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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
_____________________
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 148/2025 promosso in proprio da Parte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
; Parte_1
considerato che non si è reso necessario instaurare il contraddittorio, posto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dallo stesso debitore;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti (€ 1.596.669,00 al 30/11/2024), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido (€ 892,00), con perdite per oltre un milione di Euro;
Pagina 1 di 4
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Castelli di Calepio (BG);
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione e commercio di materie plastiche e acciaio per impianti industriali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII, essendo invece accertato il superamento dei limiti dimensionali nei bilanci in atti (anni 2023 e 2024); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. DARIO DONADONI, iscritto dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII
considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
*************
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Castelli di Calepio (BG), in persona del legale rappresentante Controparte_1
(C.F. ); C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore l'avv. DARIO DONADONI (C.F. ); C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pagina 2 di 4 digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 06/08/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Pagina 3 di 4 Bergamo, 17/04/2025
Il Giudice Estensore
D.ssa Maria Magrì
Il Presidente
Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio
___________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
_____________________
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 148/2025 promosso in proprio da Parte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
; Parte_1
considerato che non si è reso necessario instaurare il contraddittorio, posto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta dallo stesso debitore;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti (€ 1.596.669,00 al 30/11/2024), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido (€ 892,00), con perdite per oltre un milione di Euro;
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considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Castelli di Calepio (BG);
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione e commercio di materie plastiche e acciaio per impianti industriali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII, essendo invece accertato il superamento dei limiti dimensionali nei bilanci in atti (anni 2023 e 2024); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. DARIO DONADONI, iscritto dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII
considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
*************
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Castelli di Calepio (BG), in persona del legale rappresentante Controparte_1
(C.F. ); C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore l'avv. DARIO DONADONI (C.F. ); C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pagina 2 di 4 digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 06/08/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Pagina 3 di 4 Bergamo, 17/04/2025
Il Giudice Estensore
D.ssa Maria Magrì
Il Presidente
Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio