Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 24/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO MA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI IE Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32580 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65589, depositato in data 11 maggio 2020, reso da GH MI (C.F. [...]) nata a [...] il giorno 11 settembre 1955, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. [...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
NC DA (C.F. [...]), nato a [...] d’GO (BL)
il 23 febbraio 1956, rappresentato e difeso dall’ avvocato Alvise Biscontin
(C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, (PEC:
avvocato.biscontin@pec.it);
OL IE (c.f. [...]), nato a [...] il 19 settembre 1959;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 230 del 5 maggio 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65589, depositato in data 11 maggio 2020, reso da MI GH, DA NC e IE OL, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Vicenza Ovest per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 42 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30887 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione non appariva regolare, non avendo i subagenti compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, non potevano essere ricondotte al programma alla realizzazione del quale era finalizzato il budget assegnato.
La valutazione di tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, veniva, tuttavia, rimessa al Collegio, precisando che poteva ritenersi superata quella relativa alla mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di sub conti da parte degli agenti sostituti, poiché il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
Per le medesime ragioni, inoltre, pur in assenza del verbale di passaggio delle consegne tra l’agente GH (titolare del budget fino al 31.10.2016) e l’agente NC, i singoli fatti gestori potevano essere imputati all’agente che li aveva posti in essere, senza che si determinasse confusione tra le gestioni.
All’udienza del 10 dicembre 2025, il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli altri agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65589 reso da MI GH, DA NC e IE OL, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O.
Forestale Vicenza Ovest per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenzaordinanza di questa Sezione n. 42 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n.
30887 del registro di Segreteria.
2.Va brevemente premesso che il “budget operativo” è un istituto dell’ordinamento contabile regionale, disciplinato dall’art. 49 della L.R.
n.39/2001, che consente di attribuire, “quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa”, ad un determinato dirigente la titolarità di una parte o dell’intero stanziamento di un capitolo di spesa, utilizzabile per effettuare liquidazioni o pagamenti di spese mediante l’emissione diretta di ordinativi di pagamento o di buoni di prelevamento, da trarsi su un apposito conto reso disponibile presso il tesoriere regionale.
L’art. 9 della legge regionale n. 8/2016 prevede la possibilità di fare ricorso a tale istituto per taluni degli interventi, da eseguirsi in economia, previsti dalla legge regionale n. 52/1978 (Legge forestale regionale: si tratta, in particolare, di quelli previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idraulico-forestali e idrogeologiche, interventi di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico).
Ciascuna unità operativa periferica (per l’esercizio 2016, erano 5: Est Belluno, Ovest Padova-Rovigo, Ovest Vicenza, Ovest Verona, Est TrevisoVicenza) provvede, quindi, direttamente alla progettazione dei lavori e alla loro realizzazione impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera, appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale appositamente assunto, sotto la direzione del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti.
Gli interventi, secondo un’ottica programmatoria, si articolano in piani e progetti, predisposti dalle singole unità operative periferiche ed approvati dal Dirigente Regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e possono anche avere valenza pluriennale (comunque non oltre il triennio della programmazione di bilancio).
La programmazione della relativa spesa, coerentemente con i principi di cui al D.lgs. n. 118/2011, avviene con delibera della Giunta regionale, con la quale viene definito l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle diverse annualità secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.
Con DGR n. 431 del 7/04/2016 sono stati individuati (nei prospetti allegati A, B, C, D, E, uno per ciascuna delle unità operative territoriali) gli interventi da attuarsi nel corso del 2016 (taluni dei quali “con riflessi programmatori nel 2017 e 2018”), per ciascuno dei quali è stata determinata la spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dell’esercizio e contestualmente sono stati prenotati i corrispondenti impegni di spesa a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
La delibera, inoltre, ha autorizzato l’effettuazione delle spese relative alla esecuzione dei progetti, assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa (All. G), specificando che l'utilizzo dei budget operativi poteva essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.
3. Il conto in esame ha ad oggetto il budget operativo assegnato all’U.O.
Forestale Vicenza Ovest per l’esercizio 2016 (all. E della DGR 431/2016) per l’importo complessivo di euro 4.800.000,00.
La rendicontazione fa riferimento a due ordini di accreditamento, corrispondenti ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, il n. 27 del 02/05/2016 per un importo di € 3.168.704,95 e il n. 28 in pari data per un importo di euro 1.631.295,05.
Tale destinazione è stata impressa con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016 che ha suddiviso l’ammontare del budget
(euro 4.800.000,00) in due distinti ordini di accreditamento, il n. 27 dell’importo di euro 3.168.704,95 finalizzato all’acquisto di manodopera e il n. 28 dell’importo di euro 1.631.295,05 destinato alle spese per forniture di beni e servizi per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulicoforestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria.
Il conto risulta composto da quattro prospetti:
a. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 27;
b. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 27;
c. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 28;
d. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 28.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 184 del 29/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 05/05/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 209 del 11/05/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dall’ agente contabile MI GH, che era assegnataria titolare del budget fino al 31/10/2016, mentre dal 01/11/2016 è subentrato nella titolarità DA NC (nominato dirigente ad interim della struttura con DGR n. 1727/2016). Il sig. IE OL ha svolto le funzioni di “sostituto” durante la gestione dell’agente GH e tutti i predetti soggetti hanno parimenti sottoscritto il conto.
