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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5497/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PALEOLOGO ANTONINO, PALEOLOGO ANNA CHIARA, RIZZOTTI
DOMENICO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI VARA RICCARDO)
- resistente -
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione del 13/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate dal 19.10.2023 al
16.4.2024 e la 13^ mensilità spettante nel dicembre 2019, dal 2020 al 2022 e da giugno 2023 sino al termine del rapporto, oltre accessori come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.4.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, deducendo di CP_1
essere stata licenziata oralmente in data 13.10.2023 e di aver percepito durante il rapporto di lavoro una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto (Cooperative sociali) e comunque non proporzionata all'effettiva attività lavorativa prestata, lamentando inoltre di non aver percepito la 13^, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di mancato preavviso e il TFR.
Chiedeva pertanto “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966,
l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla ricorrente e, per l'effetto, condannare la
Sig.ra al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 13/10/2023 fino alla data di CP_1 pronuncia di accertamento di inefficacia del licenziamento e dell'ammissione in servizio;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra dal 18/5/2016 al 13/10/2023, ha prestato l'attività di Pt_1
lavoro subordinato dalle ore 7.30 alle ore 19:30, a giorni alterni e continuativamente nel tempo;
e conseguentemente - condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € 86.486,62 , o della CP_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di differenze retributive maturate;
- condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € 12.833,02 , o della CP_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di tredicesima mensilità per l'intero rapporto di lavoro;
- condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_1
5.681,74 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di indennità per le ore di ferie maturate e non godute;
- condannare eventualmente la Sig.ra al CP_1 pagamento della somma di € 3.274,79 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di indennità per mancato preavviso;
- condannare la Sig.ra al CP_1 pagamento della somma di € 14.175,87 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di TFR , detratto comunque quanto eventualmente corrisposto a tale titolo.
Con vittoria di spese e compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la resistente deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con escussione dei testi delle parti e giuramento decisorio, all'odierna udienza è stata discussa oralmente e posta in decisione.
***
Deve innanzitutto rilevarsi che la ricorrente solo in data 3.2.2025 ha chiesto di produrre alcuni files contenenti conversazioni con soggetti non specificamente indicati (dei quali non sono state neanche fornite le generalità), senza alcuna prova dei presupposti per la relativa ammissibilità in giudizio, non risultando che si tratti di files di formazione successiva o acquisiti successivamente al deposito del ricorso, né tantomeno risultando provata l'impossibilità di produrli tempestivamente in giudizio, ragion per cui non possono essere ammessi, non essendo stato neanche specificato quale sia il supporto da cui sono stati tratti, né tantomeno tale supporto è stato fornito in giudizio.
***
Come premesso la ricorrente deduce di essere stata licenziata oralmente e telefonicamente in data 13.10.2023, di aver impugnato il superiore recesso con nota del 19.10.2023, offrendo peraltro la prestazione lavorativa, e di non essere stata più riammessa a lavoro.
Deve quindi richiamarsi l'orientamento stabilito dalla Suprema Corte a tenore del quale “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto
è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza
n. 3822 del 08/02/2019).
Orbene, la ricorrente non ha fornito tale prova, anzi dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente si era recata i primi di ottobre del 2023 presso la struttura in cui prestava attività lavorativa “La Grande Famiglia”, che la collega le aveva chiesto come mai si fosse Controparte_2 recata in quella struttura, dato che era stata trasferita presso “Casa Strasburgo”, e che la ricorrente aveva dichiarato di non voler andare presso l'altra struttura, allontanandosi, senza prendere servizio presso “Casa Strasburgo” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del Controparte_2
19.9.2024).
Deve a riguardo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che nel processo del lavoro l'inattendibilità dei testimoni non può scaturire dalla sola sussistenza di un rapporto di lavoro con la parte datoriale, come invece deduce la ricorrente, bensì occorrono ulteriori elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) che la stessa ricorrente non ha specificamente allegato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16529 del
21/08/2004), ragion per cui le testimoni escusse in giudizio non possono essere per tale ragione ritenute inattendibili, dovendosi rilevare infine che la teste non è dipendente della Testimone_1
convenuta. Ed infatti “la considerazione di ritenere la deposizione testimoniale di chi è dipendente del datore di lavoro - ove da questi indicato come teste - di per sè inattendibile appare assolutamente incongrua perché la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione, soprattutto, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria", in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità" sfocerebbe impropriamente in quella sulla
"capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza: questo, mentre - vale evidenziarlo - la capacità di testimoniate differisce dalla valutazione della attendibilità del teste operando su piani diversi, perché l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004).
Considerato dunque che non vi è prova del licenziamento orale della lavoratrice, che la medesima tuttavia non ha rassegnato le dimissioni, avendo invece offerto in data 19.10.2023 la prestazione lavorativa senza tuttavia essere stata riammessa in servizio, deve ritenersi che la stessa abbia diritto alle retribuzioni maturate sino all'atto risolutivo del rapporto del 16.3.2024, non impugnato dalla ricorrente, inviato all'indirizzo risultante dal certificato di residenza - via Rossi
Enea n. 7, indicato dalla medesima come indirizzo di residenza nella dichiarazione di cui all'allegato n. 9 al ricorso - correttamente comunicato alla medesima, operando dunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. 20159/2019).
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive per carenza di prova del presupposto, avendo la ricorrente deferito, in ordine all'orario di lavoro osservato, giuramento decisorio alla convenuta, ritualmente espletato all'udienza del
23.1.2025.
Deve quindi rammentarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui che “La prestazione del giuramento decisorio, ai sensi dell'art 2738 cod civ, implica una presunzione iuris et de iure in ordine alla esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, e svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può solo costituire titolo per pretese risarcitorie nei confronti della parte che abbia giurato il falso” (cfr. ex plurimis Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 4151 del 15/09/1978, Sez. 3, Sentenza n. 737 del 17/01/2005). In relazione al pagamento della 13^ mensilità, dalle buste paga in atti risultano corrisposti i ratei mensili sino al novembre 2019 e nei primi 5 mesi del 2023, sicché risulta dovuta, in mancanza di prova del relativo pagamento, quella spettante a dicembre 2019, dal 2020 al 2022 e da giugno
2023 sino al termine del rapporto.
Risultano invece destituite di fondamento le richieste relative alle ferie non godute e all'indennità di mancato preavviso, non avendo la ricorrente fornito prova specifica dei relativi presupposti;
inoltre, risulta documentalmente che il TFR è stato oggetto di un procedimento monitorio;
infine, la ricorrente non ha fornito prova della circostanza che fosse tenuta a restituire alla convenuta parte delle somme corrisposte con bonifico.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Considerata la richiesta di parte ricorrente, viene disposta la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, onerando la Cancelleria di provvedervi.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5497/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PALEOLOGO ANTONINO, PALEOLOGO ANNA CHIARA, RIZZOTTI
DOMENICO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI VARA RICCARDO)
- resistente -
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione del 13/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate dal 19.10.2023 al
16.4.2024 e la 13^ mensilità spettante nel dicembre 2019, dal 2020 al 2022 e da giugno 2023 sino al termine del rapporto, oltre accessori come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.4.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, deducendo di CP_1
essere stata licenziata oralmente in data 13.10.2023 e di aver percepito durante il rapporto di lavoro una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto (Cooperative sociali) e comunque non proporzionata all'effettiva attività lavorativa prestata, lamentando inoltre di non aver percepito la 13^, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di mancato preavviso e il TFR.
Chiedeva pertanto “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966,
l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla ricorrente e, per l'effetto, condannare la
Sig.ra al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 13/10/2023 fino alla data di CP_1 pronuncia di accertamento di inefficacia del licenziamento e dell'ammissione in servizio;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra dal 18/5/2016 al 13/10/2023, ha prestato l'attività di Pt_1
lavoro subordinato dalle ore 7.30 alle ore 19:30, a giorni alterni e continuativamente nel tempo;
e conseguentemente - condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € 86.486,62 , o della CP_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di differenze retributive maturate;
- condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € 12.833,02 , o della CP_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di tredicesima mensilità per l'intero rapporto di lavoro;
- condannare la Sig.ra al pagamento della somma di € CP_1
5.681,74 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di indennità per le ore di ferie maturate e non godute;
- condannare eventualmente la Sig.ra al CP_1 pagamento della somma di € 3.274,79 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di indennità per mancato preavviso;
- condannare la Sig.ra al CP_1 pagamento della somma di € 14.175,87 , o della maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio, a titolo di TFR , detratto comunque quanto eventualmente corrisposto a tale titolo.
Con vittoria di spese e compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la resistente deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con escussione dei testi delle parti e giuramento decisorio, all'odierna udienza è stata discussa oralmente e posta in decisione.
***
Deve innanzitutto rilevarsi che la ricorrente solo in data 3.2.2025 ha chiesto di produrre alcuni files contenenti conversazioni con soggetti non specificamente indicati (dei quali non sono state neanche fornite le generalità), senza alcuna prova dei presupposti per la relativa ammissibilità in giudizio, non risultando che si tratti di files di formazione successiva o acquisiti successivamente al deposito del ricorso, né tantomeno risultando provata l'impossibilità di produrli tempestivamente in giudizio, ragion per cui non possono essere ammessi, non essendo stato neanche specificato quale sia il supporto da cui sono stati tratti, né tantomeno tale supporto è stato fornito in giudizio.
***
Come premesso la ricorrente deduce di essere stata licenziata oralmente e telefonicamente in data 13.10.2023, di aver impugnato il superiore recesso con nota del 19.10.2023, offrendo peraltro la prestazione lavorativa, e di non essere stata più riammessa a lavoro.
Deve quindi richiamarsi l'orientamento stabilito dalla Suprema Corte a tenore del quale “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto
è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza
n. 3822 del 08/02/2019).
Orbene, la ricorrente non ha fornito tale prova, anzi dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente si era recata i primi di ottobre del 2023 presso la struttura in cui prestava attività lavorativa “La Grande Famiglia”, che la collega le aveva chiesto come mai si fosse Controparte_2 recata in quella struttura, dato che era stata trasferita presso “Casa Strasburgo”, e che la ricorrente aveva dichiarato di non voler andare presso l'altra struttura, allontanandosi, senza prendere servizio presso “Casa Strasburgo” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del Controparte_2
19.9.2024).
Deve a riguardo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che nel processo del lavoro l'inattendibilità dei testimoni non può scaturire dalla sola sussistenza di un rapporto di lavoro con la parte datoriale, come invece deduce la ricorrente, bensì occorrono ulteriori elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) che la stessa ricorrente non ha specificamente allegato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16529 del
21/08/2004), ragion per cui le testimoni escusse in giudizio non possono essere per tale ragione ritenute inattendibili, dovendosi rilevare infine che la teste non è dipendente della Testimone_1
convenuta. Ed infatti “la considerazione di ritenere la deposizione testimoniale di chi è dipendente del datore di lavoro - ove da questi indicato come teste - di per sè inattendibile appare assolutamente incongrua perché la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione, soprattutto, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria", in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità" sfocerebbe impropriamente in quella sulla
"capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza: questo, mentre - vale evidenziarlo - la capacità di testimoniate differisce dalla valutazione della attendibilità del teste operando su piani diversi, perché l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004).
Considerato dunque che non vi è prova del licenziamento orale della lavoratrice, che la medesima tuttavia non ha rassegnato le dimissioni, avendo invece offerto in data 19.10.2023 la prestazione lavorativa senza tuttavia essere stata riammessa in servizio, deve ritenersi che la stessa abbia diritto alle retribuzioni maturate sino all'atto risolutivo del rapporto del 16.3.2024, non impugnato dalla ricorrente, inviato all'indirizzo risultante dal certificato di residenza - via Rossi
Enea n. 7, indicato dalla medesima come indirizzo di residenza nella dichiarazione di cui all'allegato n. 9 al ricorso - correttamente comunicato alla medesima, operando dunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. 20159/2019).
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive per carenza di prova del presupposto, avendo la ricorrente deferito, in ordine all'orario di lavoro osservato, giuramento decisorio alla convenuta, ritualmente espletato all'udienza del
23.1.2025.
Deve quindi rammentarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui che “La prestazione del giuramento decisorio, ai sensi dell'art 2738 cod civ, implica una presunzione iuris et de iure in ordine alla esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, e svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può solo costituire titolo per pretese risarcitorie nei confronti della parte che abbia giurato il falso” (cfr. ex plurimis Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 4151 del 15/09/1978, Sez. 3, Sentenza n. 737 del 17/01/2005). In relazione al pagamento della 13^ mensilità, dalle buste paga in atti risultano corrisposti i ratei mensili sino al novembre 2019 e nei primi 5 mesi del 2023, sicché risulta dovuta, in mancanza di prova del relativo pagamento, quella spettante a dicembre 2019, dal 2020 al 2022 e da giugno
2023 sino al termine del rapporto.
Risultano invece destituite di fondamento le richieste relative alle ferie non godute e all'indennità di mancato preavviso, non avendo la ricorrente fornito prova specifica dei relativi presupposti;
inoltre, risulta documentalmente che il TFR è stato oggetto di un procedimento monitorio;
infine, la ricorrente non ha fornito prova della circostanza che fosse tenuta a restituire alla convenuta parte delle somme corrisposte con bonifico.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Considerata la richiesta di parte ricorrente, viene disposta la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, onerando la Cancelleria di provvedervi.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno