Sentenza 23 dicembre 2020
Massime • 1
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il delitto di omicidio doloso). (Cfr. C. Cost. n. 96 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2020, n. 37430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37430 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2020 |
Testo completo
lette/sentite le conclusioni del PG akdet, ct.4.,4 (fu__ 4k-t_ut , Penale Sent. Sez. 1 Num. 37430 Anno 2020 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 30/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da AC TO, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., per ottenere la revoca della sentenza emessa in data 6.12.2016 (irrevocabile il 6.11.2018) con la quale lo stesso Giudice lo aveva condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso in danno di PE NA il 10.1.2016. 1.1. Sosteneva il condannato che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla I. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso come accertato in giudizio avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen., dovendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di illegittimità costituzionale) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante, come avvenuto per la legittima difesa con la legge citata. 1.2. Ad avviso del giudice dell'esecuzione, viceversa, tale operazione di omologazione non era praticabile, stante il carattere tassativo delle ipotesi individuate dall'art. 673 cod. proc. pen. Osservava il giudicante che il caso di specie, concernente "una situazione di successione nel tempo di norme sulla legittima difesa aventi una diversa portata scriminante (quelle per ultimo intervenute più favorevoli al reo)", andava senz'altro ricondotto alla disciplina prevista dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen., "ostando pertanto alla pretesa revoca, sulla scorta della sopravvenuta lex mitior, il limite del giudicato". Non poteva, d'altro canto, reputarsi pertinente il richiamo difensivo al principio della legalità della pena, poiché detto principio atteneva al trattamento sanzionatorio ed era invocabile nelle ipotesi, diverse dal caso in esame e risolvibili ai sensi dell'art. 30, comma 4, I. n. 87/53, in cui fosse stata irrogata una pena ingiusta perché ritenuta, dalla Corte costituzionale, non conforme ai parametri di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (art. 3) ovvero di rieducazione (art. 27). La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva fissato dei limiti all'ambito di applicazione del principio della irretroattività della lex mitior, (desumendoli dalla stessa norma convenzionale dell'art. 7), affermando che esso concerneva solo "le disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono". In definitiva, la richiesta di revoca della sentenza irrevocabile di condanna subìta da AC TO, non essendo supportata, sul piano teorico-sistematico, da alcun fondamento normativo nazionale e sovranazionale, andava giudicata inammissibile. 2 In ogni caso, l'istanza doveva considerarsi infondata anche sul piano del merito e, in ordine a questo profilo e nel complesso, andava rigettata. Ed invero, il giudice della cognizione - con valutazione vincolante per quello dell'esecuzione - aveva escluso in radice la configurabilità, a beneficio dell'imputato, della cd. legittima difesa domiciliare, perché aveva accertato: da un lato, che l'agire del reo era stato ispirato da finalità offensive piuttosto che difensive;
dall'altro, che non vi era stata affatto una concreta introduzione di PE NA all'interno del luogo dove si trovava l'AC, nel momento in cui quest'ultimo aveva prelevato l'arma ed esploso i colpi mortali all'indirizzo della persona offesa. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, in un unico e articolato motivo, inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 673 cod. proc. pen. ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 2, commi 2 e 4, cod. pen. 2.1. Secondo la prospettazione sostenuta in ricorso, diversamente da quanto affermato dal G.I.P. di Marsala, anche l'ampliamento dello spettro operativo di una causa di giustificazione comporterebbe - per l'inequivoco tenore letterale della norma - gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, cod. pen., ossia il venir meno dell'elemento dell'antigiuridicità ("il fatto non costituisce reato"). Ed invero, se il legislatore avesse inteso limitare la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna alla sola abrogazione della norma incriminatrice avrebbe disposto che "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non è più previsto dalla legge come reato". Sebbene l'art. 673 cod. proc. pen. non si presenti, nella sua struttura formale, come strumento utile a dare attuazione al secondo comma dell'art. 2 cod. pen., il fenomeno costituito dall'ampliamento dell'area di una scriminante non potrebbe, comunque, essere eluso - ad avviso del ricorrente - riconducendolo al paradigma del quarto comma dell'art. 2, cod. pen., dovendo intendersi per lex mitior quella incidente sul trattamento sanzionatorio "piuttosto che su