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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2734 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Parte_1 C.F._1
Federico del Rosso n. 2, presso lo studio dell'Avv. Simone Colla, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa, Via San CP_1 C.F._2
Michele degli Scalzi n. 102, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cardile che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Marco Taddei in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Regime Patrimoniale della famiglia”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, note depositate in vista della prima udienza cartolare e comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previamente accertata e dichiarata per tutti i motivi di cui in narrativa l'illegittima lesione della comunione legale, disporre la ricostituzione della stessa e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore CP_1 del Sig. della somma di € 20.244,93 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale Parte_1 dal 26/01/2022 (giorno del prelievo) e sino all'effettivo saldo;
con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione, di legge e di giustizia e con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: - di avere contratto matrimonio con la convenuta nel settembre 2000 e di avere scelto, quale regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale dei beni;
- in virtù di ciò, i coniugi erano cointestatari del conto corrente n. 400113 aperto presso Parte_2
nella filiale di Pisa, Via G. Carducci n. 1; - detto conto corrente era destinato alla raccolta e alla
[...]
custodia dei risparmi da impiegarsi per le necessità della famiglia e alla data del 25.01.22 presentava un saldo attivo di € 61.510,14; - detta somma doveva intendersi di proprietà di ciascun coniuge nella misura del 50%; - in ragione della crisi coniugale sorta nel gennaio 2022, il 26.01.22 la convenuta ha prelevato dal conto in comune, appropriandosene, l'importo di € 51.000, lasciando sul conto il minor saldo attivo di € 10.501,14; - la condotta della convenuta ha cagionato una lesione della quota sulla comunione nella titolarità dell'attore; - detta quota è pari ad € 30.755,07, ossia la metà del saldo presente sul conto corrente prima del prelievo effettuato dalla convenuta (€ 61.510,14); - conseguentemente, la convenuta è tenuta alla restituzione di € 20.244,93, somma già oggetto di sequestro conservativo disposto con ordinanza decisoria del 31.05.22, in esito al relativo procedimento n. R.G. 1554/2022.
Con comparsa di costituzione del 10.11.2022 si è costituita ritualmente in giudizio CP_1
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna
[...] dell'attore al pagamento di € 5.255,07.
Nel dettaglio, la convenuta ha eccepito: - che l'importo prelevato in data 26.01.22 corrisponde a somme in precedenza versate da essa convenuta sul conto cointestato, mediante bonifici bancari recanti la causale “a favore di;
- che si sarebbe trattato, in particolare, di somme CP_1
pervenutele in forza della successione ereditaria materna e, dunque, di sua esclusiva proprietà; - che ad analoghe conclusioni si perviene per le liberalità compiute dalla de cuius mediante bonifici bancari per complessivi € 15.000, anch'essi versati sul conto cointestato ma recanti, quanto al beneficiario, la sola figlia CP_1
La convenuta ha dunque dedotto che alle somme prelevate in data 26.01.22 deve applicarsi l'art. 179 comma 1 lett. b) c.c. e che la comunione ha ad oggetto la sola minor somma di € 10.510,44, con conseguente obbligo dell'attore di pagarle il 50% pari ad € 5.255,07, avendo questi deciso unilateralmente di chiudere il conto corrente cointestato ed incassare la relativa giacenza.
In occasione delle note scritte depositate per l'udienza del 01.12.22, la difesa attrice ha contestato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, proponendo “eccezione riconvenzionale”: la parte attrice, in ragione della domanda riconvenzionale ex adverso proposta e solo in caso di accoglimento della stessa, ha avanzato domanda ex art. 2041 c.c. per il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile – originariamente adibito a casa familiare – di esclusiva proprietà della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante ordine alle parti di depositare documentazione reddituale (dichiarazione dei redditi nel periodo 2020-2023 per parte attrice, buste paga nel periodo 2018-2023 per la convenuta); è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni sub iudice, è opportuno delimitare il thema decidendum del giudizio alla luce degli scritti difensivi e delle dichiarazioni delle parti.
La controversia verte della pretesa illegittimità del prelievo di € 51.000,00 che pacificamente è stato effettuato dalla convenuta in data 26.01.2022 dal conto corrente cointestato tra la stessa e il marito n. 400113 accesso presso , ed in proprio favore, nonché della Parte_1 Parte_2
domanda di rimborso di quanto in eccedenza prelevato rispetto alla quota ideale di spettanza.
Dalla lettura degli scritti difensivi attorei, si ricava che – premesso che il saldo Parte_1
presente su detto conto corrente alla data del 25.1.2022, pari ad € 61.510,14, costituiva bene in comunione legale tra i coniugi - ha svolto domanda tesa alla restituzione di € 20.244,93 quale somma da integrare all'importo residuo rimasto sul conto corrente all'esito del prelievo (€ 10.510,14) e ciò al fine di reintegrare la sua quota ideale di comproprietà pari ad € 30.755,07, corrispondente al 50% del saldo presente sul conto a tale data.
Di contro, la difesa convenuta ha eccepito che le somme prelevate in data 26.01.2022 erano di sua esclusiva proprietà in quanto ricevute mortis causa al decesso della madre Persona_1 deceduta l'8.11.2020 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione del 50% del saldo residuo sul conto corrente cointestato, pari a € 5.255,07 (vale a dire la metà di € 10.510,14).
Nelle note depositate in vista della prima udienza di trattazione, in forma cartolare, la difesa attrice ha spiegato “eccezione riconvenzionale”, al fine di ottenere l'ulteriore rimborso di quanto in tesi speso per opere di manutenzione straordinaria e migliorie apportate alla casa di proprietà esclusiva della convenuta tra il mese di novembre 2017 e il mese di novembre 2021.
2. Tale il thema decidendum, la domanda della parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
3. La domanda principale, introdotta per “l'accertamento della lesione della comunione legale e per la sua ricostituzione”, deve essere qualificata in termini di azione di rimborso ai sensi dell'art. 192, primo comma, c.c., a mente del quale: “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186”. 3.1. Sul piano del diritto sostanziale, va premesso che la comunione legale quale regime patrimoniale della famiglia costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli art. 1100 ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto.
A norma dell'articolo 177, comma 1, lettera a), del c.c., la comunione legale fra i coniugi ha per oggetto tutti gli acquisti, vale a dire tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene;
pertanto, il bene o il diritto acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'articolo 177, comma 1, lettera a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene o diritto comune ai due coniugi.
A detto principio generale fanno eccezione i beni personali tra i quali rientrano, per quel che qui interessa, “i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione” (art. 179, 1 comma, lett. b), c.c.).
3.2. Laddove, come nella specie, l'atto che determina la richiesta di rimborso è un prelevamento su conto corrente cointestato, utilizzato da un coniuge per fini personali e non della famiglia, si rammenta che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi ex art. 1854 c.c. la qualità di creditori o debitori solidali del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni.
Tale presunzione dà origine ad un'inversione dell'onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione. Inoltre, il versamento di somme di proprietà individuale su di un conto corrente cointestato tra i coniugi e finalizzato a far fronte alle comuni esigenze familiari costituisce un atto di adempimento rispetto ai doveri di cui all'art. 143 c.c.; comportamento inequivocabile dal quale si può desumere la rinuncia alla proprietà individuale delle somme per costituire un fondo comune che in difetto di specifici accordi interni deve essere attribuito alla titolarità di entrambi.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato – con orientamento che si condivide – che “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione - quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. l luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n.
20484)” (Cass civ, sez. II, 11/10/2016, n. 20457).
3.3. Nella fattispecie, risulta per tabulas che , con bonifici rispettivamente datati CP_1
28.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021 e 01.07.2021, ha disposto complessivamente di 50.004,00 €
(doc. 1 e 2 al fascicolo della convenuta) prelevandoli dal conto corrente cointestato n. 0400113, sul quale a quella data vi era un saldo attivo pari a 61.510,14 €, e destinandoli al proprio conto corrente personale, senza che l'operazione fosse finalizzata a soddisfare un bisogno della famiglia o fosse fatta nell'interesse della comunione.
E contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non si è trattato di un atto di disposizione di beni personali ex art. 179, 1 comma, lett. b, c.c.
3.4. In ordine alla natura di tali beni, si osserva che la convenuta si è limitata a dimostrare che in seguito al decesso della madre, ella è stata chiamata all'eredità, nella quale Persona_1
rientrava un attivo mobiliare pari ad € 57.926,00 (cfr. denuncia di successione all. 3 e 6 al fascicolo della convenuta), senza tuttavia: a) dimostrare l'effettivo accredito delle somme sul proprio conto corrente e il loro esatto ammontare;
b) riuscire a datare esattamente l'operazione di acquisto mortis causa delle somme in tesi ereditate;
c) riuscire a spiegare come mai vi sia evidente discrasia tra gli importi oggetto di giroconto (euro 51.004,00) e quanto asseritamente ricevuto mortis causa.
In ordine a tale ultimo aspetto, la difesa convenuta ha intesto giustificare il prelievo del 26.1.2022 riconducendo parte delle somme prelevate a quelle derivate mortis causa e, per la restante parte, quale somma corrispondente all'accredito della retribuzione lavorativa che di lì a poco sarebbe arrivata sul conto cointestato;
la ricostruzione però non convince, considerato che la retribuzione da lavoro dipendente ricade nel patrimonio in comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. talchè essa convenuta non avrebbe potuto appropriarsene in via esclusiva in assenza del consenso del coniuge e che, come detto, non vi è prova dell'an e del quantum degli importi ricevuti in eredità.
3.5. In ogni caso, anche a voler ritenere effettivamente confluita detta somma nel patrimonio personale della convenuta, si deve considerare che tra il 2020 (anno di apertura della successione della madre) e giugno 2021 (momento in cui la convenuta ha effettuato il giroconto in proprio favore) vi è stata un'operazione economica intermedia, compiuta dalle parti nel mese di aprile 2021, dalla quale si evince la volontà della di destinare quanto ricevuto mortis causa (e quindi un bene CP_1
personale) anche al marito. Dall'istruttoria documentale è infatti emerso che i coniugi erano precedentemente cointestatari di altro e diverso conto corrente, il n. 0820640 presso , che risulta estinto in data Parte_2
30.04.2021 (all. 10 al fascicolo attoreo); in vista della chiusura, le parti hanno eseguito due bonifici bancari di importo quasi pari, e precisamente in data 28.4.2021 hanno disposto un bonifico, in favore della sola (vale a dire sul suo conto personale), dell'importo di euro 24.869,97, mentre il CP_1
29.4.2021 hanno eseguito un bonifico di euro 24.000,00 sul conto corrente intestato unicamente al all. 11 al fascicolo attoreo). Pt_1
A tale chiusura ha fatto seguito – a distanza di soli due mesi – l'apertura di un nuovo conto corrente cointestato (all. 12 al fascicolo attoreo), n. 400113 sempre presso , ove le parti hanno Parte_2
fatto confluire somme, rispettivamente € 25.000 il d euro 30.000,00 la , per un Pt_1 CP_1
totale documentato di 55.000,00 euro.
Dall'operazione complessiva emerge la volontà della convenuta – ad aprile 2021 - di destinare le proprie risorse, seppure pervenute mortis causa e quindi “personali”, al coniuge cointestatario, al quale in sede di chiusura del conto corrente ha consentito un prelievo della quota pari a 24.000,00, al quale, in tesi, questi non aveva diritto. La destinazione delle somme integranti “beni personali” deve dirsi realizzata con tale atto di disposizione, e non può tornare a vivere nuovamente in relazione alle operazioni che hanno investito il conto corrente aperto successivamente.
3.6. In tale contesto, è irrilevante la circostanza – dedotta dalla convenuta – secondo cui la madre, in vita, avrebbe effettuato due donazioni in suo favore accreditate sul conto corrente 0820640, poiché la spartizione del saldo attivo effettuata tra il 28 e il 29.4.2021 disvela, come detto, la volontà della di destinare al marito il 50% del saldo attivo, compresa la quota di quanto ricevuto a titolo CP_1
di donazione.
Sebbene i motivi dell'operazione non possano essere ricavati dalla lettura del doc. 13 al fascicolo attoreo, recante la stampa di una schermata di messaggistica (Whatsapp) non datata, incompleta e non riconducibile con ragionevole certezza alla convenuta, è di evidenza come incombesse alla CP_1
dimostrare che il denaro fatto confluire sul conto corrente n. 0400113 le era pervenuto mortis causa
e quindi non poteva dirsi acquisito al patrimonio comune, ma tale prova non è stata fornita.
La convenuta, come anticipato: a) non ha documentato la data esatta dell'accredito delle somme ereditate, che avrebbe dovuto essere compresa nel periodo tra aprile e giugno 2021; al contrario, dal doc. 1 emerge che l'accredito non è stato fatto sul conto corrente aperto presso MPS n. 11421.06 nel periodo considerato;
b) la dichiarazione di successione nulla prova al riguardo;
c) dal doc. 6 allegato al fascicolo della convenuta si ricava solo la consistenza attestata dalla banca, non anche la data di accredito delle somme;
d) le elargizioni a titolo gratuito risalgono al 2020, quindi ad un'epoca anteriore alla costituzione del secondo conto corrente e sono, perciò, irrilevanti. E ciò senza considerare che la contitolarità delle somme depositate sul conto corrente n. 0820640 – estinto ad aprile 2021 – non è contestata tra le parti.
Ciò osservato, non è adeguatamente provato che l'operazione di giroconto per € 24.000 in favore del ancorché recante nella causale “per contributo costruzione”, abbia effettivamente avuto Pt_1
ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dall'attore per la ristrutturazione dell'unità abitativa familiare: sarebbe irragionevole, infatti, ritenere che la convenuta abbia rimborsato l'attore mediante somme che, per quota parte, appartenevano all'attore stesso.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda di rimborso va accolta, , tenuto anche conto dell'intervenuto scioglimento della comunione in sede di separazione personale dei coniugi
(nell'ambito del giudizio RG n. 992/2022).
5. E' invece infondata la domanda riconvenzionale proposta da , atteso che la CP_1
quota di spettanza di ciascuno dei coniugi ammonta idealmente ad euro 30.735,07: tenuto conto che sul conto corrente è residuato un saldo attivo di euro 10.510,14, spetta all'attore la differenza di euro
20.244,93, mentre la convenuta – la quale ha già visto accreditato sul proprio conto un importo superiore alla quota di spettanza – non ha diritto a somme ulteriori.
Ai sensi dell'art. 184 comma 3 c.c., il prelievo di denaro effettuato dalla convenuta dovrà essere restituito mediante la ricostituzione della comunione legale nello stato antecedente al detto prelievo e, più nello specifico, considerato l'avvenuto scioglimento della comunione, mediante il rimborso all'attore della quota parte della comunione a lui spettante, pari ad € 20.244,93.
La somma così individuata dovrà altresì maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto
(26.01.2022) al saldo effettivo.
