Articolo 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 240
Articolo 7Articolo 9
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18 aprile 1958
Art. 8.
L' art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 , e' sostituito dal seguente:
"I poteri e le facolta' spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamita' naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.
Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100 , ai lavori dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi".
Entrata in vigore il 18 aprile 1958