un elemento strutturale del reato inteso non come figura speciale bensì come fenomeno legale [...]". Ragionando diversamente, si perverrebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., ad una evidente disparità di trattamento tra coloro che - a parità di condotta - usufruirebbero della nuova disciplina della legittima difesa solo per una circostanza accidentale di carattere temporale. Del resto, in più occasioni, la Corte costituzionale ha espresso il principio secondo il quale "nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del diudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato" (n. 210/2013 C. Cost.). In ogni caso, andrebbe ripensato, con approccio sistematico, il concetto di "norma incriminatrice", dovendo a tal fine rilevare non solo "la singola condotta in quanto tale, bensì la 3 condotta in quanto reato, ossia fenomeno caratterizzato dall'essere tipico, antigiuridico e colpevole secondo la volontà del Legislatore". 2.2. Quanto all'aspetto di "merito", il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la ricostruzione della condotta attuata dall'AC portava a ricondurla sia nella fattispecie di cui all'art. 52 che in quella di cui all'art. 55 cod. pen. Della scriminante sussistevano, infatti, tutti gli elementi costituivi: a) perché il fatto si era consumato in uno dei luoghi elencati dall'art. 614 cod. pen.; b) perché l'arma fu usata dall'imputato per tutelare l'incolumità propria e dei propri congiunti ed era legittimamente detenuta;
c) perché non vi fu alcuna desistenza dall'aggressione. Sussistevano, inoltre, le condizioni previste dall'art. 55, u. c., cod. pen., poiché, diversamente da quanto affermato dal G.I.P. di Marsala, la Corte di Assise di Appello di Palermo, in un passaggio della sentenza confermativa della condanna, aveva descritto "plasticamente" l'animus sotteso alla condotta posta in essere dall'imputato come "una miscela esplosiva di paura, rabbia, frustrazione, voglia di rivalsa", ossia come una sorta di "precipitato naturalistico" del concetto di "grave turbamento" fatto proprio dal legislatore. 2.3. Nella parte conclusiva del ricorso, dopo una digressione sul moderno concetto di giudicato e sulla sua recessività per come interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 25, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, ove esclude l'ultrattività della lex mitior in caso di sopravvenienza del giudicato;
inoltre, qualora si ritenga che la nuova legge sulla legittima difesa rientri nella sfera applicativa della fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., il ricorrente chiede a questa Corte di valutare se rimettere la questione alla Corte costituzionale per accertare la conformità a Costituzione dell'art. 673 cod. proc. pen., laddove limita la revoca della sentenza di condanna ai soli casi di abrogazione/illegittimità costituzionale e non anche ai casi in cui il fatto viene meno per modifica di normativa di parte generale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, richiamando una recente decisione emessa, su caso analogo, da questa Prima Sezione penale (sentenza n. 14161/2020). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono, già esposte, peraltro, da questa Prima Sezione penale, in una recente decisione emessa in relazione a caso analogo (n. 14161 del 20/2/2020, Abico, Rv. 278973 - 01). 2. Con la tesi centrale sostenuta dalla difesa del ricorrente si intenderebbe utilizzare lo strumento previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. estendendolo ai casi nei quali, in virtù 4 67 dell'ampliamento dell'area di applicazione di una scriminante - nella specie concernente la legittima difesa, a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 -, verrebbe meno l'antigiuridicità del fatto di reato oggetto di una condanna irrevocabile, analogamente a quanto accade in conseguenza dei fenomeni dell'abrogazione o della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice. La tesi difensiva, per quanto sviluppata con argomentazioni a tratti suggestive, deve reputarsi, così come esposta nel suo assunto conclusivo, manifestamente infondata in diritto. 2.1. Occorre premettere che, in materia di abolitio criminis, resta fondamentale, per avere scolpito nitidamente la distinzione degli effetti derivanti dalla decisione di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., da quelli riconducibili alle prescrizioni dettate dall'art. 2, comma secondo, cod. pen. e dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 96 del 25.3.1996 pronunciata dalla Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 citato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno. Per quel che qui esclusivamente rileva e che conserva immutata validità (essendo rimasto invariato il quadro normativo di riferimento), è sufficiente riportare il seguente brano di quella decisione, in cui così si è affermato: «L'art. 673 del codice di procedura penale, sotto il titolo "Revoca della sentenza per abrogazione del reato", ha dato vita ad un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento positivo. Prevedendo, infatti, nel suo primo comma che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, la disposizione denunciata segna, infatti, sul piano processuale e nella specifica materia dell'abolitio criminis un reciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dell'art. 2, secondo comma, del codice penale ("Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato;
e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali") e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Quando in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali"), in base alle quali l'abolitici criminis derivante o da abrogazione della norma penale incriminatrice o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa non spiega effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, senza alcuna efficacia relativa alla decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo, invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase, governata sulla traccia delle direttive contenute nell'art. 2, numeri 96, 97 e 98 della legge-delega, da un'accentuazione del rilievo del contraddittorio (v. anche la prima subdirettiva 5 dell'art. 2, numero 3, della stessa legge-delega), la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione». 2.2. Le chiare indicazioni fornite dal Giudice delle leggi nel brano ora riportato consentono di orientare con sicurezza la valutazione di questa Corte sul caso sottoposto all'odierno esame, escludendo che esso possa essere condotto a soluzione attraverso il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. 2.3. Ed invero, la situazione prospettata dal ricorrente non è quella della abrogazione tout court o della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, atteso che - com'è ovvio - la fattispecie delittuosa di omicidio, per cui egli è stato condannato, resta tale;
essa, piuttosto, ricade nell'alveo applicativo dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., che, come noto, vieta che taluno possa essere punito per un "fatto" che, "secondo la legge posteriore, non costituisce reato". Nella specie, la nuova normativa va individuata - come già accennato - nella legge 26 aprile 2019, n. 36, che ha introdotto delle ulteriori modifiche nella struttura della scriminante della legittima difesa, dopo quelle già apportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 (cd. legittima difesa "domiciliare"), ampliandone l'area applicativa in modo da determinare, a date condizioni, il venir meno dell'antigiuridicità del fatto. 2.3.1. In proposito, è stato già affermato da questa Corte che il principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., trova attuazione non soltanto nei casi in cui si verifichi l'abolitio criminis in senso proprio (con eliminazione di una fattispecie tipica di reato dal sistema penale), ma anche quando la novazione legislativa si realizzi attraverso una diversa e più dettagliata descrizione del fatto di reato, ovvero mediante la previsione di una causa che conduce alla non punibilità, così da escludere l'applicabilità della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale. Esso, pertanto, non può non estendersi alle cause scriminanti, poiché queste ultime, per come dogmaticamente costruite (elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa), incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità, facendone venir meno il disvalore e, quindi, escludendo l'illiceità penale (così, con specifico riguardo alla novella legislativa de qua, Sez. 1, n. 39977 del 14/5/2019, Addis, Rv. 276949 - 01; Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Morabito, Rv. 278861 - 01; v. anche Sez. 6, n. 38356 del 12/6/2014, P.G. in proc. Traviglia, Rv. 260282 - 01, con riferimento alla causa di giustificazione prevista dall'art. 17, comma settimo, della legge 3 agosto 2007, n. 124, relativa alle attività compiute dai soggetti che agiscono in concorso con i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza). 3. Ciò detto, venendo alla nuova formulazione dell'art. 52 cod. pen., invocata dal ricorrente, non è superfluo dar conto di alcune recenti e condivisibili pronunce emesse da 6 questa Corte di legittimità che, con riguardo alla prima modifica - costituita dall'inserimento dell'avverbio "sempre" nel testo del comma secondo, precedentemente aggiunto (insieme al terzo) dalla I. n. 59/2006 ("Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere": cd. legittima difesa "domiciliare") -, ha precisato trattarsi di una parola semplicemente rafforzativa della presunzione di proporzione già prevista dalla norma, e ne ha chiarito il significato complessivo nel senso che l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta sempre reazione proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, solo «a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni, ma, in tale ultima ipotesi, deve ricorrere un pericolo di aggressione personale e non deve esservi desistenza da parte dell'intruso» (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419 - 01). Quanto all'innovazione costituita dall'inserimento ex novo di un quarto comma dell'art. 52 cod. pen., a proposito del quale si è parlato di legittima difesa "presunta" ("Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone"), è stato affermato che essa «non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione» (Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019, Gueye, Rv. 277122 - 01). 3.1. Le prime interpretazioni dell'art. 52 cod. pen. collegano, quindi, le due presunzioni, quella di proporzione dell'uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, e quella inerente alle stesse condizioni di sussistenza della causa di giustificazione, di cui al comma quarto, alla presenza di un'offesa ingiusta che rechi pericolo attuale all'incolumità di colui che reagisce e/o di altri, oppure anche a beni patrimoniali, ma solo nel caso in cui vi sia contestualmente un pericolo di aggressione alle persone. Infatti, allo stesso concetto di difesa dell'incolumità delle persone rimandano le parole adoperate nel quarto comma, che definiscono legittima la reazione dell'offeso nei confronti di chi s'introduca nell'abitazione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In proposito, è utile ed opportuno sottolineare che, anche in tale ultima ipotesi, il pericolo derivante dall'intrusione con violenza o realizzata da persone in senso lato armate, 7 deve presentare il carattere dell'attualità, essendo tale requisito sempre ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell'integrazione della causa di giustificazione ed essendo, del resto, essenzialmente correlata la reazione legittima ad una condotta aggressiva e/o minacciosa o in essere o concretamente imminente. 3.2. Il principio è stato confermato dalla già richiamata Sez. 3, n. 49883/2019, che, pur avendo fatto riferimento alla diversa fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 52 cod. pen., si è inserita nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale inerente alla relazione di attualità che deve esistere tra il pericolo di un'offesa ingiusta e la reazione legittima di colui che si difende (ex multis, la già citata Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Rv. 274534; in senso conforme, Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019, Onnis, Rv. 276129 ha di nuovo definito il pericolo attuale come pericolo in corso o, comunque, imminente e, in motivazione, ha ribadito più diffusamente i principi tradizionalmente espressi da questa Corte, secondo i quali l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante in esame implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico a una determinata offesa ingiusta, che si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva ovvero implica una condizione fattuale in cui l'offesa sia già iniziata e sia ancora in corso: v. anche Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/1/2010, Celeste, Rv. 246566). 3.2.1. Sul tema non può non annotarsi, infine, come la menzionata pronuncia Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019, Rv. 277122, per come risulta massimata, nel riferirsi a una situazione anche solo "potenziale", che l'agente percepisca come aggressione alla propria o altrui incolumità, potrebbe apparire in disarmonia rispetto al suddetto consolidato orientamento, suggerendo interpretazioni estensive del legame temporale e funzionale tra pericolo di offesa ingiusta e reazione legittima, che la prevalente giurisprudenza definisce - come già detto - in termini di attualità ed imminenza. Sul punto, va, peraltro, rilevato che l'esame del testo della sentenza non presenta elementi ricostruttivi idonei a giustificare la suddetta dissonanza. 4. Alla stregua della premessa ricognizione normativa ed ermeneutica, deve considerarsi corretto l'approdo cui è pervenuto il G.I.P. del Tribunale di Marsala nell'escludere che, nel caso prospettato dall'AC, potesse attivarsi lo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. Appropriato appare, fra l'altro, in un contesto di sistema, il richiamo operato dal giudice dell'esecuzione agli arresti di legittimità che, più di recente, hanno ribadito il principio per cui detta norma prende in considerazione, quale causa di revoca della sentenza, la sola "abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice" ed hanno chiarito, con riferimento alle cause di esclusione della punibilità, che queste, presupponendo l'accertamento del reato e la riferibilità soggettiva all'imputato, differiscono radicalmente sia 8 dall'abrogazione della disposizione di legge che definisce il reato e le sue implicazioni sanzionatorie, sia dalla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale;
esse, dunque, non rientrano tra le situazioni tassative previste dall'art. 673, dal momento che non producono l'effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai terzi, che restano immutate, incidendo soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore (così, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., Sez. 7, n. 11833 del 26/2/2016, Rondello, Rv. 266169 - 01; v. anche, con riferimento alla causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall'art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, Sez. 3, n. 13110 del 30/10/2017, dep. 2018, Clavarino, Rv. 272513 - 01). Analogo discorso, sebbene per le diverse ragioni esposte in precedenza, va fatto per le cause di giustificazione che, come quelle di esclusione della punibilità, non sono riconducibili ai fenomeni dell'abrogazione (intesa quale abolitio criminis in senso proprio) e della dichiarazione di incostituzionalità di norma incriminatrice disciplinati dall'art. 673 cod. proc. pen. 5. Nell'ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve applicarsi - lo si ribadisce - il disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. 5.1. Il G.I.P. di Marsala, per il vero, ha omesso di prendere in esame l'istanza sotto questo diverso angolo prospettico. Tuttavia, in tanto avrebbe potuto essergli mosso uno specifico rilievo sul punto, in quanto l'interessato avesse assolto l'onere di allegare, alla luce della nuova disciplina dell'art. 52 cod. pen., gli elementi circostanziali della fattispecie concreta che avrebbero consentito di integrare la "nuova" legittima difesa in suo favore, siccome emersi dalle sentenze di merito e da quella della Corte di cassazione. 5.2. Tale onere non è, in concreto, stato assolto, atteso che, nell'istanza introduttiva di incidente di esecuzione e nel ricorso, il condannato si è limitato ad assumere, in base alle sentenze di merito, che la persona offesa PE aveva pacificamente realizzato una "intrusione" con "violenza" in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. e che, di conseguenza, il novum normativo imponeva di ritenere la sua condotta difensiva, attuata con arma legittimamente detenuta, inquadrata nello schema disegnato dall'art. 52 e, comunque, determinata da "grave turbamento". Le sintetizzate considerazioni sono, per quanto concerne la descrizione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta, all'evidenza del tutto generiche, e, quanto ai rilievi in diritto, manifestamente infondate, alla stregua delle ragioni in precedenza esposte, che vanno richiamate e ribadite. 5.2.1. Oltretutto, anche qualora il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di verifica - "non rivalutativa", ma "documentale" - della ricostruzione dei fatti emersa dalle 9 sentenze, avesse esaminato, in particolare, la sentenza con la quale questa Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell'AC (Sez. 1, n. 7990 del 6/11/2018, dep. 2019), non avrebbe potuto che prendere atto della ritenuta esclusione, nel caso di specie, per come correttamente argomentato dai giudici di merito: a) sia della "necessità" della difesa, in quanto l'imputato, a fronte di minacce solo verbali proferite dal PE, pur avendo tempo e modo di rivolgersi alle forze dell'ordine, prelevò dal suo furgone il fucile già carico ed esplose un colpo attingendo al petto la vittima, che era a mani nude, tentando di esploderne anche un secondo;
b) sia della "attualità del pericolo" per la propria o altrui incolumità o per i propri beni (pag. 6 della decisione citata). Non è superfluo evidenziare che, nella sentenza in questione, è stato ritenuto corretto anche il ragionamento svolto dai giudici di merito per escludere il luogo dei fatti (quando venne colpito, PE si trovava ai piedi della scaletta che consentiva l'accesso ad un autocarro adibito dall'imputato alla vendita di bibite e panini) dal novero dei luoghi all'interno dei quali "venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale" (art. 52, comma terzo, cod. pen.), osservandosi: «Si ha, dunque, anche nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 52 un fatto letteralmente "avvenuto all'interno" di un certo luogo, dove taluno si sia introdotto contro la volontà di chi ne può disporre per svolgere la sua attività. Si tratta pertanto di un luogo, contrassegnato da condizioni di destinazione ben delineate, che, per il genere di utilizzo, disponibilità e possibilità di accesso, non è comunque assimilabile a quello in cui può di volta in volta trovarsi un furgone adibito alla vendita ambulante e, conseguentemente, può essere stata collocata la pertinente scala di accesso, sempre in un'area del suolo pubblico». Anche sotto questo specifico profilo, pertanto, non era configurabile la scriminante della legittima difesa cd. "domiciliare". 6. In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte nel solco, già tracciato, della decisione all'inizio richiamata (Sez. 1, n. 14161/2020), il ricorso va dichiarato inammissibile, così come vanno dichiarate irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: quella relativa all'art. 2, comma 4, cod. pen., perché norma non pertinente al caso di specie, in cui rileva, invece, l'art. 2, comma 2; quella relativa all'art. 673 cod. proc. pen., perché norma non estensibile ai casi di modificazione in senso ampliativo della sfera di applicazione di una scriminante, come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, palesato anche attraverso le numerose decisioni richiamate nel presente provvedimento. 7. Dalla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
10 Il Consigliere estensore Il Preside Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020