Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Il danno liquidato a seguito di occupazione acquisitiva parziale, al pari dell'indennità di espropriazione, comprende anche il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del fondo parzialmente acquisito, in quanto riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda, due distinte somme, corrisposte l'una per l'acquisizione di una parte del fondo e l'altra a titolo di risarcimento danni per la parte residua (nella specie, il giudice del merito aveva correttamente affermato che, in sede di liquidazione, la perdita della volumetria originariamente realizzabile aveva determinato il valore del danno risarcito per l'estensione occupata, considerata per la sua destinazione edificatoria; la parte residua aveva conservato intatta tale sua destinazione, sebbene con la riduzione derivatane - secondo il rapporto volumetrico stabilito nello strumento urbanistico - e già compensata dal danno liquidato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 24435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24435 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AURORA S.R.L., in persona dell'amministratrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CRISPANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso l'avvocato GIUFFRÈ ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO GIUFFRÈ, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 983/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GRILLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato GIUFFRÈ che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dell'8 settembre 1987 la società Aurora s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Crispano, in persona del Sindaco in carica, al fine di ottenerne condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'occupazione acquisitiva della porzione di terreno di sua proprietà, avente natura edificatoria, sita in Crispano, in catasto al f. 2 particella 19, utilizzata per la costruzione di una strada.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice adito con sentenza n. 10360/99 accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 302.117.000 oltre accessori, di cui L. 28.000.000 a titolo di danno per l'occupazione, e L. 168.000.000 quale equivalente economico della riduzione di valore del fondo residuo, in ragione della "riduzione della volumetria edificabile quantificata in mc. 506,9", rivalutando il totale in L. 302.117.000.
Il Comune di Crispano impugnò la decisione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli criticando sia la misura del danno attribuito all'istante, in ragione del fatto che la sua liquidazione era stata effettuata sulla base di un prezzo di mercato iperbolico, sia la liquidazione dell'ulteriore danno riferito alla perdita di valore del fondo residuo, che avrebbe determinato una duplicazione del valore espresso della qualità edificatoria del suolo.
La Corte adita, nel contraddittorio delle parte appellata, con la sentenza in esame, accogliendo parzialmente il gravame ha ridotto la misura del danno liquidandolo in L. 8.838.416, oltre accessori di legge.
La società Aurora ricorre ora per cassazione avverso questa pronuncia col presente ricorso che ha affidato a tre motivi, ai quali parte intimata ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando col primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e correlato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ascrive alla Corte di merito di aver escluso, con motivazione di oscura interpretazione, il suo diritto ad ottenere la liquidazione del danno derivante dal deprezzamento del suolo residuo, benché l'elaborato peritale lo avesse minuziosamente determinato, avendo ritenuto erroneamente sia che tale pregiudizio sarebbe stato bilanciato dalla valutazione del fondo appreso come edificatorio, sia che la porzione residua avrebbe conservata intatta la sua destinazione edilizia originaria.
Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità citata - Cass. nn. 4907/1980 e 15/1988 -, osserva a conforto della censura che la destinazione edificatoria di un'area non necessariamente è attestata dalla sua inclusione nel piano regolatore, ma può emergere da elementi certi, e che l'organo giudicante ha omesso di considerare che, a causa del distacco della porzione appresa dal Comune, la caratteristiche del fondo residuo erano mutate, riducendosi la cubatura rispetto a quella originaria.
In ultima chiave lamenta che la Corte territoriale, pur avendo sostenuto che il pregiudizio economico subito è riparato dalla valutazione edificatoria del cespite appreso, smentendo tale premessa, ha quindi liquidato per la porzione residua un valore inferiore a quello spettante per suolo edificabile, e senza tener conto della diminuita potenzialità edificatoria della porzione residuata.
Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.360 c.p.c., n. 3 e correlato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, e critica la decisione impugnata in ordine alla determinazione del valore del fondo appreso, dal momento che essa, senza motivazione, è stata effettuata discostandosi dalle risultanze della c.t.u., invece pienamente attendibili, e senza tener conto della natura edificabile del suolo, che si evince, indirettamente, e paradossalmente, proprio dal tipo di opera eseguita sul terreno occupato, consistente nell'allargamento di una strada. Cita a sostegno il principio enunciato nel precedente di questa Corte n. 4907/1980, che afferma appunto che la natura edificabile di un'area può desumersi da un complesso di elementi certi ed obiettivi, quale la presenza nella immediate vicinanze di strade pubbliche che ne rendano agevole il collegamento col centro urbano.
Richiama infine specificamente le risultanze degli elaborati peritali acquisiti in atti, concludendo che la Corte territoriale ha omesso di valutare il suolo come edificabile, accogliendo acriticamente le conclusioni di parte avversa senza disporre nuova CTU, ed ha quindi escluso il pregiudizio invocato, in ragione della natura edificabile dell'area per poi smentirsi laddove ha liquidato l'indennità senza tener conto di tale destinazione.
