Ordinanza collegiale 27 maggio 2019
Sentenza 30 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 30/06/2023, n. 11010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11010 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 11010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11563/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11563 del 2008, proposto da
Azienda Agricola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA, prot. n. AGEA.AGA.2008.47583 e comunicazione n. CPR65-03344391-P, di data 23 luglio 2008, denominata “Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda agricola ricorrente quale produttrice di latte vaccino e ricevuta dalla medesima in data;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, compresi i provvedimenti AGEA dai quali risultano le operazioni di calcolo, di restituzione e di imputazione del prelievo supplementare a carico del ricorrente per il periodo 2007/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame la società ricorrente, come meglio in epigrafe indicata, agisce per l'annullamento della comunicazione AGEA aventi ad oggetto "Regime Quote Latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda agricola ricorrente quale produttrice di latte vaccino e ricevuta dalla medesima in data 23 luglio 2008, dalla quale risulta il prelievo supplementare imputato alla stessa azienda agricola ricorrente per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera 1 aprile 2007/31 marzo 2008.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con la normativa comunitaria, articolando dodici motivi di ricorso e nella specie per: Violazione dei Reg. CE n. 1788/03, n. 595/04 nonché degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 L. n. 119/2003 così come modificata ed integrata dall'art. 2, comma 3, L. n. 204/2004 per errata quantificazione dei quantitativi di latte commercializzati in Italia e quindi per quantificazione in pejus del prelievo supplementare da riscuotere - illegittimo ed ingiustificato aumento dello stesso nella misura di circa il 40/45 % - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 - difetto di motivazione - Eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento dell'interesse pubblico e falsa rappresentazione della realtà. - Illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare agli artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e all'art. 16 del Reg. CE n. 595/2004 della normativa italiana, ed in particolare dell'art. 9 L. n. 119/03 e dell'art. 2, comma 3, della L. n. 204/2004 - Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme - Eccesso di potere. Illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare agli artt. artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003) e all'art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, della normativa italiana, ed in particolare dell'art. 9 L. n. 119/2003 e dell'art. 2, comma 3, della L. n. 204/2004 - Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme - Eccesso di potere. Illegittimità costituzionale dell'art. 9 L. n. 119/2003 e dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 157/2004, convertito con modificazioni in L. n. 204/2004, con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa ed irragionevolezza - Illegittimità derivata per violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare al Reg. l Reg. CE n. 1788/03 del Consiglio ed ai Regg. CE n. 595/2004 e n. 607/2007 della Commissione, della normativa italiana di attuazione, per il metodo con il quale viene calcolato il prelievo supplementare a carico delle aziende produttrici di latte vaccino, ed in particolare degli artt. 5, 9 e 10 L. n. 119/2003 nonché dell'art. 2, comma 3, L. n. 204/2004 - Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. L. n. 241/1990 - Eccesso di potere. - Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/1992 e 536/1993 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE n. 1788/2003, Reg. CE n. 595/2004 e Reg. CE n. 415/2008) - Illegittimità derivata per illegittimità dei QRI assegnati per il periodo 2007/2008 (e precedenti) - Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria e nazionale per mancato conteggio delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nel periodo 2007/2008 nonché comunque per violazione degli artt. 3 e segg. e 7 segg. della L. n. 241/1990 mancanza di motivazione e violazione del procedimento tipizzato per la compensazione nazionale - Eccesso di potere. Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/1992, 536/1993, 1265/1999, 1392/2001, 1788/2003, 595/2004 e 697/2007 per: - imputazione di prelievo supplementare sulla base di leggi italiane contrastanti con il diritto comunitario; - imputazione di prelievo supplementare su dati assegnati retroattivamente; - mancata disapplicazione della normativa interna in materia - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/1990 - Eccesso di potere. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 nonché dell'art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e dell'art. 3 L. n. 241/90 - incompetenza per carenza di potere - difetto di motivazione - eccesso di potere. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per incompetenza relativa - Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/1990 per assoluta carenza di motivazione, violazione di procedimento tipizzato e comunque mancata comunicazione dell'avvio del procedimento - violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Reg. CE 595/2004 - Eccesso di potere.
La ricorrente ha altresì fatto richiesta di deferire alla Corte di Giustizia, ex art. art. 177 lett. b), Trattato CE, le questioni pregiudiziali già enunciate sub motivi n. 1 e n. 12 ed in particolare la seguente questione pregiudiziale: " Se le norme comunitarie contenute nei Regg. CE n. 1788/04 e n. 595/03 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono un contingentamento della produzione nel settore lattiero - caseario, debbano essere ritenute valide e conformi agli artt. 32 (ex 38) e 33 (ex 39) del Trattato, nel momento in cui gli stessi impongono o comunque vengono interpretati nel senso di imporre gli stati membri di pagare il prelievo supplementare al superamento del limite di garanzia loro assegnato dalla UE, senza possibilità di poter evitare il pagamento nel caso in cui non venga superato il limite totale globale fissato a livello comunitario e che quanto sopra comporta l'illegittimità derivata degli atti qui impugnati".
Si è costituita in resistenza AGEA.
All'udienza del 7 maggio 2019 è stata disposta la cancellazione della causa su istanza del difensore di parte ricorrente, avendo quest'ultima interesse ad attendere il pronunciamento della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto dalla III Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 23 maggio 2018, n. 3074.
Successivamente parte ricorrente ha depositato dapprima istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 71 comma 1 c.p.a, e poi istanza ex art. 80 comma 1 c.p.a, evidenziando che il procedimento C-640/2019 innanzi la Corte di Giustizia, è stato definito con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 febbraio 2021, pubblicata in pari data, e che comunque il procedimento C-377/2019 era tutt'ora pendente.
Nell'approssimarsi della trattazione di merito le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e la società ricorrente ha testualmente richiesto:
"Ove non si ritenga già dimostrata la contrarietà della normativa italiana alla normativa comunitaria in riferimento alle modalità ed alle categorie prioritarie di compensazione, si chiede che l'adito T.A.R., ex artt. 6 e 13 della CEDU, disponga il rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) affinché questa si pronunci sulle seguenti questioni interpretative di diritto (v. in particolare motivi n. 1, 2, 3, 5 e 11 del ricorso introduttivo):
- "se le norme di cui ai Regg. (CE) n. 1788/03 e n. 595/04, che prevedono un contingentamento della produzione nel settore lattiero - caseario, letti anche alla luce dei principi unionali di non discriminazione, di uguaglianza, della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di proporzionalità e di effettività, possono essere ritenute valide e conformi agli artt. 5, 32 (ex 38) e 33 (ex 39) del Trattato, dal momento in cui le stesse impongono, o comunque vengono interpretate nel senso di imporre agli Stati membri di pagare il prelievo supplementare al superamento del limite di garanzia loro assegnato dalla UE, senza possibilità di poter evitare il pagamento nel caso in cui non venga superato il limite totale globale fissato a livello comunitario";
- "se, alla luce dell'art. 16, Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, come modificato dell'art. 1, par. 2, n. 5, del Regolamento (CE) n. 1468/06, applicabile a decorrere 1° aprile 2007 ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento, nonché alla luce dei principi unioni di uguaglianza e di non discriminazione, gli Stati membri possano introdurre, previa consultazione della Commissione, un criterio prioritario di restituzione del prelievo versato in eccesso come quello adottato dal legislatore italiano che, tra tutti i produttori per i quali "la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata", gratifica, in via prioritaria i produttori i cui acquirenti hanno ottemperato all'obbligo (non previsto dal diritto comunitario) di versare mensilmente una parte del prezzo del latte che supera la quota consegne loro attribuita, penalizzando quelli che hanno consegnato ad acquirenti che non hanno rispettato tale obbligo (non previsto dal diritto comunitario)";
- "se i Regg. (CE) n. 1788/2003 e n. 595/2004, letti anche alla luce dei principi unionali di non discriminazione, di uguaglianza, della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di proporzionalità e di effettività, nonché alla luce di quanto motivato al punto 135 della Sentenza 2 dicembre 2014 del Tribunale dell'Unione Europea, in causa T-661/11 - Repubblica italiana / Commissione, possono essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di imporre il pagamento di prelievi supplementari ai produttori in mancanza di dati certi circa la reale produzione nazionale a causa della comprovata mancanza di controlli sulla produzione imputabile agli stessi Stati membri, ferma comunque eventualmente la responsabilità del pagamento del prelievo da parte degli Stati membri all'Unione Europea sulla base delle dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti non concretamente verificate come imposto dai regolamenti in materia".
All'udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del 16 giugno 2023, tenutasi da remoto ex art.
87 comma 4 bis c.p.a. la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto sul rilievo assorbente della contrarietà dei provvedimenti impugnati alla normativa unionale, in conformità agli arresti -anche recenti- del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 520).
Sono in contestazione le operazioni di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo per la campagna 2007/2008, eseguite da AGEA ai sensi dell'art. 9 della l. n. 119/2003 e dell'art. 2, comma 3, L. n. 204/2004.
Cuore dell'impugnativa, in particolare, è la contrarietà delle operazioni di compensazione al diritto comunitario, ed in particolare al Reg. CE n. 1234/07 ed al Reg. CE n. 595/2004, nonché al principio unionale di non discriminazione, siccome il legislatore italiano, prima ha imposto l'obbligo del versamento mensile a carico degli acquirenti ex art. 5, della l. n. 119/03 (obbligo che non sarebbe comunque previsto dal diritto comunitario) e poi stabilito che, in sede di imputazione del prelievo, si procedesse alla restituzione in via prioritaria - con conseguente annullamento del prelievo - nei confronti degli allevatori che avevano consegnato ad acquirenti che avevano rispettato detto obbligo di versamento mensilmente, discriminando quelli (tra cui i ricorrenti medesimi) che avevano consegnato ad acquirenti che non avevano rispetto tale obbligo, per i quali il prelievo è stato interamente confermato.
