della prescrizione,
anche nei confronti della agli atti notificati ai convenuti in Controparte_1 CP_11
giudizio. Hanno riproposto le istanze formulate nel primo grado di giudizio.
L'appello è fondato.
Con riferimento all'efficacia interruttiva dell'atto di diffida e messa in mora del 31.12.1999, e del ricorso al
TAR Campania del 18.03.2000, atti non notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, va richiamato
5 quanto, in fattispecie uguale a quella in oggetto, la Corte Suprema ha statuito con sentenza n.8839 del
31.03.2021 :” E' sicuramente corretto affermare che in caso d'inadempimento della direttiva comunitaria n.
82/76/CEE (e correlate), di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente
dai medici specializzati e indirizzato a uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria
e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a
interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto a una
qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora e
induzione del debitore all'adempimento (richiamate : Cass., 11/10/2016, n. 20414, Cass., 25/07/2019, n.
20100).
Quindi, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, nella fattispecie in esame, e diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la notifica ai singoli dell'atto stragiudiziale di diffida e del CP_11
ricorso al TAR Campania, in quanto rivolti ad articolazioni del Governo della Repubblica, e non ad un qualsiasi soggetto esterno al rapporto controverso, erano valevoli ad interrompere il termine di prescrizione anche nei confronti della Controparte_1
La sentenza è ancora errata nella parte in cui il giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ha sostenuto la diversità della domanda proposta dalle dott.sse Pt_1 Pt_2
innanzi al TAR Campania, rispetto a quella proposta innanzi al giudice civile, che vedeva solo davanti a quest'ultimo proposta la domanda risarcitoria, derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato
conseguente all'inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici specializzandi, portando ad escludere l'effetto della traslatio iudicii invocato dalle attrici, per la salvezza degli effetti sostanziali e processuali del diritto azionato.
Le parti appellanti, sia nell'atto di diffida, sia nel ricorso al TAR OL, avevano fatto espresso riferimento al trattamento economico dovuto fin dal 1982 per effetto della normativa comunitaria tardivamente e non
completamente recepita dall'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 257 del 1991.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 10087/2016 del 17 maggio 2016, ha precisato che : “Nel caso concreto, avendo il….. fatto espresso riferimento al trattamento economico che gli spettava fin dal 1982, per
effetto della normativa comunitaria tardivamente e non completamente recepita dall'ordinamento interno con
il citato d. lgs. n. 257 del 1991, non può in alcun modo ritenersi che si via stata una immutazione dei fatti
costituivi della domanda da parte del giudice di appello, che si è limitato a qualificarla, del tutto
correttamente, come pretesa – latu sensu risarcitoria –derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato,
6 con conseguente inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici
specializzandi…”.
Pertanto, come innanzi evidenziato, avendo le odierne appellanti fatto espresso riferimento nel ricorso al TAR
del trattamento economico spettante “ fin dal 1982, per effetto della normativa comunitaria tardivamente e non completamente recepita dall'ordinamento interno con il citato d. lgs. n. 257 del 1991”, la domanda formulata in sede amministrativa era da qualificarsi anche come pretesa risarcitoria, derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici specializzandi.
In conclusione, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'identità degli elementi costitutivi delle domande proposte, ed attribuire al ricorso al TAR notificato alle AAPP il 18.03.2000, valore interruttivo al decorso della prescrizione anche nei confronti della Controparte_1
Quindi, può ritenersi provata, alla luce del conforme indirizzo giurisprudenziale in materia, la domanda delle appellanti volta al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano delle Direttive Comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE, che hanno frequentato le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, – benché, ovviamente, per la quota parte decorrente dal 1983 (anno in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei Paesi membri).
E', infatti, incontroverso che le appellanti hanno frequentato la scuola di specializzazione negli anni d'interesse, e null'altro incombeva per provare la fondatezza del diritto. Lo specializzando non deve provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l'onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto.
Né, a smentire la fondatezza dell'azione proposta dalle appellanti, vale quanto eccepito dalla Difesa erariale secondo cui, ai fini del riconoscimento delle ragioni risarcitorie, il primo presupposto necessario è che i corsi di formazione frequentati dagli specializzandi, ammessi negli anni 1983-1991, dovevano essere relativi a specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri, ovvero a due o più di essi, menzionate dagli articoli 5
e 7 della Direttiva del Consiglio Europeo 75/363/CEE del 16 giugno 1975.