Il primo motivo appare infondato.
La sentenza impugnata, come si è già premesso, ha risolto la questione controversa escludendo il pregiudizio del fondo residuo in ragione del fatto che l'impossibilità di costruire la cubatura indicata è effetto immediato e diretto della perdita del diritto di proprietà della porzione appresa, riparata proprio dalla sua valutazione come cespite edificabile.
Nella sua concisione, la decisione da conto, in maniera esaustiva e con percorso immune da vizi logici ed errori di diritto, della ragione fondante il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla parte istante, che risponde all'esigenza di evitare la duplicazione del ristoro dovuto dall'ente che ha consumato l'occupazione.
La ricorrente critica questa decisione conclusiva senza però dedurre se la sua domanda si riferisse ad un danno ulteriore rispetto alla perdita della possibilità di costruire un appartamento di mq 153 che la superficie ablata avrebbe potuto esprimere, che la Corte territoriale ha correttamente escluso avendo correlato la sua liquidazione alla volumetria che il suolo, edificabile, poteva esprimere.
Ed invero il pregiudizio che deve essere liquidato in caso di esproprio ovvero di occupazione parziale, non attiene alla porzione di fondo residua, che ovviamente esprime una volumetria correlata alla sua ridotta estensione, bensì alla perdita della proprietà che risulta reintegrata dalla liquidazione dell'indennità. Diversamente opinando, lo stesso danno finirebbe per essere duplicato, una volta col valore della parte appresa, una volta col mancato guadagno derivante dallo sfruttamento che quel suolo avrebbe potuto procurare.
Questo risultato, correttamente e specificamente rimarcato nella sentenza in esame, non è però conseguibile.
La ricorrente insiste tuttora nella critica a questa costruzione senza però offrire adeguati elementi di smentita eventualmente apprezzabili.
Resta dunque acclarato che essa non ha allegato ne' tanto meno dimostrato che oltre al danno invocato, che già le era stato risarcito mediante la liquidazione dell'indennità riferita alla parte ablata, avesse subito altro pregiudizio, quale la perdita di edificabilità del suolo residuo, ovvero la diminuzione delle sue caratteristiche, che avrebbero potuto trovare ristoro mediante il meccanismo sancito nella L. n. 2359 del 1865, art. 40, applicabile anche nel caso di occupazione acquisitiva, che tuttavia omise di chiedere, che non prevede compenso specifico per la perdita di valore del terreno residuo, bensì consente liquidazione di un'indennità pari alla differenza fra il valore precedente dell'immobile e quello restante. Nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, è costante il principio, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, secondo cui l'indennità di espropriazione, e del pari il danno liquidato in sede di occupazione acquisitiva, comprende anche il deprezzamento che deriva alle parti residue del suolo parzialmente acquisito, siccome essa riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo, non essendo concepibili, in presenza di unica vicenda, due distinte somme, l'una a titolo d'indennità e l'altra a titolo di risarcimento danni (cfr. Cass. n. 10634/2004 sul solco di fermo indirizzo espresso per tutte in Cass. n. 10934/2001, n. 10570/2003, n. 6388/2000, n. 15359/2001). Ne discende il corollario che, come si sostiene in sentenza, la perdita della volumetria originariamente realizzabile ha determinato il valore del danno risarcito per l'estensione occupata, considerata per l'appunto per la sua destinazione edificatoria. La parte residua ha conservato intatta tale sua destinazione, sebbene con la riduzione derivatane, secondo il rapporto stabilito nel vigente strumento urbanistico, che già è stata compensata dal danno liquidato.
Il secondo motivo appare inammissibile.
La Corte, senza affatto smentire il postulato che ha sorretto la sua decisione conclusiva in ordine all'inesistenza del danno invocato, ha piuttosto ritenuto inattendibili le conclusioni dell'ausiliare, ed ha quindi ritenuto di procedere, com'era in suo potere (cfr. da ultimo Cass. n. 10043/2006), alla stima del valore del fondo in modo autonomo ma non arbitrario, basandosi sugli atti acquisiti al bagaglio istruttorio che, secondo il suo apprezzamento insindacabile nel merito, ha ritenuto esaurienti e particolarmente indicative, ed ha per l'effetto preso a termine di raffronto altro suolo edificabile indicato, ubicato nella stessa zona, considerandolo nella destinazione urbanistica G1, circostanza questa non confutata, più favorevole per l'istante in quanto di maggior valore. Su tale base ha quindi proceduto correttamente al computo del dovuto. Il motivo censura tale decisione, dolendosi dell'omessa valutazione delle risultanze degli elaborati, dettagliatamente richiamati, ma esprimendo sostanzialmente critica che inerisce al merito dell'apprezzamento condotto dal giudice d'appello, che non può perciò trovare ingresso in questa sede.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006