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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/2022 estensore Dott.ssa
Federica Ferrari promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
FORTE, elettivamente domiciliata in MILANO, GALLERIA SAN BABILA N. 4/A, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELENA ELISABETTA GRIGNOLIO, elettivamente domiciliata in ALESSANDRIA,
PIAZZA D'ANNUNZIO 2, presso il difensore
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dall'avv. MIRELLA
MOGAVERO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale
) presso i difensori CP_2
Controparte_3
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA SCALMANINI,
[...] P.IVA_3
elettivamente domiciliato in MILANO, VIA MAZZINI 7, presso il difensore pagina 1 di 7 APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento n.07920140007964560, n.07920150013212874, e degli avvisi di addebito n.37920140001865468,
n.37920140002404060, n.37920140003392183, n.37920150000218442, n.37920150001077072 e n.37920160000803012, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dell'intimazione di pagamento n.7920219001755461, e delle cartelle di pagamento n.07920140007964560, n.07920150013212874, n.07920170007191700 e n.07920170014446508, e degli avvisi di addebito n.37920140001865468, n.37920140002404060, n.37920140003392183,
n.37920150000218442, n.37920150001077072, n.37920160000803012, n.37920170000051311,
n.37920170001485834, n.37920170002409059 e n.37920200000149815, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n.7920219001755461, per i motivi esposti in narrativa - dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivievidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio, anche e soprattutto, avendo riguardo alla declaratoria di cessata materia del contendere effettuata in primo grado.
PER L'APPELLATA Controparte_4
Perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di giudizio della ricorrente, sulla base della soccombenza virtuale.
PER L'APPELLATO CP_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, sez.lav. contrariis reiectis:
-respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/22 Parte_1
con conferma della stessa;
In ogni caso:
-dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c. in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa;
pagina 2 di 7 −respingere il ricorso e tutte le domande svolte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto con conferma degli avvisi di addebito nonché dei crediti portati da tali titoli esecutivi;
−in subordine dichiarare l'appellante tenuta al pagamento a favore dell' anche per il tramite di CP_2
di tutte le somme oggetto degli avvisi di addebito per cui è causa Controparte_5
riguardanti contributi, sanzioni civili ed interessi ai sensi della Legge 388/00 oltre somme aggiuntive maturate e maturande o di quelle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio;
-con riferimento agli avvisi di addebito 37920140001865468000, 37920140002404060000,
37920170002409059000 e 37920170001485834000, nella denegata ipotesi in cui la Corte accogliesse l'eccezione di decadenza, peraltro non più riproposta in appello, dichiarare l'appellante tenuta al pagamento delle stesse somme portate dai quattro avvisi di addebito per contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00 maturate e maturande.
Con vittoria di spese e competenze.
-in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale prescrizione dei crediti dell' per assenza di atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito, dichiarare CP_2
l'esclusiva responsabilità di che ha notificato l'intimazione di pagamento Controparte_4
con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite a favore della appellante e dell' . CP_2
In via istruttoria occorrendo l'ente impositore chiede alla Corte d'appello ex art. 210 c.p.c. di ordinare ad la produzione in giudizio degli atti interruttivi relativi agli avvisi di Controparte_4
addebito per cui è causa già richiesti da con Pec del 07.04.2022 (doc. 13). CP_2
PER L'APPELLATO CP_3
Preso atto dell'avvenuto saldo delle pendenze sub judice da parte della sig.a si associa alle Pt_1
istanze formulate dal Concessionario di declaratoria di cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese di lite come per legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.2.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. 352/2022, con cui Parte_1
il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione della medesima avverso l'intimazione di pagamento n.7920219001755461 ricevuta il 14/01/2022, in relazione ai crediti contributivi in essa riportati, ovvero: 4 cartelle per crediti (n. 07920140007964560, n. 07920150013212874, n. CP_3
07920170007191700 e n. 07920170014446508) e 10 avvisi di addebito (n. 37920140001865468, CP_2
n.37920140002404060, n. 37920140003392183, n. 37920150000218442, n. 37920150001077072, n.
37920160000803012, n. 37920170000051311, n. 37920170001485834, n. 37920170002409059 e n.
37920200000149815).
pagina 3 di 7 Il Tribunale, tramite analitico esame di ciascuno dei documenti prodotti dalle parti resistenti, ha ritenuto provata la notifica delle cartelle , degli avvisi di addebito nonché degli ulteriori atti CP_6 CP_2
di interruzione della prescrizione prodotti da . Ha respinto l'eccezione circa la notifica da CP_6
indirizzo pec non rientrante in pubblici registri;
ha respinto l'eccezione relativa al disconoscimento delle copie dei documenti prodotti;
ha respinto, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione;
ha respinto perché inammissibile l'eccezione di decadenza dalla riscossione ex art. 25 D.lgs. n. 46/99 (in quanto da fare valere con l'opposizione all'avviso di addebito); ha respinto l'eccezione circa le modalità di calcolo degli interessi. Ha condannato a rifondere alle parti resistenti le Parte_1
spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori a favore di ciascuna di esse.
Con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale laddove Pt_1
ha ritenuto valide le notifiche via pec degli atti impositivi, provenienti da un indirizzo non rientrante fra quelli contenuti in pubblici registri.
Con il secondo motivo viene censurata la decisione del Tribunale in merito alla ritenuta omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Con il terzo motivo viene criticata la decisione del Tribunale circa le notifiche postali effettuate mediante consegna a persona diversa dal destinatario.
Con il quarto motivo viene nuovamente evidenziata la invalidità della notifica tramite pec sotto il profilo della carenza della documentazione probatoria circa l'avvenuta notifica egli atti tramite un indirizzo di posta elettronica certificato del mittente, risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa. In mancanza, la notifica è inesistente e non può applicarsi il meccanismo della sanatoria previsto dall'art. 156 c.p.c.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante sostiene che la domanda di rateizzazione avanzata dalla non comporta riconoscimento del debito. Pt_1
Con il sesto motivo l'appellante argomenta in ordine alla durata quinquennale e non decennale della prescrizione dei crediti contributivi portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Con il settimo ed ultimo motivo viene sostenuta l'invalidità della procura resa a favore di avvocato del libero foro da parte di e la conseguente inutilizzabilità delle difese e Controparte_4
produzioni della parte invalidamente costituita.
Si sono costituiti in giudizio gli enti appellati, contestando integralmente il gravame e chiedendone la reiezione.
Con note autorizzate del 5.12.2023 ha precisato, depositando la relativa documentazione, che i CP_6
crediti portati da 7 degli atti impositivi erano stati stralciati ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 222 l.
197/2022 e che per i rimanenti (nn. 37920160000803012000 - 37920170000051311000 -
pagina 4 di 7 37920170001485834000 - 37920170002409059000 – 37920200000149815000-
07920170007191700000 – 0792017001444000) aveva chiesto in data 5.4.2019 la Parte_1
definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018 conv. l. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) e in data
30.6.2023 la definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 231 e seguenti l. 197/2022 (c.d. rottamazione quater).
Di conseguenza, sull'accordo di tutte le parti all'udienza, del 13.12.2023 il processo è stato sospeso secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 236 l. 197/2022.
Con atto di riassunzione del 23.12.2024 ha riassunto il processo Controparte_4 documentando l'avvenuto stralcio delle partite azzerate e l'integrale pagamento di quanto dovuto in seguito ai procedimenti di definizione agevolata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale
All'udienza del 10.4.2024 tenutasi mediante collegamento a distanza, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Va preliminarmente esaminato l'ultimo motivo di gravame, che attiene alla costituzione in giudizio di e che mantiene rilevanza anche ai fini della liquidazione delle spese Controparte_4
di lite. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Cassazione
SSUU 30018/2019 secondo cui " Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_1
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_4
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_4
pagina 5 di 7 relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."
