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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 221/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 221/2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Claudio Bonelli, come da procura in atti OPPOSTA NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Mauro Bruno Franco, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante p.t.. con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Stefania Giribaldi, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio dell'Avv. CP_4
Maurizio Romagnoli, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio dell'Avv. CP_5
Roberto Momo, come da procura in atti TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 PARTE ATTRICE Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis;
nel merito
- previa revoca parziale dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova per testimoni dedotti da nelle memorie istruttorie ex Parte_1 art. 183, comma 6°, n. 2 e n. 3) e segnatamente quelli sub 1), 2), 6), 7), 8) 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 27); in via principale
revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1557/09 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale;
- accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla deve l'opponente alla convenuta Parte_1 opposta per i motivi tutti esposti in narrativa;
CP_1 in via riconvenzionale
- condannare la a corrispondere alla CP_1
una somma non inferiore ad € Parte_1
90.832,87, o ad altra veriore somma accertata all'esito del giudizio in base alle risultanze della C.T.U., quale somma necessaria per il rifacimento della pavimentazione difforme, viziata e comunque non eseguita a regola d'arte, e comprensiva dell'ulteriore risarcimento dei danni per le voci e le causali enunciate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive memorie istruttorie;
- conseguentemente, previa compensazione dei rispettivi crediti delle parti sino alla concorrenza del minor credito della condannare quest'ultima al pagamento CP_1 in favore della della somma residua;
Parte_1 in ogni caso
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1°, c.p.c. della per aver agito CP_1 in giudizio con mala fede e comunque con colpa grave, per le ragioni diffusamente argomentate nella difesa della società opponente, e segnatamente per aver proceduto la controparte alla richiesta di emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza che la pavimentazione commissionata e posata dalla società appaltatrice opposta presso la nuova sede degli uffici della
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[...] [
presentava gravi vizi e difformità e Parte_2 comunque non era stata realizzata a regola d'arte, e conseguentemente condannare la società opposta al risarcimento dei danni in favore della società conchiudente, da liquidarsi in sentenza in via equitativa;
- condannare la controparte ricorrente al CP_1 pagamento in favore della società conchiudente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre CPA ed IVA.
PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, NEL MERITO dato atto della tardività della denunzia dell'opponente ed eccepita formalmente, pertanto, la sua decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia - apparentemente
- proposta, sia ex art. 1667 Cod. Civ. che ex art. 1495 Cod. Civ., eccepito formalmente il decorso del termine prescrizionale ex art. 1495 III° Cod. Civ., eccepito formalmente - per quanto occorrer possa - il decorso del termine prescri- zionale di cui all'art. 1667 Cod. Civ. Previa modifica dell'ordinanza istruttoria ed ammissione di tutti i capi di prova edotti;
Preso atto delle risultanze della CTU e richiamate le osservazioni alla “bozza” formulate;
previo ordine d'esibizione a NT Srl, e CP_5 Controparte_6 di copia della “relazione di perizia” sui danni denunciati - tardivamente -
[...] da Parte_1 respingere, in quanto immotivata in fatto ed infondata in diritto, l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nel meri- to, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore della concludente della somma capitale di €. 30.765,21, oltre ad interessi, spese e risarcimento danni ex art. 6 Dlgs 231/2002; rigettare la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione avversarie, per non aver usato l'ordinaria diligenza per evitare i danni, ovvero diminuirne l'entità, avendo così colposamente concorso a cagionarli ed aggravarli;
in ogni caso, qualora dovessero essere accolte, anche parzialmente, le pretese av- versarie, dichiarare tenute e condannare la , la Controparte_3 [...]
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[...] [
la , ciascuna per quanto CP_7 Controparte_8 di ragione, a garantirne, manlevarne e tenerne indenne la concludente;
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e competenze di giudizio - del monitorio e della fase a cognizione piena - oltre a CPA 4% ed IVA 22% sulle somme per legge “imponibi- li”.
PARTE TERZA CHIAMATA 011 CONTRACT CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- In via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., a pagare a favore della concludente la somma di € 5.243,56 di cui alla fattura n. 68 del 01/08/2018, o altra accertanda in corso di causa oltre agli interessi moratori;
- Nel merito: Respingere tutte le domande proposte dalla CP_1 assolvendo la comparente da ogni soccombenza.
- Nel denegato caso di accoglimento anche parziale, delle avversarie domande, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_9
a garantire e manlevare e tenere indenne la da Controparte_2 ogni soccombenza
- Con il favore delle spese di lite.
PARTE TERZA CHIAMATA CP_10
In via principale e nel merito disatteso e respinto l'accoglimento delle domande tutte formulate da parte convenuta opposta n persona del l.r.p.t. con sede in Cuneo, via Degli Angeli CP_1
n. 1, (p.iva e cf: ) in quanto infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto P.IVA_1 condanare lla rifusione delle spese di lite (comprese le eventuali spese di CP_1
CTU) sostenute dalla terza chiamata col favore degli interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
Condannare parte convenuta opposta al pagamento di una somma CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
PARTE TERZA CHIAMATA CP_9
Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in principalità, mandare assolta la compagnia conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti formulata, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale/parziale delle avverse domande, dichiarare tenuta la compagnia
4 conchiudente a tenere indenne e manlevare la chiamante NT nei limiti della quota di responsabilità ad essa ascritta ed in importo giammai superiore ad
€ 18.000,00. In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi di lite.
PARTE TERZA CHIAMATA GROUPAMA Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto oltre che non provate. IN VIA SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle superiori conclusioni e in ipotesi di accertamento della responsabilità di dichiarare che la polizza stipulata da CP_11 on nel caso di specie non è operante alla CP_11 Controparte_8 luce di tutti i motivi esposti e in ogni caso limitare l'obbligo mallevatorio alla luce delle condizioni contrattuali vigenti di polizza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto Parte_3 ingiuntivo n. 1557/2019, reso dal Tribunale di Cuneo il 7 dicembre 2019, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della società la somma di euro 30.765,21, oltre CP_1 interessi e spese, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dalla società opposta all'esito di opere di pre-arredamento, di arredamento e per la fornitura e opere supplementari eseguite presso la sede della società opponente. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta la pretesa creditoria della convenuta opposta, invocando la responsabilità per i gravi danni causati alla pavimentazione della sede all'esito dell'esecuzione delle opere, riconducibili alla scelta del parquet, ai vizi dei materiali forniti e alla incuria dell'impresa esecutrice dei lavori. I lavori erano stati richiesti nel marzo 2018 dalla società attrice per l'allestimento della propria sede in Mondovì, come da progetto redatto dalla opposta e regolarmente saldato dalla società attrice;
al progetto aveva fatto seguito la stipula del contratto di appalto per il corrispettivo di euro 42.231,00 per i lavori e di complessivi euro 94.500,00 quale importo totale del capitolato, comprensivo della fornitura dei materiali.
1.1. Nondimeno, la società attrice aveva contestato la responsabilità contrattuale della opposta quanto alla esecuzione dei lavori non a regola d'arte, in ragione di gravi danni al pavimento nel corso della installazione del mobilio, in conseguenza dei quali l'attrice aveva sospeso il pagamento del saldo. I vizi erano stati prontamente denunciati alla alla contestazione aveva fatto seguito corrispondenza tra le parti;
la società CP_1 opposta aveva altresì interessato la propria compagnia assicuratrice, che aveva effettuato sopralluoghi al fine di verificare l'entità dei danni;
la società aveva altresì Parte_1 incaricato proprio perito, che aveva constatato i danni alla pavimentazione, indicando al
5 contempo i necessari interventi rimediali, per un complessivo importo di euro 48.135,00. La società attrice ha altresì lamentato il danno conseguente alla perdita economica per il mancato utilizzo dei locali per almeno 15 giorni previsti per effettuare tali lavori, per un complessivo importo di euro 32.108,17. Ciò posto, l'attrice, invoca pertanto la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento della convenuta riconducibile alla disciplina dell'appalto la conseguente eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni per la cattiva esecuzione delle opere, con contestuale richiesta di compensazione con il credito preteso dalla opposta e condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 2. Si è costituita la società convenuta opposta, preliminarmente invocando la tardività della denuncia dei vizi da parte della società opponente e rappresentando di aver incaricato, all'esito dei contratti di appalto per il pre-arredamento e l'arredamento della sede della società attrice, la società NT per il montaggio degli arredi e delle pareti mobili realizzate per l'attrice, successivamente alla posa del pavimento e che i danni alla pavimentazione erano stati provocati dagli addetti della società NT, nel corso del montaggio dei mobili. Il danneggiamento era stato contestato alla società da parte della società che, al contempo, aveva provveduto ad CP_2 CP_1 aprire un sinistro presso la propria compagnia assicuratrice. Nelle more, la società NT aveva promosso procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti della odierna opposta, per il mancato pagamento dei lavori di montaggio dei mobili, opposto dalla società che ha svolto in quel giudizio domanda CP_1 riconvenzionale di manleva per eventuali pretese risarcitorie formulate da Parte_1 nei propri confronti. Rappresenta altresì la convenuta di aver manifestato la propria disponibilità alla sostituzione di alcune doghe del pavimento e che nel dicembre 2018 le parti avevano individuato in contraddittorio i necessari lavori extracapitolato, determinandone il corrispettivo.
2.1. Tanto premesso in fatto, la convenuta ha contestato i maggior danni contestati dall'attrice per i vizi e le difformità, quanto alla scelta della tipologia di pavimento, ai vizi del materiale posato e alla incuria degli addetti alla installazione, invocando la propria estraneità ai pretesi danneggiamenti, l'entità dei danni richiesti dall'attrice e l'eccezione di inadempimento, rilevando di aver sempre manifestato disponibilità per porre rimedio ai vizi, contestando il contegno non collaborativo della società attrice in tal senso. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, ha invocato la responsabilità delle società NT nella produzione del danno e della società fornitrice dei materiali, chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse, CP_10 nonché della propria compagnia assicuratrice a fini di manleva. CP_4
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società NT, esponendo di aver inviato, nel maggio 2018, offerta alla società avente ad oggetto lo scarico, CP_1
6 distribuzione e montaggio di pareti divisorie presso la sede della società , di Parte_1 aver regolarmente svolto i lavori – all'esito dei quali aveva emesso tre fatture, di cui due non saldate da e oggetto di ingiunzione resa dal Tribunale di Torino e opposta CP_1 dalla medesima società odierna convenuta – e di non aver ricevuto contestazioni, non risultando peraltro la prova che i danni fossero stati provocati da propri addetti e ritenendo i danni riconducibili all'uso e alla scarsa qualità dei materiali impiegati per la pavimentazione. La società terza chiamata ha pertanto contestato gli addebiti di responsabilità mossi dalle controparti processuali, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e, nel CP_5 merito, concludendo per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti da e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle CP_1 fatture per l'esecuzione dei predetti lavori presso la sede di , già oggetto di Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e per il caso di rinuncia di CP_1 all'opposizione.
4. Si è altresì costituita la società società fornitrice dei parquet CP_10 posati presso la sede di , nell'ambito dei lavori di arredamento, contestando Parte_1 gli addebiti relativi alla scarsa qualità dei materiali forniti e ritenendo la esclusiva responsabilità della società NT nella produzione dei danni, causati al momento del montaggio dei mobili da parte degli addetti di quest'ultima. Deduce pertanto di aver correttamente assolto il proprio obbligo di fornitura del materiale, esente da vizi, e delle istruzioni necessarie per il montaggio, disattese dai posatori e dagli installatori del mobilio. La società terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dalla società convenuta opposta.
5. Si è costituita anche la società quale compagnia assicuratrice della CP_4 società convenuta opposta, preliminarmente invocando l'inoperatività della polizza, in ragione della esclusione della garanzia prestata per i danni per le cose installate e le cose di terzi sulle quali si eseguono lavori, non rientrando pertanto nella garanzia i danni alla pavimentazione e l'esclusione per i danni indiretti, pure richiesti da a titolo Parte_1 di lucro cessante. Nel merito, la compagnia terza chiamata ha aderito alle difese svolte da nei confronti della società , in estremo subordine chiedendo, per il CP_1 Parte_1 caso di accertamento della responsabilità, la graduazione della colpa di ciascuna impresa intervenuta nell'esecuzione dei lavori e nella conseguente causazione dei danni.
6. Si è infine costituita compagnia assicuratrice della terza chiamata CP_5
NT, preliminarmente eccependo la litispendenza di identica domanda formulata dalla propria assicurata nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da dinanzi al Tribunale di Torino. La terza chiamata ha aderito CP_1 all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte convenuta, contestando gli addebiti di responsabilità mossi nei confronti della propria assicurata e richiamando le difese e la documentazione dell'altra terza chiamata
[...] quanto all'erronea posa della pavimentazione, non a carico della propria CP_10 assicurata. ha da ultimo contestato il quantum dei danni preteso dall'attrice, CP_5 chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza e, nel merito, il rigetto delle
7 domande svolte nei propri confronti;
in subordine, ha chiesto che l'eventuale accoglimento della domanda di manleva fosse contenuta entro i limiti della quota di responsabilità riconosciuta a carico della propria assicurata.
6.1. All'udienza fissata per la trattazione, svolta mediante lo scambio di note scritte autorizzate, in conseguenza della sopravvenuta emergenza sanitaria per la diffusione della pandemia Covid-19, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Concessa la provvisoria esecutorietà e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., alla successiva udienza, parte terza chiamata NT ha chiesto la riunione con il procedimento recante nrg 2091/2021, di riassunzione della causa già pendente presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto l'opposizione promossa da al decreto CP_1 ingiuntivo ottenuto dalla società NT per il mancato pagamento delle fatture per la installazione del mobilio eseguito presso la sede di e che, nelle more, non Parte_1 era stata oggetto di rinuncia da parte della società All'esito del provvedimento CP_1 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale, le cause sono state riunite, sicchè la terza chiamata NT ha insistito nell'accoglimento della domanda di pagamento svolta nei confronti della società per il complessivo importo di euro 5.243,56. La CP_1 causa è stata quindi istruita con prove orali e, all'esito, è stata ammessa CTU volta a determinare l'entità dei danni lamentati dalla società attrice e quantificando le spese necessarie al ripristino. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. In primo luogo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
7.1. La pretesa creditoria attorea si fonda sul mancato pagamento di tre fatture, n. 112 del 10 settembre 2018, n. 113 del 10 settembre 2018 e n. 154 del 30 novembre 2018, per il complessivo importo di euro 30.765,21, comprensivo di interessi di mora maturati fino alla domanda monitoria (doc. 1 fascicolo monitorio); le fatture sono state emesse in forza di due contratti di appalto intervenuti con la società attrice, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di pre-arredamento e di arredamento eseguite dalla società convenuta opposta in favore della società opponente, come risulta dagli accordi recanti la data del 9 maggio 2018 (docc. 3 e 4 fascicolo parte convenuta opposta). Sotto tale
8 profilo, la prova della pretesa creditoria non può ritenersi in discussione, posto che, tra l'altro, non è stata nemmeno contestata dalla società opponente, che ha invece eccepito a sua volta l'inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per i danni provocati, nel corso dell'esecuzione delle predette opere, alla pavimentazione che era stata da poco posata. Trattasi, nel dettaglio, di danni alla pavimentazione che, successivamente al montaggio dei mobili, era risultata rigata in più punti e che, a distanza di mesi dall'ultimazione dei lavori, sono andati peggiorando, con estensione dei danni a circa il 70% della superficie.
7.2. Parte convenuta ha fermamente contestato gli addebiti di inadempimento mossi dall'attrice, invocando a sua volta la responsabilità della società NT, con cui era intervenuto un contratto di subappalto per lo scarico, distribuzione e montaggio di arredi presso la sede della società in Mondovì, come risulta pacificamente dal Parte_1 preventivo n. 99/2018 del 24 maggio 2018 (doc. 1 fascicolo terza chiamata NT), per un complessivo corrispettivo di euro 7.490,80. Nel dettaglio, secondo la ricostruzione della convenuta, i danni sarebbero stati provocati dagli addetti al montaggio della NT che, nel corso delle operazioni, avrebbero maldestramente provocato danni alla pavimentazione. A sua volta, la società NT ha invocato la scarsa qualità dei materiali forniti per la posa della pavimentazione dalla società
[...]
cui la società si era rivolta per l'acquisto della fornitura, per un CP_10 CP_1 corrispettivo di euro 6.654,78 (doc. 1 fascicolo terza chiamata . CP_10
8. Posto che, pertanto, la disciplina applicabile è quella dell'appalto, l'attrice invoca pertanto il risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale ascritto alla società convenuta per i vizi e i difetti derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere, responsabilità che la società convenuta, a sua volta, addebita alla subappaltatrice. La responsabilità invocata da parte attrice è riconducibile senz'altro al paradigma descritto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.; anticipando quanto più avanti si rileverà, si deve osservare preliminarmente che il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore, con la conseguenza che si rende necessaria la previa valutazione degli addebiti di responsabilità che parte attrice ascrive alla convenuta. La norma dell'art. 1667 prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera, che devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati. La norma dell'art. 1668 c.c., in ordine al contenuto della garanzia, prevede che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore e il rimedio della risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 della norma.
8.1. Nel caso di specie, per il rilievo che avrà in prosieguo, si deve osservare che parte attrice non ha formulato specifica domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 c.c., ma ha richiesto unicamente il risarcimento del danno che, rientrando in ambito contrattuale, deve essere
9 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, trovando pertanto applicazione la norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). 9. In tal modo ricostruita la disciplina e i principi applicabili al caso di specie, occorre in primo luogo premettere che parte convenuta ha eccepito la decadenza, dell'attrice, dalla garanzia ex art. 1667 c.c. e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in ragione della tardività della denuncia. L'eccezione è infondata. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da recentissime pronunce, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1667, co. 2 c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, sicchè decisiva è la data di consegna dell'opera, in quanto solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni entro i quali il committente deve denunciare i vizi all'appaltatore ed entro il quale il committente può far rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera, evitando in tal modo che l'opera si consideri accettata senza riserve, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 co. 1 c.c. (C. Civ. n. 13821/2024).
9.1. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che già alla data del 27 luglio 2018 la società convenuta aveva comunicato la disponibilità alla sostituzione di alcune doghe del pavimento (doc. 15 fascicolo parte attrice), entro il 7 agosto 2018, mentre il successivo 27 settembre 2018, la società convenuta aveva informato l'attrice di aver interessato il Centro Perizie di Cuneo ai fini del sopralluogo da effettuarsi presso la sede della società attrice (doc. 16 fascicolo parte attrice). A ciò si aggiunga che, per quanto emerge dalle risultanze delle prove orali, la constatazione effettiva dei vizi si colloca già nell'agosto 2018, allorquando i dipendenti della prima della CP_12 ripresa dell'attività, avevano rilevato i danni alla pavimentazione.
9.2. In tal senso le dichiarazioni della teste , che ha dichiarato Testimone_1
“…quando sono andata in agosto prima dell'apertura dell'ufficio ho visto i pavimenti rigati … abbiamo notato i danneggiamenti che riguardavano già tutto il pavimento. Poi sono peggiorati. Ero
10 andata con i miei colleghi … apriamo l'ultima settimana di agosto: era un martedì … quando siamo entrati a lavorare , dopo l'apertura, abbiamo visto che la situazione era peggiorata e vi erano delle listarelle che si staccavano con l'uso del pavimento …le fessure che c'erano sono state peggiorate dal calpestio e uso del pavimento … con le sedie si sono danneggiati in altri punti ma in modo meno evidente”. Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste : “…mi recai con i Testimone_2 titolari prima dell'apertura dell'agenzia nel agosto 2018 e notai che sul pavimento erano evidenti delle righe un po' dappertutto … prima della riapertura a fine agosto, le righe erano dappertutto. Poi abbiamo aperto l'agenzia e il pavimento ad oggi è un pavimento che si lascia andare. Un disastro. Il pavimento si sta sfogliando…”. Posto che con la comunicazione del 27 settembre 2018 la società convenuta aveva comunicato di aver interessato il Centro Perizie per il sopralluogo, non vi sono dubbi che i vizi siano stati oggetto di tempestiva denuncia da parte dell'attrice. 10. Quanto ai danni e alla responsabilità che parte attrice pretende di addebitare alla convenuta, soccorrono le risultanze della CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente recepite in quanto l'elaborato si presenta esente da vizi logici e di motivazione, pienamente rispondente ai quesiti posti e rispettoso del contraddittorio, anche nelle repliche alle osservazioni dei consulenti delle parti. Nel dettaglio, alla ctu è stato richiesto, previa descrizione dello stato della pavimentazione, di verificare l'entità e le cause dei danni, determinando i costi per le necessarie opere rimediali. All'esito del sopralluogo effettuato presso la sede della società attrice, la ctu ha provveduto alla dettagliata descrizione dello stato del pavimento, constatando la presenza di “…graffi di varie dimensioni e lunghezze (in un punto addirittura il pavimento presenta una spaccatura nel centro del listone), di cui in parte possono essere ricondotti ad una mancanza di cura durante le operazioni di posa di mobili e pareti divisorie, che è possibile siano state involontariamente “strisciate” sul pavimento negli spostamenti o nel disimballaggio, ma per la maggior parte si tratta di micro-graffi presenti laddove ci sono le sedie, ad esempio intorno al tavolo della sala riunioni, laddove le sedie vengono spostate per permetterne l'utilizzo e di fronte alle scrivanie dei vari uffici, ossia dove sono posizionate le sedie utilizzate dai clienti”. La ctu ha altresì rilevato: “…in corrispondenza delle sedie a ruote delle postazioni degli operatori alle scrivanie, poi, il pavimento risulta non solo molto rigato, ma addirittura sfaldato sui bordi dei listoni che formano il pavimento incastrandosi gli uni con gli altri … da un'analisi generale della pavimentazione … è stato riscontrato come i listoni, nel punto di giunzione fra uno e l'altro, non risultino perfettamente planari, ossia vi è un leggero rialzo sui bordi dei vari listoni, problema che a parere della scrivente ha amplificato il danneggiamento della superficie dei listoni in particolare per quanto riguarda i punti in cui lo strato superficiale si è distaccato sui bordi fra un listone e l'altro”. 10.1. All'esito delle indagini condotte, anche sotto il profilo di prove tecniche sui materiali, la ctu ha concluso che i danni sono conseguenza di concause, rinvenibili in una carenza progettuale, una poco attenta direzione dei lavori e una scelta di materiale non propriamente idonea per il tipo di attività svolta nei locali. I difetti progettuali sono senz'altro ascrivibili alla responsabilità della società posto che, peraltro, l'aspetto CP_1 progettuale era di competenza della medesima società, per quanto risulta dalla proposta di consulenza progettuale depositata in atti da parte attrice e dalla relativa fattura emessa
11 dalla per tale prestazione (docc.
2-3 fascicolo parte attrice). Sul punto, osserva la CP_1 ctu che “…per quanto riguarda la progettazione, la società sapendo che su un pavimento CP_11 flottante e quindi soggetto a movimenti, sarebbero state fissate saldamente delle pareti divisorie in metallo e vetro (piuttosto pesanti) avrebbe dovuto prevedere dei giunti di dilatazione in prossimità delle pareti stesse al fine di permettere il movimento della pavimentazione su aree minori rispetto alla totalità dello spazio definito dalle pareti perimetrali del fabbricato, ossia ai totali 195 mq circa…”. 10.2. Quanto alla responsabilità riconducibile alla direzione dei lavori, osserva la ctu che “…chi ha seguito i lavori avrebbe dovuto dare ai posatori del pavimento le necessarie indicazioni su dove lasciare dei giunti di dilatazione, cosa che non poteva sapere chi ha effettuato la posa del pavimento non essendo a conoscenza di come sarebbero stati suddivisi ed arredati i locali … i difetti di sfaldamento dei listoni al di sotto delle sedie con ruote dovuti alla non perfetta planarità del pavimento potrebbe anche essere conseguenza di un sottofondo non perfettamente planare, il direttore dei lavori insieme a chi ha subappaltato i lavori di posa avrebbe dovuto verificare la planarità del massetto prima di scegliere il materiale da utilizzare, perché un materiale in PVC rigido (RVF 45) come quello utilizzato non consente di adattarsi ad un sottofondo non perfetto”, in tal modo rilevando altresì una scelta dei materiali non perfettamente coerente con la destinazione d'uso del parquet. In altri termini e in definitiva, fermo restando quanto più avanti si rileverà in ordine alla valutazione dei materiali da parte della CTU – in ordine alla pretesa responsabilità di per la fornitura di materiale non idoneo – deve essere senz'altro CP_10 riconosciuta la responsabilità della società convenuta in ordine ai vizi e difetti delle opere;
per l'effetto, in forza delle risultanze della ctu ora richiamate, la convenuta sarà tenuta al risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 30.031,00 a titolo di costi necessari per la rimozione dei vizi e dei difetti. 10.3. Non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio dall'attrice. L'attrice, nel dettaglio, richiede gli ulteriori danni consistenti nel mancato utilizzo dei locali per almeno 15 giorni, periodo di tempo stimato per l'esecuzione dei lavori, per un complessivo importo di euro 32.108,17. Richiamati i principi innanzi citati, quanto all'onere della prova incombente sul danneggiato ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno invocato da parte attrice non può essere riconosciuto in quanto posta meramente ipotetica, posto che, come già innanzi si è rilevato, il danneggiato deve offrire la prova concreta ed effettiva del pregiudizio subito che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, in termini di nesso causale. In conclusione, in applicazione dell'art. 1668 c.c., il decreto ingiuntivo non può essere revocato, stante non essendo contestata la debenza della somma oggetto di ingiunzione da parte dell'attrice e non avendo la stessa richiesto la riduzione del corrispettivo ai sensi del comma 1 della predetta norma. 10.4. Al contempo, in ragione dell'accertata sussistenza dei vizi e dei difetti, come innanzi acclarati, e in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, la convenuta sarà tenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 30.031,00; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la
12 consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 11. La società convenuta ha invocato la responsabilità, nella causazione del danno, della società NT, subappaltatrice incaricata di provvedere al montaggio del mobilio, ritenendo che i danni fossero stati provocati dalla maldestra esecuzione delle opere alla stessa affidate. Premettendo che, per quanto innanzi si è rilevato, la ctu ha rilevato la concorrenza di cause nella determinazione del danno, tra cui la non corretta esecuzione dei lavori di montaggio del mobilio da parte degli addetti della società NT, l'azione deve essere inquadrata nell'ambito del regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, per i danni da quest'ultimo provocati al committente, nell'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. 11.1. In via generale, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1670 c.c., l'appaltatore può agire in regresso nei confronti del subappaltatore ed è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi e le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e ciò sia nel caso in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente (C. Civ. n. 23071/2020). 11.2. Prima della formale denuncia, secondo l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore “…non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato, e non già “aliunde” come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (C. Civ. n. 24717/2018). In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza più risalente: “la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto – con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per