Non è in atti il verbale di passaggio delle consegne, previsto dall’art. 181 RD 827/1924, tra l’agente cessante (MI GH) e quello subentrante
(DA NC): nel decreto di parificazione del conto ricompilato n.184/2020 si legge che un “verbale di consegna” sarebbe stato redatto dal solo agente NC in data 14 marzo 2017, successivamente alla chiusura del budget.
Osserva il Collegio che tale documentazione non può, sotto il profilo contenutistico, ritenersi equivalente e/o sostitutiva del verbale, sottoscritto dagli agenti in contraddittorio e alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione: tuttavia, lo scopo a cui è finalizzata la formalità, e cioè la puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo può ritenersi ugualmente raggiunto in considerazione del livello di analiticità dei documenti di rendicontazione, che consentono di individuare, per ciascuna operazione di gestione, l’agente che la ha posta n essere (art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2: “Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione”).
4. I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 27/2016 di euro 3.168.704,95 espone “anticipazioni” per complessivi euro 2.471.925,96, a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 1269 operazioni registrate, 918 sono state poste in essere nel periodo di gestione dell’agente principale MI GH, per complessivi euro 1.696.540,06: di queste, 664 sono state effettuate dall’agente principale
(per euro 1.059.996,05) e 254 dal “sostituto” IE OL (per euro 636.544,01) a riprova che non si è trattato, in quest’ ultimo caso, di una gestione “occasionale” e sporadica, ma connotata dal carattere di alternatività con quella dell’agente “principale”.
Nel periodo di gestione dell’agente NC sono state poste in essere 351 operazioni per complessivi euro 775.385,90, di cui 348 ad opera dell’agente titolare (euro 683.530,91).
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 28/2016 di euro 1.631.295,05 espone “anticipazioni” per complessivi euro 1.126.168,12, a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 1632 operazioni registrate, 1286 sono state poste in essere nel periodo di gestione dell’agente principale MI GH, per complessivi euro 924.166,04: di queste, 1198 sono state effettuate dall’agente principale (per euro 869.270,03) e 88 dal “sostituto” IE OL (per euro 54.896,01) a prova che non si è trattato, in quest’ ultimo caso, di una gestione “occasionale” e sporadica, ma connotata dal carattere di alternatività con quella dell’agente “principale”.
Nel periodo di gestione dell’agente NC sono state effettuate 346 operazioni per complessivi euro 202.002,08, tutte ad opera esclusivamente dell’agente titolare.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa.
Emerge, come si è visto, che i fatti di gestione sono stati posti in essere da due agenti “principali”, succedutisi nel corso dell’esercizio, oltre che da un sostituto, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, tutti gli agenti hanno sottoscritto il conto in ogni sua parte e, come visto, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, inoltre, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute in rapporto alla destinazione impressa con l’ordine di accreditamento.
5. A tale ultimo proposito, deve darsi atto che l’articolazione del conto per sezioni (dedicate ai singoli ordini di accreditamento) ha consentito di verificare, attraverso il conto analitico, la tipologia di spese sostenute, tutte in linea con la specifica destinazione del budget impressa con il citato decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016, seppure in mancanza di specifiche annotazioni che consentano di collegarle al progetto o all’intervento per la realizzazione del quale sono state sostenute (come previsto dall’art. 49 della L.R. 39/2001, che pone precisi limiti al ricorso al budget operativo, “concepito per far fronte ad esigenze di spesa di limitata portata, al fine di non rallentare l’operatività in determinati settori o in particolari situazioni, in cui l’utilizzo della procedura ordinaria di erogazione della spesa potrebbe non garantire i tempi inderogabili di pagamento” e, come tale, “da attivarsi in via eccezionale, da motivarsi adeguatamente”: DGR n.2440/2002).
Nel conto in esame le spese sostenute (per manodopera o per forniture)
sono, infatti, registrate in ordine cronologico, per mandato di pagamento, senza alcun ulteriore riferimento (o diverso raggruppamento) che ne consenta l’immediato e diretto raccordo con i progetti per i quali la spesa è stata autorizzata ed impegnata con la citata DGR n. 431/2016.
Con riferimento alla spesa di personale ed in particolare al versamento dei contributi previdenziali, la relazione dell’organo di controllo interno prodotta con il conto 60186 (oggetto del giudizio 30887 e di cui quello in esame costituisce ricompilazione) ha specificato che, per l’assolvimento degli obblighi contributivi, è stato creato, nel sistema contabile, un
“contenitore cassa”, attraverso il quale è stato previsto l’accantonamento in favore della Regione delle somme corrispondenti ai contributi da versare, la cui scadenza è di regola posticipata (venivano, infatti, pagati su base trimestrale ma mediante bollettini emessi sei mesi dopo la chiusura di ciascun trimestre di riferimento): alla relativa scrittura non corrisponde, perciò, un flusso.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del budget, inoltre, è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
7. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32580 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili GH MI, NC DA e OL IE in relazione al conto giudiziale n. 65589, depositato in data 11 maggio 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IE AL MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)