Art. 1. Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui all'"Ente siciliano per le case ai lavoratori", istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 .
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui all'"Ente siciliano per le case ai lavoratori", istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 .