13 non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti, o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità” (C. Civ. n. 23903/2009). 11.3. Nel caso di specie, in applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si deve osservare come non risulti che parte convenuta abbia tempestivamente provveduto a comunicare, alla società subappaltatrice, i vizi contestati dalla committente, ai fini dell'azione di regresso. Tale circostanza risulta soltanto prospettata nell'atto introduttivo, ma risulta sfornita di idoneo supporto in termini di allegazione e prova. A ciò consegue, pertanto, che, ferme restando le conclusioni riversate dalla ctu nell'elaborato peritale, quanto al concorso di concause nella determinazione dei danni lamentati dall'attrice, la domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate non può essere accolta, con la conseguenza che il risarcimento del danno resta a carico della convenuta, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla responsabilità delle due società terze chiamate e della domanda di manleva formulata dalla terza chiamata NT nei confronti della propria compagnia assicuratrice CP_5
12. La società convenuta ha altresì formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiamata in forza di polizza n. 106238588 (doc. 4 fascicolo terza CP_4 chiamata . La compagnia ha invocato l'inoperatività della polizza, CP_4 richiamando l'art. 82 - garanzia facoltativa Q delle condizioni generali di contratto, che prevede l'esclusione dalla garanzia prestata dei danni “alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità” e i danni “alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. Del pari, ha invocato l'inoperatività della polizza relativamente ai danni indiretti, sub specie dei danni da perdita economica lamentati dall'attrice. Quest'ultima questione deve ritenersi assorbita dal rigetto della correlativa domanda risarcitoria formulata dall'attrice; resta da esaminare la questione della inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 82. 12.1. In via generale, si deve osservare che, per quanto emerge dalla disamina delle condizioni generali di contratto, la garanzia per la responsabilità civile concerne la manleva di quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento, tra l'altro, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata. L'evento di cui trattasi non è peraltro previsto tra le cause di esclusione della garanzia, individuate dall'art. 77; tuttavia, l'art. 82 prevede, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 77 lett. b) (cose altrui derivanti da incendio), g) (cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi) e lett. i) (danni provocati da acqua piovana), che la garanzia comprende i danni provocati dall'assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti a cose altrui da incendio di cose dell' o da lui detenute e ai locali dove viene Parte_4 svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti
14 difficoltosa. La clausola prevede altresì le esclusioni della garanzia relative a cose installate, spese per relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità, cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi. Per l'effetto, secondo la prospettazione della terza chiamata, i danni lamentati dall'attrice e relativi alla pavimentazione, non rientrano nella garanzia assicurativa. 12.2. Ciò premesso, occorre in primo luogo richiamare i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione del contratto di assicurazione, secondo cui “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio)” (C. Civ. n. 25849/2021). In altri termini, le clausole vanno lette, oltre che nel loro tenore letterale, anche nel complessivo sistema del regolamento contrattuale, le une con le altre e, secondo quanto affermato dalla richiamata pronuncia giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel caso di dubbio, la clausola va interpretata contro l'autore in tutti i casi in cui le clausole siano inserite in condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari disposti da un contraente. 12.3. Nel caso di specie, non si può tuttavia trascurare che le espressioni “cose installate” e “cose sulle quali si eseguono i lavori” risultano assolutamente generiche, vieppiù considerato che, alla luce della interpretazione ex art. 1362 c.c., non risultano ulteriori elementi, desumibili dalla lettura sistematica dalle clausole, che consentano di conferire alle espressioni un contenuto coerente con il complessivo assetto contrattuale. Occorre muovere dalla pacifica considerazione che i danni attengono alla pavimentazione, la cui posa costituiva una delle attività delle quali la società convenuta era stata incaricata, nell'ambito della ristrutturazione degli arredi della sede di
. Ciò posto, non si può trascurare che le due espressioni risultano connotate Parte_1 da una estrema genericità, non trovando né una definizione specifica né una interpretazione contenutistica che sia desumibile dal complesso delle altre clausole;
il termine “installazione” risulterebbe difatti più appropriato per la collocazione di un impianto o di un macchinario, così come la locuzione “cose sulle quali si eseguono i lavori”, con riferimento al caso di specie, può essere interpretata nel senso di far rientrare in tale definizione gli elementi strutturali dell'immobile in cui sono stati effettuati i lavori. In conclusione, stante il tenore assolutamente vago e generico delle richiamate espressioni, in assenza di specifici elementi, desumibili anche da altre clausole, che giustifichino una interpretazione sistematica ai sensi dell'art. 1362 c.c., la clausola non
15 può che essere interpretata contro il redattore, posto che sarebbe stato onere di quest'ultimo preoccuparsi di attribuire quanto meno un contenuto minimo a tali espressioni sotto il profilo definitorio, al fine di consentire all'assicurato di avere effettiva contezza dell'esclusione della garanzia. L'eccezione è pertanto infondata e la domanda di manleva deve essere accolta. 13. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla terza chiamata NT nei confronti della convenuta. Nel dettaglio, la società NT, come già innanzi si è più volte rilevato, era stata incaricata dall'appaltatrice di eseguire la fornitura e il montaggio del mobilio presso la sede della società in Mondovì, Parte_1 in forza di contratto di subappalto (doc. 1 fascicolo terza chiamata NT), per un corrispettivo di euro 7.490,80. All'esito dell'esecuzione di tali opere, la società subappaltatrice aveva richiesto il pagamento del saldo di euro 5.243,56, in forza di fattura n. 68 del 10 agosto 2018. Giova rilevare che, a fronte dell'inadempimento della appaltatrice, la società odierna terza chiamata aveva ottenuto decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino, contro il quale la società convenuta aveva proposto opposizione, contestando la regolare esecuzione delle opere. 13.1. La domanda di pagamento è stata riproposta nel presente giudizio, posto che l'appaltatrice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Torino, aveva dichiarato di volervi rinunciare. Nondimeno la causa aveva avuto seguito, per effetto della mancata rinuncia, fino alla dichiarazione di continenza pronunciata dal Tribunale di Torino. La causa è stata quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Cuneo e, dato atto della connessione oggettiva e soggettiva, è stata riunita al presente giudizio. Ciò posto, la domanda della terza chiamata è fondata, atteso che sul punto non vi è stata contestazione alcuna da parte della convenuta. E tanto in conformità ai richiamati canoni probatori in materia di responsabilità contrattuale: parte terza chiamata ha difatti assolto l'onere probatorio posto a suo carico, fornendo la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, costituito dal preventivo e dalla fattura e allegando l'inadempimento della convenuta appaltatrice, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel presente giudizio, nulla è stato allegato né documentato in tal senso da parte convenuta, che non ha peraltro mosso contestazioni in ordine alla fattura su cui parte terza chiamata fonda la propria pretesa. 13.2. È appena il caso di osservare che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. L'assenza di
16 contestazioni sul punto, da parte della convenuta, induce all'accoglimento della domanda della terza chiamata;
la convenuta per l'effetto, deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore della società NT, della complessiva somma di euro 5.243,56, oltre interessi moratori dalla scadenza all'effettivo saldo. 14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'esito della lite nei termini innanzi descritti. Il rigetto dell'opposizione e il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'attrice inducono alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra attrice e convenuta. In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti di quest'ultima sarà Controparte_4 tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre accessori di legge. Del pari, il rigetto della domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate NT e
[...]
nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_10
NT s.r.l. nei confronti di induce a ritenere quest'ultima CP_1 soccombente;
per l'effetto sarà tenuta a rifondere le spese di lite a entrambe le terze chiamate, spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compensi per ciascuna parte, oltre accessori di legge. L'assorbimento di tutte le altre questioni induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le altre parti. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, tenuto conto dell'esito della lite nei termini innanzi descritti, vanno poste per 1/3 a carico di parte attrice e per i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Vanno infine rigettate le domande di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulate da parte attrice e dalla terza chiamata non risultando la manifesta infondatezza dell'iniziativa CP_10 processuale della convenuta, che nondimeno ha richiesto una consistente attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1557/2019, reso dal Tribunale di Cuneo il 7 dicembre 2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice Parte_1 condanna la società convenuta al pagamento, in favore della società attrice, CP_1 della complessiva somma di euro 30.031,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
in accoglimento della domanda di manleva formulata da parte convenuta, dichiara tenuta a manlevare la società convenuta di quanto questa sia tenuta CP_4
a pagare, in favore dell'attrice, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente pronuncia, entro i massimali di polizza e dedotte le franchigie;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla terza chiamata nei confronti della società convenuta,
17 condanna la società al pagamento, in favore della società NT s.r.l. CP_1 della somma di euro 5.243,56 oltre interessi moratori dalla scadenza all'effettivo saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_1
NT s.r.l. e della società spese che si liquidano in CP_10 CP_13 complessivi euro 14.103,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4 società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice per 1/3 e di parte convenuta per 2/3, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo, 29 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 221/2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Claudio Bonelli, come da procura in atti OPPOSTA NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Mauro Bruno Franco, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante p.t.. con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Stefania Giribaldi, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio dell'Avv. CP_4
Maurizio Romagnoli, come da procura in atti TERZA CHIAMATA NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., con il patrocinio dell'Avv. CP_5
Roberto Momo, come da procura in atti TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 PARTE ATTRICE Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis;
nel merito
- previa revoca parziale dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova per testimoni dedotti da nelle memorie istruttorie ex Parte_1 art. 183, comma 6°, n. 2 e n. 3) e segnatamente quelli sub 1), 2), 6), 7), 8) 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 27); in via principale
revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1557/09 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale;
- accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla deve l'opponente alla convenuta Parte_1 opposta per i motivi tutti esposti in narrativa;
CP_1 in via riconvenzionale
- condannare la a corrispondere alla CP_1
una somma non inferiore ad € Parte_1
90.832,87, o ad altra veriore somma accertata all'esito del giudizio in base alle risultanze della C.T.U., quale somma necessaria per il rifacimento della pavimentazione difforme, viziata e comunque non eseguita a regola d'arte, e comprensiva dell'ulteriore risarcimento dei danni per le voci e le causali enunciate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive memorie istruttorie;
- conseguentemente, previa compensazione dei rispettivi crediti delle parti sino alla concorrenza del minor credito della condannare quest'ultima al pagamento CP_1 in favore della della somma residua;
Parte_1 in ogni caso
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1°, c.p.c. della per aver agito CP_1 in giudizio con mala fede e comunque con colpa grave, per le ragioni diffusamente argomentate nella difesa della società opponente, e segnatamente per aver proceduto la controparte alla richiesta di emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza che la pavimentazione commissionata e posata dalla società appaltatrice opposta presso la nuova sede degli uffici della
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[...] [
presentava gravi vizi e difformità e Parte_2 comunque non era stata realizzata a regola d'arte, e conseguentemente condannare la società opposta al risarcimento dei danni in favore della società conchiudente, da liquidarsi in sentenza in via equitativa;
- condannare la controparte ricorrente al CP_1 pagamento in favore della società conchiudente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre CPA ed IVA.
PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, NEL MERITO dato atto della tardività della denunzia dell'opponente ed eccepita formalmente, pertanto, la sua decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia - apparentemente
- proposta, sia ex art. 1667 Cod. Civ. che ex art. 1495 Cod. Civ., eccepito formalmente il decorso del termine prescrizionale ex art. 1495 III° Cod. Civ., eccepito formalmente - per quanto occorrer possa - il decorso del termine prescri- zionale di cui all'art. 1667 Cod. Civ. Previa modifica dell'ordinanza istruttoria ed ammissione di tutti i capi di prova edotti;
Preso atto delle risultanze della CTU e richiamate le osservazioni alla “bozza” formulate;
previo ordine d'esibizione a NT Srl, e CP_5 Controparte_6 di copia della “relazione di perizia” sui danni denunciati - tardivamente -
[...] da Parte_1 respingere, in quanto immotivata in fatto ed infondata in diritto, l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nel meri- to, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore della concludente della somma capitale di €. 30.765,21, oltre ad interessi, spese e risarcimento danni ex art. 6 Dlgs 231/2002; rigettare la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione avversarie, per non aver usato l'ordinaria diligenza per evitare i danni, ovvero diminuirne l'entità, avendo così colposamente concorso a cagionarli ed aggravarli;
in ogni caso, qualora dovessero essere accolte, anche parzialmente, le pretese av- versarie, dichiarare tenute e condannare la , la Controparte_3 [...]
[..
[...] [
la , ciascuna per quanto CP_7 Controparte_8 di ragione, a garantirne, manlevarne e tenerne indenne la concludente;
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e competenze di giudizio - del monitorio e della fase a cognizione piena - oltre a CPA 4% ed IVA 22% sulle somme per legge “imponibi- li”.
PARTE TERZA CHIAMATA 011 CONTRACT CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- In via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., a pagare a favore della concludente la somma di € 5.243,56 di cui alla fattura n. 68 del 01/08/2018, o altra accertanda in corso di causa oltre agli interessi moratori;
- Nel merito: Respingere tutte le domande proposte dalla CP_1 assolvendo la comparente da ogni soccombenza.
- Nel denegato caso di accoglimento anche parziale, delle avversarie domande, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_9
a garantire e manlevare e tenere indenne la da Controparte_2 ogni soccombenza
- Con il favore delle spese di lite.
PARTE TERZA CHIAMATA CP_10
In via principale e nel merito disatteso e respinto l'accoglimento delle domande tutte formulate da parte convenuta opposta n persona del l.r.p.t. con sede in Cuneo, via Degli Angeli CP_1
n. 1, (p.iva e cf: ) in quanto infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto P.IVA_1 condanare lla rifusione delle spese di lite (comprese le eventuali spese di CP_1
CTU) sostenute dalla terza chiamata col favore degli interessi e Controparte_3 rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
Condannare parte convenuta opposta al pagamento di una somma CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
PARTE TERZA CHIAMATA CP_9
Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in principalità, mandare assolta la compagnia conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti formulata, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale/parziale delle avverse domande, dichiarare tenuta la compagnia
4 conchiudente a tenere indenne e manlevare la chiamante NT nei limiti della quota di responsabilità ad essa ascritta ed in importo giammai superiore ad
€ 18.000,00. In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi di lite.
PARTE TERZA CHIAMATA GROUPAMA Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto oltre che non provate. IN VIA SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle superiori conclusioni e in ipotesi di accertamento della responsabilità di dichiarare che la polizza stipulata da CP_11 on nel caso di specie non è operante alla CP_11 Controparte_8 luce di tutti i motivi esposti e in ogni caso limitare l'obbligo mallevatorio alla luce delle condizioni contrattuali vigenti di polizza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto Parte_3 ingiuntivo n. 1557/2019, reso dal Tribunale di Cuneo il 7 dicembre 2019, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della società la somma di euro 30.765,21, oltre CP_1 interessi e spese, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dalla società opposta all'esito di opere di pre-arredamento, di arredamento e per la fornitura e opere supplementari eseguite presso la sede della società opponente. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta la pretesa creditoria della convenuta opposta, invocando la responsabilità per i gravi danni causati alla pavimentazione della sede all'esito dell'esecuzione delle opere, riconducibili alla scelta del parquet, ai vizi dei materiali forniti e alla incuria dell'impresa esecutrice dei lavori. I lavori erano stati richiesti nel marzo 2018 dalla società attrice per l'allestimento della propria sede in Mondovì, come da progetto redatto dalla opposta e regolarmente saldato dalla società attrice;
al progetto aveva fatto seguito la stipula del contratto di appalto per il corrispettivo di euro 42.231,00 per i lavori e di complessivi euro 94.500,00 quale importo totale del capitolato, comprensivo della fornitura dei materiali.
1.1. Nondimeno, la società attrice aveva contestato la responsabilità contrattuale della opposta quanto alla esecuzione dei lavori non a regola d'arte, in ragione di gravi danni al pavimento nel corso della installazione del mobilio, in conseguenza dei quali l'attrice aveva sospeso il pagamento del saldo. I vizi erano stati prontamente denunciati alla alla contestazione aveva fatto seguito corrispondenza tra le parti;
la società CP_1 opposta aveva altresì interessato la propria compagnia assicuratrice, che aveva effettuato sopralluoghi al fine di verificare l'entità dei danni;
la società aveva altresì Parte_1 incaricato proprio perito, che aveva constatato i danni alla pavimentazione, indicando al
5 contempo i necessari interventi rimediali, per un complessivo importo di euro 48.135,00. La società attrice ha altresì lamentato il danno conseguente alla perdita economica per il mancato utilizzo dei locali per almeno 15 giorni previsti per effettuare tali lavori, per un complessivo importo di euro 32.108,17. Ciò posto, l'attrice, invoca pertanto la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento della convenuta riconducibile alla disciplina dell'appalto la conseguente eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni per la cattiva esecuzione delle opere, con contestuale richiesta di compensazione con il credito preteso dalla opposta e condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 2. Si è costituita la società convenuta opposta, preliminarmente invocando la tardività della denuncia dei vizi da parte della società opponente e rappresentando di aver incaricato, all'esito dei contratti di appalto per il pre-arredamento e l'arredamento della sede della società attrice, la società NT per il montaggio degli arredi e delle pareti mobili realizzate per l'attrice, successivamente alla posa del pavimento e che i danni alla pavimentazione erano stati provocati dagli addetti della società NT, nel corso del montaggio dei mobili. Il danneggiamento era stato contestato alla società da parte della società che, al contempo, aveva provveduto ad CP_2 CP_1 aprire un sinistro presso la propria compagnia assicuratrice. Nelle more, la società NT aveva promosso procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti della odierna opposta, per il mancato pagamento dei lavori di montaggio dei mobili, opposto dalla società che ha svolto in quel giudizio domanda CP_1 riconvenzionale di manleva per eventuali pretese risarcitorie formulate da Parte_1 nei propri confronti. Rappresenta altresì la convenuta di aver manifestato la propria disponibilità alla sostituzione di alcune doghe del pavimento e che nel dicembre 2018 le parti avevano individuato in contraddittorio i necessari lavori extracapitolato, determinandone il corrispettivo.
2.1. Tanto premesso in fatto, la convenuta ha contestato i maggior danni contestati dall'attrice per i vizi e le difformità, quanto alla scelta della tipologia di pavimento, ai vizi del materiale posato e alla incuria degli addetti alla installazione, invocando la propria estraneità ai pretesi danneggiamenti, l'entità dei danni richiesti dall'attrice e l'eccezione di inadempimento, rilevando di aver sempre manifestato disponibilità per porre rimedio ai vizi, contestando il contegno non collaborativo della società attrice in tal senso. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, ha invocato la responsabilità delle società NT nella produzione del danno e della società fornitrice dei materiali, chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse, CP_10 nonché della propria compagnia assicuratrice a fini di manleva. CP_4
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società NT, esponendo di aver inviato, nel maggio 2018, offerta alla società avente ad oggetto lo scarico, CP_1
6 distribuzione e montaggio di pareti divisorie presso la sede della società , di Parte_1 aver regolarmente svolto i lavori – all'esito dei quali aveva emesso tre fatture, di cui due non saldate da e oggetto di ingiunzione resa dal Tribunale di Torino e opposta CP_1 dalla medesima società odierna convenuta – e di non aver ricevuto contestazioni, non risultando peraltro la prova che i danni fossero stati provocati da propri addetti e ritenendo i danni riconducibili all'uso e alla scarsa qualità dei materiali impiegati per la pavimentazione. La società terza chiamata ha pertanto contestato gli addebiti di responsabilità mossi dalle controparti processuali, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e, nel CP_5 merito, concludendo per il rigetto delle domande proposte nei propri confronti da e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle CP_1 fatture per l'esecuzione dei predetti lavori presso la sede di , già oggetto di Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e per il caso di rinuncia di CP_1 all'opposizione.
4. Si è altresì costituita la società società fornitrice dei parquet CP_10 posati presso la sede di , nell'ambito dei lavori di arredamento, contestando Parte_1 gli addebiti relativi alla scarsa qualità dei materiali forniti e ritenendo la esclusiva responsabilità della società NT nella produzione dei danni, causati al momento del montaggio dei mobili da parte degli addetti di quest'ultima. Deduce pertanto di aver correttamente assolto il proprio obbligo di fornitura del materiale, esente da vizi, e delle istruzioni necessarie per il montaggio, disattese dai posatori e dagli installatori del mobilio. La società terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dalla società convenuta opposta.
5. Si è costituita anche la società quale compagnia assicuratrice della CP_4 società convenuta opposta, preliminarmente invocando l'inoperatività della polizza, in ragione della esclusione della garanzia prestata per i danni per le cose installate e le cose di terzi sulle quali si eseguono lavori, non rientrando pertanto nella garanzia i danni alla pavimentazione e l'esclusione per i danni indiretti, pure richiesti da a titolo Parte_1 di lucro cessante. Nel merito, la compagnia terza chiamata ha aderito alle difese svolte da nei confronti della società , in estremo subordine chiedendo, per il CP_1 Parte_1 caso di accertamento della responsabilità, la graduazione della colpa di ciascuna impresa intervenuta nell'esecuzione dei lavori e nella conseguente causazione dei danni.
6. Si è infine costituita compagnia assicuratrice della terza chiamata CP_5
NT, preliminarmente eccependo la litispendenza di identica domanda formulata dalla propria assicurata nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da dinanzi al Tribunale di Torino. La terza chiamata ha aderito CP_1 all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte convenuta, contestando gli addebiti di responsabilità mossi nei confronti della propria assicurata e richiamando le difese e la documentazione dell'altra terza chiamata
[...] quanto all'erronea posa della pavimentazione, non a carico della propria CP_10 assicurata. ha da ultimo contestato il quantum dei danni preteso dall'attrice, CP_5 chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza e, nel merito, il rigetto delle
7 domande svolte nei propri confronti;
in subordine, ha chiesto che l'eventuale accoglimento della domanda di manleva fosse contenuta entro i limiti della quota di responsabilità riconosciuta a carico della propria assicurata.
6.1. All'udienza fissata per la trattazione, svolta mediante lo scambio di note scritte autorizzate, in conseguenza della sopravvenuta emergenza sanitaria per la diffusione della pandemia Covid-19, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Concessa la provvisoria esecutorietà e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., alla successiva udienza, parte terza chiamata NT ha chiesto la riunione con il procedimento recante nrg 2091/2021, di riassunzione della causa già pendente presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto l'opposizione promossa da al decreto CP_1 ingiuntivo ottenuto dalla società NT per il mancato pagamento delle fatture per la installazione del mobilio eseguito presso la sede di e che, nelle more, non Parte_1 era stata oggetto di rinuncia da parte della società All'esito del provvedimento CP_1 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale, le cause sono state riunite, sicchè la terza chiamata NT ha insistito nell'accoglimento della domanda di pagamento svolta nei confronti della società per il complessivo importo di euro 5.243,56. La CP_1 causa è stata quindi istruita con prove orali e, all'esito, è stata ammessa CTU volta a determinare l'entità dei danni lamentati dalla società attrice e quantificando le spese necessarie al ripristino. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. In primo luogo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
7.1. La pretesa creditoria attorea si fonda sul mancato pagamento di tre fatture, n. 112 del 10 settembre 2018, n. 113 del 10 settembre 2018 e n. 154 del 30 novembre 2018, per il complessivo importo di euro 30.765,21, comprensivo di interessi di mora maturati fino alla domanda monitoria (doc. 1 fascicolo monitorio); le fatture sono state emesse in forza di due contratti di appalto intervenuti con la società attrice, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di pre-arredamento e di arredamento eseguite dalla società convenuta opposta in favore della società opponente, come risulta dagli accordi recanti la data del 9 maggio 2018 (docc. 3 e 4 fascicolo parte convenuta opposta). Sotto tale
8 profilo, la prova della pretesa creditoria non può ritenersi in discussione, posto che, tra l'altro, non è stata nemmeno contestata dalla società opponente, che ha invece eccepito a sua volta l'inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per i danni provocati, nel corso dell'esecuzione delle predette opere, alla pavimentazione che era stata da poco posata. Trattasi, nel dettaglio, di danni alla pavimentazione che, successivamente al montaggio dei mobili, era risultata rigata in più punti e che, a distanza di mesi dall'ultimazione dei lavori, sono andati peggiorando, con estensione dei danni a circa il 70% della superficie.
7.2. Parte convenuta ha fermamente contestato gli addebiti di inadempimento mossi dall'attrice, invocando a sua volta la responsabilità della società NT, con cui era intervenuto un contratto di subappalto per lo scarico, distribuzione e montaggio di arredi presso la sede della società in Mondovì, come risulta pacificamente dal Parte_1 preventivo n. 99/2018 del 24 maggio 2018 (doc. 1 fascicolo terza chiamata NT), per un complessivo corrispettivo di euro 7.490,80. Nel dettaglio, secondo la ricostruzione della convenuta, i danni sarebbero stati provocati dagli addetti al montaggio della NT che, nel corso delle operazioni, avrebbero maldestramente provocato danni alla pavimentazione. A sua volta, la società NT ha invocato la scarsa qualità dei materiali forniti per la posa della pavimentazione dalla società
[...]
cui la società si era rivolta per l'acquisto della fornitura, per un CP_10 CP_1 corrispettivo di euro 6.654,78 (doc. 1 fascicolo terza chiamata . CP_10
8. Posto che, pertanto, la disciplina applicabile è quella dell'appalto, l'attrice invoca pertanto il risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale ascritto alla società convenuta per i vizi e i difetti derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere, responsabilità che la società convenuta, a sua volta, addebita alla subappaltatrice. La responsabilità invocata da parte attrice è riconducibile senz'altro al paradigma descritto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.; anticipando quanto più avanti si rileverà, si deve osservare preliminarmente che il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore, con la conseguenza che si rende necessaria la previa valutazione degli addebiti di responsabilità che parte attrice ascrive alla convenuta. La norma dell'art. 1667 prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera, che devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati. La norma dell'art. 1668 c.c., in ordine al contenuto della garanzia, prevede che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore e il rimedio della risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 della norma.
8.1. Nel caso di specie, per il rilievo che avrà in prosieguo, si deve osservare che parte attrice non ha formulato specifica domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 co. 1 c.c., ma ha richiesto unicamente il risarcimento del danno che, rientrando in ambito contrattuale, deve essere
9 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, trovando pertanto applicazione la norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). 9. In tal modo ricostruita la disciplina e i principi applicabili al caso di specie, occorre in primo luogo premettere che parte convenuta ha eccepito la decadenza, dell'attrice, dalla garanzia ex art. 1667 c.c. e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in ragione della tardività della denuncia. L'eccezione è infondata. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da recentissime pronunce, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1667, co. 2 c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, sicchè decisiva è la data di consegna dell'opera, in quanto solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni entro i quali il committente deve denunciare i vizi all'appaltatore ed entro il quale il committente può far rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera, evitando in tal modo che l'opera si consideri accettata senza riserve, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 co. 1 c.c. (C. Civ. n. 13821/2024).
9.1. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che già alla data del 27 luglio 2018 la società convenuta aveva comunicato la disponibilità alla sostituzione di alcune doghe del pavimento (doc. 15 fascicolo parte attrice), entro il 7 agosto 2018, mentre il successivo 27 settembre 2018, la società convenuta aveva informato l'attrice di aver interessato il Centro Perizie di Cuneo ai fini del sopralluogo da effettuarsi presso la sede della società attrice (doc. 16 fascicolo parte attrice). A ciò si aggiunga che, per quanto emerge dalle risultanze delle prove orali, la constatazione effettiva dei vizi si colloca già nell'agosto 2018, allorquando i dipendenti della prima della CP_12 ripresa dell'attività, avevano rilevato i danni alla pavimentazione.
9.2. In tal senso le dichiarazioni della teste , che ha dichiarato Testimone_1
“…quando sono andata in agosto prima dell'apertura dell'ufficio ho visto i pavimenti rigati … abbiamo notato i danneggiamenti che riguardavano già tutto il pavimento. Poi sono peggiorati. Ero
10 andata con i miei colleghi … apriamo l'ultima settimana di agosto: era un martedì … quando siamo entrati a lavorare , dopo l'apertura, abbiamo visto che la situazione era peggiorata e vi erano delle listarelle che si staccavano con l'uso del pavimento …le fessure che c'erano sono state peggiorate dal calpestio e uso del pavimento … con le sedie si sono danneggiati in altri punti ma in modo meno evidente”. Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste : “…mi recai con i Testimone_2 titolari prima dell'apertura dell'agenzia nel agosto 2018 e notai che sul pavimento erano evidenti delle righe un po' dappertutto … prima della riapertura a fine agosto, le righe erano dappertutto. Poi abbiamo aperto l'agenzia e il pavimento ad oggi è un pavimento che si lascia andare. Un disastro. Il pavimento si sta sfogliando…”. Posto che con la comunicazione del 27 settembre 2018 la società convenuta aveva comunicato di aver interessato il Centro Perizie per il sopralluogo, non vi sono dubbi che i vizi siano stati oggetto di tempestiva denuncia da parte dell'attrice. 10. Quanto ai danni e alla responsabilità che parte attrice pretende di addebitare alla convenuta, soccorrono le risultanze della CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente recepite in quanto l'elaborato si presenta esente da vizi logici e di motivazione, pienamente rispondente ai quesiti posti e rispettoso del contraddittorio, anche nelle repliche alle osservazioni dei consulenti delle parti. Nel dettaglio, alla ctu è stato richiesto, previa descrizione dello stato della pavimentazione, di verificare l'entità e le cause dei danni, determinando i costi per le necessarie opere rimediali. All'esito del sopralluogo effettuato presso la sede della società attrice, la ctu ha provveduto alla dettagliata descrizione dello stato del pavimento, constatando la presenza di “…graffi di varie dimensioni e lunghezze (in un punto addirittura il pavimento presenta una spaccatura nel centro del listone), di cui in parte possono essere ricondotti ad una mancanza di cura durante le operazioni di posa di mobili e pareti divisorie, che è possibile siano state involontariamente “strisciate” sul pavimento negli spostamenti o nel disimballaggio, ma per la maggior parte si tratta di micro-graffi presenti laddove ci sono le sedie, ad esempio intorno al tavolo della sala riunioni, laddove le sedie vengono spostate per permetterne l'utilizzo e di fronte alle scrivanie dei vari uffici, ossia dove sono posizionate le sedie utilizzate dai clienti”. La ctu ha altresì rilevato: “…in corrispondenza delle sedie a ruote delle postazioni degli operatori alle scrivanie, poi, il pavimento risulta non solo molto rigato, ma addirittura sfaldato sui bordi dei listoni che formano il pavimento incastrandosi gli uni con gli altri … da un'analisi generale della pavimentazione … è stato riscontrato come i listoni, nel punto di giunzione fra uno e l'altro, non risultino perfettamente planari, ossia vi è un leggero rialzo sui bordi dei vari listoni, problema che a parere della scrivente ha amplificato il danneggiamento della superficie dei listoni in particolare per quanto riguarda i punti in cui lo strato superficiale si è distaccato sui bordi fra un listone e l'altro”. 10.1. All'esito delle indagini condotte, anche sotto il profilo di prove tecniche sui materiali, la ctu ha concluso che i danni sono conseguenza di concause, rinvenibili in una carenza progettuale, una poco attenta direzione dei lavori e una scelta di materiale non propriamente idonea per il tipo di attività svolta nei locali. I difetti progettuali sono senz'altro ascrivibili alla responsabilità della società posto che, peraltro, l'aspetto CP_1 progettuale era di competenza della medesima società, per quanto risulta dalla proposta di consulenza progettuale depositata in atti da parte attrice e dalla relativa fattura emessa
11 dalla per tale prestazione (docc.
2-3 fascicolo parte attrice). Sul punto, osserva la CP_1 ctu che “…per quanto riguarda la progettazione, la società sapendo che su un pavimento CP_11 flottante e quindi soggetto a movimenti, sarebbero state fissate saldamente delle pareti divisorie in metallo e vetro (piuttosto pesanti) avrebbe dovuto prevedere dei giunti di dilatazione in prossimità delle pareti stesse al fine di permettere il movimento della pavimentazione su aree minori rispetto alla totalità dello spazio definito dalle pareti perimetrali del fabbricato, ossia ai totali 195 mq circa…”. 10.2. Quanto alla responsabilità riconducibile alla direzione dei lavori, osserva la ctu che “…chi ha seguito i lavori avrebbe dovuto dare ai posatori del pavimento le necessarie indicazioni su dove lasciare dei giunti di dilatazione, cosa che non poteva sapere chi ha effettuato la posa del pavimento non essendo a conoscenza di come sarebbero stati suddivisi ed arredati i locali … i difetti di sfaldamento dei listoni al di sotto delle sedie con ruote dovuti alla non perfetta planarità del pavimento potrebbe anche essere conseguenza di un sottofondo non perfettamente planare, il direttore dei lavori insieme a chi ha subappaltato i lavori di posa avrebbe dovuto verificare la planarità del massetto prima di scegliere il materiale da utilizzare, perché un materiale in PVC rigido (RVF 45) come quello utilizzato non consente di adattarsi ad un sottofondo non perfetto”, in tal modo rilevando altresì una scelta dei materiali non perfettamente coerente con la destinazione d'uso del parquet. In altri termini e in definitiva, fermo restando quanto più avanti si rileverà in ordine alla valutazione dei materiali da parte della CTU – in ordine alla pretesa responsabilità di per la fornitura di materiale non idoneo – deve essere senz'altro CP_10 riconosciuta la responsabilità della società convenuta in ordine ai vizi e difetti delle opere;
per l'effetto, in forza delle risultanze della ctu ora richiamate, la convenuta sarà tenuta al risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 30.031,00 a titolo di costi necessari per la rimozione dei vizi e dei difetti. 10.3. Non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio dall'attrice. L'attrice, nel dettaglio, richiede gli ulteriori danni consistenti nel mancato utilizzo dei locali per almeno 15 giorni, periodo di tempo stimato per l'esecuzione dei lavori, per un complessivo importo di euro 32.108,17. Richiamati i principi innanzi citati, quanto all'onere della prova incombente sul danneggiato ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno invocato da parte attrice non può essere riconosciuto in quanto posta meramente ipotetica, posto che, come già innanzi si è rilevato, il danneggiato deve offrire la prova concreta ed effettiva del pregiudizio subito che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore, in termini di nesso causale. In conclusione, in applicazione dell'art. 1668 c.c., il decreto ingiuntivo non può essere revocato, stante non essendo contestata la debenza della somma oggetto di ingiunzione da parte dell'attrice e non avendo la stessa richiesto la riduzione del corrispettivo ai sensi del comma 1 della predetta norma. 10.4. Al contempo, in ragione dell'accertata sussistenza dei vizi e dei difetti, come innanzi acclarati, e in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, la convenuta sarà tenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 30.031,00; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la
12 consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 11. La società convenuta ha invocato la responsabilità, nella causazione del danno, della società NT, subappaltatrice incaricata di provvedere al montaggio del mobilio, ritenendo che i danni fossero stati provocati dalla maldestra esecuzione delle opere alla stessa affidate. Premettendo che, per quanto innanzi si è rilevato, la ctu ha rilevato la concorrenza di cause nella determinazione del danno, tra cui la non corretta esecuzione dei lavori di montaggio del mobilio da parte degli addetti della società NT, l'azione deve essere inquadrata nell'ambito del regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, per i danni da quest'ultimo provocati al committente, nell'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. 11.1. In via generale, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1670 c.c., l'appaltatore può agire in regresso nei confronti del subappaltatore ed è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi e le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e ciò sia nel caso in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente (C. Civ. n. 23071/2020). 11.2. Prima della formale denuncia, secondo l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore “…non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato, e non già “aliunde” come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (C. Civ. n. 24717/2018). In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza più risalente: “la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto – con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per
13 non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti, o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità” (C. Civ. n. 23903/2009). 11.3. Nel caso di specie, in applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si deve osservare come non risulti che parte convenuta abbia tempestivamente provveduto a comunicare, alla società subappaltatrice, i vizi contestati dalla committente, ai fini dell'azione di regresso. Tale circostanza risulta soltanto prospettata nell'atto introduttivo, ma risulta sfornita di idoneo supporto in termini di allegazione e prova. A ciò consegue, pertanto, che, ferme restando le conclusioni riversate dalla ctu nell'elaborato peritale, quanto al concorso di concause nella determinazione dei danni lamentati dall'attrice, la domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate non può essere accolta, con la conseguenza che il risarcimento del danno resta a carico della convenuta, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla responsabilità delle due società terze chiamate e della domanda di manleva formulata dalla terza chiamata NT nei confronti della propria compagnia assicuratrice CP_5
