Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 650
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 luglio 1965
Art. 3.
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Lucca, con l'indicazione della vita in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Lucca o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' chiedere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione nel possesso.
Entrata in vigore il 3 luglio 1965