Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 308
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Sentenza 5 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, riguarda un ricorso per l'illegittimità di un licenziamento per giusta causa. La parte ricorrente, un lavoratore, contestava il licenziamento avvenuto il 4 febbraio 2022, sostenendo che non vi fosse stata una preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 della Legge 300/1970, e che i fatti contestati non giustificassero la sanzione irrogata. La società resistente, al contrario, sosteneva la gravità della condotta del lavoratore, ritenendo sufficiente la mancanza di fiducia per giustificare il licenziamento.

Il Giudice ha accolto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando l'assenza di prova della preventiva contestazione disciplinare, considerata un elemento essenziale del procedimento. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata, affermando che la mancanza di contestazione rende illegittimo il licenziamento, anche se i fatti contestati fossero gravi. Pertanto, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione, escludendo la contribuzione previdenziale. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 308
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 308
    Data del deposito : 5 febbraio 2025

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