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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 967/2021 RG. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Ciliberti Josephine, giusta procura in atti
- ricorrente-
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Nicolo Maria Teresa, giusta procura in atti
- resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2021 la SI.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Sant'Agnello (NA) il 25.06.2004, con atto Controparte_1
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 29, parte II, serie B, anno 2004), dalla cui unione nascevano due figli, il 28.09.2005, attualmente maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, e , nato il [...], minorenne, deduceva che a seguito Per_2
di incompatibilità caratteriali, con decreto emesso dal Tribunale di Nola in data 29.12.2014, era stata omologata la separazione personale;
in seguito, le parti si erano riconciliate spiritualmente e materialmente. Successivamente nell'estate del 2020 il rapporto tra i coniugi si incrinava nuovamente. La ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali.
Precipuamente: assegnazione della casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Libero Grassi
n.13 alla ricorrente, determinazione in euro 1000,00 il contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
In data 22.10.2021 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava gli addebiti e chiedeva: disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnare alla SInora la residenza Pt_1 familiare quale genitrice collocataria dei minori, con articolazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma non superiore ad €
400,00 mensili da corrispondere entro il giorno 1 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat e il
50% delle spese straordinarie. Spiegava domanda riconvenzionale in ordine all'addebito della separazione alla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano entrambe le parti innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Nola;
il GD esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava a successiva udienza per audizione dei figli, all'epoca entrambi minori, della coppia.
All'udienza del 28.02.2022 il GD si riserva.
Il GD, a scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
articolava il diritto di visita paterno;
disponeva che il marito versasse alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, indirizzando la coppia a percorsi di mediazione e/o di sostegno alla genitorialità. Nominava pertanto il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria le parti si riportavano alle spiegate difese.
All'udienza in modalità cartolare/figurata del 10.01.2024 il GI invitava le parti a precisare le conclusioni in merito alla questione preliminare. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio;
con sentenza n. 189/2024 pubbl. il 18.01.2024, il Giudice prendeva atto della avvenuta riconciliazione in esito al decreto di omologa del 08.10.2014 emesso dal Tribunale di Nola in atti, e disponeva la prosecuzione del giudizio, riservandosi con separata ordinanza sull'ammissione dei mezzi di prova. Con successiva ordinanza del 16.01.2024, il GI ammetteva le richieste probatorie delle parti nei limiti di cui alla parte motiva, rinviando a successiva udienza per espletamento prova, un teste per parte, calendarizzando a sette mesi successiva udienza per escussione dell'altro teste.
Con note telematiche del 07.05.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto con gli accordi in atti le parti rinunciano alle reciproche dichiarazioni di addebito e pretese patrimoniali.
In riferimento al regime di affido del minore, dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui risulta attuabile l'affido condiviso del minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna, presso la quale vi continuerà a vivere anche il figlio , attualmente maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per_1
Il diritto di visita paterno nei confronti di entrambi i figli si articolerà nel seguente modo: i figli sono liberi di incontrare e sentire l'altro genitore ogni volta che lo desiderino, organizzandone con detto genitore i tempi e le modalità; che, in ogni caso, ferma la prevalenza di una eventuale diversa volontà dei figli, il padre potrà tenerli con sé il mercoledì, dall'uscita da scuola (ma possono essere concordati diversi orari), per due fine settimana al mese, a settimane alterne, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 21,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 21,00) oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 21,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore 18,00 del cinque alle ore 20,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, alternando il giorno della Festa del Papà, del suo compleanno e onomastico con il padre, mentre il compleanno,
l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Massimo Troisi n.73 alla SI.ra , Pt_1 la quale continuerà a vivervi unitamente ai due figli.
Determina in € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del SI. da corrispondere in due rimesse semestrali da € 3.000,00 da Controparte_1 effettuarsi la prima 02 gennaio e la seconda il 1°luglio di ciascun anno di ogni mese mediante bonifico bancario sul C/c intestato alla SI.ra , con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese Pt_1 straordinarie. Il Tribunale prende atto che il SI. verserà alla SI.ra l'assegno circolare CP_1 Pt_1 dell'importo di € 3.500,00 a titolo di anticipo di n. 7 mensilità di mantenimento per i figli, decorrenti da giugno 2024 a dicembre 2024 incluso.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori determinazioni che le parti hanno riportato negli accordi in atti, che non sono interpretabili come determinazioni immediatamente accessorie al giudizio separativo, in quanto finalizzate a regolare rapporti di dare e avere correlati al matrimonio, compreso il riferimento all'impegno a trasferire cespiti immobiliari.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello (NA) il C.F._2
25.06.2004, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 29, parte II,
serie B, anno 2004);
2) assegna la casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Massimo Troisi n.73 alla SI.ra
, la quale continuerà a vivervi unitamente ai figli;
Pt_1 3) dispone affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come in parte motiva;
4) determina in € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli a carico del SI. da corrispondere in due rimesse semestrali da € 3.000,00 da effettuarsi Controparte_1
la prima 02 gennaio e la seconda il 1°luglio di ciascun anno di ogni mese mediante bonifico bancario sul C/c intestato alla SI.ra , con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie Pt_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 19.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 967/2021 RG. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Ciliberti Josephine, giusta procura in atti
- ricorrente-
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. De Nicolo Maria Teresa, giusta procura in atti
- resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2021 la SI.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Sant'Agnello (NA) il 25.06.2004, con atto Controparte_1
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 29, parte II, serie B, anno 2004), dalla cui unione nascevano due figli, il 28.09.2005, attualmente maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, e , nato il [...], minorenne, deduceva che a seguito Per_2
di incompatibilità caratteriali, con decreto emesso dal Tribunale di Nola in data 29.12.2014, era stata omologata la separazione personale;
in seguito, le parti si erano riconciliate spiritualmente e materialmente. Successivamente nell'estate del 2020 il rapporto tra i coniugi si incrinava nuovamente. La ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali.
Precipuamente: assegnazione della casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Libero Grassi
n.13 alla ricorrente, determinazione in euro 1000,00 il contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
In data 22.10.2021 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava gli addebiti e chiedeva: disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnare alla SInora la residenza Pt_1 familiare quale genitrice collocataria dei minori, con articolazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma non superiore ad €
400,00 mensili da corrispondere entro il giorno 1 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat e il
50% delle spese straordinarie. Spiegava domanda riconvenzionale in ordine all'addebito della separazione alla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano entrambe le parti innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Nola;
il GD esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava a successiva udienza per audizione dei figli, all'epoca entrambi minori, della coppia.
All'udienza del 28.02.2022 il GD si riserva.
Il GD, a scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
articolava il diritto di visita paterno;
disponeva che il marito versasse alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, indirizzando la coppia a percorsi di mediazione e/o di sostegno alla genitorialità. Nominava pertanto il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria le parti si riportavano alle spiegate difese.
All'udienza in modalità cartolare/figurata del 10.01.2024 il GI invitava le parti a precisare le conclusioni in merito alla questione preliminare. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio;
con sentenza n. 189/2024 pubbl. il 18.01.2024, il Giudice prendeva atto della avvenuta riconciliazione in esito al decreto di omologa del 08.10.2014 emesso dal Tribunale di Nola in atti, e disponeva la prosecuzione del giudizio, riservandosi con separata ordinanza sull'ammissione dei mezzi di prova. Con successiva ordinanza del 16.01.2024, il GI ammetteva le richieste probatorie delle parti nei limiti di cui alla parte motiva, rinviando a successiva udienza per espletamento prova, un teste per parte, calendarizzando a sette mesi successiva udienza per escussione dell'altro teste.
Con note telematiche del 07.05.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 19.05.2025.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto con gli accordi in atti le parti rinunciano alle reciproche dichiarazioni di addebito e pretese patrimoniali.
In riferimento al regime di affido del minore, dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui risulta attuabile l'affido condiviso del minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna, presso la quale vi continuerà a vivere anche il figlio , attualmente maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per_1
Il diritto di visita paterno nei confronti di entrambi i figli si articolerà nel seguente modo: i figli sono liberi di incontrare e sentire l'altro genitore ogni volta che lo desiderino, organizzandone con detto genitore i tempi e le modalità; che, in ogni caso, ferma la prevalenza di una eventuale diversa volontà dei figli, il padre potrà tenerli con sé il mercoledì, dall'uscita da scuola (ma possono essere concordati diversi orari), per due fine settimana al mese, a settimane alterne, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 21,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 21,00) oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 21,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore 18,00 del cinque alle ore 20,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, alternando il giorno della Festa del Papà, del suo compleanno e onomastico con il padre, mentre il compleanno,
l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Massimo Troisi n.73 alla SI.ra , Pt_1 la quale continuerà a vivervi unitamente ai due figli.
Determina in € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del SI. da corrispondere in due rimesse semestrali da € 3.000,00 da Controparte_1 effettuarsi la prima 02 gennaio e la seconda il 1°luglio di ciascun anno di ogni mese mediante bonifico bancario sul C/c intestato alla SI.ra , con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese Pt_1 straordinarie. Il Tribunale prende atto che il SI. verserà alla SI.ra l'assegno circolare CP_1 Pt_1 dell'importo di € 3.500,00 a titolo di anticipo di n. 7 mensilità di mantenimento per i figli, decorrenti da giugno 2024 a dicembre 2024 incluso.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori determinazioni che le parti hanno riportato negli accordi in atti, che non sono interpretabili come determinazioni immediatamente accessorie al giudizio separativo, in quanto finalizzate a regolare rapporti di dare e avere correlati al matrimonio, compreso il riferimento all'impegno a trasferire cespiti immobiliari.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello (NA) il C.F._2
25.06.2004, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 29, parte II,
serie B, anno 2004);
2) assegna la casa coniugale sita in Sant'AS (NA) alla via Massimo Troisi n.73 alla SI.ra
, la quale continuerà a vivervi unitamente ai figli;
Pt_1 3) dispone affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come in parte motiva;
4) determina in € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli a carico del SI. da corrispondere in due rimesse semestrali da € 3.000,00 da effettuarsi Controparte_1
la prima 02 gennaio e la seconda il 1°luglio di ciascun anno di ogni mese mediante bonifico bancario sul C/c intestato alla SI.ra , con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie Pt_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 19.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca