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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1975/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Fortunato Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (137/2024 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del
100%, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito dello scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza cin il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 29.10.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 02.10.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 25.11.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente ha eccepito: a) la nullità della perizia per omessa risposta del consulente alle osservazioni da essa avanzate nella prima fase;
b) ha comunque dedotto che il CTU della prima fase avrebbe sottostimato e non correttamente considerato l'entità delle patologie denunciate che sarebbero invece connotate da una gravità tale da renderla invalida civile nella misura del 100%.
Orbene, è infondata la censura di cui alla lettera a), considerato che il CTU della prima fase ha compiutamente risposto alle osservazioni avanzate dall'odierno istante (cfr. allegato alla CTU depositata il 18.08.2024 e nominato “risposta alle osservazioni”).
È infondata anche l'ulteriore censura, di cui alla lett. b), proprio alla luce degli esaurienti chiarimenti che il CTU ha reso in sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente e alla cui lettura si rimanda. In particolare, le censure attoree avanzate in questa sede non appaiono in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, che, alla luce della documentazione medica esaminata e dell'esame clinico effettuato sul ricorrente, ha
2 evidenziano che parte opponente affetta da “Depressione maggiore riferibile per analogia al codice 2209 in soggetto con decadimento cognitivo lieve moderato (codice
2301) e valutabile globalmente nella misura del 40% .
Sindrome delle apnee notturne di grado moderato riferibile per analogia al codice 6407
e valutabile nella misura del 45%
Idrocefalo cronico riferibile per analogia al codice 8014 e valutabile nella misura del
20%
Spondiloartrosi riferibile per analogia al codice 7001 e valutabile nella misura del 15%
Limitazione funzionale delle spalle riferibile al codice 7208 e valutabile nella misura del
20%
Per quanto precedentemente esposto,ne deriva che, sia in una valutazione globale, sia tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche a scalare proprie della medicina legale (come disposto dalla attuale normativa), il caso, attualmente concretizza gli estremi di una invalidità valutabile nella misura del 79%
(cento per cento) per totale e permanente inabilità lavorativa.”(cfr. elaborato peritale prima fase).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Le censure di parte ricorrente si appalesano, infatti, quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità della ricorrente non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
3 Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate e, conseguentemente, deve essere rigettata la richiesta del ricorrente di accedere alla provvidenza economica oggetto di causa.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida civile nella misura del 79% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
30.06.2023;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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