Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 24435
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

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Il danno liquidato a seguito di occupazione acquisitiva parziale, al pari dell'indennità di espropriazione, comprende anche il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del fondo parzialmente acquisito, in quanto riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda, due distinte somme, corrisposte l'una per l'acquisizione di una parte del fondo e l'altra a titolo di risarcimento danni per la parte residua (nella specie, il giudice del merito aveva correttamente affermato che, in sede di liquidazione, la perdita della volumetria originariamente realizzabile aveva determinato il valore del danno risarcito per l'estensione occupata, considerata per la sua destinazione edificatoria; la parte residua aveva conservato intatta tale sua destinazione, sebbene con la riduzione derivatane - secondo il rapporto volumetrico stabilito nello strumento urbanistico - e già compensata dal danno liquidato).

Commentario1

  • 1La più recente giurisprudenza in tema di espropriazione per pubblica utilitàAccesso limitato
    Costanza Mariconda · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 24435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24435
Data del deposito : 16 novembre 2006

Testo completo