6. Dall'infondatezza della domanda riconvenzionale deriva l'assorbimento della “eccezione riconvenzionale” (previamente riqualificata in termini direconventio reconventionis atteso che l'attore, con essa, non ha inteso limitarsi a paralizzare la domanda riconvenzionale avversaria, ma ha, altresì, richiesto l'accoglimento di un'altra domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.), atteso che la stessa
è stata espressamente proposta “per il solo, denegato, caso in cui venisse accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, accogliere anche l'eccezione riconvenzionale avanzata dall'attore”
(cfr. precisazione delle conclusioni e memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di rimborso svolta da e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
alla corresponsione, in favore dell'attore, € 20.244,93 oltre rivalutazione e CP_1
interessi legali dal dovuto al saldo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta;
DICHIARA assorbita la recoventio reconventionis dell'attore;
CONDANNA la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in
€ 145,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2734 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Parte_1 C.F._1
Federico del Rosso n. 2, presso lo studio dell'Avv. Simone Colla, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa, Via San CP_1 C.F._2
Michele degli Scalzi n. 102, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cardile che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Marco Taddei in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Regime Patrimoniale della famiglia”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, note depositate in vista della prima udienza cartolare e comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previamente accertata e dichiarata per tutti i motivi di cui in narrativa l'illegittima lesione della comunione legale, disporre la ricostituzione della stessa e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore CP_1 del Sig. della somma di € 20.244,93 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale Parte_1 dal 26/01/2022 (giorno del prelievo) e sino all'effettivo saldo;
con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione, di legge e di giustizia e con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: - di avere contratto matrimonio con la convenuta nel settembre 2000 e di avere scelto, quale regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale dei beni;
- in virtù di ciò, i coniugi erano cointestatari del conto corrente n. 400113 aperto presso Parte_2
nella filiale di Pisa, Via G. Carducci n. 1; - detto conto corrente era destinato alla raccolta e alla
[...]
custodia dei risparmi da impiegarsi per le necessità della famiglia e alla data del 25.01.22 presentava un saldo attivo di € 61.510,14; - detta somma doveva intendersi di proprietà di ciascun coniuge nella misura del 50%; - in ragione della crisi coniugale sorta nel gennaio 2022, il 26.01.22 la convenuta ha prelevato dal conto in comune, appropriandosene, l'importo di € 51.000, lasciando sul conto il minor saldo attivo di € 10.501,14; - la condotta della convenuta ha cagionato una lesione della quota sulla comunione nella titolarità dell'attore; - detta quota è pari ad € 30.755,07, ossia la metà del saldo presente sul conto corrente prima del prelievo effettuato dalla convenuta (€ 61.510,14); - conseguentemente, la convenuta è tenuta alla restituzione di € 20.244,93, somma già oggetto di sequestro conservativo disposto con ordinanza decisoria del 31.05.22, in esito al relativo procedimento n. R.G. 1554/2022.
Con comparsa di costituzione del 10.11.2022 si è costituita ritualmente in giudizio CP_1
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna
[...] dell'attore al pagamento di € 5.255,07.
Nel dettaglio, la convenuta ha eccepito: - che l'importo prelevato in data 26.01.22 corrisponde a somme in precedenza versate da essa convenuta sul conto cointestato, mediante bonifici bancari recanti la causale “a favore di;
- che si sarebbe trattato, in particolare, di somme CP_1
pervenutele in forza della successione ereditaria materna e, dunque, di sua esclusiva proprietà; - che ad analoghe conclusioni si perviene per le liberalità compiute dalla de cuius mediante bonifici bancari per complessivi € 15.000, anch'essi versati sul conto cointestato ma recanti, quanto al beneficiario, la sola figlia CP_1
La convenuta ha dunque dedotto che alle somme prelevate in data 26.01.22 deve applicarsi l'art. 179 comma 1 lett. b) c.c. e che la comunione ha ad oggetto la sola minor somma di € 10.510,44, con conseguente obbligo dell'attore di pagarle il 50% pari ad € 5.255,07, avendo questi deciso unilateralmente di chiudere il conto corrente cointestato ed incassare la relativa giacenza.
In occasione delle note scritte depositate per l'udienza del 01.12.22, la difesa attrice ha contestato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, proponendo “eccezione riconvenzionale”: la parte attrice, in ragione della domanda riconvenzionale ex adverso proposta e solo in caso di accoglimento della stessa, ha avanzato domanda ex art. 2041 c.c. per il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile – originariamente adibito a casa familiare – di esclusiva proprietà della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante ordine alle parti di depositare documentazione reddituale (dichiarazione dei redditi nel periodo 2020-2023 per parte attrice, buste paga nel periodo 2018-2023 per la convenuta); è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del
21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni sub iudice, è opportuno delimitare il thema decidendum del giudizio alla luce degli scritti difensivi e delle dichiarazioni delle parti.
