CA
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/03/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 293 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Martina Franca a Viale dei Lecci n. 56, presso lo studio degli avv.ti Donato Antonio
Muschio Schiavone e Katia Bolognese, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della Società di
cartolarizzazione dei crediti - rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO -
E
- E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Roma n.12,
presso lo studio dell'avv. Angelo Angarano, dal quale è rappresentata e difesa in virtù
di procura in atti.
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e preavvisi di iscrizione ipotecaria
All'udienza del 28.2.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3988/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava l'opposizione proposta con tre distinti ricorsi da Parte_1
nei confronti di , S.C.C.I.-Società di cartolarizzazione dei crediti e CP_1 CP_2
, già , concessionaria del servizio Controparte_3 Controparte_4
di riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2016 9000 1873 11 000,
notificatole in data 26.2.2016, di complessivi €. 575.730,01 rinvenienti da n. 9 cartelle di pagamento, tra cui le seguenti n. 5 di competenza del Giudice del Lavoro adito: n.
106 2002 0013965626501, n. 106 2003 0003532019501, n. 106 2003 0028201477501;
n. 106 2004 0005293540501, n. 106 2005 0017457519501 (R.G. n. 2329/2016)
nonché avverso i preavvisi di iscrizione ipotecaria n. 106 76 2016 00000164000
notificato il 18.4.2016 (R.G n. 4568/2016) e n. 106 76 2017 0000 189 00 notificato il
5.9.2017 (R. G. n. 7960/2017), afferenti le medesime cartelle innanzi menzionate.
Per l'effetto, condannava parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in
CP_ favore di e . Controparte_3
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma
2 Resistevano , anche per e CP_1 CP_2 Controparte_5
insistendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Con ordinanza del 9.10.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, affatto iniziata, e condannava al Parte_1
pagamento della pena pecuniaria.
Con nota del 12.2.2024 l'appellante depositava telematicamente la sentenza n. 31/2024
emessa da questa Corte tra le stesse parti, con cui, in particolare, veniva riconosciuta la validità della rinuncia all'eredità di e ritenuta non configurabile SO
CP_ l'accettazione tacita dell'eredità, eccepita da e , Controparte_3
nonchè n. 6 sentenze emesse dalla Commissione di Giustizia Tributaria della Puglia,
di primo e secondo grado, emesse, nelle more del presente giudizio, afferenti altre pretese contributive e tributarie con cui, pure, era stata ritenuta l'efficacia della rinuncia all'eredità.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
CP_ sollevata da per non avere alcun debito nei confronti dell e per Parte_1
non poter essere ritenuta responsabile dei debiti del proprio coniuge, _1
, deceduto il 28.2.2008, di cui non aveva ancora accettato l'eredità, ma a cui
[...]
aveva formalmente rinunciato, come da atto del 25.1.2018, depositato all'udienza del
10.7.2018.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione in considerazione dell' “Atto di cessione di partecipazione societaria, per Notar del 30.7.2012, di Per_2
formalizzazione dell' “Accordo di mediazione” del 19.7.2012, raggiunto innanzi all'Organismo - depositati da alla stessa udienza Org_1 Controparte_3
del 10.7.2018 e acquisiti nell'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice, ai sensi
3 dell'art. 421 c.p.c., per le prospettate difficoltà del conseguimento della prova,
ritenute giustificate - dalla cui lettura emergeva che e Parte_1 [...]
(quest'ultimo figlio di ), dichiaratisi unici eredi di Controparte_6 SO
, riconoscevano “cedute da e a favore della società SO SO
la partecipazione sociale già spettante a del Controparte_7 SO
valore nominale di €. 96.901,26 al capitale sociale della , a far data dal CP_8
20.4.2007, data della scrittura privata, pure allegata da . Controparte_3
Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che il comportamento della (e del figlio), Pt_1
implicando l'esercizio dei poteri dell'erede, e non di mero “chiamato all'eredità”, sia una accettazione dell'eredità per “facta concludentia”, e non un semplice atto conservativo del patrimonio del defunto, con conseguente inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalla nel gennaio 2018, rilevato che l'accettazione, Pt_1
sebbene implicita, non può mai essere revocata.
CP_ Passando alla disamina del merito, concernente i crediti vantati dall' per contributi previdenziali, il primo Giudice ha rilevato che le cartelle di pagamento n.
106 2003 0003532019501, n. 106 2003 0028201477501 e n. 106 2004
0005293540501 erano state già opposte in giudizi definiti con le rispettive sentenze n. 6866/2007, depositata il 26.9.2007, n. 10330/2009 depositata il 15.12.2009 e n.
10333/2009 depositata il 15.12.2009, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2593 c.c., non ancora spirato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (26.2.2016), mentre con riferimento alle cartelle di pagamento n. 106 2002 0013965626501 e n. 106 2005
0017457519501, rispettivamente notificate il 19.4.2002 e 26.4.2005, in assenza di atti interruttivi, ha dato atto dell'intervenuta prescrizione quinquennale al momento della notifica della predetta intimazione di pagamento.
Ha, poi, rigettato, con riferimenti giurisprudenziali, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente relative alla nullità/inesistenza della notifica dell'opposta intimazione
4 di pagamento, alla mancanza dei requisiti di legge da parte del notificatore, alla tardiva iscrizione a ruolo del credito e all'omessa sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, nonché alla carenza di motivazione e di indicazioni relative alle modalità di calcolo.
Infine, con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 106 76 2016
00000164000, il primo giudice ha ritenuto formatosi il giudicato, in virtù della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Taranto che ha accolto l'opposizione proposta da , figlio, come detto, dell'odierna appellante e Controparte_6
di , avverso il medesimo preavviso, mentre, relativamente al SO
preavviso n. 106 76 2017 0000 189 000, il primo giudice ha ritenuto l'irrilevanza dell'annullamento con sentenza n. 802/4/2018 del 9.4.2018 resa dalla
[...]
, attinente a quella parte di tributi di sua competenza, avuto Organizzazione_2
riguardo alla motivazione riferita esclusivamente alla formale richiamata rinuncia all'eredità del 25.1.2018, da parte della senza alcuna menzione alla Pt_1
documentazione acquisita ex art. 421 cpc.
Sin qui in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole per Parte_1
avere il Tribunale: 1) posto a base della decisione un documento tardivamente prodotto da , nonostante la tempestiva sollevata eccezione di CP_3 CP_3
inammissibilità della produzione e irritualità dell'acquisizione ex artt. 416 e 421 cpc;
2) respinto l'eccezione del suo difetto di legittimazione passiva con una erronea interpretazione ed individuazione degli effetti della rinuncia;
3) ritenuto la prescrizione decennale sulle tre cartelle definite con sentenze di inammissibilità dei ricorsi, comportanti, invece, “l'inapplicabilità alla successiva cartella del termine prescrizionale decennale da actio iudicati” (Cass. n. 28991/2017 e n. 20104/2018);
4) omesso di statuire sulla sollevata eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, stante la produzione di meri estratti di ruolo;
5) omesso di statuire in ordine alla sollevata eccezione di mancata/inesistente notifica nel 2010 al defunto _1
5 , degli atti prodromici rispediti al mittente per compiuta giacenza, o, con _1
riferimento ad una cartella, consegnata ad un soggetto a nome ”, sconosciuto CP_9
e non facente parte della famiglia, con conseguente illegittimità dell'azione di riscossione per carenza del titolo esecutivo;
6)-7)-8)-9)-10) respinto le sollevate eccezioni di carenza di motivazione della intimazione di pagamento, di decadenza dall'azione di accertamento e di tardiva iscrizione a ruolo, di omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, di intrasmissibilità
agli eredi delle sanzioni connesse al ritardato pagamento, di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e del tasso applicato;
11) statuito la condanna alle spese di lite per ciascuna parte resistente.
Assorbente è l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante.
Osserva preliminarmente la Corte che l'esercizio del potere d'ufficio del giudice,
“pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere – dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece,
di non farvi ricorso” (Cass. Ord. 23.7.2020, n. 15812)
E nella specie ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente fatto uso dei poteri ufficiosi acquisendo una documentazione rilevante ai fini della decisione.
Ciò posto, rileva la Corte che l'atto di “cessione di partecipazione societaria”, per
Notaio , del 30.7.2012 e gli ulteriori fatti documentati da Per_2 [...]
, contrariamente a quanto sancito dal primo giudice, non valgano come CP_5
6 accettazione tacita dell'eredità, poiché non integrano atti che importano disposizione della qualità di erede e, pertanto, non sono idonei ad escludere efficacia alla rinuncia all'eredità formalizzata dalla Pt_1
Invero, sia la cessione di partecipazione societaria che la ricezione del relativo prezzo di vendita sono avvenuti in data 20.4.2007 ad opera direttamente di , SO
giusta “Scrittura privata di cessione di partecipazione societaria” di pari data, da nessuno impugnata nella forma e nel contenuto, mentre l'atto redatto dal Notaio del
2012 - in cui, tra l'altro, e non si qualificano Parte_1 Controparte_10
“eredi”, ma semplicemente “coniuge superstite e figlio di ” - SO
costituisce una formalità, senza alcun corrispettivo, animata da scopi di ordinaria amministrazione e di pubblicità dell'avvenuta cessione, effettuata direttamente dal de cuius, e non implica l'oggettiva volontà, seppure tacita, di accettare l'eredità, non presupponendo un attivo interessamento dei chiamati all'eredità tendente a incrementare il patrimonio ereditario.
Infatti, il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes con la mera manifestazione del consenso delle parti contraenti,
indipendentemente dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (a seguito dell'abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2/2009).
E nella specie , dichiaratosi socio della società ha SO Org_3
personalmente e chiaramente manifestato il suo consenso alla cessione della quote
CP_ societarie di sua proprietà alla che ha accettato, così rendendo CP_11
pienamente efficace il relativo trasferimento, espressamente riportato nella prefata
“Scrittura privata di cessione di partecipazione societaria” ove espressamente si legge: cede e trasferisce a favore della accetta SO Controparte_12
ed acquista tutta la partecipazione sociale del valore nominale di €. 96.901,26 del capitale sociale di proprietà di esso cedente e allo stesso spettante nella suddetta
7 società. La parte cessionaria viene investita di ogni diritto e ragione spettante alla parte cedente nella suddetta società a decorrere da oggi…Il prezzo di vendita è stato convenuto ed accettato in €. 96.901,26 che il cedente dichiara di aver già ricevuto dalla cessionaria, alla quale rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza;
spese a carico della cessionaria”.
Il menzionato atto del Notaio del 30.7.2012, pertanto, non può interpretarsi Per_2
quale univoca intenzione di assunzione tacita della qualità di erede, rilevato, peraltro,
che ivi non risulta affatto la volontà di accettare l'eredità e che le somme relative alla cessione risultano incassate esclusivamente dallo stesso , quando era SO
ancora in vita, giusta sua quietanza, senza alcuna disponibilità da parte della Pt_1
Ne deriva l'inesistenza delle pretese degli appellati nei confronti di la Parte_1
quale, avendo formalmente rinunciato all'eredità del coniuge, non è legittimata passiva e, dunque, non può essere chiamata a rispondere di debiti del de cuius.
Assorbito ogni altro motivo, l'appello deve, dunque, essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in
CP_ favore dell'appellante mentre vanno compensate tra e Controparte_3
, in ragione della peculiarità delle questioni involte.
[...]
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva di per avvenuta rinuncia all'eredità Parte_1
di ; SO
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 3.500,00 oltre accessori di legge, per il primo grado, e in €. 4.000,00 oltre accessori di legge, per il presente grado, in favore di con distrazione ai Parte_1
suoi difensori, antistatari;
CP_ 3) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e
[...]