12. La società convenuta ha altresì formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiamata in forza di polizza n. 106238588 (doc. 4 fascicolo terza CP_4 chiamata . La compagnia ha invocato l'inoperatività della polizza, CP_4 richiamando l'art. 82 - garanzia facoltativa Q delle condizioni generali di contratto, che prevede l'esclusione dalla garanzia prestata dei danni “alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità” e i danni “alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. Del pari, ha invocato l'inoperatività della polizza relativamente ai danni indiretti, sub specie dei danni da perdita economica lamentati dall'attrice. Quest'ultima questione deve ritenersi assorbita dal rigetto della correlativa domanda risarcitoria formulata dall'attrice; resta da esaminare la questione della inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 82. 12.1. In via generale, si deve osservare che, per quanto emerge dalla disamina delle condizioni generali di contratto, la garanzia per la responsabilità civile concerne la manleva di quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento, tra l'altro, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata. L'evento di cui trattasi non è peraltro previsto tra le cause di esclusione della garanzia, individuate dall'art. 77; tuttavia, l'art. 82 prevede, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 77 lett. b) (cose altrui derivanti da incendio), g) (cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi) e lett. i) (danni provocati da acqua piovana), che la garanzia comprende i danni provocati dall'assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti a cose altrui da incendio di cose dell' o da lui detenute e ai locali dove viene Parte_4 svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti
14 difficoltosa. La clausola prevede altresì le esclusioni della garanzia relative a cose installate, spese per relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità, cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi. Per l'effetto, secondo la prospettazione della terza chiamata, i danni lamentati dall'attrice e relativi alla pavimentazione, non rientrano nella garanzia assicurativa. 12.2. Ciò premesso, occorre in primo luogo richiamare i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione del contratto di assicurazione, secondo cui “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio)” (C. Civ. n. 25849/2021). In altri termini, le clausole vanno lette, oltre che nel loro tenore letterale, anche nel complessivo sistema del regolamento contrattuale, le une con le altre e, secondo quanto affermato dalla richiamata pronuncia giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel caso di dubbio, la clausola va interpretata contro l'autore in tutti i casi in cui le clausole siano inserite in condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari disposti da un contraente. 12.3. Nel caso di specie, non si può tuttavia trascurare che le espressioni “cose installate” e “cose sulle quali si eseguono i lavori” risultano assolutamente generiche, vieppiù considerato che, alla luce della interpretazione ex art. 1362 c.c., non risultano ulteriori elementi, desumibili dalla lettura sistematica dalle clausole, che consentano di conferire alle espressioni un contenuto coerente con il complessivo assetto contrattuale. Occorre muovere dalla pacifica considerazione che i danni attengono alla pavimentazione, la cui posa costituiva una delle attività delle quali la società convenuta era stata incaricata, nell'ambito della ristrutturazione degli arredi della sede di
. Ciò posto, non si può trascurare che le due espressioni risultano connotate Parte_1 da una estrema genericità, non trovando né una definizione specifica né una interpretazione contenutistica che sia desumibile dal complesso delle altre clausole;
il termine “installazione” risulterebbe difatti più appropriato per la collocazione di un impianto o di un macchinario, così come la locuzione “cose sulle quali si eseguono i lavori”, con riferimento al caso di specie, può essere interpretata nel senso di far rientrare in tale definizione gli elementi strutturali dell'immobile in cui sono stati effettuati i lavori. In conclusione, stante il tenore assolutamente vago e generico delle richiamate espressioni, in assenza di specifici elementi, desumibili anche da altre clausole, che giustifichino una interpretazione sistematica ai sensi dell'art. 1362 c.c., la clausola non
15 può che essere interpretata contro il redattore, posto che sarebbe stato onere di quest'ultimo preoccuparsi di attribuire quanto meno un contenuto minimo a tali espressioni sotto il profilo definitorio, al fine di consentire all'assicurato di avere effettiva contezza dell'esclusione della garanzia. L'eccezione è pertanto infondata e la domanda di manleva deve essere accolta. 13. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla terza chiamata NT nei confronti della convenuta. Nel dettaglio, la società NT, come già innanzi si è più volte rilevato, era stata incaricata dall'appaltatrice di eseguire la fornitura e il montaggio del mobilio presso la sede della società in Mondovì, Parte_1 in forza di contratto di subappalto (doc. 1 fascicolo terza chiamata NT), per un corrispettivo di euro 7.490,80. All'esito dell'esecuzione di tali opere, la società subappaltatrice aveva richiesto il pagamento del saldo di euro 5.243,56, in forza di fattura n. 68 del 10 agosto 2018. Giova rilevare che, a fronte dell'inadempimento della appaltatrice, la società odierna terza chiamata aveva ottenuto decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino, contro il quale la società convenuta aveva proposto opposizione, contestando la regolare esecuzione delle opere. 13.1. La domanda di pagamento è stata riproposta nel presente giudizio, posto che l'appaltatrice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Torino, aveva dichiarato di volervi rinunciare. Nondimeno la causa aveva avuto seguito, per effetto della mancata rinuncia, fino alla dichiarazione di continenza pronunciata dal Tribunale di Torino. La causa è stata quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Cuneo e, dato atto della connessione oggettiva e soggettiva, è stata riunita al presente giudizio. Ciò posto, la domanda della terza chiamata è fondata, atteso che sul punto non vi è stata contestazione alcuna da parte della convenuta. E tanto in conformità ai richiamati canoni probatori in materia di responsabilità contrattuale: parte terza chiamata ha difatti assolto l'onere probatorio posto a suo carico, fornendo la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, costituito dal preventivo e dalla fattura e allegando l'inadempimento della convenuta appaltatrice, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel presente giudizio, nulla è stato allegato né documentato in tal senso da parte convenuta, che non ha peraltro mosso contestazioni in ordine alla fattura su cui parte terza chiamata fonda la propria pretesa. 13.2. È appena il caso di osservare che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. L'assenza di
16 contestazioni sul punto, da parte della convenuta, induce all'accoglimento della domanda della terza chiamata;
la convenuta per l'effetto, deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore della società NT, della complessiva somma di euro 5.243,56, oltre interessi moratori dalla scadenza all'effettivo saldo. 14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'esito della lite nei termini innanzi descritti. Il rigetto dell'opposizione e il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'attrice inducono alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra attrice e convenuta. In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti di quest'ultima sarà Controparte_4 tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre accessori di legge. Del pari, il rigetto della domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate NT e
[...]
nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_10
NT s.r.l. nei confronti di induce a ritenere quest'ultima CP_1 soccombente;
per l'effetto sarà tenuta a rifondere le spese di lite a entrambe le terze chiamate, spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compensi per ciascuna parte, oltre accessori di legge. L'assorbimento di tutte le altre questioni induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le altre parti. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, tenuto conto dell'esito della lite nei termini innanzi descritti, vanno poste per 1/3 a carico di parte attrice e per i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Vanno infine rigettate le domande di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulate da parte attrice e dalla terza chiamata non risultando la manifesta infondatezza dell'iniziativa CP_10 processuale della convenuta, che nondimeno ha richiesto una consistente attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1557/2019, reso dal Tribunale di Cuneo il 7 dicembre 2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice Parte_1 condanna la società convenuta al pagamento, in favore della società attrice, CP_1 della complessiva somma di euro 30.031,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
in accoglimento della domanda di manleva formulata da parte convenuta, dichiara tenuta a manlevare la società convenuta di quanto questa sia tenuta CP_4
a pagare, in favore dell'attrice, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente pronuncia, entro i massimali di polizza e dedotte le franchigie;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla terza chiamata nei confronti della società convenuta,
17 condanna la società al pagamento, in favore della società NT s.r.l. CP_1 della somma di euro 5.243,56 oltre interessi moratori dalla scadenza all'effettivo saldo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_1
NT s.r.l. e della società spese che si liquidano in CP_10 CP_13 complessivi euro 14.103,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4 società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice per 1/3 e di parte convenuta per 2/3, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo, 29 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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