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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Folliero, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellante
E
e , rappresentati e difesi dall'avv.ti Paolino Rizzuti, in P_ CP_2
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
, già , in qualità di mandataria della in Controparte_3 Controparte_4 _5
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Cirillo, giusta procura per atto del Notaio Rep. n. 1008/587, Persona_1
appellati avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1671/2021.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, e , nonché la P_ CP_2 [...]
presso il mandatario (terza chiamata in causa), proponendo opposizione al _5 CP_6
precetto dai primi notificato in data 14.7.2020 per intimare il pagamento della somma di € 4.023,56, in pagina 1 di 10 relazione alla condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g..
In forza della predetta opposizione, la banca opponente chiedeva che fosse accertato e dichiarato: “in via preliminare la mancanza di titolarità del credito e, dunque, di legittimazione passiva del
[...]
alla intimazione di pagamento illegittimamente notificata in merito alle Parte_1
spese accessorie e, conseguentemente, dichiarare la nullità del titolo nei confronti della cedente
, oggi opponente e, conseguentemente, dell'intimato atto di Parte_1
precetto e comunque la loro inefficacia per intrapresa azione esecutiva minacciata nei soli confronti della cedente;
in via gradata ritenere e dichiarare l'acquiescenza da parte dei sigg.ri e P_
alla estromissione del giudizio della cedente per fatti concludenti e, per effetto, CP_2 Parte_1
dichiarare comunque ineseguibile il titolo nei suoi confronti per ciò che concerne le spese accessorie
(quali sono appunto quelle inerenti la soccombenza alle spese e competenze di giudizio); in via principale accertare e dichiarare che i sigg.ri e non hanno diritto di P_ CP_2
procedere ad esecuzione forzata per le spese accessorie di cui in sentenza e, dunque, sulla base del titolo posto a fondamento del precetto notificato (titolo la cui pretesa creditoria quale statuizione principale è stata già eseguita nei confronti della titolare del diritto) e dichiarare, altresì, l'inefficacia del precetto stesso per tutti i motivi sopra esposti, da intendersi qui interamente riportati;
in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze sopra rassegnate, accertare e dichiarare che solo la cessionaria in ragione dell'intervento in successione nel diritto controverso, _5 dell'accessorietà delle statuizioni sulle spese legali e, inoltre, stante anche la già intervenuta spontanea esecuzione della sentenza da parte degli istanti esclusivamente in suo favore è tenuta al pagamento delle somme portate dalla sentenza quali spese accessorie e, dunque, anche di quelle portate dall'atto di precetto opposto;
in via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare unica obbligata al chiesto pagamento , in virtù dell'obbligo di manleva ad essa derivante dal _5 contratto di cessione” .
In particolare, deduceva che, in data 14.07.2020, aveva ricevuto la notificazione dell'atto di precetto su sentenza n. 879/2020, resa nell'ambito del processo civile n. 4323/2015 dal Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l'opposizione a d.i. n.1097/15 promossa da e contro Parte_2 Pt_3 [...]
nel quale, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., era subentrata quale Parte_1
successore nel diritto controverso per cessione del credito, per il tramite della _5
mandataria che era carente di titolarità attiva e passiva rispetto all'accertato diritto di CP_6
credito/debito acclarato in sentenza, per effetto della cessione del credito, in quanto l'unica titolare attiva del rapporto credito/debito era la cessionaria, anche in ordine alle spese accessorie;
che le parti R.
pagina 2 di 10 e avevano dato spontanea acquiescenza alla richiesta di estromissione dal processo P_ Pt_3
avanzata dalla cessionaria nella qualità di successore a titolo particolare.
Rappresentava, altresì, che i creditori avevano intimato alla banca il pagamento delle spese e competenze processuali, costituente statuizione meramente accessoria di un provvedimento già eseguito - in relazione al capo principale - in favore della società cessionaria della posizione creditoria, nei cui confronti avevano corrisposto la somma di euro 7.894,15 oggetto del capo principale della sentenza, oltre interessi dalla domanda al saldo;
che nell'ipotesi della successione a titolo particolare,
l'alienante agisce o resiste in giudizio non più come legittimato ordinario bensì come sostituto processuale (art.81 c.p.c.), continuando a stare in giudizio per un diritto di cui non è più titolare, con la conseguenza che, all'esito dell'accertamento della titolarità del diritto medesimo tanto dal lato attivo quanto da quello passivo (rispetto alla condanna accessoria) e dell'obbligo da questo derivante con l'emanazione della sentenza, l'attuazione coattiva di quell'obbligo (ovvero di parte di esso) non può
(ovvero non sarebbe potuta) concretamente avvenire in favore di, ovvero contro una parte che non era più legittimata a riceverlo sul piano sostanziale;
che la sentenza prevedeva un reciproco rapporto di credito/debito che, qualora correttamente compensato secondo quanto disposto dall'art. 1243 c.c., avrebbe visto l'opposta (in executivis la sola titolare del diritto acclarato e cioè la cessionaria _5
) creditrice di una somma minore poiché il diritto di credito accertato in via principale poteva (e
[...]
