Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 13.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6097/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 15/01/1940 in CATANIA (CT), c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TRINGALE MANUELA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1.
La IG.ra , è affetta da “polinevrite in sog con con poliradicolonevrite Parte_1 herpes zoster, ipertensione arteriosa cerebrovasculopatia cronica, ipoacusia bilaterale
e sindrome ansioso depressiva”;
2.Non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto sog. che presenta difficoltà NO impossibilità per gli atti della vita quotidiana”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare sussistere, in capo alla IG.ra , il requisito sanitario legittimante la pretesa di Parte_1 accompagnamento e ciò a far data dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta nel ottobre 2022”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “si valuta la IG. 84 • Invalido con difficoltà Parte_2
(articolo 3, comma 3 Legge 104/1992) Data di decorrenza da Luglio 2024 (Visita
Fisiatrica del 25/7/2024) Si ritiene utile Revisione a due anni Luglio 2026”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 13/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2