Ordinanza presidenziale 14 novembre 2024
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/08/2025, n. 15239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15239 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Zorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 17.1.2022, notificato al ricorrente lo stesso giorno, con il quale è stata rigettata la domanda di emersione del lavoro irregolare RM -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Roma ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata per suo conto dal sig. -OMISSIS-, in ragione del fatto che con la domanda è stata prodotta documentazione (un certificato medico volto a dimostrare la presenza nel territorio dell’interessato in data anteriore al giorno 8.3.2020) rivelatasi non autentica.
1.1. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato per “ ERRONEA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE ”, in quanto:
- non verrebbe esplicitata né sufficientemente argomentata l’eventuale responsabilità concorsuale del cittadino extracomunitario in quella che viene genericamente definita una “anomalia” riscontrata dall’Amministrazione resistente;
- l’accertamento sulla autenticità del documento formato dal dott. -OMISSIS- non atterrebbe affatto al suo contenuto, ma esclusivamente alle formalità con le quali lo stesso è stato predisposto da altro soggetto estraneo al cittadino extracomunitario, che si è a quello affidato per ottenere le cure mediche del caso;
- la Prefettura avrebbe erroneamente ritenuto che siano validi unicamente i documenti individuati nelle circolari ministeriali solo a titolo esemplificativo, omettendo di considerare che il dott. -OMISSIS- può essere considerato un soggetto pubblico allorché svolge una funzione di interesse pubblico indipendentemente dalla ASL di appartenenza e che quanto emerso nella documentazione a sua firma costituirebbe prova certa e inconfutabile fino a querela di falso di quanto in essa contenuto;
- la motivazione del gravato diniego della richiesta di emersione del lavoro irregolare non sarebbe dunque idonea perché si limita ad affermare erroneamente che la documentazione fatta pervenire dal richiedente non sarebbe idonea a superare il motivo ostativo.
1.2. Si è costituita con memoria di mero stile l’Amministrazione intimata.
1.3. Con decreto n. 197 del 7.6.2022 della competente Commissione il ricorrente è stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 23 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che il certificato medico prodotto dal ricorrente “ è apparso anomalo, nonché riscontrato in numerose altre istanze di emersione a favore di altri cittadini stranieri ” e che, come da comunicazione della ASL Roma 2 del 25.11.2021, “ il Dott. -OMISSIS- è titolare di -OMISSIS- dal 01.05.2020, pertanto alla data riportata dal certificato non svolgeva attività presso la scrivente Azienda […] tali certificati sono stati redatti su carta con intestazione Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCEO) nonché ASL Roma 2 ma si fa presente che tale certificazione non è mai stata utilizzata dagli uffici della nostra Azienda […]”.
2.2. È pacifico che il ricorrente risulta avere presentato documentazione non veritiera, in quanto il medico indicato non era in servizio presso la ASL alla data in cui il certificato è stato emesso e l’intestazione del medesimo non risulta corrispondente a quella in uso presso la medesima ASL. La stessa Azienda sanitaria ha disconosciuto il certificato.
D’altro canto, neppure in sede giudiziale risulta essere stato smentito il presupposto della non autenticità della certificazione (cfr. T.A.R. Lazio, n. 6134 del 26.3.2025, su una vicenda in cui un altro straniero ha prodotto certificazione medica rilasciata dallo stesso medico, anch’essa ritenuta non autentica dall’Amministrazione).
2.3. Ai sensi dell’art. 103, comma 18, del D.L. n. 34/2020 “ il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ”.
In base al successivo comma 22, “ Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell’ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
2.4. Conclusivamente, il provvedimento impugnato non risulta inficiato dai vizi prospettati nel ricorso, in quanto adottato in ossequio alla disciplina normativa di riferimento, frutto di un’adeguata istruttoria e congruamente motivato.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
2.5. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
2.6. Ritiene infine il Collegio che sussistano i presupposti per revocare il decreto n. 197 del 7.6.2022, cui il ricorrente era stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con il conseguente rigetto della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca il decreto n. 197 del 7.6.2022, di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e per l’effetto rigetta la relativa istanza.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’interno, che liquida nella misura complessiva di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.