doveva) essere oggetto di compensazione legale con la statuizione accessoria.
Si costituivano in giudizio e i quali contestavano la fondatezza dell'opposizione, Parte_2 Pt_3
chiedendone il rigetto.
Deducevano, in particolare, che con la sentenza n. 879/2020, il Tribunale aveva così statuito: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1097/2015; condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 7.894.15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di ctu, per metà, che si liquidano in € 273 per spese
e € 2.417.5 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a.; compensa la restante metà”; che, sulla scorta del disposto giudiziale, i coniugi , dopo aver richiesto il pagamento in Parte_4
via bonaria e pagato, a favore dell'interventore/cessionario, le somme poste a loro carico dalla sentenza, avevano notificato l'atto di precetto nei confronti della , Parte_1
al fine di ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza ed oggetto di statuizione di condanna a carico della sempre indicata quale parte opposta nel giudizio;
che quest'ultima non CP_7
aveva proposto appello avverso detto provvedimento giudiziale, sicchè le doglianze proposte nel giudizio di opposizione a precetto erano inammissibili;
che l'acquiescenza alla condanna al pagamento della sorte capitale, da parte degli opposti, non aveva alcun effetto sulle statuizioni rese in merito alla pagina 3 di 10 refusione delle spese di lite;
che, peraltro, l'estromissione del successore a titolo particolare, intervenuto in giudizio, poteva essere disposta solo con il consenso delle altre parti e, soprattutto, un provvedimento esplicito del Giudice che, nel caso di specie, non era stato pronunciato.
Si costituiva, altresì, in giudizio la presso il mandatario che contestava Controparte_5 CP_6 la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la legittimazione passiva in merito all'intimazione di pagamento oggetto del precetto andava riconosciuta alla Parte_1
conformemente alla statuizione di condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza;
che non era stata dichiarata l'estromissione della e che, quindi, il processo era proseguito, ai sensi dell'art. CP_7
111 cpc, tra le parti originarie, nei confronti delle quali si producevano gli effetti della sentenza e il era rimasta parte soccombente, rispetto alla statuizione sulle spese Parte_1
di lite, a prescindere dalla titolarità del credito;
che, in ogni caso, la banca avrebbe dovuto dolersi della condanna alle spese, proponendo appello avverso la sentenza n. 879/2020, ai fini della riforma della stessa, e non in sede di opposizione al precetto;
che, quanto alla domanda di manleva, il contratto di cessione stipulato tra il e la prevedeva, nella parte Parte_1 _5 conclusiva dell'art. 9.3, che “Resta inoltre inteso che nel caso in cui le causa passive pendenti in cui sia intervenuta la Cessionaria si concludano con un giudizio di soccombenza a carico della
Cessionaria, le spese e costi legali relativa alla causa passiva (e diversi da quelli relativi al mero recupero del Credito) saranno interamente sostenuti dalla Banca Cedente, salvo in caso di dolo o colpa della Cessionaria.”, sicchè la banca opponente non poteva reclamare alcun diritto nei confronti della cessionaria intervenuta nel giudizio.
Con sentenza n. 1671/2021 del 23.12.2021, il Giudice di Pace di Cosenza rigettava l'opposizione proposta, condannando la banca opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , eccependone Parte_1
la nullita' per illogica interpretazione della sentenza originaria n. 879/2020, in relazione alla esecuzione dell'obbligo ivi contenuto, tenuto conto dell'accessorieta' della condanna alle spese;
il difetto di motivazione e l'omessa pronuncia, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva/titolarita' dal lato passivo dell'odierno appellante e non aveva riconosciuto la titolarita' passiva del rapporto credito/debito in capo al cessionario (terzo chiamato nel giudizio di opposizione) anche in ordine alle spese accessorie;
l'omessa pronuncia sull'eccezione di acquiescenza alla richiesta di estromissione dal processo avanzata in giudizio dalla cessionaria nella qualita' di successore a titolo particolare, nonché sulla domanda subordinata e di manleva promossa nei confronti pagina 4 di 10 della cessionaria terza chiamata in causa ed illegittima statuizione sulla soccombenza delle spese processuali.