. Controparte_3
8 Taranto, 28.2.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Pietro GENOVIVA
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 293 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Martina Franca a Viale dei Lecci n. 56, presso lo studio degli avv.ti Donato Antonio
Muschio Schiavone e Katia Bolognese, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della Società di
cartolarizzazione dei crediti - rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO -
E
- E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Roma n.12,
presso lo studio dell'avv. Angelo Angarano, dal quale è rappresentata e difesa in virtù
di procura in atti.
- APPELLATA –
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e preavvisi di iscrizione ipotecaria
All'udienza del 28.2.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3988/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava l'opposizione proposta con tre distinti ricorsi da Parte_1
nei confronti di , S.C.C.I.-Società di cartolarizzazione dei crediti e CP_1 CP_2
, già , concessionaria del servizio Controparte_3 Controparte_4
di riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2016 9000 1873 11 000,
notificatole in data 26.2.2016, di complessivi €. 575.730,01 rinvenienti da n. 9 cartelle di pagamento, tra cui le seguenti n. 5 di competenza del Giudice del Lavoro adito: n.
106 2002 0013965626501, n. 106 2003 0003532019501, n. 106 2003 0028201477501;
n. 106 2004 0005293540501, n. 106 2005 0017457519501 (R.G. n. 2329/2016)
nonché avverso i preavvisi di iscrizione ipotecaria n. 106 76 2016 00000164000
notificato il 18.4.2016 (R.G n. 4568/2016) e n. 106 76 2017 0000 189 00 notificato il
5.9.2017 (R. G. n. 7960/2017), afferenti le medesime cartelle innanzi menzionate.
Per l'effetto, condannava parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in
CP_ favore di e . Controparte_3
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma
2 Resistevano , anche per e CP_1 CP_2 Controparte_5
insistendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Con ordinanza del 9.10.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, affatto iniziata, e condannava al Parte_1
pagamento della pena pecuniaria.
Con nota del 12.2.2024 l'appellante depositava telematicamente la sentenza n. 31/2024
emessa da questa Corte tra le stesse parti, con cui, in particolare, veniva riconosciuta la validità della rinuncia all'eredità di e ritenuta non configurabile SO
CP_ l'accettazione tacita dell'eredità, eccepita da e , Controparte_3
nonchè n. 6 sentenze emesse dalla Commissione di Giustizia Tributaria della Puglia,
di primo e secondo grado, emesse, nelle more del presente giudizio, afferenti altre pretese contributive e tributarie con cui, pure, era stata ritenuta l'efficacia della rinuncia all'eredità.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
CP_ sollevata da per non avere alcun debito nei confronti dell e per Parte_1
non poter essere ritenuta responsabile dei debiti del proprio coniuge, _1
, deceduto il 28.2.2008, di cui non aveva ancora accettato l'eredità, ma a cui
[...]
aveva formalmente rinunciato, come da atto del 25.1.2018, depositato all'udienza del
10.7.2018.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione in considerazione dell' “Atto di cessione di partecipazione societaria, per Notar del 30.7.2012, di Per_2
formalizzazione dell' “Accordo di mediazione” del 19.7.2012, raggiunto innanzi all'Organismo - depositati da alla stessa udienza Org_1 Controparte_3
del 10.7.2018 e acquisiti nell'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice, ai sensi
3 dell'art. 421 c.p.c., per le prospettate difficoltà del conseguimento della prova,
ritenute giustificate - dalla cui lettura emergeva che e Parte_1 [...]
(quest'ultimo figlio di ), dichiaratisi unici eredi di Controparte_6 SO
, riconoscevano “cedute da e a favore della società SO SO
la partecipazione sociale già spettante a del Controparte_7 SO
valore nominale di €. 96.901,26 al capitale sociale della , a far data dal CP_8
20.4.2007, data della scrittura privata, pure allegata da . Controparte_3
Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che il comportamento della (e del figlio), Pt_1
implicando l'esercizio dei poteri dell'erede, e non di mero “chiamato all'eredità”, sia una accettazione dell'eredità per “facta concludentia”, e non un semplice atto conservativo del patrimonio del defunto, con conseguente inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalla nel gennaio 2018, rilevato che l'accettazione, Pt_1
sebbene implicita, non può mai essere revocata.
CP_ Passando alla disamina del merito, concernente i crediti vantati dall' per contributi previdenziali, il primo Giudice ha rilevato che le cartelle di pagamento n.
106 2003 0003532019501, n. 106 2003 0028201477501 e n. 106 2004
0005293540501 erano state già opposte in giudizi definiti con le rispettive sentenze n. 6866/2007, depositata il 26.9.2007, n. 10330/2009 depositata il 15.12.2009 e n.
10333/2009 depositata il 15.12.2009, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2593 c.c., non ancora spirato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (26.2.2016), mentre con riferimento alle cartelle di pagamento n. 106 2002 0013965626501 e n. 106 2005
0017457519501, rispettivamente notificate il 19.4.2002 e 26.4.2005, in assenza di atti interruttivi, ha dato atto dell'intervenuta prescrizione quinquennale al momento della notifica della predetta intimazione di pagamento.
Ha, poi, rigettato, con riferimenti giurisprudenziali, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente relative alla nullità/inesistenza della notifica dell'opposta intimazione
4 di pagamento, alla mancanza dei requisiti di legge da parte del notificatore, alla tardiva iscrizione a ruolo del credito e all'omessa sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, nonché alla carenza di motivazione e di indicazioni relative alle modalità di calcolo.
Infine, con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 106 76 2016
00000164000, il primo giudice ha ritenuto formatosi il giudicato, in virtù della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Taranto che ha accolto l'opposizione proposta da , figlio, come detto, dell'odierna appellante e Controparte_6
di , avverso il medesimo preavviso, mentre, relativamente al SO
preavviso n. 106 76 2017 0000 189 000, il primo giudice ha ritenuto l'irrilevanza dell'annullamento con sentenza n. 802/4/2018 del 9.4.2018 resa dalla
[...]
, attinente a quella parte di tributi di sua competenza, avuto Organizzazione_2
riguardo alla motivazione riferita esclusivamente alla formale richiamata rinuncia all'eredità del 25.1.2018, da parte della senza alcuna menzione alla Pt_1
documentazione acquisita ex art. 421 cpc.
Sin qui in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole per Parte_1
avere il Tribunale: 1) posto a base della decisione un documento tardivamente prodotto da , nonostante la tempestiva sollevata eccezione di CP_3 CP_3
inammissibilità della produzione e irritualità dell'acquisizione ex artt. 416 e 421 cpc;
2) respinto l'eccezione del suo difetto di legittimazione passiva con una erronea interpretazione ed individuazione degli effetti della rinuncia;
3) ritenuto la prescrizione decennale sulle tre cartelle definite con sentenze di inammissibilità dei ricorsi, comportanti, invece, “l'inapplicabilità alla successiva cartella del termine prescrizionale decennale da actio iudicati” (Cass. n. 28991/2017 e n. 20104/2018);
4) omesso di statuire sulla sollevata eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, stante la produzione di meri estratti di ruolo;
5) omesso di statuire in ordine alla sollevata eccezione di mancata/inesistente notifica nel 2010 al defunto _1
5 , degli atti prodromici rispediti al mittente per compiuta giacenza, o, con _1
riferimento ad una cartella, consegnata ad un soggetto a nome ”, sconosciuto CP_9
e non facente parte della famiglia, con conseguente illegittimità dell'azione di riscossione per carenza del titolo esecutivo;
6)-7)-8)-9)-10) respinto le sollevate eccezioni di carenza di motivazione della intimazione di pagamento, di decadenza dall'azione di accertamento e di tardiva iscrizione a ruolo, di omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, di intrasmissibilità
agli eredi delle sanzioni connesse al ritardato pagamento, di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e del tasso applicato;
11) statuito la condanna alle spese di lite per ciascuna parte resistente.
Assorbente è l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante.
Osserva preliminarmente la Corte che l'esercizio del potere d'ufficio del giudice,
“pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere – dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece,
di non farvi ricorso” (Cass. Ord. 23.7.2020, n. 15812)
E nella specie ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente fatto uso dei poteri ufficiosi acquisendo una documentazione rilevante ai fini della decisione.
Ciò posto, rileva la Corte che l'atto di “cessione di partecipazione societaria”, per
Notaio , del 30.7.2012 e gli ulteriori fatti documentati da Per_2 [...]
, contrariamente a quanto sancito dal primo giudice, non valgano come CP_5
6 accettazione tacita dell'eredità, poiché non integrano atti che importano disposizione della qualità di erede e, pertanto, non sono idonei ad escludere efficacia alla rinuncia all'eredità formalizzata dalla Pt_1
Invero, sia la cessione di partecipazione societaria che la ricezione del relativo prezzo di vendita sono avvenuti in data 20.4.2007 ad opera direttamente di , SO
giusta “Scrittura privata di cessione di partecipazione societaria” di pari data, da nessuno impugnata nella forma e nel contenuto, mentre l'atto redatto dal Notaio del
2012 - in cui, tra l'altro, e non si qualificano Parte_1 Controparte_10
“eredi”, ma semplicemente “coniuge superstite e figlio di ” - SO
costituisce una formalità, senza alcun corrispettivo, animata da scopi di ordinaria amministrazione e di pubblicità dell'avvenuta cessione, effettuata direttamente dal de cuius, e non implica l'oggettiva volontà, seppure tacita, di accettare l'eredità, non presupponendo un attivo interessamento dei chiamati all'eredità tendente a incrementare il patrimonio ereditario.
Infatti, il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes con la mera manifestazione del consenso delle parti contraenti,
indipendentemente dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (a seguito dell'abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2/2009).
E nella specie , dichiaratosi socio della società ha SO Org_3
personalmente e chiaramente manifestato il suo consenso alla cessione della quote
CP_ societarie di sua proprietà alla che ha accettato, così rendendo CP_11
pienamente efficace il relativo trasferimento, espressamente riportato nella prefata
“Scrittura privata di cessione di partecipazione societaria” ove espressamente si legge: cede e trasferisce a favore della accetta SO Controparte_12
ed acquista tutta la partecipazione sociale del valore nominale di €. 96.901,26 del capitale sociale di proprietà di esso cedente e allo stesso spettante nella suddetta
7 società. La parte cessionaria viene investita di ogni diritto e ragione spettante alla parte cedente nella suddetta società a decorrere da oggi…Il prezzo di vendita è stato convenuto ed accettato in €. 96.901,26 che il cedente dichiara di aver già ricevuto dalla cessionaria, alla quale rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza;
spese a carico della cessionaria”.
Il menzionato atto del Notaio del 30.7.2012, pertanto, non può interpretarsi Per_2
quale univoca intenzione di assunzione tacita della qualità di erede, rilevato, peraltro,
che ivi non risulta affatto la volontà di accettare l'eredità e che le somme relative alla cessione risultano incassate esclusivamente dallo stesso , quando era SO
ancora in vita, giusta sua quietanza, senza alcuna disponibilità da parte della Pt_1
Ne deriva l'inesistenza delle pretese degli appellati nei confronti di la Parte_1
quale, avendo formalmente rinunciato all'eredità del coniuge, non è legittimata passiva e, dunque, non può essere chiamata a rispondere di debiti del de cuius.
Assorbito ogni altro motivo, l'appello deve, dunque, essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in
CP_ favore dell'appellante mentre vanno compensate tra e Controparte_3
, in ragione della peculiarità delle questioni involte.
[...]
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva di per avvenuta rinuncia all'eredità Parte_1
di ; SO
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 3.500,00 oltre accessori di legge, per il primo grado, e in €. 4.000,00 oltre accessori di legge, per il presente grado, in favore di con distrazione ai Parte_1
suoi difensori, antistatari;
CP_ 3) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e
[...]
. Controparte_3
8 Taranto, 28.2.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Pietro GENOVIVA
9