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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel.
Avv. Marina Mosca G.A. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. 971/2023;
TRA
[...]
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
E
, non costituita, CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 956/2023 emessa in data 22.05.2023 il Tribunale del lavoro di Trani, nel contraddittorio con l'appellante indicato in epigrafe così provvedeva: 1) dichiarava il diritto della ricorrente a ottenere il benefico economico della cd “Carta del Docente” e del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico svolto;
2) condannava il resistente al pagamento di €
1.500,00 in favore della parte ricorrente;
c) condannava, infine, il al Parte_1 pagamento delle spese processuali. Con appello del 21.08.2023 il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
restava intimata. CP_1
All'odierna udienza, è comparso il procuratore di parte appellante che ha dato atto di non aver notificato il ricorso in appello;
in ragione di tanto, il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che CP_1 non è costituita e l'appellante ha dato atto di non aver provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013
e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in
2 concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in data 21.08.2023, dal
[...]
Parte_2
nei confronti di così
[...] CP_1 provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello.
Così deciso in Bari, il 06 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel.
Avv. Marina Mosca G.A. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. 971/2023;
TRA
[...]
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
E
, non costituita, CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 956/2023 emessa in data 22.05.2023 il Tribunale del lavoro di Trani, nel contraddittorio con l'appellante indicato in epigrafe così provvedeva: 1) dichiarava il diritto della ricorrente a ottenere il benefico economico della cd “Carta del Docente” e del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico svolto;
2) condannava il resistente al pagamento di €
1.500,00 in favore della parte ricorrente;
c) condannava, infine, il al Parte_1 pagamento delle spese processuali. Con appello del 21.08.2023 il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
restava intimata. CP_1
All'odierna udienza, è comparso il procuratore di parte appellante che ha dato atto di non aver notificato il ricorso in appello;
in ragione di tanto, il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che CP_1 non è costituita e l'appellante ha dato atto di non aver provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013
e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in
2 concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in data 21.08.2023, dal
[...]
Parte_2
nei confronti di così
[...] CP_1 provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello.
Così deciso in Bari, il 06 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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