Costituitesi ritualmente in giudizio le parti appellate, nel richiamare ciascuna le proprie difese, concludevano per il rigetto dell'appello sostenendo la legittimità della sentenza di primo grado.
Espletati gli incombenti di rito e disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appello proposto dalla è fondato solo in parte, relativamente al Parte_1
mancato accoglimento della domanda subordinata di manleva proposta nei confronti della _5
[...
costituita nel presente giudizio in persona della mandataria per le ragioni di Controparte_3
seguito esposte.
Per quanto concerne la domanda principale, diretta a contestare la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato la validità del precetto notificato, in data 14.7.2020, da e P_ CP_2
per intimare il pagamento della somma di € 4.023,56, in relazione alla condanna alle spese di
[...]
lite contenuta nella sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g., si osserva che le doglianze formulate dall'odierna appellante in merito alla dedotta carenza della propria legittimazione passiva/titolarita' dal lato rispetto all'obbligazione di pagamento delle spese e competenze processuali ed alla titolarita' passiva del rapporto credito/debito in capo alla società cessionaria - terza chiamata nel giudizio di opposizione, appaiono prive di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Orbene, nel caso di specie, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto notificato in data
14.7.2020 da alla Banca-odierna appellante, è costituito dalla Controparte_8
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 879/2020, resa nel giudizio n. 4323/2015 R.g., che, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha così statuito “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1097/2015; condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 7.894.15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di
pagina 5 di 10 lite, ivi comprese le spese di ctu, per metà, che si liquidano in € 273 per spese e € 2.417.5 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a.; compensa la restante metà”. Nell'ambito del predetto giudizio, svoltosi tra gli opponenti e e la parte opposta P_ CP_2
, ha spiegato intervento, ex art. 111 Cpc, la in Parte_1 CP_6
qualità di mandataria della quale cessionaria del credito. _5
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. Civ., n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunzie eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.. Consegue che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, a seguito dell'intervento in giudizio della società cessionaria, non risulta che sia stato emesso un provvedimento del Giudice che ha disposto l'estromissione della banca cedente, sulla scorta del consenso manifestato dalle altre parti, sicchè la stessa ha conservato la qualità di “parte opposta” del procedimento e, in quanto tale, è risultata destinataria della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti.
In forza di tale capo della sentenza, e hanno notificato atto di precetto P_ CP_2
nei confronti della al fine di ottenere il pagamento della somma di Parte_1
€ 4.023,56, a nulla rilevando, al fine di negare la legittimazione passiva della banca, la circostanza che gli stessi abbiano provveduto al pagamento del credito principale riconosciuto in sentenza in favore della cessionaria _5
A tale riguardo, al fine di contestare la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 879/2020, la avrebbe dovuto proporre appello, non Parte_1 potendo far valere le proprie doglianze in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al relativo pagina 6 di 10 pagamento, in sede di opposizione a precetto.
Consegue che, sulla scorta del chiaro disposto del capo di sentenza relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure di riconoscere il diritto dei creditori e P_ CP_2
di agire esecutivamente, in forza del precetto opposto, nei confronti della banca opposta
[...]
, per conseguire il pagamento delle competenze liquidate in Pt_1 Parte_1
proprio favore, attesa l'intangibilità del titolo, in mancanza di tempestiva proposizione di gravame da parte di quest'ultima, e l'impossibilità di sollevare questioni afferenti il merito del credito allo stesso sotteso con il rimedio dell'opposizione a precetto, in assenza della deduzione di fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello principale proposto dalla Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
Merita, invece, accoglimento, per quanto di ragione, l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti della rappresentata dalla mandataria Parte_1 _5
in forza degli obblighi derivanti dal contratto di cessione. Controparte_3
In particolare, dalla lettura del contratto di cessione dei crediti stipulato, in data 8.10.2019 tra
[...]
e la Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop., risulta che, all'art. 9.2, la Cessionaria _5
avrebbe provveduto a subentrare nei giudizi in corso, ex art. 111 c.p.c., quale avente causa della cedente, chiedendone espressamente l'estromissione….rimanendo inteso che “con riguardo ai procedimento sopra indicati rispetto ai quali la Banca Cedente resti parte del relativo procedimento, per la durata residua del relativo procedimento, la Cessionaria si obbliga a tenere la Banca Cedente indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole, anche per le spese e gli oneri di difesa, che possa derivare ad essa dalla prosecuzione di tali procedimenti".
Consegue che risulta espressamente concordato tra le parti un obbligo di manleva della cessionaria, in favore della cedente, rispetto alle statuizioni di condanna, anche in riferimento alle spese di lite, rese nell'ambito dei giudizi in corso nei quali la cessionaria sia intervenuta e la cedente non sia stata estromessa.
Né, in senso contrario, appare invocabile il disposto del successivo art. 9.3 - ultimo capoverso - del contratto di cessione che disciplina la diversa ipotesi – non verificatasi nel caso di specie – in cui “le cause passive pendenti in cui sia intervenuta la Cessionaria si concludano con un giudizio di soccombenza a carico della Cessionaria”, disponendo, in tal caso, che “le spese e costi legali relative
pagina 7 di 10 alla causa passiva (e diversi da quelli relativi al mero recupero del credito) saranno interamente sostenuti dalla Banca Cedente, salvo il caso di dolo o colpa della Cessionaria”.
Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g., non si è verificata alcuna soccombenza della
Cessionaria, atteso che, al contrario, è stata pronunciata la condanna dei debitori opponenti al pagamento della somma di euro 7.894,15, a titolo di minor credito rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo n.1097/15, somma che ha formato poi oggetto di pagamento da parte degli stessi debitori in favore della a seguito dell'accordo raggiunto anche rispetto agli Parte_4 Controparte_5
interessi dovuti ed alle spese di c.t.u..
E tale ricostruzione trova conferma, peraltro, nel successivo art 9.6 del contratto di cessione che ribadisce che “a scanso di equivoci….la Cessionaria si obbliga a tenere la Banca Cedente indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole, anche per le spese e per gli oneri di difesa che possano derivare ad essa dalla prosecuzione e/o dalla estinzione da parte della Cessionaria delle procedure e dei procedimenti in genere, in corso al tempo della cessione dei crediti...”
Ciò posto, nel caso in oggetto non vi è stata totale soccombenza della Cedente né della Cessionaria, tanto che la cessionaria ha incassato il minor credito riconosciuto dalla sentenza, sicchè quest'ultima, in forza degli obblighi derivanti dal contratto di cessione dei crediti, è tenuta a manlevare la banca cedente dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, disposta dalla sentenza in favore degli opponenti e . P_ CP_2
In conclusione ed in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Credito Cooperativo Centro
Calabria Soc. Coop., va pronunciata la parziale riforma della sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 23.12.2021, nella parte in cui non ha disposto l'obbligo della della
[...]
quale mandataria della a manlevare la Credito Cooperativo Centro CP_3 _5
Calabria Soc. Coop. rispetto alle somme pagate, in favore di e , a titolo P_ CP_2
di spese e competenze processuali riconosciute in forza della sentenza n. 879/2020 emessa dal
Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g..
Ai fini della regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, occorre ribadire che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto
pagina 8 di 10 se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.” (cfr.
Cass. Civ., n. 33412 del 19.12.2024).
Consegue che, relativamente al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e P_
, il rigetto dell'appello principale comporta la soccombenza della Credito Cooperativo CP_2
Centro Calabria Soc. Coop. che è tenuta alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata quale Controparte_3 mandataria della l'accoglimento dell'appello relativamente al riconoscimento _5 dell'obbligo di manleva della cessionaria, comporta che quest'ultima sia tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della Credito Cooperativo Centro Calabria Soc.
Coop., nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Credito Cooperativo Centro Calabria Soc.
Coop. avverso la sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 23.12.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e confermato il precetto notificato in data 14.7.2020;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto, in via subordinata, dalla Credito Cooperativo
Centro Calabria Soc. Coop. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...]
quale mandataria della a manlevare la Credito Cooperativo Centro CP_3 _5
Calabria Soc. Coop. rispetto alle somme pagate, in favore di e , a titolo P_ CP_2
di spese e competenze processuali riconosciute in forza della sentenza n. 879/2020 emessa dal
Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g.;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati e P_ CP_2
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 4) condanna la quale mandataria della alla rifusione, in Controparte_3 _5
favore della Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop., delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.784,00 per compensi professionali (di cui € 125,00 per esborsi ed €
633,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado ed € 174,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 27.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Folliero, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellante
E
e , rappresentati e difesi dall'avv.ti Paolino Rizzuti, in P_ CP_2
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
, già , in qualità di mandataria della in Controparte_3 Controparte_4 _5
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Cirillo, giusta procura per atto del Notaio Rep. n. 1008/587, Persona_1
appellati avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1671/2021.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, e , nonché la P_ CP_2 [...]
presso il mandatario (terza chiamata in causa), proponendo opposizione al _5 CP_6
precetto dai primi notificato in data 14.7.2020 per intimare il pagamento della somma di € 4.023,56, in pagina 1 di 10 relazione alla condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g..
