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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1028/2025 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. NASTRO Parte_1 SEBASTIANO presso cui è elettivamente domiciliata in via san Felice n. 5 Gragnano (Na) come da giusta procura RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 21/02/2025, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l al fine di ottenere l'accoglimento della domanda per la pensione di inabilità civile rigettata da parte resistente per permesso di soggiorno scaduto, con conseguente condanna dell'istituto al riconoscimento della pensione di inabilità e alla liquidazione delle relative provvidenze economiche di legge a far data dalla domanda. Il tutto con vittoria di spese. CP_ L' non si è costituito in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ad opera solo di parte ricorrente, quest'ultima CP concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l' aveva nelle more del giudizio provveduto al pagamento dei ratei, come si evince dalla documentazione versata in atti, con CP condanna dell' al pagamento delle spese di lite essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto in data successiva al deposito del ricorso giudiziario. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
1 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta. Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto il 01/04/2025 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso. Le spese, dunque, devono seguire il principio della soccombenza virtuale e vanno liquidate secondo il valore della causa, al minimo attesa la mancanza di complessità e ridotte del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP
2.Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.890,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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