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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2024, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1740/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. nata a [...] -Durazzo (Albania) il 20.10.1969, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcantoni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 10.09.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 07.03.2020 alla Spezia, optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla moglie.
3) Il marito non verserà alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie poiché entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano quindi di aver tra loro risolto ogni pendenza economica e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 14.11.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 07.03.2020 alla Spezia, con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2020, al numero 21, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto.
La Spezia, 28.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani