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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1212/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Corsaro Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Olcenengo (VC) il
01/04/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Olcenengo (VC) il 01/04/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il cane IR resterà con la Sig.ra dal lunedì al mercoledì e con il CP_1
Sig. dal giovedì alla domenica. Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento Pt_1 dell'animale durante i periodi di propria spettanza, mentre le spese veterinarie eventualmente necessarie saranno divise al 50% tra le parti;
2. DÀ ATTO che la Sig.ra si accollerà la residua parte del mutuo in essere presso CP_1
Banca Intesa Sanpaolo, all'epoca contratto da entrambe le parti per l'acquisto dell'immobile coniugale di Olcenengo (VC). A fronte di ciò il Sig. si impegna a vendere e la Sig.ra Pt_1 si impegna ad acquistare la quota del 50% dell'immobile coniugale sito in CP_1
Olcenengo (VC), Via Garibaldi n. 6, così censito al NCEU del medesimo Comune:
- foglio 8 part. 107 sub. 5, piano T-1 Cat. A/3, Classe U, Consistenza 6,5 vani, Rendita €
285,34;
- foglio 8 part. 107 sub. 6, piano T Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 11 mq, Rendita € 21,59;
- foglio 8 part. 107 sub. 7, piano T Cat. C/2, Classe U, Consistenza 31 mq, Rendita € 35,22; al prezzo di Euro 10.000,00, da pagarsi al Sig. con le seguenti modalità: Parte_1
- 5.000,00 Euro entro l'udienza fissata per la pronuncia di separazione;
- 5.000,00 Euro in n. 25 rate mensili da Euro 200,00 cadauna con decorrenza dal mese successivo all'udienza di separazione. Il rogito avverrà entro due mesi dalla data dell'udienza e le spese dell'atto notarile saranno interamente a carico della Sig.ra CP_1
3. DÀ ATTO che il Sig. provvederà, entro la data dell'udienza di separazione, a Pt_1 prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali rimasti (capi di abbigliamento, attrezzature sportive per la pesca, monopattino e bicicletta da uomo);
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a contributi per il loro mantenimento e danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni di cui al punto 3) nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo;
5. DÀ ATTO che le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1212/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Corsaro Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Olcenengo (VC) il
01/04/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Olcenengo (VC) il 01/04/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il cane IR resterà con la Sig.ra dal lunedì al mercoledì e con il CP_1
Sig. dal giovedì alla domenica. Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento Pt_1 dell'animale durante i periodi di propria spettanza, mentre le spese veterinarie eventualmente necessarie saranno divise al 50% tra le parti;
2. DÀ ATTO che la Sig.ra si accollerà la residua parte del mutuo in essere presso CP_1
Banca Intesa Sanpaolo, all'epoca contratto da entrambe le parti per l'acquisto dell'immobile coniugale di Olcenengo (VC). A fronte di ciò il Sig. si impegna a vendere e la Sig.ra Pt_1 si impegna ad acquistare la quota del 50% dell'immobile coniugale sito in CP_1
Olcenengo (VC), Via Garibaldi n. 6, così censito al NCEU del medesimo Comune:
- foglio 8 part. 107 sub. 5, piano T-1 Cat. A/3, Classe U, Consistenza 6,5 vani, Rendita €
285,34;
- foglio 8 part. 107 sub. 6, piano T Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 11 mq, Rendita € 21,59;
- foglio 8 part. 107 sub. 7, piano T Cat. C/2, Classe U, Consistenza 31 mq, Rendita € 35,22; al prezzo di Euro 10.000,00, da pagarsi al Sig. con le seguenti modalità: Parte_1
- 5.000,00 Euro entro l'udienza fissata per la pronuncia di separazione;
- 5.000,00 Euro in n. 25 rate mensili da Euro 200,00 cadauna con decorrenza dal mese successivo all'udienza di separazione. Il rogito avverrà entro due mesi dalla data dell'udienza e le spese dell'atto notarile saranno interamente a carico della Sig.ra CP_1
3. DÀ ATTO che il Sig. provvederà, entro la data dell'udienza di separazione, a Pt_1 prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali rimasti (capi di abbigliamento, attrezzature sportive per la pesca, monopattino e bicicletta da uomo);
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a contributi per il loro mantenimento e danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni di cui al punto 3) nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo;
5. DÀ ATTO che le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3