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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. R.G.28640/2024 RG Lav.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Parte_1 CodiceFiscale_1
RÀ e LA AL con i quali elettivamente domicilia in Napoli via G. Sanfelice n.
n. 24 come da procura in atti
RICORRENTE
E
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio, dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente nei ruoli della Giunta Regionale Campana dall'1/9/1986 al giorno 01/07/2011, ha esposto che con sentenza n. 1052 del 18.04.2005, il Giudice del lavoro di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato per il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nella Ctg."D", Pos.Ec."D3" e successivi incrementi, spettantegli dall'1/4/1999, in virtù dell'applicazione della nuova classificazione del personale dipendente dal Regioni ed
Autonomie Locali del 31/03/1999, in luogo della Ctg. "D", Pos.Ec "D1", condannava la all'inquadramento richiesto, nonché al pagamento delle differenze retributive CP_1 conseguenti;
che con successivo ricorso del 09/06/2006, non avendo la ottemperato CP_1
a quanto statuito dal Giudice del lavoro, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 16.011,66 oltre accessori atteso che, nelle more, i contratti decentrati, avevano attribuito le progressioni orizzontali (D4 dall'1/7/1999, D5 dall'1/4/2000 e D6 dall'1/10/2004); che tale domanda era respinta con sentenza del 10/10/2007; che interposto gravame avverso
1 quest'ultima, in accoglimento dello stesso, la Corte di Appello, con sentenza n.4736/2013, condannava la al pagamento delle differenze retributive pari ad € Controparte_1
16.011,65, oltre accessori;
che la nelle more del giudizio di appello, Controparte_1 dando parziale attuazione alla sentenza n°1052/2005 del GL Trib. NA, procedeva al pagamento della somma di € 11.547,31 per sorta;
che tempo dopo, con ricorso in data
07.10.2024 (RG 21330/2024) chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna della CP_1 alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, tenuto conto delle
[...] differenze stipendiali accertate;
che per mero errore al punto n°6 del suddetto atto introduttivo era riferito che il pagamento della intera somma liquidata dalla Corte di
Appello (€ 16.011,65) era stato conseguito a seguito di procedura esecutiva;
che detto refuso era segnalato nel giudizio recante il n. RG.21330/24 con apposita istanza;
che inopinatamente il 26/11/2024 gli era notificata nota del 19/11/2024-PG 2024/0547423 inviata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane – Unità Operativa Dirigenziale 02-
Procedimenti Disciplinari ed Esecuzione Giudicanti con cui gli era intimato il pagamento, in restituzione, della somma di € 10.123,27; che a supporto di tale richiesta era asserito il duplice pagamento ricevuto dal ricorrente, in relazione ad una unica ragione di credito, atteso che vi era stato un pagamento di € 11.547,31, per sorta, in via "spontanea" da parte della nonché un ulteriore riscossione di € 16.011,65 in sede di (asserita) Controparte_1 procedura esecutiva;
che con messaggio trasmesso a mezzo pec il 29/11/2024 dal proprio difensore, aveva contestato il grave errore in cui era incorso l'Ente evidenziando che, in riferimento alla decisione della Corte di Appello, non era mai stata attuata procedura esecutiva per la sorta capitale e che quanto indicato nel ricorso introduttivo del procedimento RG 21330/2024 di cui sopra era stato frutto di mero refuso;
che senza esito erano rimasti gli inviti rivolti all'Ente per il pagamento di quanto ancora dovuto (la differenza tra la somma riconosciuta dalla Corte di Appello- € 16.011,65- e quanto effettivamente liquidato per sorta- € 11.547,31) e anche per ottenere documentazione giustificativa della pretesa di restituzione avanzata.
Tanto premesso, ribadito l'errore della Amministrazione, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
”Accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa avanzata dalla volta ad Controparte_1 ottenere il pagamento della somma di€ 10.123,27.
Accertare e dichiarare che, in riferimento alla attuazione di quanto statuito dal Tribunale di Napoli-
Sezione controversie di Lavoro con la sentenza n°1052/2005 e dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n°4736/2003, il ricorrente non ha alcun debito nei confronti della . Controparte_1
Spese vinte con attribuzione.
Si è costituita la che ha affermato la legittimità delle proprie pretese e Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorrente ha agìto per sentire accertare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla con la nota della Giunta Regionale Campania prot. Controparte_1
PG/2024/0547423 del 19/11/2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di euro €
10.123,27, sul presupposto della (asserita) indebita erogazione della stessa, a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento di inquadramento nella posizione economica D3 con decorrenza 01/04/1999.
Come emerge dalla lettura della menzionata nota, secondo la ricostruzione offerta dalla ribadita pure con la memoria di costituzione, il ricorrente avrebbe ricevuto un CP_1 duplice pagamento per la medesima causale: una prima volta, a seguito dell'adempimento spontaneo dell'Ente a quanto statuito con la sentenza n.1052/2005 del GL Trib. NA, in esecuzione della quale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 584 del 02/08/2010 e con decreto dirigenziale n. 06 del 07/07/2011 era liquidata in suo favore la somma di € 14.408,89 di cui euro “€ 11.547,31 a titolo di differenze retributive riconosciute dalla sentenza n.
1052/2005”; la seconda volta, per effetto del pagamento della somma di € 16.011,65 oltre accessori (come stabilito con la sentenza n. 4736/2013 la Corte d'Appello di Napoli), pagamento ottenuto ( a dire della convenuta) all'esito dell'esperimento di procedura esecutiva sulla base della sentenza Trib. NA n. 1052/2005, così come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, nel corpo del ricorso introdotto dinanzi al Tribunale di
Napoli sez. Lav., iscritto al n. RG 21330/2024, avente ad oggetto domanda di regolarizzazione contributiva sulle accertate differenze retributive.
Ebbene, le affermazioni della convenuta circa l'esecuzione dell'asserito duplice pagamento non hanno trovato riscontro nella documentazione allegata.
La invero, ha documentato, attraverso la documentazione allegata alla Controparte_1 memoria, l'avvenuto pagamento della somma di € 14.408,89 (€ 11.547,31 a titolo di differenze retributive riconosciute dalla sentenza n. 1052/2005 ; € 1.149,40 a titolo di rivalutazione monetaria;
€ 1.712,18 a titolo di interessi legali, per come pacifico) in data
27/01/2011 mediante versamento effettuato sul c/c IBAN [...], come da cedolino paga allegato ( All. 2 prod. res.).
Diversamente, alcuna prova è stata offerta dalla convenuta circa il successivo pagamento, effettuato in esito all'esperimento di procedura esecutiva da parte del ricorrente, della ulteriore somma di € 16.011,65 oltre accessori (stabilita dalla sentenza n. 4736/2013 della
Corte d'Appello di Napoli). Sul punto, peraltro, mancano del tutto in memoria le
3 indicazioni utili ad identificare l'asserita procedura (atto di precetto, numero iscrizione ruolo, data della avvenuta notifica etc.): l'atto di precetto versato in atti, attiene esclusivamente all'importo vantato dal ricorrente quale differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento e quanto stabilito con la sentenza della C.App. NA n. 4736/2013.
Né, in mancanza di prova effettiva del pagamento delle somme richieste in restituzione, alcun valore può attribuirsi, a sostegno delle pretese della convenuta, alla dichiarazioni rese dal ricorrente nel corpo del ricorso depositato in data 07.10.2024 (RG 21330/2024) peraltro frutto di refuso, appositamente segnalato nel medesimo giudizio.
In mancanza della prova della asserita duplice corresponsione di somme per la medesima causale, la legittimità della pretesa di recupero avanzata dalla Amministrazione convenuta va esclusa. Invero, il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti costituisce un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale ex art. 2033 c.c. avente il carattere della doverosità, solo dopo che sia stata accertata la mancanza di un titolo alla corresponsione delle relative somme (cfr. Cons. Stato. Sez. 5 n. 561/2008).
