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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/07/2024, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
Ad ore 15.30 viene riaperto il verbale e la causa decisa come da provvedimento di seguito depositato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5985/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 04/06/1956, residente e Controparte_1
domiciliata in Rua Visconde do Rio Branco, n. 1338, Centro, Curitiba, Paraná, Brasile;
, nato a [...], Paraná, Brasile, il 17/06/1976, celibe, residente e Persona_1
domiciliato in Rua Emilio Comelsen, n. 376, ap. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Paraná, Brasile;
, minore rappresentata dai genitori e Persona_2 Persona_1
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 16/08/2013, residente e domiciliata Controparte_2
in Rua Emílio Cornelsen, n. 376, app. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Parana, Brasile. rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giuste procure in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano
[...]
(citato anche come o o ), nato in Parte_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5
data 06/01/1863, nel Comune di MO AG (VI), emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (CNN n.2 in atti), sposato con . CP_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 5.7.2024, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione.
In data 28.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
pagina 2 di 5 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che Controparte_5 Parte_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, anche albero genealogico, risulta in modo completo la discendenza senza pagina 3 di 5 interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova.
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
Brasile – Curitiba (istanze consolato in atti doc.9-10) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono l'irripetibilità delle spese CP_3
di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 04/06/1956, residente e Controparte_1
domiciliata in Rua Visconde do Rio Branco, n. 1338, Centro, Curitiba, Paraná, Brasile;
, nato a [...], Paraná, Brasile, il 17/06/1976, celibe, residente e Persona_1
domiciliato in Rua Emilio Comelsen, n. 376, ap. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Paraná, Brasile;
, minore rappresentata dai genitori e Persona_2 Persona_1
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 16/08/2013, residente e domiciliata Controparte_2
in Rua Emílio Cornelsen, n. 376, app. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Parana, Brasile.
pagina 4 di 5 cittadini italiani per discendenza iure sanguinis del cittadino italiano comune avo
[...]
, nato in data [...], nel Comune di MO AG (VI). Parte_1
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Venezia, 5 luglio 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5985/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 04/06/1956, residente e Controparte_1
domiciliata in Rua Visconde do Rio Branco, n. 1338, Centro, Curitiba, Paraná, Brasile;
, nato a [...], Paraná, Brasile, il 17/06/1976, celibe, residente e Persona_1
domiciliato in Rua Emilio Comelsen, n. 376, ap. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Paraná, Brasile;
, minore rappresentata dai genitori e Persona_2 Persona_1
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 16/08/2013, residente e domiciliata Controparte_2
in Rua Emílio Cornelsen, n. 376, app. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Parana, Brasile. rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giuste procure in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano
[...]
(citato anche come o o ), nato in Parte_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5
data 06/01/1863, nel Comune di MO AG (VI), emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (CNN n.2 in atti), sposato con . CP_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 5.7.2024, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione.
In data 28.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
pagina 2 di 5 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che Controparte_5 Parte_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, anche albero genealogico, risulta in modo completo la discendenza senza pagina 3 di 5 interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova.
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
Brasile – Curitiba (istanze consolato in atti doc.9-10) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono l'irripetibilità delle spese CP_3
di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 04/06/1956, residente e Controparte_1
domiciliata in Rua Visconde do Rio Branco, n. 1338, Centro, Curitiba, Paraná, Brasile;
, nato a [...], Paraná, Brasile, il 17/06/1976, celibe, residente e Persona_1
domiciliato in Rua Emilio Comelsen, n. 376, ap. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Paraná, Brasile;
, minore rappresentata dai genitori e Persona_2 Persona_1
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 16/08/2013, residente e domiciliata Controparte_2
in Rua Emílio Cornelsen, n. 376, app. 1504, Bairro Ahú, Curitiba, Parana, Brasile.
pagina 4 di 5 cittadini italiani per discendenza iure sanguinis del cittadino italiano comune avo
[...]
, nato in data [...], nel Comune di MO AG (VI). Parte_1
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Venezia, 5 luglio 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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