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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2867/2021 RG., trattenuta in decisione, in data
09.07.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Vannicelli (cod. fisc: ) CodiceFiscale_2
Appellato
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa a dall'Avv. Francesca
Morgante (codice fiscale ) C.F._3
Appellati contumaci
e Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: occupazione senza titolo.
Fatto e diritto
§ , quale terzo chiamato in causa nel giudizio innanzi al tribunale di Rieti, iscritto Parte_1
al n. 2347/2013, ha impugnato la sentenza che lo ha definito, n. 479/2020, di condanna dei convenuti,
e , all'immediato rilascio dell'immobile sito in Rieti, via Controparte_2 Controparte_3
Renzo de Felice n. 38 int. 1, di cui aveva concesso l'uso quale socio prenotatario dell'alloggio, di proprietà della , e dichiarato inammissibile la domanda di restituzione Controparte_1 dell'importo di € 110.611,16 versato alla Cooperativa, a titolo di costi di costruzione. In data 07.07.2025 le parti costituite hanno dato congiuntamente atto di aver raggiunto un accordo transattivo con rinuncia ai contenziosi e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre l'ipotesi normativa di cui all' articolo 306 cpc, secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite....il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”
Le spese di lite vanno dichierate integralmente compensate, in conformità alla richiesta delle parti.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 07.07.2025 IL PRESIDENTE rel
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2867/2021 RG., trattenuta in decisione, in data
09.07.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Vannicelli (cod. fisc: ) CodiceFiscale_2
Appellato
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa a dall'Avv. Francesca
Morgante (codice fiscale ) C.F._3
Appellati contumaci
e Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: occupazione senza titolo.
Fatto e diritto
§ , quale terzo chiamato in causa nel giudizio innanzi al tribunale di Rieti, iscritto Parte_1
al n. 2347/2013, ha impugnato la sentenza che lo ha definito, n. 479/2020, di condanna dei convenuti,
e , all'immediato rilascio dell'immobile sito in Rieti, via Controparte_2 Controparte_3
Renzo de Felice n. 38 int. 1, di cui aveva concesso l'uso quale socio prenotatario dell'alloggio, di proprietà della , e dichiarato inammissibile la domanda di restituzione Controparte_1 dell'importo di € 110.611,16 versato alla Cooperativa, a titolo di costi di costruzione. In data 07.07.2025 le parti costituite hanno dato congiuntamente atto di aver raggiunto un accordo transattivo con rinuncia ai contenziosi e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre l'ipotesi normativa di cui all' articolo 306 cpc, secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite....il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”
Le spese di lite vanno dichierate integralmente compensate, in conformità alla richiesta delle parti.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 07.07.2025 IL PRESIDENTE rel