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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4986/2022 R.G. , avente ad oggetto: “licenziamento per giusta causa”;
PROMOSSE DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Tribulato e Manlio Melita;
- RICORRENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Ciraolo;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.09.2022, proponeva ricorso nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato full-time, qualifica di “Supervisore Tecnico”, livello D1, CCNL per i dipendenti del settore terziario – commercio anpit, dal 02.08.2021 al
04.02.2022, giorno di licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato per i fatti di seguito esposti;
che con nota ricevuta a mezzo PEC in data 04.02.2022, la Eden
Sanit Farma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli aveva
1 comunicato il licenziamento per giusta causa contestando quanto segue: <<
Rileviamo che in data odierna la S.V. si è resa responsabile di una infrazione disciplinare molto grave. Ha avuto un acceso diverbio con il datore di lavoro, sig.
, rispondendo in modo irriguardoso ed offensivo successivamente Persona_1
arrivando al contatto fisico, a seguito di ciò, alle ore 17.00, Lei ha abbandonato il
Suo posto di lavoro senza autorizzazione. Quanto sopra in violazione, non solo delle più elementari norme di civile educazione, ma anche in violazione dei doveri di subordinazione diligenza ed obbedienza di cui agli artt. 2094, 2104 Codice civile, mancanze disciplinarmente perseguite ai sensi della normativa contrattuale.
Facciamo inoltre presente che il suo atteggiamento generale di insubordinazione già in passato verificatosi, lede irrimediabilmente la ns. fiducia nei Suoi confronti, la
S.V. dovrà pertanto ritenersi licenziata in tronco, per giusta causa, a decorrere dalla data odierna>>; che il licenziamento suddetto veniva prontamente impugnato con pec del 29.03.2022, in essa contestata la pretestuosità nonché il carattere diffamante degli addebiti mossi, la quale non sortiva alcun effetto.
Tanto premesso eccepiva la nullità del licenziamento per omessa preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e degli artt. 256 e 261 del CCNL per i dipendenti del settore terziario – commercio anpit.
Eccepiva altresì l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso chiedeva: “1)accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogato dalla per insussistenza dei fatti indicati ovvero perché Controparte_1
i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa a mente delle disposizioni disciplinari applicabili e per l'effetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 del
D.Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima;
2) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogato e comunque la sua nullità - inefficacia per violazione delle procedure e delle garanzie previste dall'art. 7 della L. 300/70 e dalla contrattazione collettiva di settore (mancata contestazione) e per l'affetto ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima…”;
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, contestando il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
------------------------
In ordine alla denunciata illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta per mancata preventiva contestazione disciplinare, si osserva quanto segue.
Va premesso che la giusta causa di recesso, disciplinata dall'art. 2119 c.c., ricorre ogniqualvolta si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Tale fattispecie è configurabile sia qualora sia accertato un grave inadempimento del prestatore di lavoro, ascrivibile ad una sua condotta gravemente colposa o dolosa, tale da eliminare completamente e con effetto immediato l'affidamento contrattuale in relazione ai successivi adempimenti (c.d. teoria soggettiva o contrattuale della giusta causa), sia qualora vengano riscontrati fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, da "vis maior" o da "factum principis" (avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto di lavoro), appaiano ciononostante idonei a determinare per uno dei contraenti l'immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo, compromettendone il suo necessario elemento fiduciario (c.d. teoria oggettiva della giusta causa): ricorre la giusta causa di recesso allorché siano commessi fatti di particolare gravità (costituenti notevole inadempienze contrattuali, anche estranei alla sfera del contratto medesimo) che, valutati soggettivamente e/o oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.
Sulla natura disciplinare del licenziamento per giusta causa non può dubitarsi. Come noto, infatti, la giurisprudenza afferma che il giudice investito della valutazione dell'illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve in primo luogo accertare la sussistenza dell'addebito in punto di fatto e, poi, controllare che l'infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo, deve poi apprezzare in concreto la gravità della condotta e stabilire se la stessa comporti una grave negazione dell'elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento circa la futura correttezza nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto (tra le tante, Cass. 30679/2018; Cass. 15058/2015; Cass. 2013 del
2012; Cass. 2906 del 2005).
Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 Legge 300/1970, sulla base del quale prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, occorre la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare.
3 Parte resistente non ha provato di avere eseguito questo necessario adempimento, limitandosi ad affermare che nel caso di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore sarebbe talmente grave da giustificare il licenziamento in tronco.
Considerata quindi l'omessa prova della preventiva contestazione disciplinare, ne deriva l'illegittimità del licenziamento, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204/1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui all'art. 18, comma 4, (reintegra ed indennità pari sino a
12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto” (Cass. Civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n.25745).
Va rilevato che nel caso di specie il lavoratore non ha chiesto la reintegra ma la declaratoria di estinzione del rapporto con la corresponsione di un'indennità risarcitoria ex art. art. 3 o art. 4 d.lgs. 23/2015.