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità della nota
PG/2024/0547423 del 19/11/2024 e la non debenza delle somme di cui alla pretesa recuperatoria ivi avanzata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della nota PG/2024/0547423 del 19/11/2024 e la non debenza delle somme di cui alla pretesa recuperatoria ivi avanzata;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2100,00 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 14.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Gagliardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. R.G.28640/2024 RG Lav.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Parte_1 CodiceFiscale_1
RÀ e LA AL con i quali elettivamente domicilia in Napoli via G. Sanfelice n.
n. 24 come da procura in atti
RICORRENTE
E
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio, dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente nei ruoli della Giunta Regionale Campana dall'1/9/1986 al giorno 01/07/2011, ha esposto che con sentenza n. 1052 del 18.04.2005, il Giudice del lavoro di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato per il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento nella Ctg."D", Pos.Ec."D3" e successivi incrementi, spettantegli dall'1/4/1999, in virtù dell'applicazione della nuova classificazione del personale dipendente dal Regioni ed
Autonomie Locali del 31/03/1999, in luogo della Ctg. "D", Pos.Ec "D1", condannava la all'inquadramento richiesto, nonché al pagamento delle differenze retributive CP_1 conseguenti;
che con successivo ricorso del 09/06/2006, non avendo la ottemperato CP_1
a quanto statuito dal Giudice del lavoro, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 16.011,66 oltre accessori atteso che, nelle more, i contratti decentrati, avevano attribuito le progressioni orizzontali (D4 dall'1/7/1999, D5 dall'1/4/2000 e D6 dall'1/10/2004); che tale domanda era respinta con sentenza del 10/10/2007; che interposto gravame avverso
1 quest'ultima, in accoglimento dello stesso, la Corte di Appello, con sentenza n.4736/2013, condannava la al pagamento delle differenze retributive pari ad € Controparte_1
16.011,65, oltre accessori;
che la nelle more del giudizio di appello, Controparte_1 dando parziale attuazione alla sentenza n°1052/2005 del GL Trib. NA, procedeva al pagamento della somma di € 11.547,31 per sorta;
che tempo dopo, con ricorso in data
07.10.2024 (RG 21330/2024) chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna della CP_1 alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, tenuto conto delle
[...] differenze stipendiali accertate;
che per mero errore al punto n°6 del suddetto atto introduttivo era riferito che il pagamento della intera somma liquidata dalla Corte di
Appello (€ 16.011,65) era stato conseguito a seguito di procedura esecutiva;
che detto refuso era segnalato nel giudizio recante il n. RG.21330/24 con apposita istanza;
che inopinatamente il 26/11/2024 gli era notificata nota del 19/11/2024-PG 2024/0547423 inviata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane – Unità Operativa Dirigenziale 02-
Procedimenti Disciplinari ed Esecuzione Giudicanti con cui gli era intimato il pagamento, in restituzione, della somma di € 10.123,27; che a supporto di tale richiesta era asserito il duplice pagamento ricevuto dal ricorrente, in relazione ad una unica ragione di credito, atteso che vi era stato un pagamento di € 11.547,31, per sorta, in via "spontanea" da parte della nonché un ulteriore riscossione di € 16.011,65 in sede di (asserita) Controparte_1 procedura esecutiva;
che con messaggio trasmesso a mezzo pec il 29/11/2024 dal proprio difensore, aveva contestato il grave errore in cui era incorso l'Ente evidenziando che, in riferimento alla decisione della Corte di Appello, non era mai stata attuata procedura esecutiva per la sorta capitale e che quanto indicato nel ricorso introduttivo del procedimento RG 21330/2024 di cui sopra era stato frutto di mero refuso;
che senza esito erano rimasti gli inviti rivolti all'Ente per il pagamento di quanto ancora dovuto (la differenza tra la somma riconosciuta dalla Corte di Appello- € 16.011,65- e quanto effettivamente liquidato per sorta- € 11.547,31) e anche per ottenere documentazione giustificativa della pretesa di restituzione avanzata.
Tanto premesso, ribadito l'errore della Amministrazione, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
”Accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa avanzata dalla volta ad Controparte_1 ottenere il pagamento della somma di€ 10.123,27.
Accertare e dichiarare che, in riferimento alla attuazione di quanto statuito dal Tribunale di Napoli-
Sezione controversie di Lavoro con la sentenza n°1052/2005 e dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n°4736/2003, il ricorrente non ha alcun debito nei confronti della . Controparte_1
Spese vinte con attribuzione.