In tal guisa, conclude parte ricorrente, sarebbe stata introdotta una categoria prioritaria di restituzione del tutto discriminatoria, non basata su criteri oggettivi e del tutto incompatibile con quanto previsto all'art. 16, Reg. CE n. 595/04 e comunque con i regolamenti ed i principi unionali.
Le doglianze sono fondate.
La Corte di Giustizia, invero, con la sentenza dell'11 settembre 2019 (causa C-46/18), ha avuto modo di chiarire che una normativa nazionale (come quella italiana) che, per individuare la categoria prioritaria dei produttori ai quali restituire il prelievo imputato in eccesso, non si limita a richiedere il regolare versamento mensile da parte dell'acquirente, ma stabilisce un ordine di priorità nel rimborso fondato altresì sul rispetto di una normativa nazionale disciplinante le modalità di riscossione del prelievo (incompatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92 punto 43) è incompatibile anche con l'art. 11, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1788/03, il quale non prevede che gli acquirenti possano essere obbligati a versare mensilmente ed anticipatamente il prelievo.
Di poi, con sentenza del 13 gennaio 2022 (causa C-377/19), la Corte di Giustizia ha ulteriormente precisato, ancorché con riferimento a vicenda relativa all'annata lattiera 2005/2006, il principio per cui "L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo".
Sussiste, pertanto, la dedotta incompatibilità della disciplina introdotta con l'art. 9 del d.l. n. 49 del 2003 (convertito nella legge n. 119 del 2003) e della disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 157 del 2004 (convertito nella legge n. 204 del 2004) che richiama, appunto, il predetto art. 9 rispetto alla disciplina comunitaria applicabile all'annata lattiera in esame (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 18 aprile 2023, n. 6649, che richiama sulla questione, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 1311/2021, 3961/2022 e n. 8663/2022).
A tal ultimo riguardo, invero, non può ritenersi che la modifica del Regolamento intervenuta nel 2006, con la conseguente diversità del parametro comunitario di riferimento per l'annata di che trattasi, avrebbe rilievo determinante nell'escludere nel caso in esame, l'applicabilità dei principi enunciati dalla Corte.
In particolare, l'attuale disciplina - a differenza di quella precedente - consente agli Stati membri di prevedere criteri ulteriori e diversi di riassegnazione delle quote di prelievo in eccesso, ponendo l'unica condizione che questi siano previamente concordati con la Commissione UE.
Orbene, non può sostenersi che la nuova versione dell'articolo 16, Reg. 2003/1788 sarebbe stata rispettata, osservando che il testo del d.l. n. 49/2003 dopo la conversione sarebbe stato comunicato alla Commissione in data 27 giugno 2003, e quest'ultima, sia pure a distanza di tempo (nel 2006) in risposta a una segnalazione, si sarebbe espressa nel senso della compatibilità di tale normativa con quella comunitaria.
In altre parole, la previsione di criteri ulteriori per il rimborso si sarebbe potuta (e dovuta) concordare (preventivamente) con la Commissione UE, il che non è stato: dal momento che la modifica apportata nel 2004 alla norma interna del 2003, ritenuta anticomunitaria dalla Corte di Giustizia, comunque non risulta essere stata concordata.
In conclusione, il Collegio ritiene non conforme al diritto eurounitario, per il contrasto con l'art. 16 del Reg. CE 595/2004, l'introduzione, peraltro senza la necessaria "previa" consultazione della Commissione europea, di un "criterio non obiettivo", che consente di fatto di selezionare l'imputazione del prelievo "privilegiando" una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato) basandosi sul rispetto di un obbligo non previsto dal diritto comunitario (il versamento mensile del prelievo) e che, per di più, dipende dalla scelta di un terzo soggetto (l'acquirente) non controllabile o orientabile dai produttori e che, pertanto, discrimina tra loro i produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso.
In ragione dell'illegittimità degli atti impugnati, siccome formati sulla base di norme interne che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto dell'Unione, non vi è ragione per disporre un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, difettando, peraltro, all'attualità e per le ragioni anzidette, la rilevanza (recte l'interesse) della prospettata questione di costituzionalità.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, previa disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle europee e con effetto assorbente sulle residue censure non esaminate, come già ritenuto dalla Sezione in relazione all'annata lattiera 2004-2005 proprio a seguito del sopravvenire della sentenza della Corte di Giustizia del 2022 con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022.
Va, pertanto, disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
La domanda risarcitoria, invece, non essendo adeguatamente circostanziata, tanto quanto all’elemento oggettivo che soggettivo richiesto dalla legge per il suo accoglimento, deve essere rigettata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO