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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2914 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FONGARO ELENA C.F._2
RICORRENTE nei confronti di
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di maggiorenni
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.6.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata l'adozione di
, nata il [...]. Controparte_1
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che gli adottanti avevano accolto l'adottanda (cugina della ricorrente) presso la propria abitazione sin dal 2014;
- che il padre dell'adottanda, nonché zio dell'adottante , era deceduto nel Parte_1
2013. La madre dell'adottanda viveva in Etiopia;
- di non avere figli e di essere affidatari di due minori.
All'udienza del 29.10.2025 comparivano le parti e l'adottanda, che prestavano il consenso all'adozione, e la madre di , sig.ra , che prestava Controparte_1 Persona_1
l'assenso.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda della parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia degli adottanti con i quali convive da oltre dieci anni e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere gli adottanti.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Si precisa, infine, che il cognome non deve essere anteposto a quello dell'adottanda, bensì Pt_2 aggiunto come dichiarato all'udienza del 29.10.2025 dagli adottanti e dall'adottanda ed alla luce della pronuncia n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Spese di lite irripetibili tenendo conto della natura del procedimento e della mancanza di opposizioni.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
, nata il [...] ad [...], codice fiscale: Controparte_1
, da parte di , nata a [...] C.F._3 Parte_1
l'11.04.1973, Codice Fiscale: CF: e di nato a C.F._1 Parte_2
Gallarate (VA) il 7 settembre 1966, codice fiscale: , con conseguente C.F._2 assunzione da parte della prima del cognome , da posporre al proprio;
Pt_2
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
3) dichiara le spese di lite irripetibili.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FONGARO ELENA C.F._2
RICORRENTE nei confronti di
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di maggiorenni
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.6.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata l'adozione di
, nata il [...]. Controparte_1
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che gli adottanti avevano accolto l'adottanda (cugina della ricorrente) presso la propria abitazione sin dal 2014;
- che il padre dell'adottanda, nonché zio dell'adottante , era deceduto nel Parte_1
2013. La madre dell'adottanda viveva in Etiopia;
- di non avere figli e di essere affidatari di due minori.
All'udienza del 29.10.2025 comparivano le parti e l'adottanda, che prestavano il consenso all'adozione, e la madre di , sig.ra , che prestava Controparte_1 Persona_1
l'assenso.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda della parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia degli adottanti con i quali convive da oltre dieci anni e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere gli adottanti.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Si precisa, infine, che il cognome non deve essere anteposto a quello dell'adottanda, bensì Pt_2 aggiunto come dichiarato all'udienza del 29.10.2025 dagli adottanti e dall'adottanda ed alla luce della pronuncia n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Spese di lite irripetibili tenendo conto della natura del procedimento e della mancanza di opposizioni.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
, nata il [...] ad [...], codice fiscale: Controparte_1
, da parte di , nata a [...] C.F._3 Parte_1
l'11.04.1973, Codice Fiscale: CF: e di nato a C.F._1 Parte_2
Gallarate (VA) il 7 settembre 1966, codice fiscale: , con conseguente C.F._2 assunzione da parte della prima del cognome , da posporre al proprio;
Pt_2
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
3) dichiara le spese di lite irripetibili.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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