La specializzazione in Oftalmologia (ovvero Oculistica) è inclusa nell'elenco di cui al richiamato articolo 5
della prefata Direttiva.
In ordine alla quantificazione del danno reclamato, trova applicazione il criterio individuato dalla Legge 19
ottobre 1999 n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel
7 d.lg. n. 257 del 1991" (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2011, n. 21498).
Secondo tale parametro va riconosciuto un risarcimento di Euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione. A detto parametro, dunque, occorre riferirsi per determinare quanto alle istanti spettante.
Come risulta dalla documentazione in atti, le appellanti hanno frequentato, la scuola di specializzazione di durata quadriennale nel corso degli anni dal 1982 al 1998, e specificatamente :
a) la Dott.ssa ha frequentato il corso dall' a.a. 1982/1983 all'a.a. 1985/ 1986 Parte_1
conseguendo il relativo diploma il 19.06.1986;
b) la dott.ssa ha frequentato il corso dall' a.a. 1984/1985 all'a.a. 1987/ 1988 Parte_2
conseguendo il relativo diploma il 08.06.1988;
In base ai certificati prodotti, si rileva che le appellanti, entrambe diplomatesi nel mese di giugno, abbiano espletando il ruolo per 3,3 anni, e non 4. Un risarcimento ragguagliato a 4 anni, sarebbe una ingiusta locupletazione in questi termini.
Ne consegue che, in applicazione del criterio di quantificazione enunciato, a ciascuna istante potrà essere riconosciuto il risarcimento di euro 21.820,305 (euro 6.713,94 x 3,3 anni di frequenza).
Tale somma, dovuta a seguito di illecito, dovrà essere maggiorata di interessi dall' atto di citazione notificato il 27.6.2014, ma non già anche della rivalutazione
Secondo la giurisprudenza di legittimità, con la 'aestimatio' del danno effettuata dall'art. 11 della legge
370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 1917/2012).
Ne deriva l'esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass. n.
1059/2019). La suddetta liquidazione legislativa è come tale di norma satisfattiva, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n.
14376/2015). Il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di “chance” specifica, con l'individuazione puntuale delle
occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme
alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di
utilizzazione del titolo in astratto (Cass. ord. n. 30502/2020).
8 Le spese di lite
In ragione delle notevoli oscillazioni giurisprudenziali nel corso degli anni, e delle incertezze interpretative sulla complessa materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese per il primo ed il secondo grado di giudizio, ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti della in persona del p.t., del Controparte_1 CP_9 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi Ministri p.t., ogni contraria Controparte_4
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara privo di legittimazione passiva il Controparte_2
, del e del , in
[...] Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi Ministri p.t.
2) Condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di €. 21.820,305, per ciascuna, oltre gli interessi Parte_1 Parte_2
legali dalla data della citazione di primo grado (27.6.2014) fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio .
Così deciso il 17.01.2025
Il Giudice Ausiliario EST. IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dott. Pasquale Maria Cristiano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
dott.ssa Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6401/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte d'Appello di OL , avverso la sentenza del Tribunale Civile di OL n. 6656/2018, pubblicata il 5 luglio 2018, non notificata, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Lago Patria n. 247 (codice fiscale ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Annunziata (NA) il 9 marzo 1955 ed ivi residente a[...] (codice fiscale , C.F._2
rappresentate e difese, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Antonio Sasso del Foro di
OL (codice fiscale ) e Vincenzo Prisco del Foro di OL (codice fiscale C.F._3
), elettivamente domiciliate in OL alla Via Toledo n. 156 ( p.e.c. C.F._4
Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
( ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
( , Controparte_2 P.IVA_2
( ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
( , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_4
1 Distrettuale dello Stato di OL ( , presso i cui uffici siti in OL alla Via A. Diaz n. 11 P.IVA_5
domiciliano ope legis
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
e , con atto di citazione notificato il 27.06.2014, convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di OL, la in persona Del Presidente Controparte_1
Pro Tempore, il , il ed il Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore. Controparte_4
Deducevano di aver conseguito Diploma di Specializzazione in Oftalmologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di OL Federico II, rispettivamente in data 19 giugno 1986 la dr.ssa ed in data 8 giugno 1988 la dr.ssa . Pt_1 Pt_2
Durante i relativi corsi di durata quadriennale (la dr.ssa all'a.a. 1982/1983 all'a.a.1985/86; la dr.ssa Pt_1
dall'a.a.1984/1985 all'a.a. 1987/88), non avevano ricevuto alcuna remunerazione a causa del quadro Pt_2
normativo statale allora vigente, e di aver, in data 31 dicembre 1999, notificato al
[...]
, al , al nonché all'Università degli Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
Studi di OL Federico II, atto stragiudiziale di diffida e messa in mora affinché, in applicazione del disposto di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, ponessero rimedio alle conseguenze della ritardata attuazione delle
Direttive CEE, che vedevano il riconoscimento e la corresponsione di una giusta ed adeguata retribuzione per il periodo di formazione al medico specializzando.
Il , con nota del Dipartimento Professioni Sanitarie – Risorse Umane e Tecnologiche in Controparte_7
Sanità e Assistenza Sanitaria di Competenza Statale - Ufficio III – del 14 gennaio 2000, prot. n.
DPS/III/MSDI/2000-76, eludeva la richiesta.
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2000 e depositato il successivo 14 aprile, le appellanti adivano il
[...]
per l'annullamento della predetta nota e per sentir accertare il loro diritto alla adeguata retribuzione CP_8
per l'attività professionale svolta nel periodo di specializzazione, secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria, ovvero, per sentirsi riconoscere, in ogni caso, per ciascun anno e per tutta la durata del corso di specializzazione, una borsa di studio corrispondente a lire 13.000.000 annue, così come previsto dall'art. 11
L. 19 ottobre 1999, n. 370.
Il T.A.R. di OL, con sentenza del 6 novembre 2013, n. 4915/2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
2 Riassumevano le appellanti il giudizio – ex art. 59, commi 1 e 3, della legge n. 69/2009 - dinnanzi al Tribunale
di OL, giusta atto di citazione notificato in data 27 giugno 2014, rassegnando le seguenti conclusioni: ”a)
accertare e dichiarare dovuta in favore degli attori la corresponsione di un'adeguata remunerazione per
l'attività professionale svolta durante il periodo di formazione specialistica, nella misura pari a: a) €
26.855,76 in favore della Dott.ssa in relazione al Corso di Specializzazione in Parte_1
Oftalmologia frequentato a decorrere dall'Anno Accademico 1984/85 all'A.A. 1987/88; b) € 26.855,76 in
favore della Dott.ssa , in relazione al Corso di Specializzazione in Oftalmologia Parte_2
frequentato a decorrere dall'Anno Accademico1982/1983 all'A.A. 1985/86; c) € 20.141,82 in favore del Dott.
, in relazione al Corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione frequentato a Parte_3
decorrere dall'Anno Accademico 1985/86 all'A.A. 1987/1988, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 31
dicembre 1999; b) ovvero, accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno derivante
dalla mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione conformemente alle
Direttive Comunitarie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, stante il mancato adempimento da parte dello Stato
Italiano agli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CEE: danno da quantificarsi nella misura sopra
specificata con riferimento ai singoli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 31 dicembre 1999; c)
condannare in solido o chi di ragione, la in persona del Controparte_1 [...]
p.t., il , in persona del p.t., il Controparte_9 Controparte_5 CP_10
, in persona del Ministro p.t., il , in persona del Controparte_3 Controparte_4
Ministrop.t., al pagamento delle predette somme in favore degli attori, secondo le forme di legge e di ogni
altro importo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà determinare secondo giustizia, oltre interessi e maggior
danno dal 31 dicembre 1999; d) condannare in solido o chi di ragione, la Controparte_1
in persona del p.t., il
[...] Controparte_9 Controparte_5
, in persona del p.t., il , in persona del Ministro p.t., il
[...] CP_10 Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio”. Controparte_4
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle richieste azionate, il difetto di legittimazione passiva delle PP.AA., eccezion fatta per la l'infondatezza delle domande. Controparte_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa con la sentenza n. 6656/2018, pubblicata il 05.07.2018,
con la quale il Tribunale ha “Rigettato la domanda degli attori per intervenuta prescrizione del diritto.”
Con atto di appello ritualmente notificato in data 28 dicembre 2018, le Dott.sse e hanno Pt_1 Pt_2
impugnato la sentenza, per ivi sentirla integralmente riformare.
3 Si sono costituite le amministrazioni intimate a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, che hanno chiesto respingersi l'appello, per aver le Dott.sse e rassegnato conclusioni non Pt_1 Pt_2
compatibili con la acquiescenza prestata, in parte, alla decisione del primo Giudice, ed in via subordinata, nel merito, l'infondatezza di tutte le pretese.
All'udienza del 6 giugno 2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le appellanti deducono:
A. Illegittimità ed erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione
sollevata dalle Amministrazione convenute.
B. Errata qualificazione della domanda.
I suesposti motivi d'appello saranno congiuntamente esaminati, per essere accomunati dalle argomentazioni sottese.
Il Tribunale di OL ha ritenuto prescritto il diritto azionato dalle istanti, sul rilievo che “…alcun effetto
interruttivo si verificava con l'atto di messa in mora del dicembre del 1999, pervenuto ad amministrazioni ed
enti diversi dalla P.C.M., unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda azionata in questa sede.
Sul punto, va rilevato quanto già affermato in maniera condivisibile dalla Corte d'Appello di OL (con la
sentenza n. 769/16 pubblicata il 24/2/16) secondo la quale le amministrazioni dello Stato mantengono
l'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico e la separazione delle rispettive attribuzioni, nonostante
l'unitarietà e inscindibilità dello Stato nell'esercizio delle funzioni sovrane, con la conseguenza che la messa in mora rivolta solo nei confronti dei , non può valere nei riguardi della P.C.M.. Controparte_11
Per i medesimi motivi anche la domanda giudiziale proposta dinanzi al G.A. non può ritenersi idoneo atto
interruttivo della prescrizione, non essendo stata convenuta, nel suddetto giudizio, la
[...]
nei cui confronti, pertanto, alcuna domanda è stata proposta. Né può ritenersi, come Controparte_1
Cont vorrebbe parte attrice, sussistente l'effetto interruttivo anche nei confronti della , in virtù dell'art. 4 L.
260/58 che impone all'amministrazione erroneamente convenuta in giudizio, di indicare, alla prima udienza,
quella effettivamente legittimata, pena la cristallizzazione, in capo alla medesima, della relativa
legittimazione a subire gli effetti della pronuncia. Va premesso che detto principio attiene chiaramente
all'ambito processuale, come detto, cristallizzando in capo all'amministrazione convenuta, la legittimazione
4 passiva, mentre l'atto interruttivo della prescrizione riguarda gli effetti sostanziali dell'atto;…in ogni caso,
va rilevato, come correttamente eccepito dall'amministrazione convenuta, che solo nel presente giudizio gli
attori hanno proposto la domanda risarcitoria, basata sull'asserito inadempimento “da parte dello Stato
italiano agli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CEE” . A ben vedere infatti, il ricorso al TAR
(prodotto in copia da entrambe le parti) era diretto (come desumibile anche dalla sentenza del TAR), in primis,
all'annullamento della nota del 14.01.2000, del , recante rigetto dell' istanza volta al Controparte_7
riconoscimento della borsa annua di 13.000.000, prevista dall'art. 11 della L. 370/99, nonché alla “diretta
applicazione della direttiva comunitaria n.82/76”, con conseguente accertamento “del diritto dei medesimi
istanti ad un'adeguata retribuzione, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale, per tutto il periodo
di frequenza della scuola di specializzazione”. Dunque, in nessun passo del ricorso al TAR, i ricorrenti
avanzavano la diversa domanda volta al “risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva
attuazione da parte dello stato italiano delle direttive comunitarie 75/262/CEE e 2/76/CEE”, domanda che
avrebbe giustificato l'eccezione – in questa sede sollevata – di difetto di legittimazione passiva degli altri enti,
stante l'esclusiva legittimazione passiva della P.C.M.. In conclusione, la mancata proposizione, dinanzi al
TAR, della domanda risarcitoria per inadempimento dello Stato, giustifica la mancata eccezione, in quel
giudizio, del difetto di legittimazione passiva degli altri enti diversi dalla PC (eccezione correttamente e
tempestivamente sollevata nel presente giudizio); inoltre, la esclusione di una perfetta identità di petitum e
causa petendi tra l'azione dinanzi al TAR e quella in questa sede esaminata, esclude, per la nuova domanda
risarcitoria, l'effetto della traslatio iudicii invocato dagli attori e, dunque, esclude la salvezza degli
effetti sostanziali e processuali prodotti dal primo ricorso, ai sensi dell'art. 59 L. 69/09. Per quanto sopra detto, deve escludersi sia l'effetto interruttivo della messa in mora del dicembre '99, sia l'effetto interruttivo
del ricorso dinanzi al TAR, notificato il18/3/00; pertanto, considerata la data di notifica dell'atto di citazione
del presente giudizio, 27/6/14, e considerato il dies a quo del termine decennale di prescrizione (27/10/99),
non può che dirsi prescritto il diritto degli odierni attori. Conseguentemente, la domanda va rigettata, per
l'intervenuta prescrizione del relativo diritto.”
Le appellanti hanno censurato la decisione, ed assumono l'efficacia interruttiva del decorso della prescrizione,
anche nei confronti della agli atti notificati ai convenuti in Controparte_1 CP_11
giudizio. Hanno riproposto le istanze formulate nel primo grado di giudizio.
L'appello è fondato.
Con riferimento all'efficacia interruttiva dell'atto di diffida e messa in mora del 31.12.1999, e del ricorso al
TAR Campania del 18.03.2000, atti non notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, va richiamato
5 quanto, in fattispecie uguale a quella in oggetto, la Corte Suprema ha statuito con sentenza n.8839 del
31.03.2021 :” E' sicuramente corretto affermare che in caso d'inadempimento della direttiva comunitaria n.
82/76/CEE (e correlate), di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente
dai medici specializzati e indirizzato a uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria
e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a
interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto a una
qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora e
induzione del debitore all'adempimento (richiamate : Cass., 11/10/2016, n. 20414, Cass., 25/07/2019, n.
20100).
Quindi, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, nella fattispecie in esame, e diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la notifica ai singoli dell'atto stragiudiziale di diffida e del CP_11
ricorso al TAR Campania, in quanto rivolti ad articolazioni del Governo della Repubblica, e non ad un qualsiasi soggetto esterno al rapporto controverso, erano valevoli ad interrompere il termine di prescrizione anche nei confronti della Controparte_1
La sentenza è ancora errata nella parte in cui il giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ha sostenuto la diversità della domanda proposta dalle dott.sse Pt_1 Pt_2
innanzi al TAR Campania, rispetto a quella proposta innanzi al giudice civile, che vedeva solo davanti a quest'ultimo proposta la domanda risarcitoria, derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato
conseguente all'inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici specializzandi, portando ad escludere l'effetto della traslatio iudicii invocato dalle attrici, per la salvezza degli effetti sostanziali e processuali del diritto azionato.
Le parti appellanti, sia nell'atto di diffida, sia nel ricorso al TAR OL, avevano fatto espresso riferimento al trattamento economico dovuto fin dal 1982 per effetto della normativa comunitaria tardivamente e non
completamente recepita dall'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 257 del 1991.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 10087/2016 del 17 maggio 2016, ha precisato che : “Nel caso concreto, avendo il….. fatto espresso riferimento al trattamento economico che gli spettava fin dal 1982, per
effetto della normativa comunitaria tardivamente e non completamente recepita dall'ordinamento interno con
il citato d. lgs. n. 257 del 1991, non può in alcun modo ritenersi che si via stata una immutazione dei fatti
costituivi della domanda da parte del giudice di appello, che si è limitato a qualificarla, del tutto
correttamente, come pretesa – latu sensu risarcitoria –derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato,
6 con conseguente inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici
specializzandi…”.
Pertanto, come innanzi evidenziato, avendo le odierne appellanti fatto espresso riferimento nel ricorso al TAR
del trattamento economico spettante “ fin dal 1982, per effetto della normativa comunitaria tardivamente e non completamente recepita dall'ordinamento interno con il citato d. lgs. n. 257 del 1991”, la domanda formulata in sede amministrativa era da qualificarsi anche come pretesa risarcitoria, derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici specializzandi.
In conclusione, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'identità degli elementi costitutivi delle domande proposte, ed attribuire al ricorso al TAR notificato alle AAPP il 18.03.2000, valore interruttivo al decorso della prescrizione anche nei confronti della Controparte_1
Quindi, può ritenersi provata, alla luce del conforme indirizzo giurisprudenziale in materia, la domanda delle appellanti volta al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano delle Direttive Comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE, che hanno frequentato le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, – benché, ovviamente, per la quota parte decorrente dal 1983 (anno in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei Paesi membri).
E', infatti, incontroverso che le appellanti hanno frequentato la scuola di specializzazione negli anni d'interesse, e null'altro incombeva per provare la fondatezza del diritto. Lo specializzando non deve provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l'onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto.
Né, a smentire la fondatezza dell'azione proposta dalle appellanti, vale quanto eccepito dalla Difesa erariale secondo cui, ai fini del riconoscimento delle ragioni risarcitorie, il primo presupposto necessario è che i corsi di formazione frequentati dagli specializzandi, ammessi negli anni 1983-1991, dovevano essere relativi a specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri, ovvero a due o più di essi, menzionate dagli articoli 5
e 7 della Direttiva del Consiglio Europeo 75/363/CEE del 16 giugno 1975.
La specializzazione in Oftalmologia (ovvero Oculistica) è inclusa nell'elenco di cui al richiamato articolo 5
della prefata Direttiva.
In ordine alla quantificazione del danno reclamato, trova applicazione il criterio individuato dalla Legge 19
ottobre 1999 n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel
7 d.lg. n. 257 del 1991" (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2011, n. 21498).
Secondo tale parametro va riconosciuto un risarcimento di Euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione. A detto parametro, dunque, occorre riferirsi per determinare quanto alle istanti spettante.
Come risulta dalla documentazione in atti, le appellanti hanno frequentato, la scuola di specializzazione di durata quadriennale nel corso degli anni dal 1982 al 1998, e specificatamente :
a) la Dott.ssa ha frequentato il corso dall' a.a. 1982/1983 all'a.a. 1985/ 1986 Parte_1
conseguendo il relativo diploma il 19.06.1986;
b) la dott.ssa ha frequentato il corso dall' a.a. 1984/1985 all'a.a. 1987/ 1988 Parte_2
conseguendo il relativo diploma il 08.06.1988;
In base ai certificati prodotti, si rileva che le appellanti, entrambe diplomatesi nel mese di giugno, abbiano espletando il ruolo per 3,3 anni, e non 4. Un risarcimento ragguagliato a 4 anni, sarebbe una ingiusta locupletazione in questi termini.
Ne consegue che, in applicazione del criterio di quantificazione enunciato, a ciascuna istante potrà essere riconosciuto il risarcimento di euro 21.820,305 (euro 6.713,94 x 3,3 anni di frequenza).
Tale somma, dovuta a seguito di illecito, dovrà essere maggiorata di interessi dall' atto di citazione notificato il 27.6.2014, ma non già anche della rivalutazione
Secondo la giurisprudenza di legittimità, con la 'aestimatio' del danno effettuata dall'art. 11 della legge
370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 1917/2012).
Ne deriva l'esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass. n.
1059/2019). La suddetta liquidazione legislativa è come tale di norma satisfattiva, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n.
14376/2015). Il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di “chance” specifica, con l'individuazione puntuale delle
occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme
alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di
utilizzazione del titolo in astratto (Cass. ord. n. 30502/2020).
8 Le spese di lite
In ragione delle notevoli oscillazioni giurisprudenziali nel corso degli anni, e delle incertezze interpretative sulla complessa materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese per il primo ed il secondo grado di giudizio, ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti della in persona del p.t., del Controparte_1 CP_9 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi Ministri p.t., ogni contraria Controparte_4
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara privo di legittimazione passiva il Controparte_2
, del e del , in
[...] Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi Ministri p.t.
2) Condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di €. 21.820,305, per ciascuna, oltre gli interessi Parte_1 Parte_2
legali dalla data della citazione di primo grado (27.6.2014) fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio .
Così deciso il 17.01.2025
Il Giudice Ausiliario EST. IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dott. Pasquale Maria Cristiano
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