Va quindi data applicazione all'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, trattandosi di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, e va pertanto dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro e del comportamento delle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente a corrispondere a parte ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4986/2022 R.G. , avente ad oggetto: “licenziamento per giusta causa”;
PROMOSSE DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Tribulato e Manlio Melita;
- RICORRENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Ciraolo;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.09.2022, proponeva ricorso nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato full-time, qualifica di “Supervisore Tecnico”, livello D1, CCNL per i dipendenti del settore terziario – commercio anpit, dal 02.08.2021 al
04.02.2022, giorno di licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato per i fatti di seguito esposti;
che con nota ricevuta a mezzo PEC in data 04.02.2022, la Eden
Sanit Farma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli aveva
1 comunicato il licenziamento per giusta causa contestando quanto segue: <<
Rileviamo che in data odierna la S.V. si è resa responsabile di una infrazione disciplinare molto grave. Ha avuto un acceso diverbio con il datore di lavoro, sig.
, rispondendo in modo irriguardoso ed offensivo successivamente Persona_1
arrivando al contatto fisico, a seguito di ciò, alle ore 17.00, Lei ha abbandonato il
Suo posto di lavoro senza autorizzazione. Quanto sopra in violazione, non solo delle più elementari norme di civile educazione, ma anche in violazione dei doveri di subordinazione diligenza ed obbedienza di cui agli artt. 2094, 2104 Codice civile, mancanze disciplinarmente perseguite ai sensi della normativa contrattuale.
Facciamo inoltre presente che il suo atteggiamento generale di insubordinazione già in passato verificatosi, lede irrimediabilmente la ns. fiducia nei Suoi confronti, la
S.V. dovrà pertanto ritenersi licenziata in tronco, per giusta causa, a decorrere dalla data odierna>>; che il licenziamento suddetto veniva prontamente impugnato con pec del 29.03.2022, in essa contestata la pretestuosità nonché il carattere diffamante degli addebiti mossi, la quale non sortiva alcun effetto.
Tanto premesso eccepiva la nullità del licenziamento per omessa preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e degli artt. 256 e 261 del CCNL per i dipendenti del settore terziario – commercio anpit.
Eccepiva altresì l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso chiedeva: “1)accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogato dalla per insussistenza dei fatti indicati ovvero perché Controparte_1
i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa a mente delle disposizioni disciplinari applicabili e per l'effetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 del
D.Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima;
2) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogato e comunque la sua nullità - inefficacia per violazione delle procedure e delle garanzie previste dall'art. 7 della L. 300/70 e dalla contrattazione collettiva di settore (mancata contestazione) e per l'affetto ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista dalla legge nella sua misura massima…”;
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, contestando il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
------------------------
In ordine alla denunciata illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta per mancata preventiva contestazione disciplinare, si osserva quanto segue.
Va premesso che la giusta causa di recesso, disciplinata dall'art. 2119 c.c., ricorre ogniqualvolta si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Tale fattispecie è configurabile sia qualora sia accertato un grave inadempimento del prestatore di lavoro, ascrivibile ad una sua condotta gravemente colposa o dolosa, tale da eliminare completamente e con effetto immediato l'affidamento contrattuale in relazione ai successivi adempimenti (c.d. teoria soggettiva o contrattuale della giusta causa), sia qualora vengano riscontrati fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, da "vis maior" o da "factum principis" (avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto di lavoro), appaiano ciononostante idonei a determinare per uno dei contraenti l'immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo, compromettendone il suo necessario elemento fiduciario (c.d. teoria oggettiva della giusta causa): ricorre la giusta causa di recesso allorché siano commessi fatti di particolare gravità (costituenti notevole inadempienze contrattuali, anche estranei alla sfera del contratto medesimo) che, valutati soggettivamente e/o oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.
Sulla natura disciplinare del licenziamento per giusta causa non può dubitarsi. Come noto, infatti, la giurisprudenza afferma che il giudice investito della valutazione dell'illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve in primo luogo accertare la sussistenza dell'addebito in punto di fatto e, poi, controllare che l'infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo, deve poi apprezzare in concreto la gravità della condotta e stabilire se la stessa comporti una grave negazione dell'elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento circa la futura correttezza nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto (tra le tante, Cass. 30679/2018; Cass. 15058/2015; Cass. 2013 del
2012; Cass. 2906 del 2005).
Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 Legge 300/1970, sulla base del quale prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, occorre la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare.
3 Parte resistente non ha provato di avere eseguito questo necessario adempimento, limitandosi ad affermare che nel caso di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore sarebbe talmente grave da giustificare il licenziamento in tronco.
Considerata quindi l'omessa prova della preventiva contestazione disciplinare, ne deriva l'illegittimità del licenziamento, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204/1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui all'art. 18, comma 4, (reintegra ed indennità pari sino a
12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto” (Cass. Civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n.25745).
Va rilevato che nel caso di specie il lavoratore non ha chiesto la reintegra ma la declaratoria di estinzione del rapporto con la corresponsione di un'indennità risarcitoria ex art. art. 3 o art. 4 d.lgs. 23/2015.
Va quindi data applicazione all'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, trattandosi di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, e va pertanto dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro e del comportamento delle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente a corrispondere a parte ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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