Si è costituita la che ha affermato la legittimità delle proprie pretese e Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorrente ha agìto per sentire accertare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla con la nota della Giunta Regionale Campania prot. Controparte_1
PG/2024/0547423 del 19/11/2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di euro €
10.123,27, sul presupposto della (asserita) indebita erogazione della stessa, a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento di inquadramento nella posizione economica D3 con decorrenza 01/04/1999.
Come emerge dalla lettura della menzionata nota, secondo la ricostruzione offerta dalla ribadita pure con la memoria di costituzione, il ricorrente avrebbe ricevuto un CP_1 duplice pagamento per la medesima causale: una prima volta, a seguito dell'adempimento spontaneo dell'Ente a quanto statuito con la sentenza n.1052/2005 del GL Trib. NA, in esecuzione della quale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 584 del 02/08/2010 e con decreto dirigenziale n. 06 del 07/07/2011 era liquidata in suo favore la somma di € 14.408,89 di cui euro “€ 11.547,31 a titolo di differenze retributive riconosciute dalla sentenza n.
1052/2005”; la seconda volta, per effetto del pagamento della somma di € 16.011,65 oltre accessori (come stabilito con la sentenza n. 4736/2013 la Corte d'Appello di Napoli), pagamento ottenuto ( a dire della convenuta) all'esito dell'esperimento di procedura esecutiva sulla base della sentenza Trib. NA n. 1052/2005, così come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, nel corpo del ricorso introdotto dinanzi al Tribunale di
Napoli sez. Lav., iscritto al n. RG 21330/2024, avente ad oggetto domanda di regolarizzazione contributiva sulle accertate differenze retributive.
Ebbene, le affermazioni della convenuta circa l'esecuzione dell'asserito duplice pagamento non hanno trovato riscontro nella documentazione allegata.
La invero, ha documentato, attraverso la documentazione allegata alla Controparte_1 memoria, l'avvenuto pagamento della somma di € 14.408,89 (€ 11.547,31 a titolo di differenze retributive riconosciute dalla sentenza n. 1052/2005 ; € 1.149,40 a titolo di rivalutazione monetaria;
€ 1.712,18 a titolo di interessi legali, per come pacifico) in data
27/01/2011 mediante versamento effettuato sul c/c IBAN [...], come da cedolino paga allegato ( All. 2 prod. res.).
Diversamente, alcuna prova è stata offerta dalla convenuta circa il successivo pagamento, effettuato in esito all'esperimento di procedura esecutiva da parte del ricorrente, della ulteriore somma di € 16.011,65 oltre accessori (stabilita dalla sentenza n. 4736/2013 della
Corte d'Appello di Napoli). Sul punto, peraltro, mancano del tutto in memoria le
3 indicazioni utili ad identificare l'asserita procedura (atto di precetto, numero iscrizione ruolo, data della avvenuta notifica etc.): l'atto di precetto versato in atti, attiene esclusivamente all'importo vantato dal ricorrente quale differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento e quanto stabilito con la sentenza della C.App. NA n. 4736/2013.
Né, in mancanza di prova effettiva del pagamento delle somme richieste in restituzione, alcun valore può attribuirsi, a sostegno delle pretese della convenuta, alla dichiarazioni rese dal ricorrente nel corpo del ricorso depositato in data 07.10.2024 (RG 21330/2024) peraltro frutto di refuso, appositamente segnalato nel medesimo giudizio.
In mancanza della prova della asserita duplice corresponsione di somme per la medesima causale, la legittimità della pretesa di recupero avanzata dalla Amministrazione convenuta va esclusa. Invero, il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti costituisce un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale ex art. 2033 c.c. avente il carattere della doverosità, solo dopo che sia stata accertata la mancanza di un titolo alla corresponsione delle relative somme (cfr. Cons. Stato. Sez. 5 n. 561/2008).
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità della nota
PG/2024/0547423 del 19/11/2024 e la non debenza delle somme di cui alla pretesa recuperatoria ivi avanzata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della nota PG/2024/0547423 del 19/11/2024 e la non debenza delle somme di cui alla pretesa recuperatoria ivi avanzata;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2100,00 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 14.10.2025
IL GIUDICE
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