In forza della predetta opposizione, la banca opponente chiedeva che fosse accertato e dichiarato: “in via preliminare la mancanza di titolarità del credito e, dunque, di legittimazione passiva del
[...]
alla intimazione di pagamento illegittimamente notificata in merito alle Parte_1
spese accessorie e, conseguentemente, dichiarare la nullità del titolo nei confronti della cedente
, oggi opponente e, conseguentemente, dell'intimato atto di Parte_1
precetto e comunque la loro inefficacia per intrapresa azione esecutiva minacciata nei soli confronti della cedente;
in via gradata ritenere e dichiarare l'acquiescenza da parte dei sigg.ri e P_
alla estromissione del giudizio della cedente per fatti concludenti e, per effetto, CP_2 Parte_1
dichiarare comunque ineseguibile il titolo nei suoi confronti per ciò che concerne le spese accessorie
(quali sono appunto quelle inerenti la soccombenza alle spese e competenze di giudizio); in via principale accertare e dichiarare che i sigg.ri e non hanno diritto di P_ CP_2
procedere ad esecuzione forzata per le spese accessorie di cui in sentenza e, dunque, sulla base del titolo posto a fondamento del precetto notificato (titolo la cui pretesa creditoria quale statuizione principale è stata già eseguita nei confronti della titolare del diritto) e dichiarare, altresì, l'inefficacia del precetto stesso per tutti i motivi sopra esposti, da intendersi qui interamente riportati;
in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze sopra rassegnate, accertare e dichiarare che solo la cessionaria in ragione dell'intervento in successione nel diritto controverso, _5 dell'accessorietà delle statuizioni sulle spese legali e, inoltre, stante anche la già intervenuta spontanea esecuzione della sentenza da parte degli istanti esclusivamente in suo favore è tenuta al pagamento delle somme portate dalla sentenza quali spese accessorie e, dunque, anche di quelle portate dall'atto di precetto opposto;
in via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare unica obbligata al chiesto pagamento , in virtù dell'obbligo di manleva ad essa derivante dal _5 contratto di cessione” .
In particolare, deduceva che, in data 14.07.2020, aveva ricevuto la notificazione dell'atto di precetto su sentenza n. 879/2020, resa nell'ambito del processo civile n. 4323/2015 dal Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l'opposizione a d.i. n.1097/15 promossa da e contro Parte_2 Pt_3 [...]
nel quale, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., era subentrata quale Parte_1
successore nel diritto controverso per cessione del credito, per il tramite della _5
mandataria che era carente di titolarità attiva e passiva rispetto all'accertato diritto di CP_6
credito/debito acclarato in sentenza, per effetto della cessione del credito, in quanto l'unica titolare attiva del rapporto credito/debito era la cessionaria, anche in ordine alle spese accessorie;
che le parti R.
pagina 2 di 10 e avevano dato spontanea acquiescenza alla richiesta di estromissione dal processo P_ Pt_3
avanzata dalla cessionaria nella qualità di successore a titolo particolare.
Rappresentava, altresì, che i creditori avevano intimato alla banca il pagamento delle spese e competenze processuali, costituente statuizione meramente accessoria di un provvedimento già eseguito - in relazione al capo principale - in favore della società cessionaria della posizione creditoria, nei cui confronti avevano corrisposto la somma di euro 7.894,15 oggetto del capo principale della sentenza, oltre interessi dalla domanda al saldo;
che nell'ipotesi della successione a titolo particolare,
l'alienante agisce o resiste in giudizio non più come legittimato ordinario bensì come sostituto processuale (art.81 c.p.c.), continuando a stare in giudizio per un diritto di cui non è più titolare, con la conseguenza che, all'esito dell'accertamento della titolarità del diritto medesimo tanto dal lato attivo quanto da quello passivo (rispetto alla condanna accessoria) e dell'obbligo da questo derivante con l'emanazione della sentenza, l'attuazione coattiva di quell'obbligo (ovvero di parte di esso) non può
(ovvero non sarebbe potuta) concretamente avvenire in favore di, ovvero contro una parte che non era più legittimata a riceverlo sul piano sostanziale;
che la sentenza prevedeva un reciproco rapporto di credito/debito che, qualora correttamente compensato secondo quanto disposto dall'art. 1243 c.c., avrebbe visto l'opposta (in executivis la sola titolare del diritto acclarato e cioè la cessionaria _5
) creditrice di una somma minore poiché il diritto di credito accertato in via principale poteva (e
[...]
doveva) essere oggetto di compensazione legale con la statuizione accessoria.
Si costituivano in giudizio e i quali contestavano la fondatezza dell'opposizione, Parte_2 Pt_3
chiedendone il rigetto.
Deducevano, in particolare, che con la sentenza n. 879/2020, il Tribunale aveva così statuito: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1097/2015; condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 7.894.15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di ctu, per metà, che si liquidano in € 273 per spese
e € 2.417.5 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a.; compensa la restante metà”; che, sulla scorta del disposto giudiziale, i coniugi , dopo aver richiesto il pagamento in Parte_4
via bonaria e pagato, a favore dell'interventore/cessionario, le somme poste a loro carico dalla sentenza, avevano notificato l'atto di precetto nei confronti della , Parte_1
al fine di ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza ed oggetto di statuizione di condanna a carico della sempre indicata quale parte opposta nel giudizio;
che quest'ultima non CP_7
aveva proposto appello avverso detto provvedimento giudiziale, sicchè le doglianze proposte nel giudizio di opposizione a precetto erano inammissibili;
che l'acquiescenza alla condanna al pagamento della sorte capitale, da parte degli opposti, non aveva alcun effetto sulle statuizioni rese in merito alla pagina 3 di 10 refusione delle spese di lite;
che, peraltro, l'estromissione del successore a titolo particolare, intervenuto in giudizio, poteva essere disposta solo con il consenso delle altre parti e, soprattutto, un provvedimento esplicito del Giudice che, nel caso di specie, non era stato pronunciato.
Si costituiva, altresì, in giudizio la presso il mandatario che contestava Controparte_5 CP_6 la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la legittimazione passiva in merito all'intimazione di pagamento oggetto del precetto andava riconosciuta alla Parte_1
conformemente alla statuizione di condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza;
che non era stata dichiarata l'estromissione della e che, quindi, il processo era proseguito, ai sensi dell'art. CP_7
111 cpc, tra le parti originarie, nei confronti delle quali si producevano gli effetti della sentenza e il era rimasta parte soccombente, rispetto alla statuizione sulle spese Parte_1
di lite, a prescindere dalla titolarità del credito;
che, in ogni caso, la banca avrebbe dovuto dolersi della condanna alle spese, proponendo appello avverso la sentenza n. 879/2020, ai fini della riforma della stessa, e non in sede di opposizione al precetto;
che, quanto alla domanda di manleva, il contratto di cessione stipulato tra il e la prevedeva, nella parte Parte_1 _5 conclusiva dell'art. 9.3, che “Resta inoltre inteso che nel caso in cui le causa passive pendenti in cui sia intervenuta la Cessionaria si concludano con un giudizio di soccombenza a carico della
Cessionaria, le spese e costi legali relativa alla causa passiva (e diversi da quelli relativi al mero recupero del Credito) saranno interamente sostenuti dalla Banca Cedente, salvo in caso di dolo o colpa della Cessionaria.”, sicchè la banca opponente non poteva reclamare alcun diritto nei confronti della cessionaria intervenuta nel giudizio.
Con sentenza n. 1671/2021 del 23.12.2021, il Giudice di Pace di Cosenza rigettava l'opposizione proposta, condannando la banca opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , eccependone Parte_1
la nullita' per illogica interpretazione della sentenza originaria n. 879/2020, in relazione alla esecuzione dell'obbligo ivi contenuto, tenuto conto dell'accessorieta' della condanna alle spese;
il difetto di motivazione e l'omessa pronuncia, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva/titolarita' dal lato passivo dell'odierno appellante e non aveva riconosciuto la titolarita' passiva del rapporto credito/debito in capo al cessionario (terzo chiamato nel giudizio di opposizione) anche in ordine alle spese accessorie;
l'omessa pronuncia sull'eccezione di acquiescenza alla richiesta di estromissione dal processo avanzata in giudizio dalla cessionaria nella qualita' di successore a titolo particolare, nonché sulla domanda subordinata e di manleva promossa nei confronti pagina 4 di 10 della cessionaria terza chiamata in causa ed illegittima statuizione sulla soccombenza delle spese processuali.
Costituitesi ritualmente in giudizio le parti appellate, nel richiamare ciascuna le proprie difese, concludevano per il rigetto dell'appello sostenendo la legittimità della sentenza di primo grado.
Espletati gli incombenti di rito e disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appello proposto dalla è fondato solo in parte, relativamente al Parte_1
mancato accoglimento della domanda subordinata di manleva proposta nei confronti della _5
[...
costituita nel presente giudizio in persona della mandataria per le ragioni di Controparte_3
seguito esposte.
Per quanto concerne la domanda principale, diretta a contestare la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato la validità del precetto notificato, in data 14.7.2020, da e P_ CP_2
per intimare il pagamento della somma di € 4.023,56, in relazione alla condanna alle spese di
[...]
lite contenuta nella sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g., si osserva che le doglianze formulate dall'odierna appellante in merito alla dedotta carenza della propria legittimazione passiva/titolarita' dal lato rispetto all'obbligazione di pagamento delle spese e competenze processuali ed alla titolarita' passiva del rapporto credito/debito in capo alla società cessionaria - terza chiamata nel giudizio di opposizione, appaiono prive di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Orbene, nel caso di specie, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto notificato in data
14.7.2020 da alla Banca-odierna appellante, è costituito dalla Controparte_8
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 879/2020, resa nel giudizio n. 4323/2015 R.g., che, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha così statuito “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1097/2015; condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 7.894.15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di
pagina 5 di 10 lite, ivi comprese le spese di ctu, per metà, che si liquidano in € 273 per spese e € 2.417.5 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a.; compensa la restante metà”. Nell'ambito del predetto giudizio, svoltosi tra gli opponenti e e la parte opposta P_ CP_2
, ha spiegato intervento, ex art. 111 Cpc, la in Parte_1 CP_6
qualità di mandataria della quale cessionaria del credito. _5
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. Civ., n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunzie eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.. Consegue che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del 15.7.2007).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, a seguito dell'intervento in giudizio della società cessionaria, non risulta che sia stato emesso un provvedimento del Giudice che ha disposto l'estromissione della banca cedente, sulla scorta del consenso manifestato dalle altre parti, sicchè la stessa ha conservato la qualità di “parte opposta” del procedimento e, in quanto tale, è risultata destinataria della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti.
In forza di tale capo della sentenza, e hanno notificato atto di precetto P_ CP_2
nei confronti della al fine di ottenere il pagamento della somma di Parte_1
€ 4.023,56, a nulla rilevando, al fine di negare la legittimazione passiva della banca, la circostanza che gli stessi abbiano provveduto al pagamento del credito principale riconosciuto in sentenza in favore della cessionaria _5
A tale riguardo, al fine di contestare la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 879/2020, la avrebbe dovuto proporre appello, non Parte_1 potendo far valere le proprie doglianze in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al relativo pagina 6 di 10 pagamento, in sede di opposizione a precetto.
Consegue che, sulla scorta del chiaro disposto del capo di sentenza relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure di riconoscere il diritto dei creditori e P_ CP_2
di agire esecutivamente, in forza del precetto opposto, nei confronti della banca opposta
[...]
, per conseguire il pagamento delle competenze liquidate in Pt_1 Parte_1
proprio favore, attesa l'intangibilità del titolo, in mancanza di tempestiva proposizione di gravame da parte di quest'ultima, e l'impossibilità di sollevare questioni afferenti il merito del credito allo stesso sotteso con il rimedio dell'opposizione a precetto, in assenza della deduzione di fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello principale proposto dalla Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
Merita, invece, accoglimento, per quanto di ragione, l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti della rappresentata dalla mandataria Parte_1 _5
in forza degli obblighi derivanti dal contratto di cessione. Controparte_3
In particolare, dalla lettura del contratto di cessione dei crediti stipulato, in data 8.10.2019 tra
[...]
e la Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop., risulta che, all'art. 9.2, la Cessionaria _5
avrebbe provveduto a subentrare nei giudizi in corso, ex art. 111 c.p.c., quale avente causa della cedente, chiedendone espressamente l'estromissione….rimanendo inteso che “con riguardo ai procedimento sopra indicati rispetto ai quali la Banca Cedente resti parte del relativo procedimento, per la durata residua del relativo procedimento, la Cessionaria si obbliga a tenere la Banca Cedente indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole, anche per le spese e gli oneri di difesa, che possa derivare ad essa dalla prosecuzione di tali procedimenti".
Consegue che risulta espressamente concordato tra le parti un obbligo di manleva della cessionaria, in favore della cedente, rispetto alle statuizioni di condanna, anche in riferimento alle spese di lite, rese nell'ambito dei giudizi in corso nei quali la cessionaria sia intervenuta e la cedente non sia stata estromessa.
Né, in senso contrario, appare invocabile il disposto del successivo art. 9.3 - ultimo capoverso - del contratto di cessione che disciplina la diversa ipotesi – non verificatasi nel caso di specie – in cui “le cause passive pendenti in cui sia intervenuta la Cessionaria si concludano con un giudizio di soccombenza a carico della Cessionaria”, disponendo, in tal caso, che “le spese e costi legali relative
pagina 7 di 10 alla causa passiva (e diversi da quelli relativi al mero recupero del credito) saranno interamente sostenuti dalla Banca Cedente, salvo il caso di dolo o colpa della Cessionaria”.
Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 879/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g., non si è verificata alcuna soccombenza della
Cessionaria, atteso che, al contrario, è stata pronunciata la condanna dei debitori opponenti al pagamento della somma di euro 7.894,15, a titolo di minor credito rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo n.1097/15, somma che ha formato poi oggetto di pagamento da parte degli stessi debitori in favore della a seguito dell'accordo raggiunto anche rispetto agli Parte_4 Controparte_5
interessi dovuti ed alle spese di c.t.u..
E tale ricostruzione trova conferma, peraltro, nel successivo art 9.6 del contratto di cessione che ribadisce che “a scanso di equivoci….la Cessionaria si obbliga a tenere la Banca Cedente indenne da qualsivoglia effetto pregiudizievole, anche per le spese e per gli oneri di difesa che possano derivare ad essa dalla prosecuzione e/o dalla estinzione da parte della Cessionaria delle procedure e dei procedimenti in genere, in corso al tempo della cessione dei crediti...”
Ciò posto, nel caso in oggetto non vi è stata totale soccombenza della Cedente né della Cessionaria, tanto che la cessionaria ha incassato il minor credito riconosciuto dalla sentenza, sicchè quest'ultima, in forza degli obblighi derivanti dal contratto di cessione dei crediti, è tenuta a manlevare la banca cedente dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, disposta dalla sentenza in favore degli opponenti e . P_ CP_2
In conclusione ed in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Credito Cooperativo Centro
Calabria Soc. Coop., va pronunciata la parziale riforma della sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 23.12.2021, nella parte in cui non ha disposto l'obbligo della della
[...]
quale mandataria della a manlevare la Credito Cooperativo Centro CP_3 _5
Calabria Soc. Coop. rispetto alle somme pagate, in favore di e , a titolo P_ CP_2
di spese e competenze processuali riconosciute in forza della sentenza n. 879/2020 emessa dal
Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g..
Ai fini della regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, occorre ribadire che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto
pagina 8 di 10 se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.” (cfr.
Cass. Civ., n. 33412 del 19.12.2024).
Consegue che, relativamente al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e P_
, il rigetto dell'appello principale comporta la soccombenza della Credito Cooperativo CP_2
Centro Calabria Soc. Coop. che è tenuta alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata quale Controparte_3 mandataria della l'accoglimento dell'appello relativamente al riconoscimento _5 dell'obbligo di manleva della cessionaria, comporta che quest'ultima sia tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della Credito Cooperativo Centro Calabria Soc.
Coop., nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Credito Cooperativo Centro Calabria Soc.
Coop. avverso la sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 23.12.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e confermato il precetto notificato in data 14.7.2020;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto, in via subordinata, dalla Credito Cooperativo
Centro Calabria Soc. Coop. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...]
quale mandataria della a manlevare la Credito Cooperativo Centro CP_3 _5
Calabria Soc. Coop. rispetto alle somme pagate, in favore di e , a titolo P_ CP_2
di spese e competenze processuali riconosciute in forza della sentenza n. 879/2020 emessa dal
Tribunale di Cosenza nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4323/2015 r.g.;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati e P_ CP_2
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 4) condanna la quale mandataria della alla rifusione, in Controparte_3 _5
favore della Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop., delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.784,00 per compensi professionali (di cui € 125,00 per esborsi ed €
633,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado ed € 174,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 27.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10