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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Tommaseo 52, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
P. VA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare il quale dichiara, ai sensi della legge 80/2005 e successive modifiche, di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.
Email_1 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n 1700/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Per Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma
[...] dell'impugnata sentenza di primo grado n. 1700/23 resa dal Tribunale di Treviso – dott.ssa Daniela Ronzani, in data 03.10.2023, a definizione del procedimento civile R.G. n. 4281/2021, notificata in data 04.10.2023: 1) accogliere le censure indicate nell'atto di appello promosso da delle quali è stata rilevata Parte_1 la conseguente palese violazione di legge, e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della convenuta in ordine al sinistro Controparte_1 per cui è causa;
conseguentemente condannare la medesima
[...]
, in persona del titolare e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti
e subendi dall'attrice per le voci indicate, quantificati nella somma complessiva di
Euro 9.358,54 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché alla restituzione a favore dell'appellante di quanto eventualmente versato dalla stessa in ottemperanza alla condanna in punto di spese legali della sentenza impugnata di primo grado;
2) condannare parte appellata al rimborso delle spese sostenute ed anticipate dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado per l'espletata CT (dr.ssa , per l'importo di Euro Per_1
1.220,00) nonché per l'assistenza medico legale del CTP attoreo (Euro 1.098,00);
3) condannare parte appellata alla rifusione di tutti gli oneri di causa, relativi sia al primo che al grado di giudizio presente, con distrazione da operarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente patrocinio, dichiaratosi antistatario;
4) in via istruttoria: previa ammissione di ogni mezzo di prova e/o eccezione e/o richiesta formulata dall'attrice appellante nel corso del precedente giudizio e non ammesse
e/o rigettate in primo grado.
Per l' di Controparte_1 CP_1
IN VIA PRELIMINARE:
− dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
NEL MERITO:
pagina 2 di 14 − respingersi l'appello perché infondato.
IN OGNI CASO:
− con rifusione delle spese e competenze legali del grado.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 26.6.2021 conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Treviso, l' Controparte_1 esponendo che:
- il 12.10.2020, alle ore 23.30, ella, alla guida del veicolo Dacia (tg. FT 233 MP), mentre percorreva regolarmente la SP 49, in località Oderzo, aveva investito inevitabilmente una grossa capra che improvvisamente era sbucata dal margine destro della propria corsia;
- dopo l'urto l'animale si era dileguato ed era poi stato ritrovato dalle Forze dell'Ordine e riconsegnato all' , Controparte_1 Controparte_1 sua proprietaria;
- in esito al sinistro, ella aveva subito lesioni sia fisiche che materiali;
- a seguito della denunzia del sinistro, aveva ottenuto dalla Compagnia assicuratrice dell' l'importo di euro 1.340,50 ritenuto, però, Controparte_1 non satisfattivo.
1.1 Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si costituiva l' rilevando che sarebbe stato necessario acquisire Controparte_1 il verbale dei Carabinieri intervenuti, che nessuno aveva riportato ferite nell'occorso e che, ad ogni modo, non essendo stato l'urto violento, non era verosimile che la avesse riportato lesioni come quelle indicate nel libello Pt_1 introduttivo. Aggiungeva che le spese mediche indicate dall'attrice erano da collegarsi al precedente intervento chirurgico alla spalla cui ella si era sottoposta;
che, quanto all'assistenza e alla rappresentanza stragiudiziale, era stata inviata un'unica lettera a un soggetto non legittimato;
che il danno da personalizzazione in simili ipotesi non era dovuto;
che nulla era dovuto per gli asseriti trasferimenti.
pagina 3 di 14 Contestava, infine, anche il danno al veicolo nel suo ammontare, ivi compreso il fermo tecnico.
3. Espletata CT medico legale, con sentenza n. 1700/2023, il Tribunale di
Treviso rigettava le domande attoree: il Tribunale, richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 11107/2023) rilevava che, mentre era risultato provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino, privo di qualsivoglia riscontro probatorio appariva l'altro elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, atteso che la danneggiata aveva omesso di dimostrare la dinamica dell'evento e, in particolare, di aver tenuto una condotta di guida prudente tale che, nonostante ogni accortezza, il sinistro non si sarebbe comunque verificato. Inconferente era, poi, il principio di non contestazione invocato dall'attrice essendo l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 doglianze di seguito specificate.
4.1 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto.
4.2 All'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. Con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) la violazione degli artt. 2052, 2054 c.c., 115 (principio di non contestazione) e
116 c.p.c. (valutazione delle prove) non avendo il Tribunale tenuto conto che la convenuta non aveva svolto alcuna specifica contestazione non solo rispetto alla dinamica del sinistro, ma anche alla correttezza della sua condotta di guida, come allegata nell'atto introduttivo, tanto che tutte le ulteriori doglianze della convenuta afferivano unicamente al profilo della quantificazione del danno;
2) la violazione degli artt. 2052, 2054 c.c. (concorso tra presunzioni), 115 c.p.c. e
116 c.p.c. (inversione dell'onere probatorio). Anche nell'ipotesi in cui non si volesse ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, I comma, c.c.,
pagina 4 di 14 gravante in capo all'attrice, il Tribunale avrebbe erratamente disatteso la concorrente presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., nonostante avesse dato atto che dalla documentazione prodotta risultava provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino. Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di un sinistro tra veicolo e animale, il mancato superamento della presunzione da parte del conducente del veicolo non implica esonero da responsabilità del proprietario dell'animale, se questi non abbia vinto la presunzione posta a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito). Pertanto, il Tribunale, nel ritenere che l'attrice non fosse stata in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, I comma, c.c. posta a suo carico, non avrebbe dovuto rigettare la domanda svolta ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma più correttamente graduare la misura del risarcimento in virtù di un presunto concorso di responsabilità.
L'appellante, poi, con il terzo motivo, reitera le istanze risarcitorie formulate nel giudizio di primo grado e chiede (quarto motivo) che le spese di lite di entrambi i gradi vengano poste a carico dell'appellata.
6. Quest'ultima, nel costituirsi, afferma che il Tribunale ha correttamente rigettato le domande attoree, rilevando che dall'attrice non era stata fornita sufficiente prova del nesso di causa tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato;
che non è pertinente il richiamo al principio di cui all'art. 115 c.p.p.; che l'attrice era gravata dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I comma, c.c., presunzione in alcun modo superata;
che non potrebbe operarsi alcuna valutazione in ordine al concorso tra la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. e quella di cui all'art. 2054, I comma, c.c., essendo applicabile al caso di specie unicamente la seconda;
che, in subordine, dovrebbe essere attribuito all'appellante un preponderante concorso colposo, ex art. 1227
c.c., o, in via ulteriormente subordinata, una responsabilità paritetica, per effetto della pari efficacia circa le presunzioni di cui agli artt. 2052 c.c. e 2054, I comma,
c.c.; che nulla potrà in ogni caso essere risarcito a titolo di danno morale o personalizzazione del punto percentuale, non essendo stata allegata e provata la necessità di adeguare i valori tabellari, al pari delle spese di trasporto, di pagina 5 di 14 assistenza legale stragiudiziale e di riparazione del veicolo. Parimenti infondata sarebbe la richiesta del danno da fermo tecnico.
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento nei termini che di seguito si specificheranno.
7.1 Nella stessa sentenza impugnata il Tribunale da atto che dalla documentazione prodotta risultava provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino, come confermato anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta, nella quale si rilevava che dalle sommarie indicazioni rese dai Carabinieri di Vittorio Veneto, a un incaricato dell'attrice, si evinceva che effettivamente una capra aveva attraversato la strada ed era stata investita dal veicolo di proprietà dell'attrice, causando danni alla fanaleria e alla parte frontale.
Il Tribunale, però, ha ritenuto di rigettare le domande in quanto privo di qualsivoglia riscontro probatorio appariva l'altro elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, in particolare la mancata dimostrazione da parte dell'attrice di aver tenuto una condotta di guida prudente tale che, nonostante ogni accortezza, il sinistro non si sarebbe comunque verificato.
7.2 A fronte della circostanza che non vi erano contestazioni in ordine all'avvenuto scontro sulla sede stradale tra l'autovettura condotta dalla e Pt_1
l'animale di proprietà e nella custodia dell' , appare errata la Controparte_1 decisione del Tribunale nel ritenere necessario accertare principalmente ed esclusivamente se la danneggiata avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, senza andare a verificare se anche la proprietaria dell'animale avesse vinto la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.
Per contro, dato per certo l'avvenuto scontro tra il veicolo e l'animale, ciò che rimaneva oscuro era l'accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali doveva essere applicato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre, senza prevalere, con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione pagina 6 di 14 posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 31335/2023; Cass. n. 16550/2022; Cass. n.
4373/2016; Cass. n. 5783/1997).
Nella fattispecie nessuna delle due parti in causa ha superato la presunzione posta a suo carico, né l'appellante, la quale non ha provato di avere tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi, precisamente di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, né l'appellata la quale avrebbe dovuto provare il caso fortuito, cioè dimostrare che la condotta dell'animale si era posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema Corte ritiene il
Collegio che, nella fattispecie, del sinistro occorso debbano ritenersi responsabili, in misura paritaria, sia la conducente dell'autovettura, sia l'appellata, proprietaria dell'animale, con conseguente diritto dell'appellante di essere risarcita per i danni subiti a seguito del sinistro stradale nella misura del 50%.
8. Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta CT medico legale, affidata alla dott.ssa , la quale, rispondendo al quesito formulato Persona_2 dal Tribunale, ha concluso affermando che:
“
1. Nel sinistro subito in data 12.10.2020, la Signora ha riportato Parte_1 una contusione della spalla destra.
2. È conseguito un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 10 (dieci) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di 15 (quindici) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% di ulteriori 25 (venticinque) giorni.
3. Le menomazioni esitate sono produttive di un danno biologico permanente quantificabile in misura del 2% (due per cento).
4. I postumi non hanno incidenza sulla capacità produttiva reddituale propria (la perizianda non lavora da venti anni), sulla sfera lavorativa generica, individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane dell'attrice e non
pagina 7 di 14 concretizzano un rischio di sopramortalità.
5. Si ritiene congrua e pertinente una spesa sanitaria e per consulenza tecnica medico legale di parte pari ad Euro 1.096,00 (millenovantasei/00). L'onorario per consulenza medico legale di parte è documentato mediante preavviso di fattura.
Non si ritengono necessarie spese sanitarie future.
6. Tale lesione è compatibile con l'essersi verificata stante il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza”.
La quantificazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio è congruamente motivata e immune da vizi logici.
8.1 Non possono essere accolte le osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, dott. , genericamente richiamate dall' nella Per_3 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, atteso che il CT ha ben replicato a tali osservazioni (anche contradditorie e semplicistiche – pag. 9 e 10 CT) evidenziando che la superficie contro cui aveva impattato la spalla destra della perizianda – da cui originava la documentata lesione contusiva - era il sedile, in seguito all'urto da contraccolpo conseguente alla brusca frenata e all'impatto contro l'animale, e che, contrariamente a quanto ritenuto dal CTP, il lieve versamento fluido della borsa subacromiondeltoidea era ascrivibile all'evento di causa e non a una condizione morbosa di cronica “sofferenza”. Infatti, il CT ha tenuto in debito conto che la perizianda si era sottoposta a un intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori, otto mesi prima del sinistro, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, il trauma non era temporalmente così contiguo all'intervento chirurgico. Quindi, la manifestata sintomatologia algica, con limitazione funzionale alla spalla destra - che, peraltro, aveva richiesto il trattamento mediante infiltrazione di cortisonico (29.10.2020) - era senz'altro compatibile con un trauma contusivo che aveva determinato una borsite acuta, confermata strumentalmente all'esame RMN eseguito circa un mese dopo (17.11.2020).
8.2 Quanto alla liquidazione del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea trovano applicazione i parametri previsti dall'art. 139 C.d.A., come aggiornati dal d.m. 16.7.2024.
pagina 8 di 14 L'appellante ritiene che non sia applicabile tale normativa in quanto non si rientrerebbe nell'ipotesi di sinistro stradale.
La tesi non può essere condivisa: premesso che è la stessa appellante che richiama la normativa relativa al codice della strada (art. 2054 c.c.), nella fattispecie i danni subiti dalla predetta derivano dalla circolazione stradale nella quale ella era impegnata e la cui causa è da ricondursi proprio a un sinistro conseguente alla circolazione stradale, tenuto conto che l'incidente è stato determinato dalla condotta imprudente e inadeguata della che ha Pt_1 coinvolto l'ovino di proprietà dell'appellata.
Si rientra, pertanto, nell'ipotesi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (art. 139 d.lgs. n.
209/2005).
Tenuto conto che all'epoca del sinistro l'appellante aveva 53 anni, il danno da invalidità permanente, nella misura del 2%, è stimabile in euro 1.635,99 e il danno da invalidità temporanea è stimabile in euro 1.173,85, in valori attuali
(totale euro 2.809,84)
In tema di lesioni micro permanenti occorre considerare che, per effetto delle modifiche della legge 124/17, non è contestabile che l'art. 139 C.d.A. prenda in considerazione anche il danno morale: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. Il testo normativo fa riferimento alla sofferenza soggettiva (condizioni soggettive) del danneggiato ed esclude che possano essere liquidati ulteriori danni non patrimoniali oltre a quelli indennizzabili attraverso un'eventuale personalizzazione del valore tabellare.
pagina 9 di 14 La prova del danno morale, distinto dal danno dinamico relazione, non discende in via automatica dalla sussistenza del danno biologico.
Se è vero che “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - Cass. n. 7513 del 2018), è anche vero che tale danno debba essere quantomeno allegato.
Orbene, nessun aumento può essere riconosciuto all'appellante atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è già stata considerata, ed esclusa, dal CT nella sua valutazione e che l'appellante non ha provato, e prima ancora adeguatamente allegato, di avere subito una vera sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Certamente il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi una sofferenza, ma il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento, o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
pagina 10 di 14 Da tanto segue che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del danno morale (Cass. n. 5547/2024).
I singoli aspetti del danno subiti dall'appellante, genericamente allegati, che attengono semmai ad aspetti dinamico relazionali, (spavento provato in occasione del sinistro;
il dolore fisico al momento dell'urto; i successivi accertamenti di natura diagnostica, nonché le visite specialistiche, cicli di fisioterapie, che avrebbero determinato, contro la volontà della stessa attrice, lo sconvolgimento della sua agenda esistenziale al fine di far fronte alle nuove esigenze terapeutiche e diagnostiche;
la limitazione temporanea della propria autonomia personale) non sono idonei a supportare la pretesa risarcitoria riferita al danno morale.
8.3 Deve essere risarcito, inoltre, anche il danno di natura patrimoniale relativo alla spesa sanitaria e alla consulenza tecnica medico legale di parte, nella misura ritenuta congrua anche dal CT, per un importo complessivo pari a euro 1.096,00
e il danno subito dall'autovettura in relazione al quale vi è in atti la fattura relativa alle spese di riparazione per un importo congruo, come risulta anche dalla valutazione effettuata dalla Compagnia assicuratrice dell'appellata (euro
3.220,54).
8.4 Devono parimenti essere riconosciute le spese di assistenza tecnica stragiudiziale e riconosciuto l'importo richiesto, pari a euro 300,00, tenuto conto dell'attività svolta dallo , concretizzatasi non soltanto nell'invio di una CP_2 missiva ma anche nell'ottenimento del concreto risultato, costituito dall'acconto riconosciuto all'appellante dalla Compagnia assicuratrice anteriormente all'instaurazione del contenzioso.
L'appellata deve essere, quindi, condannata a corrispondere a , a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, l'importo di euro
2.139,44, in valori attuali (euro 7.426.38 ridotto del 50% per la ritenuta responsabilità della a euro 3.713,19, somma dalla quale deve essere Pt_1
pagina 11 di 14 sottratto l'importo di euro 1.573,75 -acconto di euro 1.340,50 corrisposto da
Società Cattolica di assicurazione il 16.12.2020, rivalutato alla data odierna-).
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulla somma capitale, da calcolare sulla somma annualmente devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e rivalutata fino al pagamento dell'acconto e poi fino al saldo.
8.5 Nulla può, invece, essere riconosciuto per l'ulteriore danno patrimoniale dedotto (spese di trasporto) non avendo parte appellante depositato documentazione relativa a tali asserite spese e non potendosi procedere a una liquidazione anche solo forfettaria di tale pregiudizio: in sede giudiziale un danno deve essere dimostrato e può soccorrere la liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. solo se il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
8.6 Né può essere riconosciuto il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato, non essendone certa l'esistenza, non avendo la provato di Pt_1 avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né ha fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Cass.
15089/2015).
8.7 Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale (euro 1.000,00 oltre IVA), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dalla a fronte Pt_1 delle contestazioni mosse dalla convenuta.
8.8 Del pari devono essere riconosciute alla predetta le spese sostenute per il compenso dovuto al consulente di parte, dott. , di cui l'attrice Controparte_3 aveva chiesto la rifusione producendo la relativa notula, in quanto tali spese, inerenti all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201
c.p.c., rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate
(Cass. 3380/2015). Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano, non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della pagina 12 di 14 condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass.
n. 30289/2019).
Tali spese non possono, però, essere riconosciute nella misura richiesta dalla tenuto conto dell'effettivo impegno assunto dal CTP, come si evince dalla Pt_1 lettura della consulenza di ufficio, e del compenso liquidato e riconosciuto al consulente di ufficio. Si reputa, quindi, congrua la somma di euro 600,00, oltre accessori.
9. Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di parte appellata nei confronti di e sono Parte_1 liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, secondo parametri minimi, senza fase istruttoria per il presente grado, considerato che anteriormente all'introduzione del giudizio la aveva Pt_1 ricevuto un acconto, che la domanda è stata accolta in misura nettamente inferiore a quanto richiesto e che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità) con distrazione in favore dell'avv. Massimo Palisi dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1700/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro di euro 2.139,44, oltre Parte_3 interessi come in parte motiva;
- pone a carico dell' le spese Controparte_1 CP_1 della CT disposta nel giudizio di primo grado e condanna la predetta a corrispondere all'appellante le spese sostenute per il consulente di parte, liquidate in euro 600,00, oltre accessori, con interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in pagina 13 di 14 euro per 98,00 anticipazioni e in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 147,00 per anticipazioni e in euro 962,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Palisi dichiaratosi antistatario.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Tommaseo 52, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
P. VA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare il quale dichiara, ai sensi della legge 80/2005 e successive modifiche, di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.
Email_1 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n 1700/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Per Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma
[...] dell'impugnata sentenza di primo grado n. 1700/23 resa dal Tribunale di Treviso – dott.ssa Daniela Ronzani, in data 03.10.2023, a definizione del procedimento civile R.G. n. 4281/2021, notificata in data 04.10.2023: 1) accogliere le censure indicate nell'atto di appello promosso da delle quali è stata rilevata Parte_1 la conseguente palese violazione di legge, e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della convenuta in ordine al sinistro Controparte_1 per cui è causa;
conseguentemente condannare la medesima
[...]
, in persona del titolare e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti
e subendi dall'attrice per le voci indicate, quantificati nella somma complessiva di
Euro 9.358,54 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché alla restituzione a favore dell'appellante di quanto eventualmente versato dalla stessa in ottemperanza alla condanna in punto di spese legali della sentenza impugnata di primo grado;
2) condannare parte appellata al rimborso delle spese sostenute ed anticipate dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado per l'espletata CT (dr.ssa , per l'importo di Euro Per_1
1.220,00) nonché per l'assistenza medico legale del CTP attoreo (Euro 1.098,00);
3) condannare parte appellata alla rifusione di tutti gli oneri di causa, relativi sia al primo che al grado di giudizio presente, con distrazione da operarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente patrocinio, dichiaratosi antistatario;
4) in via istruttoria: previa ammissione di ogni mezzo di prova e/o eccezione e/o richiesta formulata dall'attrice appellante nel corso del precedente giudizio e non ammesse
e/o rigettate in primo grado.
Per l' di Controparte_1 CP_1
IN VIA PRELIMINARE:
− dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
NEL MERITO:
pagina 2 di 14 − respingersi l'appello perché infondato.
IN OGNI CASO:
− con rifusione delle spese e competenze legali del grado.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 26.6.2021 conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Treviso, l' Controparte_1 esponendo che:
- il 12.10.2020, alle ore 23.30, ella, alla guida del veicolo Dacia (tg. FT 233 MP), mentre percorreva regolarmente la SP 49, in località Oderzo, aveva investito inevitabilmente una grossa capra che improvvisamente era sbucata dal margine destro della propria corsia;
- dopo l'urto l'animale si era dileguato ed era poi stato ritrovato dalle Forze dell'Ordine e riconsegnato all' , Controparte_1 Controparte_1 sua proprietaria;
- in esito al sinistro, ella aveva subito lesioni sia fisiche che materiali;
- a seguito della denunzia del sinistro, aveva ottenuto dalla Compagnia assicuratrice dell' l'importo di euro 1.340,50 ritenuto, però, Controparte_1 non satisfattivo.
1.1 Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si costituiva l' rilevando che sarebbe stato necessario acquisire Controparte_1 il verbale dei Carabinieri intervenuti, che nessuno aveva riportato ferite nell'occorso e che, ad ogni modo, non essendo stato l'urto violento, non era verosimile che la avesse riportato lesioni come quelle indicate nel libello Pt_1 introduttivo. Aggiungeva che le spese mediche indicate dall'attrice erano da collegarsi al precedente intervento chirurgico alla spalla cui ella si era sottoposta;
che, quanto all'assistenza e alla rappresentanza stragiudiziale, era stata inviata un'unica lettera a un soggetto non legittimato;
che il danno da personalizzazione in simili ipotesi non era dovuto;
che nulla era dovuto per gli asseriti trasferimenti.
pagina 3 di 14 Contestava, infine, anche il danno al veicolo nel suo ammontare, ivi compreso il fermo tecnico.
3. Espletata CT medico legale, con sentenza n. 1700/2023, il Tribunale di
Treviso rigettava le domande attoree: il Tribunale, richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 11107/2023) rilevava che, mentre era risultato provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino, privo di qualsivoglia riscontro probatorio appariva l'altro elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, atteso che la danneggiata aveva omesso di dimostrare la dinamica dell'evento e, in particolare, di aver tenuto una condotta di guida prudente tale che, nonostante ogni accortezza, il sinistro non si sarebbe comunque verificato. Inconferente era, poi, il principio di non contestazione invocato dall'attrice essendo l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 doglianze di seguito specificate.
4.1 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto.
4.2 All'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. Con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) la violazione degli artt. 2052, 2054 c.c., 115 (principio di non contestazione) e
116 c.p.c. (valutazione delle prove) non avendo il Tribunale tenuto conto che la convenuta non aveva svolto alcuna specifica contestazione non solo rispetto alla dinamica del sinistro, ma anche alla correttezza della sua condotta di guida, come allegata nell'atto introduttivo, tanto che tutte le ulteriori doglianze della convenuta afferivano unicamente al profilo della quantificazione del danno;
2) la violazione degli artt. 2052, 2054 c.c. (concorso tra presunzioni), 115 c.p.c. e
116 c.p.c. (inversione dell'onere probatorio). Anche nell'ipotesi in cui non si volesse ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, I comma, c.c.,
pagina 4 di 14 gravante in capo all'attrice, il Tribunale avrebbe erratamente disatteso la concorrente presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., nonostante avesse dato atto che dalla documentazione prodotta risultava provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino. Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di un sinistro tra veicolo e animale, il mancato superamento della presunzione da parte del conducente del veicolo non implica esonero da responsabilità del proprietario dell'animale, se questi non abbia vinto la presunzione posta a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito). Pertanto, il Tribunale, nel ritenere che l'attrice non fosse stata in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, I comma, c.c. posta a suo carico, non avrebbe dovuto rigettare la domanda svolta ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma più correttamente graduare la misura del risarcimento in virtù di un presunto concorso di responsabilità.
L'appellante, poi, con il terzo motivo, reitera le istanze risarcitorie formulate nel giudizio di primo grado e chiede (quarto motivo) che le spese di lite di entrambi i gradi vengano poste a carico dell'appellata.
6. Quest'ultima, nel costituirsi, afferma che il Tribunale ha correttamente rigettato le domande attoree, rilevando che dall'attrice non era stata fornita sufficiente prova del nesso di causa tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato;
che non è pertinente il richiamo al principio di cui all'art. 115 c.p.p.; che l'attrice era gravata dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I comma, c.c., presunzione in alcun modo superata;
che non potrebbe operarsi alcuna valutazione in ordine al concorso tra la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. e quella di cui all'art. 2054, I comma, c.c., essendo applicabile al caso di specie unicamente la seconda;
che, in subordine, dovrebbe essere attribuito all'appellante un preponderante concorso colposo, ex art. 1227
c.c., o, in via ulteriormente subordinata, una responsabilità paritetica, per effetto della pari efficacia circa le presunzioni di cui agli artt. 2052 c.c. e 2054, I comma,
c.c.; che nulla potrà in ogni caso essere risarcito a titolo di danno morale o personalizzazione del punto percentuale, non essendo stata allegata e provata la necessità di adeguare i valori tabellari, al pari delle spese di trasporto, di pagina 5 di 14 assistenza legale stragiudiziale e di riparazione del veicolo. Parimenti infondata sarebbe la richiesta del danno da fermo tecnico.
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento nei termini che di seguito si specificheranno.
7.1 Nella stessa sentenza impugnata il Tribunale da atto che dalla documentazione prodotta risultava provato l'impatto dell'auto condotta dall'attrice con l'ovino, come confermato anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta, nella quale si rilevava che dalle sommarie indicazioni rese dai Carabinieri di Vittorio Veneto, a un incaricato dell'attrice, si evinceva che effettivamente una capra aveva attraversato la strada ed era stata investita dal veicolo di proprietà dell'attrice, causando danni alla fanaleria e alla parte frontale.
Il Tribunale, però, ha ritenuto di rigettare le domande in quanto privo di qualsivoglia riscontro probatorio appariva l'altro elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, in particolare la mancata dimostrazione da parte dell'attrice di aver tenuto una condotta di guida prudente tale che, nonostante ogni accortezza, il sinistro non si sarebbe comunque verificato.
7.2 A fronte della circostanza che non vi erano contestazioni in ordine all'avvenuto scontro sulla sede stradale tra l'autovettura condotta dalla e Pt_1
l'animale di proprietà e nella custodia dell' , appare errata la Controparte_1 decisione del Tribunale nel ritenere necessario accertare principalmente ed esclusivamente se la danneggiata avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, senza andare a verificare se anche la proprietaria dell'animale avesse vinto la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.
Per contro, dato per certo l'avvenuto scontro tra il veicolo e l'animale, ciò che rimaneva oscuro era l'accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali doveva essere applicato il consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre, senza prevalere, con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione pagina 6 di 14 posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 31335/2023; Cass. n. 16550/2022; Cass. n.
4373/2016; Cass. n. 5783/1997).
Nella fattispecie nessuna delle due parti in causa ha superato la presunzione posta a suo carico, né l'appellante, la quale non ha provato di avere tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi, precisamente di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, né l'appellata la quale avrebbe dovuto provare il caso fortuito, cioè dimostrare che la condotta dell'animale si era posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Pertanto, in conformità al consolidato indirizzo della Suprema Corte ritiene il
Collegio che, nella fattispecie, del sinistro occorso debbano ritenersi responsabili, in misura paritaria, sia la conducente dell'autovettura, sia l'appellata, proprietaria dell'animale, con conseguente diritto dell'appellante di essere risarcita per i danni subiti a seguito del sinistro stradale nella misura del 50%.
8. Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta CT medico legale, affidata alla dott.ssa , la quale, rispondendo al quesito formulato Persona_2 dal Tribunale, ha concluso affermando che:
“
1. Nel sinistro subito in data 12.10.2020, la Signora ha riportato Parte_1 una contusione della spalla destra.
2. È conseguito un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 10 (dieci) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di 15 (quindici) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% di ulteriori 25 (venticinque) giorni.
3. Le menomazioni esitate sono produttive di un danno biologico permanente quantificabile in misura del 2% (due per cento).
4. I postumi non hanno incidenza sulla capacità produttiva reddituale propria (la perizianda non lavora da venti anni), sulla sfera lavorativa generica, individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane dell'attrice e non
pagina 7 di 14 concretizzano un rischio di sopramortalità.
5. Si ritiene congrua e pertinente una spesa sanitaria e per consulenza tecnica medico legale di parte pari ad Euro 1.096,00 (millenovantasei/00). L'onorario per consulenza medico legale di parte è documentato mediante preavviso di fattura.
Non si ritengono necessarie spese sanitarie future.
6. Tale lesione è compatibile con l'essersi verificata stante il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza”.
La quantificazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio è congruamente motivata e immune da vizi logici.
8.1 Non possono essere accolte le osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, dott. , genericamente richiamate dall' nella Per_3 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, atteso che il CT ha ben replicato a tali osservazioni (anche contradditorie e semplicistiche – pag. 9 e 10 CT) evidenziando che la superficie contro cui aveva impattato la spalla destra della perizianda – da cui originava la documentata lesione contusiva - era il sedile, in seguito all'urto da contraccolpo conseguente alla brusca frenata e all'impatto contro l'animale, e che, contrariamente a quanto ritenuto dal CTP, il lieve versamento fluido della borsa subacromiondeltoidea era ascrivibile all'evento di causa e non a una condizione morbosa di cronica “sofferenza”. Infatti, il CT ha tenuto in debito conto che la perizianda si era sottoposta a un intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori, otto mesi prima del sinistro, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, il trauma non era temporalmente così contiguo all'intervento chirurgico. Quindi, la manifestata sintomatologia algica, con limitazione funzionale alla spalla destra - che, peraltro, aveva richiesto il trattamento mediante infiltrazione di cortisonico (29.10.2020) - era senz'altro compatibile con un trauma contusivo che aveva determinato una borsite acuta, confermata strumentalmente all'esame RMN eseguito circa un mese dopo (17.11.2020).
8.2 Quanto alla liquidazione del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea trovano applicazione i parametri previsti dall'art. 139 C.d.A., come aggiornati dal d.m. 16.7.2024.
pagina 8 di 14 L'appellante ritiene che non sia applicabile tale normativa in quanto non si rientrerebbe nell'ipotesi di sinistro stradale.
La tesi non può essere condivisa: premesso che è la stessa appellante che richiama la normativa relativa al codice della strada (art. 2054 c.c.), nella fattispecie i danni subiti dalla predetta derivano dalla circolazione stradale nella quale ella era impegnata e la cui causa è da ricondursi proprio a un sinistro conseguente alla circolazione stradale, tenuto conto che l'incidente è stato determinato dalla condotta imprudente e inadeguata della che ha Pt_1 coinvolto l'ovino di proprietà dell'appellata.
Si rientra, pertanto, nell'ipotesi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (art. 139 d.lgs. n.
209/2005).
Tenuto conto che all'epoca del sinistro l'appellante aveva 53 anni, il danno da invalidità permanente, nella misura del 2%, è stimabile in euro 1.635,99 e il danno da invalidità temporanea è stimabile in euro 1.173,85, in valori attuali
(totale euro 2.809,84)
In tema di lesioni micro permanenti occorre considerare che, per effetto delle modifiche della legge 124/17, non è contestabile che l'art. 139 C.d.A. prenda in considerazione anche il danno morale: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. Il testo normativo fa riferimento alla sofferenza soggettiva (condizioni soggettive) del danneggiato ed esclude che possano essere liquidati ulteriori danni non patrimoniali oltre a quelli indennizzabili attraverso un'eventuale personalizzazione del valore tabellare.
pagina 9 di 14 La prova del danno morale, distinto dal danno dinamico relazione, non discende in via automatica dalla sussistenza del danno biologico.
Se è vero che “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - Cass. n. 7513 del 2018), è anche vero che tale danno debba essere quantomeno allegato.
Orbene, nessun aumento può essere riconosciuto all'appellante atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è già stata considerata, ed esclusa, dal CT nella sua valutazione e che l'appellante non ha provato, e prima ancora adeguatamente allegato, di avere subito una vera sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Certamente il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi una sofferenza, ma il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento, o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
pagina 10 di 14 Da tanto segue che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del danno morale (Cass. n. 5547/2024).
I singoli aspetti del danno subiti dall'appellante, genericamente allegati, che attengono semmai ad aspetti dinamico relazionali, (spavento provato in occasione del sinistro;
il dolore fisico al momento dell'urto; i successivi accertamenti di natura diagnostica, nonché le visite specialistiche, cicli di fisioterapie, che avrebbero determinato, contro la volontà della stessa attrice, lo sconvolgimento della sua agenda esistenziale al fine di far fronte alle nuove esigenze terapeutiche e diagnostiche;
la limitazione temporanea della propria autonomia personale) non sono idonei a supportare la pretesa risarcitoria riferita al danno morale.
8.3 Deve essere risarcito, inoltre, anche il danno di natura patrimoniale relativo alla spesa sanitaria e alla consulenza tecnica medico legale di parte, nella misura ritenuta congrua anche dal CT, per un importo complessivo pari a euro 1.096,00
e il danno subito dall'autovettura in relazione al quale vi è in atti la fattura relativa alle spese di riparazione per un importo congruo, come risulta anche dalla valutazione effettuata dalla Compagnia assicuratrice dell'appellata (euro
3.220,54).
8.4 Devono parimenti essere riconosciute le spese di assistenza tecnica stragiudiziale e riconosciuto l'importo richiesto, pari a euro 300,00, tenuto conto dell'attività svolta dallo , concretizzatasi non soltanto nell'invio di una CP_2 missiva ma anche nell'ottenimento del concreto risultato, costituito dall'acconto riconosciuto all'appellante dalla Compagnia assicuratrice anteriormente all'instaurazione del contenzioso.
L'appellata deve essere, quindi, condannata a corrispondere a , a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, l'importo di euro
2.139,44, in valori attuali (euro 7.426.38 ridotto del 50% per la ritenuta responsabilità della a euro 3.713,19, somma dalla quale deve essere Pt_1
pagina 11 di 14 sottratto l'importo di euro 1.573,75 -acconto di euro 1.340,50 corrisposto da
Società Cattolica di assicurazione il 16.12.2020, rivalutato alla data odierna-).
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulla somma capitale, da calcolare sulla somma annualmente devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e rivalutata fino al pagamento dell'acconto e poi fino al saldo.
8.5 Nulla può, invece, essere riconosciuto per l'ulteriore danno patrimoniale dedotto (spese di trasporto) non avendo parte appellante depositato documentazione relativa a tali asserite spese e non potendosi procedere a una liquidazione anche solo forfettaria di tale pregiudizio: in sede giudiziale un danno deve essere dimostrato e può soccorrere la liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. solo se il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
8.6 Né può essere riconosciuto il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato, non essendone certa l'esistenza, non avendo la provato di Pt_1 avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né ha fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Cass.
15089/2015).
8.7 Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale (euro 1.000,00 oltre IVA), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dalla a fronte Pt_1 delle contestazioni mosse dalla convenuta.
8.8 Del pari devono essere riconosciute alla predetta le spese sostenute per il compenso dovuto al consulente di parte, dott. , di cui l'attrice Controparte_3 aveva chiesto la rifusione producendo la relativa notula, in quanto tali spese, inerenti all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201
c.p.c., rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate
(Cass. 3380/2015). Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano, non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della pagina 12 di 14 condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass.
n. 30289/2019).
Tali spese non possono, però, essere riconosciute nella misura richiesta dalla tenuto conto dell'effettivo impegno assunto dal CTP, come si evince dalla Pt_1 lettura della consulenza di ufficio, e del compenso liquidato e riconosciuto al consulente di ufficio. Si reputa, quindi, congrua la somma di euro 600,00, oltre accessori.
9. Alla luce della riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di parte appellata nei confronti di e sono Parte_1 liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, secondo parametri minimi, senza fase istruttoria per il presente grado, considerato che anteriormente all'introduzione del giudizio la aveva Pt_1 ricevuto un acconto, che la domanda è stata accolta in misura nettamente inferiore a quanto richiesto e che la causa non ha presentato aspetti di particolare complessità) con distrazione in favore dell'avv. Massimo Palisi dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1700/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna l' a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro di euro 2.139,44, oltre Parte_3 interessi come in parte motiva;
- pone a carico dell' le spese Controparte_1 CP_1 della CT disposta nel giudizio di primo grado e condanna la predetta a corrispondere all'appellante le spese sostenute per il consulente di parte, liquidate in euro 600,00, oltre accessori, con interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in pagina 13 di 14 euro per 98,00 anticipazioni e in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 147,00 per anticipazioni e in euro 962,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Palisi dichiaratosi antistatario.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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