Articolo 1 della Legge 29 marzo 1952, n. 230
Versione
3 maggio 1952
Art. 1. Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui all'"Ente siciliano per le case ai lavoratori", istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 .

Entrata in vigore il 3 maggio 1952
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