In attuazione delle citate norme con il Protocollo di Intesa del 24.9.2020 e successivi Addenda sono state determinate le liti per le quali l'Avvocatura dello Stato mantiene l'obbligo di assumere il patrocinio, non rientrando la presente nelle suddette categorie.
Una volta stabilita la regolare costituzione in giudizio delle parti, il Collegio ha verificato l'avvenuto stralcio delle partite debitorie di valore inferiore a mille euro secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 222 l. 197/2022, precisamente delle cartelle per debiti n. 07920140007964560000 e n. CP_3
07920150013212874000 e degli avvisi di addebito n. 37920140001865468000, n.
37920140002404060000 n. 37920140003392183000, n. 37920150000218442000 e n.
37920150001077072000.
Per quanto riguarda, invece, le cartelle per debiti n. 07920170007191700000 – n. CP_3
0792017001444000 e gli avvisi di addebito n. 37920160000803012000 – n. 37920170000051311000 –
n. 37920170001485834000 – n. 37920170002409059000 – n. 37920200000149815000 ha dato CP_6
atto della estinzione dei debiti a seguito di definizione agevolata.
La sostanziale cessazione della materia del contendere comporta la riforma della sentenza di primo grado con dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione in via amministrativa, secondo quanto espressamente previsto, per gli atti oggetto di definizione agevolata, dalla norma di cui al comma 236 dell'art. 1 l. 197/2022: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Residua la questione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che devono essere nuovamente liquidate.
A tale proposito occorre distinguere i casi dello stralcio ex lege da quello della definizione agevolata.
Per quanto riguarda il primo caso, la circostanza dell'intervenuto sgravio di una delle cartelle di pagamento oggetto di causa non è dipesa dal riconoscimento, da parte dell'ente creditore, dell'infondatezza delle proprie richieste di pagamento, ma dall'applicazione di norma di legge sopravvenuta che prevede lo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione fino alla somma di
Euro 1.000,00 (art. 1 comma 222 l. 197/2002)
pagina 6 di 7 Lo sgravio delle cartelle, nel caso di specie, non è quindi prova della insussistenza del debito, bensì effetto di previsione di legge (sulla legittimità della compensazione delle spese in fattispecie che presentano ipotesi di analogia con la presente cfr. Cass. Sez.
6 - L, 7/11/2018 n. 28311; Sez. 6-5,
7/06/2018 n. 14782; cfr. anche la più risalente Cass. Sez. 1, 29/10/1997 n. 10640).
Pe quanto riguarda, invece, la definizione agevolata, l'estinzione del giudizio prevista dalla norma sopra riportata viene ricondotta ad una fattispecie di rinuncia da parte del debitore ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione agevolata (cfr. Cass. 11/09/2024 n.
24428), per cui le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellante.
Quanto sopra esposto conduce, tenendo presente gli importi oggetto delle due fattispecie di definizione del giudizio, ad una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di un terzo, con la rimanente quota di due terzi a carico di parte appellante. Quanto alla liquidazione, tenendo presente i canoni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, va considerato il valore dei crediti e , per cui l'importo delle partite impugnate era complessivamente pari ad euro CP_3 CP_2
17.568,19 di cui euro 875,97 per le partite di competenza . La quantificazione dell'intero è CP_3
quindi corrispondente ad euro 3.849,00 per e (euro 1.865,00 per il primo grado ed euro CP_2 CP_6
1.984,00 per l'appello) ed euro 1.000,00 per (euro 500,00 per il primo grado ed euro 500,00 per CP_3
l'appello). Consegue la liquidazione pro quota di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell' , come richiesto. CP_6
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/2022, dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna a Parte_1
rifondere alle parti appellate la rimanente quota di 2/3 liquidata come segue:
-a favore di euro 2.566,00 oltre spese generali e oneri di legge con Controparte_4
distrazione a favore del difensore antistatario;
- a favore di euro 2.566,00 oltre spese generali;
CP_2
- a favore di euro 667,00 oltre spese generali. CP_3
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/2022 estensore Dott.ssa
Federica Ferrari promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
FORTE, elettivamente domiciliata in MILANO, GALLERIA SAN BABILA N. 4/A, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELENA ELISABETTA GRIGNOLIO, elettivamente domiciliata in ALESSANDRIA,
PIAZZA D'ANNUNZIO 2, presso il difensore
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e dall'avv. MIRELLA
MOGAVERO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale
) presso i difensori CP_2
Controparte_3
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA SCALMANINI,
[...] P.IVA_3
elettivamente domiciliato in MILANO, VIA MAZZINI 7, presso il difensore pagina 1 di 7 APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento n.07920140007964560, n.07920150013212874, e degli avvisi di addebito n.37920140001865468,
n.37920140002404060, n.37920140003392183, n.37920150000218442, n.37920150001077072 e n.37920160000803012, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dell'intimazione di pagamento n.7920219001755461, e delle cartelle di pagamento n.07920140007964560, n.07920150013212874, n.07920170007191700 e n.07920170014446508, e degli avvisi di addebito n.37920140001865468, n.37920140002404060, n.37920140003392183,
n.37920150000218442, n.37920150001077072, n.37920160000803012, n.37920170000051311,
n.37920170001485834, n.37920170002409059 e n.37920200000149815, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n.7920219001755461, per i motivi esposti in narrativa - dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivievidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio, anche e soprattutto, avendo riguardo alla declaratoria di cessata materia del contendere effettuata in primo grado.
PER L'APPELLATA Controparte_4
Perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di giudizio della ricorrente, sulla base della soccombenza virtuale.
PER L'APPELLATO CP_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, sez.lav. contrariis reiectis:
-respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/22 Parte_1
con conferma della stessa;
In ogni caso:
-dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c. in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa;
pagina 2 di 7 −respingere il ricorso e tutte le domande svolte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto con conferma degli avvisi di addebito nonché dei crediti portati da tali titoli esecutivi;
−in subordine dichiarare l'appellante tenuta al pagamento a favore dell' anche per il tramite di CP_2
di tutte le somme oggetto degli avvisi di addebito per cui è causa Controparte_5
riguardanti contributi, sanzioni civili ed interessi ai sensi della Legge 388/00 oltre somme aggiuntive maturate e maturande o di quelle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio;
-con riferimento agli avvisi di addebito 37920140001865468000, 37920140002404060000,
37920170002409059000 e 37920170001485834000, nella denegata ipotesi in cui la Corte accogliesse l'eccezione di decadenza, peraltro non più riproposta in appello, dichiarare l'appellante tenuta al pagamento delle stesse somme portate dai quattro avvisi di addebito per contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00 maturate e maturande.
Con vittoria di spese e competenze.
-in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale prescrizione dei crediti dell' per assenza di atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito, dichiarare CP_2
l'esclusiva responsabilità di che ha notificato l'intimazione di pagamento Controparte_4
con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite a favore della appellante e dell' . CP_2
In via istruttoria occorrendo l'ente impositore chiede alla Corte d'appello ex art. 210 c.p.c. di ordinare ad la produzione in giudizio degli atti interruttivi relativi agli avvisi di Controparte_4
addebito per cui è causa già richiesti da con Pec del 07.04.2022 (doc. 13). CP_2
PER L'APPELLATO CP_3
Preso atto dell'avvenuto saldo delle pendenze sub judice da parte della sig.a si associa alle Pt_1
istanze formulate dal Concessionario di declaratoria di cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese di lite come per legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.2.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. 352/2022, con cui Parte_1
il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione della medesima avverso l'intimazione di pagamento n.7920219001755461 ricevuta il 14/01/2022, in relazione ai crediti contributivi in essa riportati, ovvero: 4 cartelle per crediti (n. 07920140007964560, n. 07920150013212874, n. CP_3
07920170007191700 e n. 07920170014446508) e 10 avvisi di addebito (n. 37920140001865468, CP_2
n.37920140002404060, n. 37920140003392183, n. 37920150000218442, n. 37920150001077072, n.
37920160000803012, n. 37920170000051311, n. 37920170001485834, n. 37920170002409059 e n.
37920200000149815).
pagina 3 di 7 Il Tribunale, tramite analitico esame di ciascuno dei documenti prodotti dalle parti resistenti, ha ritenuto provata la notifica delle cartelle , degli avvisi di addebito nonché degli ulteriori atti CP_6 CP_2
di interruzione della prescrizione prodotti da . Ha respinto l'eccezione circa la notifica da CP_6
indirizzo pec non rientrante in pubblici registri;
ha respinto l'eccezione relativa al disconoscimento delle copie dei documenti prodotti;
ha respinto, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione;
ha respinto perché inammissibile l'eccezione di decadenza dalla riscossione ex art. 25 D.lgs. n. 46/99 (in quanto da fare valere con l'opposizione all'avviso di addebito); ha respinto l'eccezione circa le modalità di calcolo degli interessi. Ha condannato a rifondere alle parti resistenti le Parte_1
spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori a favore di ciascuna di esse.
Con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale laddove Pt_1
ha ritenuto valide le notifiche via pec degli atti impositivi, provenienti da un indirizzo non rientrante fra quelli contenuti in pubblici registri.
Con il secondo motivo viene censurata la decisione del Tribunale in merito alla ritenuta omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Con il terzo motivo viene criticata la decisione del Tribunale circa le notifiche postali effettuate mediante consegna a persona diversa dal destinatario.
Con il quarto motivo viene nuovamente evidenziata la invalidità della notifica tramite pec sotto il profilo della carenza della documentazione probatoria circa l'avvenuta notifica egli atti tramite un indirizzo di posta elettronica certificato del mittente, risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa. In mancanza, la notifica è inesistente e non può applicarsi il meccanismo della sanatoria previsto dall'art. 156 c.p.c.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante sostiene che la domanda di rateizzazione avanzata dalla non comporta riconoscimento del debito. Pt_1
Con il sesto motivo l'appellante argomenta in ordine alla durata quinquennale e non decennale della prescrizione dei crediti contributivi portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Con il settimo ed ultimo motivo viene sostenuta l'invalidità della procura resa a favore di avvocato del libero foro da parte di e la conseguente inutilizzabilità delle difese e Controparte_4
produzioni della parte invalidamente costituita.
Si sono costituiti in giudizio gli enti appellati, contestando integralmente il gravame e chiedendone la reiezione.
Con note autorizzate del 5.12.2023 ha precisato, depositando la relativa documentazione, che i CP_6
crediti portati da 7 degli atti impositivi erano stati stralciati ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 222 l.
197/2022 e che per i rimanenti (nn. 37920160000803012000 - 37920170000051311000 -
pagina 4 di 7 37920170001485834000 - 37920170002409059000 – 37920200000149815000-
07920170007191700000 – 0792017001444000) aveva chiesto in data 5.4.2019 la Parte_1
definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018 conv. l. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) e in data
30.6.2023 la definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 231 e seguenti l. 197/2022 (c.d. rottamazione quater).
Di conseguenza, sull'accordo di tutte le parti all'udienza, del 13.12.2023 il processo è stato sospeso secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 236 l. 197/2022.
Con atto di riassunzione del 23.12.2024 ha riassunto il processo Controparte_4 documentando l'avvenuto stralcio delle partite azzerate e l'integrale pagamento di quanto dovuto in seguito ai procedimenti di definizione agevolata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale
All'udienza del 10.4.2024 tenutasi mediante collegamento a distanza, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
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Va preliminarmente esaminato l'ultimo motivo di gravame, che attiene alla costituzione in giudizio di e che mantiene rilevanza anche ai fini della liquidazione delle spese Controparte_4
di lite. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Cassazione
SSUU 30018/2019 secondo cui " Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
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, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_1
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_4
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_4
pagina 5 di 7 relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."
In attuazione delle citate norme con il Protocollo di Intesa del 24.9.2020 e successivi Addenda sono state determinate le liti per le quali l'Avvocatura dello Stato mantiene l'obbligo di assumere il patrocinio, non rientrando la presente nelle suddette categorie.
Una volta stabilita la regolare costituzione in giudizio delle parti, il Collegio ha verificato l'avvenuto stralcio delle partite debitorie di valore inferiore a mille euro secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 222 l. 197/2022, precisamente delle cartelle per debiti n. 07920140007964560000 e n. CP_3
07920150013212874000 e degli avvisi di addebito n. 37920140001865468000, n.
37920140002404060000 n. 37920140003392183000, n. 37920150000218442000 e n.
37920150001077072000.
Per quanto riguarda, invece, le cartelle per debiti n. 07920170007191700000 – n. CP_3
0792017001444000 e gli avvisi di addebito n. 37920160000803012000 – n. 37920170000051311000 –
n. 37920170001485834000 – n. 37920170002409059000 – n. 37920200000149815000 ha dato CP_6
atto della estinzione dei debiti a seguito di definizione agevolata.
La sostanziale cessazione della materia del contendere comporta la riforma della sentenza di primo grado con dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione in via amministrativa, secondo quanto espressamente previsto, per gli atti oggetto di definizione agevolata, dalla norma di cui al comma 236 dell'art. 1 l. 197/2022: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Residua la questione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che devono essere nuovamente liquidate.
A tale proposito occorre distinguere i casi dello stralcio ex lege da quello della definizione agevolata.
Per quanto riguarda il primo caso, la circostanza dell'intervenuto sgravio di una delle cartelle di pagamento oggetto di causa non è dipesa dal riconoscimento, da parte dell'ente creditore, dell'infondatezza delle proprie richieste di pagamento, ma dall'applicazione di norma di legge sopravvenuta che prevede lo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione fino alla somma di
Euro 1.000,00 (art. 1 comma 222 l. 197/2002)
pagina 6 di 7 Lo sgravio delle cartelle, nel caso di specie, non è quindi prova della insussistenza del debito, bensì effetto di previsione di legge (sulla legittimità della compensazione delle spese in fattispecie che presentano ipotesi di analogia con la presente cfr. Cass. Sez.
6 - L, 7/11/2018 n. 28311; Sez. 6-5,
7/06/2018 n. 14782; cfr. anche la più risalente Cass. Sez. 1, 29/10/1997 n. 10640).
Pe quanto riguarda, invece, la definizione agevolata, l'estinzione del giudizio prevista dalla norma sopra riportata viene ricondotta ad una fattispecie di rinuncia da parte del debitore ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione agevolata (cfr. Cass. 11/09/2024 n.
24428), per cui le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellante.
Quanto sopra esposto conduce, tenendo presente gli importi oggetto delle due fattispecie di definizione del giudizio, ad una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di un terzo, con la rimanente quota di due terzi a carico di parte appellante. Quanto alla liquidazione, tenendo presente i canoni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, va considerato il valore dei crediti e , per cui l'importo delle partite impugnate era complessivamente pari ad euro CP_3 CP_2
17.568,19 di cui euro 875,97 per le partite di competenza . La quantificazione dell'intero è CP_3
quindi corrispondente ad euro 3.849,00 per e (euro 1.865,00 per il primo grado ed euro CP_2 CP_6
1.984,00 per l'appello) ed euro 1.000,00 per (euro 500,00 per il primo grado ed euro 500,00 per CP_3
l'appello). Consegue la liquidazione pro quota di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell' , come richiesto. CP_6
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 325/2022, dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna a Parte_1
rifondere alle parti appellate la rimanente quota di 2/3 liquidata come segue:
-a favore di euro 2.566,00 oltre spese generali e oneri di legge con Controparte_4
distrazione a favore del difensore antistatario;
- a favore di euro 2.566,00 oltre spese generali;
CP_2
- a favore di euro 667,00 oltre spese generali. CP_3
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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