La controversia verte della pretesa illegittimità del prelievo di € 51.000,00 che pacificamente è stato effettuato dalla convenuta in data 26.01.2022 dal conto corrente cointestato tra la stessa e il marito n. 400113 accesso presso , ed in proprio favore, nonché della Parte_1 Parte_2
domanda di rimborso di quanto in eccedenza prelevato rispetto alla quota ideale di spettanza.
Dalla lettura degli scritti difensivi attorei, si ricava che – premesso che il saldo Parte_1
presente su detto conto corrente alla data del 25.1.2022, pari ad € 61.510,14, costituiva bene in comunione legale tra i coniugi - ha svolto domanda tesa alla restituzione di € 20.244,93 quale somma da integrare all'importo residuo rimasto sul conto corrente all'esito del prelievo (€ 10.510,14) e ciò al fine di reintegrare la sua quota ideale di comproprietà pari ad € 30.755,07, corrispondente al 50% del saldo presente sul conto a tale data.
Di contro, la difesa convenuta ha eccepito che le somme prelevate in data 26.01.2022 erano di sua esclusiva proprietà in quanto ricevute mortis causa al decesso della madre Persona_1 deceduta l'8.11.2020 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione del 50% del saldo residuo sul conto corrente cointestato, pari a € 5.255,07 (vale a dire la metà di € 10.510,14).
Nelle note depositate in vista della prima udienza di trattazione, in forma cartolare, la difesa attrice ha spiegato “eccezione riconvenzionale”, al fine di ottenere l'ulteriore rimborso di quanto in tesi speso per opere di manutenzione straordinaria e migliorie apportate alla casa di proprietà esclusiva della convenuta tra il mese di novembre 2017 e il mese di novembre 2021.
2. Tale il thema decidendum, la domanda della parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
3. La domanda principale, introdotta per “l'accertamento della lesione della comunione legale e per la sua ricostituzione”, deve essere qualificata in termini di azione di rimborso ai sensi dell'art. 192, primo comma, c.c., a mente del quale: “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186”. 3.1. Sul piano del diritto sostanziale, va premesso che la comunione legale quale regime patrimoniale della famiglia costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli art. 1100 ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto.
A norma dell'articolo 177, comma 1, lettera a), del c.c., la comunione legale fra i coniugi ha per oggetto tutti gli acquisti, vale a dire tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene;
pertanto, il bene o il diritto acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'articolo 177, comma 1, lettera a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene o diritto comune ai due coniugi.
A detto principio generale fanno eccezione i beni personali tra i quali rientrano, per quel che qui interessa, “i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione” (art. 179, 1 comma, lett. b), c.c.).
3.2. Laddove, come nella specie, l'atto che determina la richiesta di rimborso è un prelevamento su conto corrente cointestato, utilizzato da un coniuge per fini personali e non della famiglia, si rammenta che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi ex art. 1854 c.c. la qualità di creditori o debitori solidali del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni.
Tale presunzione dà origine ad un'inversione dell'onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione. Inoltre, il versamento di somme di proprietà individuale su di un conto corrente cointestato tra i coniugi e finalizzato a far fronte alle comuni esigenze familiari costituisce un atto di adempimento rispetto ai doveri di cui all'art. 143 c.c.; comportamento inequivocabile dal quale si può desumere la rinuncia alla proprietà individuale delle somme per costituire un fondo comune che in difetto di specifici accordi interni deve essere attribuito alla titolarità di entrambi.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato – con orientamento che si condivide – che “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione - quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. l luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n.
20484)” (Cass civ, sez. II, 11/10/2016, n. 20457).
3.3. Nella fattispecie, risulta per tabulas che , con bonifici rispettivamente datati CP_1
28.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021 e 01.07.2021, ha disposto complessivamente di 50.004,00 €
(doc. 1 e 2 al fascicolo della convenuta) prelevandoli dal conto corrente cointestato n. 0400113, sul quale a quella data vi era un saldo attivo pari a 61.510,14 €, e destinandoli al proprio conto corrente personale, senza che l'operazione fosse finalizzata a soddisfare un bisogno della famiglia o fosse fatta nell'interesse della comunione.
E contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non si è trattato di un atto di disposizione di beni personali ex art. 179, 1 comma, lett. b, c.c.
3.4. In ordine alla natura di tali beni, si osserva che la convenuta si è limitata a dimostrare che in seguito al decesso della madre, ella è stata chiamata all'eredità, nella quale Persona_1
rientrava un attivo mobiliare pari ad € 57.926,00 (cfr. denuncia di successione all. 3 e 6 al fascicolo della convenuta), senza tuttavia: a) dimostrare l'effettivo accredito delle somme sul proprio conto corrente e il loro esatto ammontare;
b) riuscire a datare esattamente l'operazione di acquisto mortis causa delle somme in tesi ereditate;
c) riuscire a spiegare come mai vi sia evidente discrasia tra gli importi oggetto di giroconto (euro 51.004,00) e quanto asseritamente ricevuto mortis causa.
In ordine a tale ultimo aspetto, la difesa convenuta ha intesto giustificare il prelievo del 26.1.2022 riconducendo parte delle somme prelevate a quelle derivate mortis causa e, per la restante parte, quale somma corrispondente all'accredito della retribuzione lavorativa che di lì a poco sarebbe arrivata sul conto cointestato;
la ricostruzione però non convince, considerato che la retribuzione da lavoro dipendente ricade nel patrimonio in comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. talchè essa convenuta non avrebbe potuto appropriarsene in via esclusiva in assenza del consenso del coniuge e che, come detto, non vi è prova dell'an e del quantum degli importi ricevuti in eredità.
3.5. In ogni caso, anche a voler ritenere effettivamente confluita detta somma nel patrimonio personale della convenuta, si deve considerare che tra il 2020 (anno di apertura della successione della madre) e giugno 2021 (momento in cui la convenuta ha effettuato il giroconto in proprio favore) vi è stata un'operazione economica intermedia, compiuta dalle parti nel mese di aprile 2021, dalla quale si evince la volontà della di destinare quanto ricevuto mortis causa (e quindi un bene CP_1
personale) anche al marito. Dall'istruttoria documentale è infatti emerso che i coniugi erano precedentemente cointestatari di altro e diverso conto corrente, il n. 0820640 presso , che risulta estinto in data Parte_2
30.04.2021 (all. 10 al fascicolo attoreo); in vista della chiusura, le parti hanno eseguito due bonifici bancari di importo quasi pari, e precisamente in data 28.4.2021 hanno disposto un bonifico, in favore della sola (vale a dire sul suo conto personale), dell'importo di euro 24.869,97, mentre il CP_1
29.4.2021 hanno eseguito un bonifico di euro 24.000,00 sul conto corrente intestato unicamente al all. 11 al fascicolo attoreo). Pt_1
A tale chiusura ha fatto seguito – a distanza di soli due mesi – l'apertura di un nuovo conto corrente cointestato (all. 12 al fascicolo attoreo), n. 400113 sempre presso , ove le parti hanno Parte_2
fatto confluire somme, rispettivamente € 25.000 il d euro 30.000,00 la , per un Pt_1 CP_1
totale documentato di 55.000,00 euro.
Dall'operazione complessiva emerge la volontà della convenuta – ad aprile 2021 - di destinare le proprie risorse, seppure pervenute mortis causa e quindi “personali”, al coniuge cointestatario, al quale in sede di chiusura del conto corrente ha consentito un prelievo della quota pari a 24.000,00, al quale, in tesi, questi non aveva diritto. La destinazione delle somme integranti “beni personali” deve dirsi realizzata con tale atto di disposizione, e non può tornare a vivere nuovamente in relazione alle operazioni che hanno investito il conto corrente aperto successivamente.
3.6. In tale contesto, è irrilevante la circostanza – dedotta dalla convenuta – secondo cui la madre, in vita, avrebbe effettuato due donazioni in suo favore accreditate sul conto corrente 0820640, poiché la spartizione del saldo attivo effettuata tra il 28 e il 29.4.2021 disvela, come detto, la volontà della di destinare al marito il 50% del saldo attivo, compresa la quota di quanto ricevuto a titolo CP_1
di donazione.
Sebbene i motivi dell'operazione non possano essere ricavati dalla lettura del doc. 13 al fascicolo attoreo, recante la stampa di una schermata di messaggistica (Whatsapp) non datata, incompleta e non riconducibile con ragionevole certezza alla convenuta, è di evidenza come incombesse alla CP_1
dimostrare che il denaro fatto confluire sul conto corrente n. 0400113 le era pervenuto mortis causa
e quindi non poteva dirsi acquisito al patrimonio comune, ma tale prova non è stata fornita.
La convenuta, come anticipato: a) non ha documentato la data esatta dell'accredito delle somme ereditate, che avrebbe dovuto essere compresa nel periodo tra aprile e giugno 2021; al contrario, dal doc. 1 emerge che l'accredito non è stato fatto sul conto corrente aperto presso MPS n. 11421.06 nel periodo considerato;
b) la dichiarazione di successione nulla prova al riguardo;
c) dal doc. 6 allegato al fascicolo della convenuta si ricava solo la consistenza attestata dalla banca, non anche la data di accredito delle somme;
d) le elargizioni a titolo gratuito risalgono al 2020, quindi ad un'epoca anteriore alla costituzione del secondo conto corrente e sono, perciò, irrilevanti. E ciò senza considerare che la contitolarità delle somme depositate sul conto corrente n. 0820640 – estinto ad aprile 2021 – non è contestata tra le parti.
Ciò osservato, non è adeguatamente provato che l'operazione di giroconto per € 24.000 in favore del ancorché recante nella causale “per contributo costruzione”, abbia effettivamente avuto Pt_1
ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dall'attore per la ristrutturazione dell'unità abitativa familiare: sarebbe irragionevole, infatti, ritenere che la convenuta abbia rimborsato l'attore mediante somme che, per quota parte, appartenevano all'attore stesso.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda di rimborso va accolta, , tenuto anche conto dell'intervenuto scioglimento della comunione in sede di separazione personale dei coniugi
(nell'ambito del giudizio RG n. 992/2022).
5. E' invece infondata la domanda riconvenzionale proposta da , atteso che la CP_1
quota di spettanza di ciascuno dei coniugi ammonta idealmente ad euro 30.735,07: tenuto conto che sul conto corrente è residuato un saldo attivo di euro 10.510,14, spetta all'attore la differenza di euro
20.244,93, mentre la convenuta – la quale ha già visto accreditato sul proprio conto un importo superiore alla quota di spettanza – non ha diritto a somme ulteriori.
Ai sensi dell'art. 184 comma 3 c.c., il prelievo di denaro effettuato dalla convenuta dovrà essere restituito mediante la ricostituzione della comunione legale nello stato antecedente al detto prelievo e, più nello specifico, considerato l'avvenuto scioglimento della comunione, mediante il rimborso all'attore della quota parte della comunione a lui spettante, pari ad € 20.244,93.
La somma così individuata dovrà altresì maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto
(26.01.2022) al saldo effettivo.
6. Dall'infondatezza della domanda riconvenzionale deriva l'assorbimento della “eccezione riconvenzionale” (previamente riqualificata in termini direconventio reconventionis atteso che l'attore, con essa, non ha inteso limitarsi a paralizzare la domanda riconvenzionale avversaria, ma ha, altresì, richiesto l'accoglimento di un'altra domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.), atteso che la stessa
è stata espressamente proposta “per il solo, denegato, caso in cui venisse accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, accogliere anche l'eccezione riconvenzionale avanzata dall'attore”
(cfr. precisazione delle conclusioni e memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di rimborso svolta da e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
alla corresponsione, in favore dell'attore, € 20.244,93 oltre rivalutazione e CP_1
interessi legali dal dovuto al saldo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta;
DICHIARA assorbita la recoventio reconventionis dell'attore;
CONDANNA la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in
€ 145,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino