Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2025, proposto da
Atm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Cami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI LO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della decisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina n. 6377 in data 2 aprile 2025, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso gerarchico contro il verbale di disposizione in data 5 marzo 2025, nonché del menzionato verbale di disposizione del 5 marzo 2025, con cui l’impresa è stata onerata a riconoscere al lavoratore il parametro 175, “ avendo maturato l’anzianità di servizio in maniera ininterrotta con decorrenza giuridica dal 23.04.2015 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa NA NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato: a) la decisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina n. 6377 in data 2 aprile 2025, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso gerarchico contro il verbale di disposizione in data 5 marzo 2025, confermandone le prescrizioni - fatta eccezione per la decorrenza dell’inquadramento contrattuale - con attribuzione al dipendente del parametro 175 a decorrere dal 23 aprile 2023; b) il menzionato verbale di disposizione del 5 marzo 2025, con cui l’impresa era stata onerata a riconoscere al lavoratore il parametro 175, “ avendo maturato l’anzianità di servizio in maniera ininterrotta con decorrenza giuridica dal 23.04.2015 ”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il verbale ispettivo aveva imposto alla società ricorrente l’attribuzione del parametro 175 con decorrenza dal 23 aprile 2015 e in sede gerarchica, in accoglimento della richiesta della società, detta decorrenza è stata corretta al 23 aprile 2023; b) il lavoratore interessato è dipendente della società dall’1 giugno 2020 a seguito di nuova assunzione, senza continuità con il precedente rapporto di lavoro (intercorso con ATM in liquidazione, che è un ente distinto); c) si richiama il contratto individuale, che esclude la continuità del rapporto e contiene rinuncia del lavoratore a pretese anteriori al 31 maggio 2020, nonché la clausola che limita ex nunc l’eventuale riconoscimento di un parametro superiore in caso di giudicato ottenuto nei confronti dell’azienda speciale ATM in liquidazione; d) si rappresenta che nel 2022 era stata pattuita in sede aziendale la possibilità, come condizione di miglior favore, di riconoscere anzianità specifiche in determinate mansioni maturate presso ATM in liquidazione, solo previa produzione di completa documentazione attestante gli anni di guida effettiva; produzione che nel caso di specie è mancata, sicché l’eventuale riconoscimento sarebbe stato possibile solo dal mese di novembre 2024; e) si denunciano i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il procedimento ispettivo muove dal verbale di primo accesso del 14 novembre 2014, riferito a soggetto diverso (ATM in liquidazione), e in quanto la decisione gerarchica non confuta le censure di difetto di istruttoria e di motivazione che erano già state svolte dalla ricorrente nel corso del procedimento; f) nel merito si osserva che l’atto di disposizione, pur immediatamente esecutivo, non può attribuire utilità dirette al lavoratore ma è presidiato soltanto da sanzione in caso di inottemperanza; g) risulta erroneo il presupposto della continuità del rapporto da ATM in liquidazione a ATM S.p.A.; h) quand’anche si ritenesse maturata l’anzianità utile nel pregresso rapporto lavorativo, il passaggio al parametro 175 non potrebbe retroagire oltre l’ottavo anno decorrente dal 23 aprile 2015 e comunque il relativo onere non potrebbe gravare su ATM S.p.A. per periodi anteriori alla nuova assunzione.
Con memoria in data 17 luglio 2025 l’Amministrazione ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’art. 14 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, consente la disposizione “in tutti i casi” di irregolarità in materia di lavoro non già presidiate da sanzioni penali o amministrative, incluse le violazioni di norme del contratto collettivo; b) si richiama la nota del Ministero del Lavoro n. 9860 in data 28 settembre 2020 e la circolare n. 5 del 30 settembre 2020; c) si richiama, altresì, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2778/2024, che ha riconosciuto l’ampiezza e la funzione deflattiva del potere di disposizione anche rispetto a obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva; d) si confuta l’assunto della discontinuità dei rapporti tra ATM in liquidazione e ATM S.p.A., osservando che la clausola contrattuale del 27 maggio 2020 ha fatto espressamente salvi anzianità e condizioni contrattuali pregresse e che, pertanto, il periodo 23 aprile 2015-23 aprile 2023 rileva unitariamente ai fini della progressione economica, a prescindere dalla distinta soggettività dei datori di lavoro; e) quanto alla decorrenza, si evidenzia che la decisione gerarchica ha corretto l’errore materiale fissando la data al 23 aprile 2023; f) la motivazione è anche ammessa per relationem.
Con memoria in data 20 ottobre 2025 la ricorrente ha precisato, in particolare, quanto segue: a) non è consentito all’Ispettorato del Lavoro di utilizzare lo strumento della disposizione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004 per operare un intervento diretto sul rapporto giuridico tra il lavoratore e il datore di lavoro; b) la norma, infatti, non attribuisce all’Ispettorato il potere di intervenire direttamente sul rapporto; c) la motivazione per relationem è, nella specie, insussistente; d) per tuziorismo, si rappresenta, comunque, che il richiamo ad atti non conosciuti dalla ricorrente non costituisce motivazione dell’atto, né soddisfa l’obbligo di motivazione il richiamo alle banche dati o alle controdeduzioni della Pubblica Amministrazione, pure ignote alla ricorrente; e) in ogni caso, le presunte controdeduzioni dell’ufficio, così come le banche dati, non risultano richiamate nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale stabilisce: “ 1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. 3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2024, n. 2778), l’atto di disposizione in questione ha natura di provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico che la norma definisce “immediatamente esecutivo”, ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza, con la conseguenza che il potere esercitato dagli ispettori del lavoro si manifesta con un provvedimento amministrativo avente i connotati della definitività e della immediata lesività, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Nella richiamata sentenza il Consiglio di Stato ha, altresì, precisato che il potere di disposizione si estende alle violazioni dei contratti collettivi, compreso il diverso inquadramento contrattuale e la corretta applicazione delle progressioni economiche, con funzione anche deflattiva del contenzioso civile, e che è ammessa la motivazione per relationem del provvedimento di disposizione, purché gli atti richiamati siano conoscibili dall’interessato.
Nel caso di specie, il potere amministrativo in questione – pur in astratto consentito, venendo in rilievo una presunta violazione della contrattazione collettiva – non risulta, tuttavia, esercitato legittimamente, non ricorrendo, in concreto, il presupposto per emettere l’atto di disposizione.
Invero, come si evince dal verbale di accordo sindacale in data 31 maggio 2022 (con il quale l’impresa si è impegnata a riconoscere in via di liberalità, sulla base di un accordo individuale - nella specie rifiutato dal dipendente interessato – la pregressa anzianità specifica maturata in riferimento a determinate mansioni, quali quelle degli operatori di esercizio, agenti di movimento, conducenti e autisti di linea e guidatori tranviari), l’art. 2, lett. C2/1 e lett. A punto 11 dell’Accordo Nazionale “Autoferrotranvieri – Mobilità” del 27 novembre 2000 dispone che “ Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art. 18, comma 2, lett. e, legge n. 422/97 e dall’art. 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma, legge n. 428/90. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione necessaria per l’attribuzione del parametro superiore ”.
Il richiamato art. 18, comma 2, lett. e, della legge n. 422/1997, in materia di trasporto pubblico locale, riguarda il trasferimento, in caso di cessazione dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante dei beni essenziali per l’effettuazione del servizio nonché del personale dipendente.
L’art. 2112 c.c., poi, prevede che “ In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano ” e definisce trasferimento d’azienda “ qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda ”.
Secondo la contrattazione collettiva di settore, quindi, per l’attribuzione del parametro di cui si discute non rileva tanto la pregressa generica anzianità di servizio – che, nel caso di specie, il nuovo contratto di lavoro ha fatto salva ai fini retributivi (scatti di anzianità) –quanto l’anzianità specifica (anzianità di guida effettiva), che deve essere maturata presso la stessa azienda, salvi i casi di trasferimento e continuità aziendale di cui all’art. 18, comma 2, lett. e, della legge n. 422/1997 e all’art. 2112 c.c. (continuità che risulta espressamente esclusa in seno al contratto di lavoro sottoscritto con la ricorrente).
La disposizione impugnata non motiva in ordine al suddetto presupposto del trasferimento e della continuità aziendale, che deve essere oggetto di accertamento in fatto, secondo i canoni delineati dal menzionato art. 2112 c.c..
Per quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; 2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
NA NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NS | IE HE |
IL SEGRETARIO