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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 17399/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. 699/2024) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Bacoli (NA) alla Via Scalandrone n. 77, ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso lo studio dell'Avv. SERGIO D'ANDREA dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato a margine del ricorso (comunicazioni alla mail: al fax n. Email_1
081.282309 ed alla PEC: ) Email_2
-ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
) Email_3
-resistente –
OGGETTO: RIPRISTINO DEL DIRITTO A PERCEPIRE L'ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA' EX LEGE 222/84 ART. 1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 24.07.2024 il ricorrente indicato in epigrafe evidenziava quanto segue:
- che ritenendosi invalido, in data 19.01.2023, aveva presentato all' di Napoli CP_1 domanda di assegno ordinario di invalidità che non veniva accolta;
- che avverso il provvedimento di reiezione aveva presentato, in data 06.03.2023, ricorso al Comitato Provinciale che, però, non provvedeva a definire il ricorso nei termini di legge;
- che, successivamente, aveva depositato istanza di ATP (R.G. 699/2024) procedimento nel quale in data 04.04.2024 veniva conferito incarico al CTU il quale - al Persona_2 termine dell'indagine peritale – concludeva per la non esistenza di una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro specifica;
- di aver presentato dissenso avverso le conclusioni del CTU non condividendo nel modo più assoluto le risultanze della indagine peritale, e poi depositato il presente ricorso;
- che, nella relazione peritale acquisita al procedimento di ATP, il CTU aveva affermato che egli era affetto dalle seguenti patologie: “poliglobulia, sindrome Arnold RI tipo I, ipertensione arteriosa, obesità, artrosi polidistrettuale” mentre, al contrario, il quadro patologico complessivo è più ampio e grave di quello rappresentato dal CTU e consistente nelle seguenti patologie: “sindrome delle apnee notturne in CPAP, poliglobulia in salassoterapia, sindrome di Arnold RI tipo I, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa cronica con linfagite, sindrome e di Gilbert, cervicalgia da cervicoartrosi con discopatie (
C5-C6 e C6-C7, lombalgia cronica da discopatie multiple ( da L1 a L4), Protrusioni discali D12- L1, L4-L5, L5-S1, gonalgia da gonartrosi bilaterale, sindrome tunnel carpale a sx,”, come già riportato nei certificati medici allegati agli atti di causa e che qui si riproducono ( cert. vis. pneumologica del 29.02.2024; cert. vis ortopedica del 22.02.2024; cert. vis cardiologica del 14.02.2024; referto RM rachide cervicale del 18.10.2023; referto RX ginocchia del 30.08.2023);
- che, quindi la diagnosi effettata dal CTU nel procedimento di ATP appare estremamente parziale e riduttiva.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. A: diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_4
All'odierna udienza cartolare del 22.5.2025 a seguito del provvedimento disposto ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata discussa dalle parti mediante deposito di note scritte e poi assegnata in riserva sciolta in data odierna col deposito della presente motivazione completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il tutto previa riunione a questo procedimento (avente N.R.G 17399/2024) del fascicolo di
ATP (avente n.r.g. 699/2024).
Nel merito la domanda è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU dr. ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di Per_3 conferimento dell'incarico e, non si è limitata ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita.
Il CTU ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio Per_3 dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 riconoscendo una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3 previsti dalla legge richiamata (modificando gli esiti peritali già accertati sia nella fase amministrativa che in quella di ATP).
Ha scritto, infatti, il CTU Dr. nell'elaborato peritale depositato in data 18.5.2025 Per_3 nelle considerazioni medico-legali finali che il di anni 58, sulla base della Parte_1 visita medica effettuata e della documentazione esibita, risulta affetto dalle seguenti patologie: “Ipertensione arteriosa e popliglobulia in trattamento con salassoterapia periodica. Obesità. in trattamento con C-Pap. Artrosi polidistrettuale. Discopatie CP_2 multiple”.
Aggiunge il CTU sulla base del quesito proposto che “ci si esprimerà in relazione alla riduzione che tali patologie determinano sullo svolgimento delle attività lavorative in occupazioni le confacenti le attitudini della ricorrente, valutando se il complesso patologico riscontrato ne possa determinare una riduzione superiore ai 2/3.
Si precisa che in tali fattispecie, non esistono tabelle di legge di riferimento per la valutazione delle riduzioni delle capacità lavorative rispetto alle patologie riscontrate, proprio alla luce della peculiarità che la valutazione assume caso per caso. Il ricorrente ha svolto lavoro come operaio generico edile con qualifica di muratore. L'attività lavorativa prevede impegno diurno con movimentazione di carichi anche di notevole entità. In relazione alle patologie riscontrate si valuterà la loro incidenza sul tipo di lavoro svolto. L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e senza evidenza attuale di complicazioni o danno d'organo può essere inquadrata in una classe NYHA prima la quale non prevede limitazioni nello svolgimento di attività ordinaria. Pertanto tale condizione non presenta limitazioni dell'attività svolta. La poliglobulia è una patologia caratterizzata da incremento della parte corpuscolata del sangue con conseguente incremento dell'emtocrito per presenza di sangue molto viscoso e facilmente soggetto a coagulazione. La patologia in esame è soggetta a terapia medica anti-aggregante e prevede periodici salasso-terapie. Tale condizione incide sulla capacità lavorativa in quanto determina riposo domiciliare nei giorni di terapia all'incirca 1 volta al mese. L'OSAS è una patologia caratterizzata da ostruzione bronchiale notturna che determina periodi di apnee. Ciò comporta stanchezza e spossatezza diurna con difficoltà di attenzione e svolgimento del lavoro. L'obesità è una patologia legata ad un incremento ponderale con sovraccarico a livello di vari organi ed apparati. Nello specifico si tratta di un obesità di II grado con BMI di 35, che può determinare limitazioni soprattutto a livello dell'apparato osteo-articolare e di quello respiratorio aumentando la patologia ostruttiva.
La patologia ortopedica è caratterizzata da artrosi dei grossi cingoli degli arti inferiori con limitazione funzionale antalgica inoltre la patologia del rachide caratterizzata da discopatie multiple a carico del tratto cervicale e lombare con artrosi interdiscale e disidratazione dei dischi intervertebrale è una condizione che non solo determina grave limitazione funzionale, ma tende ad aggravarsi con attività lavorativa manuale e movimentazione di carichi per le quali tali condizioni rappresentano una controindicazione.”
Conseguentemente nell'elaborato peritale in atti il CTU conclude affermando che Per_3
“Pertanto sulla base del complesso quadro patologico valutato si ritiene che il ricorrente presenti una limitazione nella capacità confacente le proprie abitudini in misura superiore ai 2/3”; il ricorrente sig. presenta in definitiva, aggiunge il CTU “un complesso Parte_1 patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini in misura superiore ai 2/3. Condizione da riconoscere dalla data della domanda amministrativa”.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal mese di febbraio 2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 19.1.2023; cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr. . Per_3
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento Per_3 dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio richiesto dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84. Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va ribadito che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di conseguenza, CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a partire dal 1°/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa). Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva avuto riguardo al totale accoglimento dell'opposizione (la decorrenza individuata dal CTU è dalla data di deposito della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese delle due CTU vengono poste a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione del 24.7.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara persona che presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini in misura superiore ai 2/3 dalla data della domanda amministrativa (gennaio 2023); b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex lege 222/83 dal 1°.
2.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.00/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note scritte disposte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 17399/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. 699/2024) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Bacoli (NA) alla Via Scalandrone n. 77, ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso lo studio dell'Avv. SERGIO D'ANDREA dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato a margine del ricorso (comunicazioni alla mail: al fax n. Email_1
081.282309 ed alla PEC: ) Email_2
-ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
) Email_3
-resistente –
OGGETTO: RIPRISTINO DEL DIRITTO A PERCEPIRE L'ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA' EX LEGE 222/84 ART. 1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 24.07.2024 il ricorrente indicato in epigrafe evidenziava quanto segue:
- che ritenendosi invalido, in data 19.01.2023, aveva presentato all' di Napoli CP_1 domanda di assegno ordinario di invalidità che non veniva accolta;
- che avverso il provvedimento di reiezione aveva presentato, in data 06.03.2023, ricorso al Comitato Provinciale che, però, non provvedeva a definire il ricorso nei termini di legge;
- che, successivamente, aveva depositato istanza di ATP (R.G. 699/2024) procedimento nel quale in data 04.04.2024 veniva conferito incarico al CTU il quale - al Persona_2 termine dell'indagine peritale – concludeva per la non esistenza di una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro specifica;
- di aver presentato dissenso avverso le conclusioni del CTU non condividendo nel modo più assoluto le risultanze della indagine peritale, e poi depositato il presente ricorso;
- che, nella relazione peritale acquisita al procedimento di ATP, il CTU aveva affermato che egli era affetto dalle seguenti patologie: “poliglobulia, sindrome Arnold RI tipo I, ipertensione arteriosa, obesità, artrosi polidistrettuale” mentre, al contrario, il quadro patologico complessivo è più ampio e grave di quello rappresentato dal CTU e consistente nelle seguenti patologie: “sindrome delle apnee notturne in CPAP, poliglobulia in salassoterapia, sindrome di Arnold RI tipo I, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa cronica con linfagite, sindrome e di Gilbert, cervicalgia da cervicoartrosi con discopatie (
C5-C6 e C6-C7, lombalgia cronica da discopatie multiple ( da L1 a L4), Protrusioni discali D12- L1, L4-L5, L5-S1, gonalgia da gonartrosi bilaterale, sindrome tunnel carpale a sx,”, come già riportato nei certificati medici allegati agli atti di causa e che qui si riproducono ( cert. vis. pneumologica del 29.02.2024; cert. vis ortopedica del 22.02.2024; cert. vis cardiologica del 14.02.2024; referto RM rachide cervicale del 18.10.2023; referto RX ginocchia del 30.08.2023);
- che, quindi la diagnosi effettata dal CTU nel procedimento di ATP appare estremamente parziale e riduttiva.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. A: diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. ). Per_4
All'odierna udienza cartolare del 22.5.2025 a seguito del provvedimento disposto ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata discussa dalle parti mediante deposito di note scritte e poi assegnata in riserva sciolta in data odierna col deposito della presente motivazione completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il tutto previa riunione a questo procedimento (avente N.R.G 17399/2024) del fascicolo di
ATP (avente n.r.g. 699/2024).
Nel merito la domanda è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU dr. ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di Per_3 conferimento dell'incarico e, non si è limitata ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita.
Il CTU ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio Per_3 dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 riconoscendo una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3 previsti dalla legge richiamata (modificando gli esiti peritali già accertati sia nella fase amministrativa che in quella di ATP).
Ha scritto, infatti, il CTU Dr. nell'elaborato peritale depositato in data 18.5.2025 Per_3 nelle considerazioni medico-legali finali che il di anni 58, sulla base della Parte_1 visita medica effettuata e della documentazione esibita, risulta affetto dalle seguenti patologie: “Ipertensione arteriosa e popliglobulia in trattamento con salassoterapia periodica. Obesità. in trattamento con C-Pap. Artrosi polidistrettuale. Discopatie CP_2 multiple”.
Aggiunge il CTU sulla base del quesito proposto che “ci si esprimerà in relazione alla riduzione che tali patologie determinano sullo svolgimento delle attività lavorative in occupazioni le confacenti le attitudini della ricorrente, valutando se il complesso patologico riscontrato ne possa determinare una riduzione superiore ai 2/3.
Si precisa che in tali fattispecie, non esistono tabelle di legge di riferimento per la valutazione delle riduzioni delle capacità lavorative rispetto alle patologie riscontrate, proprio alla luce della peculiarità che la valutazione assume caso per caso. Il ricorrente ha svolto lavoro come operaio generico edile con qualifica di muratore. L'attività lavorativa prevede impegno diurno con movimentazione di carichi anche di notevole entità. In relazione alle patologie riscontrate si valuterà la loro incidenza sul tipo di lavoro svolto. L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e senza evidenza attuale di complicazioni o danno d'organo può essere inquadrata in una classe NYHA prima la quale non prevede limitazioni nello svolgimento di attività ordinaria. Pertanto tale condizione non presenta limitazioni dell'attività svolta. La poliglobulia è una patologia caratterizzata da incremento della parte corpuscolata del sangue con conseguente incremento dell'emtocrito per presenza di sangue molto viscoso e facilmente soggetto a coagulazione. La patologia in esame è soggetta a terapia medica anti-aggregante e prevede periodici salasso-terapie. Tale condizione incide sulla capacità lavorativa in quanto determina riposo domiciliare nei giorni di terapia all'incirca 1 volta al mese. L'OSAS è una patologia caratterizzata da ostruzione bronchiale notturna che determina periodi di apnee. Ciò comporta stanchezza e spossatezza diurna con difficoltà di attenzione e svolgimento del lavoro. L'obesità è una patologia legata ad un incremento ponderale con sovraccarico a livello di vari organi ed apparati. Nello specifico si tratta di un obesità di II grado con BMI di 35, che può determinare limitazioni soprattutto a livello dell'apparato osteo-articolare e di quello respiratorio aumentando la patologia ostruttiva.
La patologia ortopedica è caratterizzata da artrosi dei grossi cingoli degli arti inferiori con limitazione funzionale antalgica inoltre la patologia del rachide caratterizzata da discopatie multiple a carico del tratto cervicale e lombare con artrosi interdiscale e disidratazione dei dischi intervertebrale è una condizione che non solo determina grave limitazione funzionale, ma tende ad aggravarsi con attività lavorativa manuale e movimentazione di carichi per le quali tali condizioni rappresentano una controindicazione.”
Conseguentemente nell'elaborato peritale in atti il CTU conclude affermando che Per_3
“Pertanto sulla base del complesso quadro patologico valutato si ritiene che il ricorrente presenti una limitazione nella capacità confacente le proprie abitudini in misura superiore ai 2/3”; il ricorrente sig. presenta in definitiva, aggiunge il CTU “un complesso Parte_1 patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini in misura superiore ai 2/3. Condizione da riconoscere dalla data della domanda amministrativa”.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal mese di febbraio 2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 19.1.2023; cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr. . Per_3
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento Per_3 dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio richiesto dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84. Lo scrivente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va ribadito che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di conseguenza, CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a partire dal 1°/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa). Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nella parte dispositiva avuto riguardo al totale accoglimento dell'opposizione (la decorrenza individuata dal CTU è dalla data di deposito della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine, (31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese delle due CTU vengono poste a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione del 24.7.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara persona che presenta Parte_1 un complesso patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini in misura superiore ai 2/3 dalla data della domanda amministrativa (gennaio 2023); b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex lege 222/83 dal 1°.
2.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.00/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile