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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 587/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Scicli, nel C.so Garibaldi n. 154, presso lo studio dell'Avv. Rita Trovato, dalla quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in calce, rilasciata su foglio separato
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente e domiciliato a Scicli, C.da Pagliarelli, C.F._2
elettivamente domiciliato in Scicli, in Via Francesco Mormina Penna n.32, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rossino, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce, rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 20 agosto 2007, in Scicli (RG), dal quale erano nati i figli (il 22.07.2011) e (il Per_1 Per_2
27.07.2014), alle condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi che, con sentenza n. 54/2019, pubblicata il 15/01/2019, passata in giudicato in data 19.07.2019, il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato la separazione personale degli stessi, ed erano trascorsi i termini di cui all'art. 3, co. 4, L. n.
898/1970, senza che i coniugi si fossero riconciliati e che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con 4
sentenza n. 54/2019, pubblicata il 15.01.2019, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, con particolare riferimento al rilevante lasso di tempo trascorso dall'epoca della rottura della loro convivenza.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
- “I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre in Scicli con abitazione in Scicli Via Merzagora n.
7. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed a settimane alterne, il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo natalizio: i figli e trascorreranno la festività del Natale prossimo Per_1 Per_2
(giorni 24, 25 e 26 dicembre) con la madre, il Capodanno (giorni 31 dicembre e 1 gennaio) con il padre, mentre l'anno successivo il
Natale con il padre ed il Capodanno con la madre e così via alternativamente. Nel periodo pasquale: i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno la festività di Pasqua prossima con la madre, il Lunedì dell'Angelo con il padre, mentre l'anno successivo Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via alternativamente. Nel periodo estivo: i piccoli e Per_1 Per_2 5
trascorreranno due settimane dal 1° al 16 agosto con il padre concordemente con le esigenze dei minori. Tuttavia tutti i periodi saranno concordati con la madre e secondo le esigenze dei minori.
- il sig. dovrà provvedere a corrispondere con Controparte_1 assegno alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, una Parte_1 somma di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento, aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT, per i due figli e , per il 50% per le spese straordinarie: mediche, Per_1 Per_2 scolastiche e gite extrascolastiche varie, previo accordo. Spese legali compensate”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 20.08.2007, in Scicli (RG), dai coniugi nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Scicli (RG) il 03.01.1977 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scicli dell'anno 2007, p. II, serie A, atto n. 57); 6
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt.
10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 31 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti