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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7550/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del […], 4 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex 702 bis c.p.c. del Tribunale di Rieti n.861/2019
e vertente tra
, Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari
- appellanti – nei confronti di
CP_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Guidoni
-appellato-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Rieti, con ordinanza n.861/2019, emessa a seguito di giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata il 23/10/2019, dispose la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta da elativamente all'immobile sito in Fiano Romano (RM), Parte_1 Via Dello Sport n. 49, identificato al catasto fabbricati del Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 23, particella 89, eseguita in data 19.03.2005.
-Le vicende di causa possono così riassumersi:
- , odierno appellato, domandò al Tribunale di Rieti la cancellazione della trascrizione CP_1 della domanda giudiziale proposta in separato giudizio da parte di (odierna Parte_1 appellante) e volta ad ottenere lo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili e immobili tra le parti sussistente e attribuire a ciascuna delle parti in causa, previa predisposizione del progetto di divisione, in quanto rigettata sia in primo grado che in appello;
si costituì in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso;
Parte_1 All'esito il Tribunale accolse la domanda sul rilievo che la stessa possa essere proposta, mancando l'accordo sulla canc. della trascr., in via giudiziaria, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, con condanna alle spese;
-da qui l'appello della parte soccombente., che con unico motivo dedusse l'”error in judicando” commesso dal primo giudice, il quale avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 2668 c.c. e degli artt. 287 e ss. c.p.c. per aver erroneamente accolto la domanda proposta dall'odierno appellato omettendo di considerare che la domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda giudiziale non poteva formare oggetto di un giudizio autonomo;
si costituì in giudizio che dedusse, l'Inammissibilità dell'appello , chiedendone CP_1 comunque il rigetto nel merito de e la condanna dell'appellante ai danni, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.,
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
-in primo luogo, per esigenze di ruolo, il Presidente del collegio sostituisce come estensore il consigliere relatore;
Ritenuto che
, in rito, contrariamente da quanto dedotto dall'appellato l'atto di appello è sufficientemente specifico, sicchè ne va confermata l'ammissibilità;
-nondimeno, nel merito, il motivo è infondato;
parte appellata assume che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale possa essere richiesta, in caso di omissione da parte del giudice del processo in cui tale domanda è stata formulata, solo mediante appello della sentenza o mediante ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale, prospettando una violazione tanto degli artt. 287 c.p.c. e ss., quanto dell'art. 2668 c.c.; Tale motivo non può essere accolto;
-va subito richiamato l'art. 2668, 1° comma c.c., secondo cui la cancellazione della trascrizione delle domande rigettate (di cui agli art. 2652 e 2653) “si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.”;
la giurisprudenza precisa che siffatta cancellazione deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima (Cass. 12 febbraio 2016 n. 2896), senza necessità di una esplicita domanda di parte (Cass. n. 1859/1991; Cass, n.12444/2000), essendo consequenziale al rigetto della domanda, in quanto costituisce un elemento oggettivo della sentenza di rigetto (Cass. n. 1859/1991 cit,; Cass. n. 12444/2000);
-è poi dirimente il rilievo che l'art. 2668 c.c. non prescrive l'obbligatorietà dell'adozione dello strumento della correzione dell'errore materiale in caso di omissione di suddetta cancellazione (pur se tale procedimento può essere conveniente dal punto di vista dell'economia processuale); d'altro canto gli stessi artt. 287 c.p.c. ss. non escludono affatto la possibilità di ricorrere ad un giudizio autonomo (arg. anche ex Cass. 2896\16 cit., secondo cui la cancellazione, pur se eccezionalmente, può essere disposta anche nel giudizio di legittimità; di conseguenza la S.C. ha rigettato il ricorso per la correzione dell'errore materiale di una decisione di legittimità che non aveva ordinato detta cancellazione in un'ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 2668 c.c.);
-nella specie il giudice di prime cure ha correttamente applicato tali principi, avendo accolto la domanda di cancellazione sul rilievo che la stessa possa essere chiesta anche mediante autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo (Cass. n.1859/1991; Cass. n. 13127/2010);
-Va in ultimo esaminata la domanda dell'appellato, volta a conseguire l'accertamento della responsabilità di parte appellata ex art. 96 c.p.c. comma 3;
- di contro, va rimarcato che l'applicabilità di tale norma in appello va valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi di appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame (Cass. 26/03/2013, n. 7620); ne segue che la pronuncia di responsabilità ex art. 96 cit. , non può discendere automaticamente dall'inammissibilità o dall'infondatezza dell'appello, essendo la stessa applicabile solo nel caso in cui la pretestuosità sia rinvenuta in termini oggettivi dagli atti del processo, attraverso il compimento di atti o condotte processuali (Cass. n.26545/2021);
-nella specie non sussistono i rigorosi presupposti sopra richiamati : parte appellante, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, ha proposto un gravame che, benchè infondato nel merito, non è pretestuoso nei fini, in quanto volto a ribadire le proprie argomentazioni circa la questione oggetto di controversia e ad ottenere una rivisitazione della decisione del giudice di primo grado, senza che possa riscontrarsi alcuna condotta processuale improntata a mala fede o colpa grave;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2042,00, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7550/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del […], 4 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex 702 bis c.p.c. del Tribunale di Rieti n.861/2019
e vertente tra
, Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari
- appellanti – nei confronti di
CP_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Guidoni
-appellato-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Rieti, con ordinanza n.861/2019, emessa a seguito di giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata il 23/10/2019, dispose la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta da elativamente all'immobile sito in Fiano Romano (RM), Parte_1 Via Dello Sport n. 49, identificato al catasto fabbricati del Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 23, particella 89, eseguita in data 19.03.2005.
-Le vicende di causa possono così riassumersi:
- , odierno appellato, domandò al Tribunale di Rieti la cancellazione della trascrizione CP_1 della domanda giudiziale proposta in separato giudizio da parte di (odierna Parte_1 appellante) e volta ad ottenere lo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili e immobili tra le parti sussistente e attribuire a ciascuna delle parti in causa, previa predisposizione del progetto di divisione, in quanto rigettata sia in primo grado che in appello;
si costituì in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso;
Parte_1 All'esito il Tribunale accolse la domanda sul rilievo che la stessa possa essere proposta, mancando l'accordo sulla canc. della trascr., in via giudiziaria, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, con condanna alle spese;
-da qui l'appello della parte soccombente., che con unico motivo dedusse l'”error in judicando” commesso dal primo giudice, il quale avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 2668 c.c. e degli artt. 287 e ss. c.p.c. per aver erroneamente accolto la domanda proposta dall'odierno appellato omettendo di considerare che la domanda di cancellazione della trascrizione della precedente domanda giudiziale non poteva formare oggetto di un giudizio autonomo;
si costituì in giudizio che dedusse, l'Inammissibilità dell'appello , chiedendone CP_1 comunque il rigetto nel merito de e la condanna dell'appellante ai danni, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.,
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
-in primo luogo, per esigenze di ruolo, il Presidente del collegio sostituisce come estensore il consigliere relatore;
Ritenuto che
, in rito, contrariamente da quanto dedotto dall'appellato l'atto di appello è sufficientemente specifico, sicchè ne va confermata l'ammissibilità;
-nondimeno, nel merito, il motivo è infondato;
parte appellata assume che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale possa essere richiesta, in caso di omissione da parte del giudice del processo in cui tale domanda è stata formulata, solo mediante appello della sentenza o mediante ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale, prospettando una violazione tanto degli artt. 287 c.p.c. e ss., quanto dell'art. 2668 c.c.; Tale motivo non può essere accolto;
-va subito richiamato l'art. 2668, 1° comma c.c., secondo cui la cancellazione della trascrizione delle domande rigettate (di cui agli art. 2652 e 2653) “si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.”;
la giurisprudenza precisa che siffatta cancellazione deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima (Cass. 12 febbraio 2016 n. 2896), senza necessità di una esplicita domanda di parte (Cass. n. 1859/1991; Cass, n.12444/2000), essendo consequenziale al rigetto della domanda, in quanto costituisce un elemento oggettivo della sentenza di rigetto (Cass. n. 1859/1991 cit,; Cass. n. 12444/2000);
-è poi dirimente il rilievo che l'art. 2668 c.c. non prescrive l'obbligatorietà dell'adozione dello strumento della correzione dell'errore materiale in caso di omissione di suddetta cancellazione (pur se tale procedimento può essere conveniente dal punto di vista dell'economia processuale); d'altro canto gli stessi artt. 287 c.p.c. ss. non escludono affatto la possibilità di ricorrere ad un giudizio autonomo (arg. anche ex Cass. 2896\16 cit., secondo cui la cancellazione, pur se eccezionalmente, può essere disposta anche nel giudizio di legittimità; di conseguenza la S.C. ha rigettato il ricorso per la correzione dell'errore materiale di una decisione di legittimità che non aveva ordinato detta cancellazione in un'ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 2668 c.c.);
-nella specie il giudice di prime cure ha correttamente applicato tali principi, avendo accolto la domanda di cancellazione sul rilievo che la stessa possa essere chiesta anche mediante autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo (Cass. n.1859/1991; Cass. n. 13127/2010);
-Va in ultimo esaminata la domanda dell'appellato, volta a conseguire l'accertamento della responsabilità di parte appellata ex art. 96 c.p.c. comma 3;
- di contro, va rimarcato che l'applicabilità di tale norma in appello va valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi di appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame (Cass. 26/03/2013, n. 7620); ne segue che la pronuncia di responsabilità ex art. 96 cit. , non può discendere automaticamente dall'inammissibilità o dall'infondatezza dell'appello, essendo la stessa applicabile solo nel caso in cui la pretestuosità sia rinvenuta in termini oggettivi dagli atti del processo, attraverso il compimento di atti o condotte processuali (Cass. n.26545/2021);
-nella specie non sussistono i rigorosi presupposti sopra richiamati : parte appellante, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, ha proposto un gravame che, benchè infondato nel merito, non è pretestuoso nei fini, in quanto volto a ribadire le proprie argomentazioni circa la questione oggetto di controversia e ad ottenere una rivisitazione della decisione del giudice di primo grado, senza che possa riscontrarsi alcuna condotta processuale improntata a mala fede o colpa grave;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2042,00, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)