Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1301/2023 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 9.4.2025, letti gli atti della causa n. 1301/2023 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata ad [...] il [...] e ivi residente in f.ne Parte_1 C.F._1
Villa Caldari in via Martellini n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Zulli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente ad Ortona Controparte_1 C.F._2
in f.ne Villa Caldari in via Martellini n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Scarlatto del Foro di
Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
con il quale ha contratto matrimonio in Ortona il 9.10.2005 (trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio al n. 63 parte 2 serie A anno 2005), pattuendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, e dal quale sono nati i figli (ad Ortona il 22.1.2006), (ad Ortona il 12.6.2008), e (ad Per_1 Per_2 Per_3
Ortona il 12.1.2015), con addebito al marito, che l'aveva maltrattata verbalmente e fisicamente, e le aveva impedito il 1.1.2023 di fare rientro nella casa familiare.
Ha chiesto anche l'assegnazione a sé di quest'ultima, sita in Ortona, Villa Caldari, via Martellini n. 1,
l'affidamento in via condivisa dei figli, ed il loro collocamento presso l'abitazione predetta, che il diritto di visita da parte del sig. venga disciplinato nelle modalità meglio indicate nel suo ricorso, e che CP_1
quest'ultimo contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno di complessivi € 900,00 mensili, ed al
50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Il sig. si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di separazione, contestando i Controparte_1
dedotti maltrattamenti e impedimenti al rientro nell'abitazione, e chiedendo che la separazione venga addebitata alla sig.ra per violazione dell'obbligo di fedeltà e per abbandono della casa familiare, Parte_1
l'assegnazione di quest'ultima a sé, l'affidamento esclusivo in suo favore dei figli, o in via subordinata l'affidamento condiviso, il loro collocamento nella sua abitazione, e che il diritto di visita della sig.ra venga disciplinato nelle modalità meglio indicate nella sua comparsa, e che la sig.ra Parte_1 Parte_1
venga obbligata a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di complessivi € 450,00 mensili, ed al
50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
In ulteriore subordine, ed in caso di collocamento dei minori presso l'abitazione materna ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto di visita nelle modalità meglio indicate nella sua comparsa, e che l'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli venga quantificato in € 600,00 mensili, con contributo da parte sua alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Ascoltati i minori, emessa la sentenza non definitiva di separazione n. 35 del 9.1.2024 e adottati con ordinanza del 20.1.2024 i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata istruita mediante l'interpello della ricorrente, la prova testimoniale, e mediante c.t.u., al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti e di individuare il miglior regime di affidamento, di collocamento dei figli minori e di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario.
La c.t.u., all'esito di accertamenti particolarmente approfonditi e dettagliati, ha evidenziato che:
✓ i minori e vivono nell'abitazione della nonna materna, mentre la minore Persona_4 Per_2
vive nell'abitazione dei nonni paterni;
Persona_5
✓ la sig.ra ha attualmente una relazione con il sig. suo datore di lavoro;
Parte_1 Controparte_3
✓ i figli intendono vedere la madre solo in presenza di personale dei Servizi Sociali, in incontri che avvengono un giorno alla settimana;
✓ è assolutamente necessario tutelare lo sviluppo evolutivo dei figli minori, i quali hanno stretto “un
“patto di lealtà” con il PADRE, in quanto in questo momento lo percepiscono come figura più debole, perché
“tradito” dalla figura materna”
Ha sostenuto che nell'interesse dei minori stessi ne sia opportuno l'affidamento, in via temporanea, ai
Servizi Sociali del Comune di Ortona, che potranno controllare la situazione familiare, e sostenere i signori e nei loro reciproci raccordi nelle scelte che riguardano i minori, in maniera tale che Parte_1 CP_1 questi ultimi possano successivamente essere nuovamente affidati loro, e che nell'interesse dei minori stessi sia opportuno mantenerne l'attuale collocamento (dei minori e presso l'abitazione della Per_1 Per_2
nonna materna, e della minore presso l'abitazione della nonna paterna), auspicando anche un Per_3
ritorno del sig. e dei figli all'interno della casa coniugale, e ritenendo necessario che la sig.ra CP_1
eserciti il suo diritto di visita nei confronti dei figli per 1/2 pomeriggi alla settimana, attraverso il Parte_1
servizio educativo domiciliare, presso la casa coniugale, suggerendo una serie di interventi da parte dei
Servizi Sociali (meglio indicati nella relazione, che si richiama per ragioni di sintesi).
All'esito dell'istruttoria le parti hanno dapprima reiterato le richieste già formulate con i rispettivi atti introduttivi, parzialmente modificandole mediante la richiesta di affidamento temporaneo dei figli ai Servizi
Sociali di Ortona, e di mantenimento del loro attuale regime di collocamento, chiedendo che il diritto di visita della sig.ra venga disciplinato nelle modalità suggerite dalla c.t.u. Parte_1
Il 16.12.2024 hanno poi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione alle seguenti condizioni concordate, testualmente riportate: “
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento di e presso la casa della nonna Per_1 Per_2
Per materna in Ortona (CH) c.da e insieme al papà presso la casa dei nonni paterni in Ortona Per_3
(CH) c.da Colombo”
3. le parti concordano che la casa coniugale con arredi, sita in Ortona (CH) alla Villa Caldari, Via Martellini 1,
resterà nella disponibilità del sig. ad abitarci con i tre figli, facendosi carico di tutte le spese Controparte_1
relative alle utenze domestiche (consumi di luce e gas e quant'altro) e pertinenti allo stesso immobile;
4. Le parti stabiliscono che la madre potrà esercitare il diritto di visita presso la casa familiare in contrada Villa
Caldari, per n. 2 pomeriggi alla settimana, previa attivazione e controllo del servizio educativo domiciliare e dei
servizi sociali.
5. L'immobile, casa familiare, stesso secondo la volontà espressa da entrambi gli ex coniugi, dovrà essere trasferito
ed intestato a tutti e tre i figli, e , con atto da perfezionarsi al raggiungimento della Per_2 Per_1 Per_3 maggiore età del secondogenito Per_2
6. dichiararsi non dovuto reciprocamente tra i coniugi alcun assegno di mantenimento;
7. l'assegno unico erogato per i tre figli, verrà percepito integralmente dal sig. come da accordo CP_1
sottoscritto tra le parti il 13.03.24 e depositato in udienza, stabilendo altresì quanto previsto: la sig.ra provvederà al mantenimento dei tre figli mediante versamento in loro favore, al padre, Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN intestate allo stesso della
somma di € 450,00 (€uro 150,00 per ciascun figlio); somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT. Somma
dalla quale verrà decurtato l'importo percepito dal padre a titolo di assegno unico;
8. che le spese straordinarie saranno regolamentate tra le parti secondo il protocollo del CNF, e che entrambi i
genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed
extrascolastiche, affrontate e/o da affrontare in favore dei figli, previamente concordate e documentate.
9. Le spese di lite, si intendono compensate e i procuratori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di
solidarietà ex art. 13 L.P.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, e, rilevato un contrasto tra l'accordo delle parti e la relazione della c.t.u. in punto di disciplina dell'affidamento dei figli minori, ritenuto ostativo all'accoglimento delle condizioni concordate, con ordinanza del 28.1.2025 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, incaricando la c.t.u. di compiere ulteriori accertamenti al fine di verificare l'eventuale avvenuto superamento delle problematiche che l'avevano indotta a ritenere preferibile l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali.
Preso atto della relazione integrativa depositata il 4.3.2025, con la quale la c.t.u. ha confermato la necessità di affidare i minori ai Servizi Sociali, all'udienza del 18.3.2025 le parti hanno mantenuto fermo l'accordo tra esse concluso, modificandolo nella parte relativa alla disciplina dell'affidamento, per il quale hanno chiesto una regolamentazione conforme a quanto stabilito dalla c.t.u.; il giudice istruttore ha quindi trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
1. Il collegio -pur rilevando che la figlia è divenuta maggiorenne durante il giudizio, e che Persona_4
quindi tutte le pattuizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita, non possono riguardarla- ritiene che le condizioni stabilite nell'accordo concluso tra le parti siano integralmente condivisibili, dato che:
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale è conforme all'interesse dei figli minori, dal momento che le parti hanno fatto integralmente proprie le indicazioni della c.t.u. in merito all'affidamento e al collocamento dei minori stessi;
• l'entità del contributo al mantenimento dei figli dovuto dalla sig.ra è compatibile Parte_1
con le sue assai difficili condizioni economiche;
• l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali è stato suggerito dalla Persona_7 Per_3
c.t.u., la quale ha osservato che “Le previsioni che si possono fare laddove si lasci questa famiglia a “se stessa”, sono pregiudizievoli per , e Escludendo dalla vita dei Per_1 Per_2 Per_3
ragazzi uno dei due genitori, si toglierebbe la possibilità a TUTTI I FIGLI, che attualmente sono già
molto provati dalla situazione che stanno vivendo, la possibilità di sentirsi amati, protetti da entrambi
i genitori, di godere di quello che può essere un privilegio nella vita attuale e futura, cioè di
riconoscere fuori e dentro di loro, una figura materna e una figura paterna, ambedue se funzionali, di
riferimento. Confermando l'affidamento condiviso ai genitori, il rischio –forte- è che essi si sentano in
diritto di agire e scegliere per , e situazioni che, al momento, Per_1 Per_2 Per_3
invece, non sono in grado di gestire, andando verso una cronicizzazione del problema. Inoltre, la
scrivente CTU, in seguito alla lettura della documentazione agli atti, e dopo aver valutato i RAMI
FAMILIARI è giunta alla conclusione che allo stato attuale, Parte_2
(alleate contro la sig.ra NON rappresentano una risorsa o figure mediative
[...] Parte_1
all'interno del conflitto della coppia genitoriale, bensì rappresentano un ulteriore fattore di rischio. La
“soluzione” più plausibile al momento, è quella di affidare –TEMPORANEAMENTE- i FIGLI ai
SERVIZI SOCIALI del Comune di Ortona, che sono già a conoscenza e coinvolti nel caso, in modo da
tutelare i loro diritti il più possibile nel e dal conflitto tra i genitori. Oltre all'assunto della
responsabilità “terza” nei confronti dei figli, essi avranno il compito di monitorare la situazione
familiare, di sostenere la sig.ra ed il sig. che allo stato attuale Parte_1 Controparte_1
appaiono fragili e non in grado di raccordarsi per ciò che riguarda una sana bigenitorialità in
relazione alle scelte che riguardano , e . Solo a queste condizioni, Per_1 Per_2 Per_3
stante le specifiche e accertate peculiarità dei genitori, potranno, prevedendo un arco temporale atto a
verificare l'andamento della situazione e se con esito “positivo”, essere determinati i DIRITTI di
VISITA della MADRE “LIBERI” e il RIAFFIDAMENTO INTRA-FAMILIARE, o, qualora
emergessero ulteriori criticità a danno dei figli, eventuali, diverse “soluzioni” a loro protezione. “
Peraltro (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 16569 dell'11.6.2021) “Quando l'adozione del
provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di
separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale
ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore
che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che
ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il
periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono
mantenere i rapporti con il minore”
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 5bis l. n. 184/1983 (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 29814/2023), il collegio dunque dispone: ✓ che il minore sia collocato nell'abitazione della nonna materna, e la Persona_7
minore sia collocata nell'abitazione dei nonni paterni;
Persona_5
✓ che i Servizi Sociali di Ortona compiano tutti gli atti necessari a fare ricongiungere progressivamente il sig. con i figli all'interno della casa coniugale (come CP_1
suggerito dalla c.t.u.), attivino il Servizio Educativo Domiciliare, mettendo a disposizione una educatrice in presenza della quale la sig.ra potrà vedere Parte_1
i figli per due pomeriggi alla settimana, per circa tre ore per ciascun incontro, presso la casa coniugale (come suggerito dalla c.t.u.), coordinino e monitorino un percorso di sostegno psicologico che riguardi l'intero nucleo familiare (meglio descritto nella relazione della c.t.u., che si richiama per ragioni di sintesi), e relazionino con frequenza trimestrale al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti tra i minori ed i genitori, e sull'attuazione dei progetti indicati dalla c.t.u.
✓ che i collocatari dei minori provvedano alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei minori;
✓ che il sig. possa frequentare liberamente i figli minori e tenerli con Controparte_1
sé, compatibilmente con l'assolvimento, da parte dei Servizi Sociali e dei collocatari dei minori stessi, dei compiti innanzi indicati, e che la sig.ra Parte_1
possa frequentare i figli nei tempi e nei modi meglio sopra descritti;
✓ che il sig. continui a provvedere al mantenimento dei figli nei modi che ha CP_1
sinora seguito, e che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli nei Parte_1
modi stabiliti con l'accordo concluso con il coniuge;
✓ che l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Chieti abbia la durata di due anni,
vista la gravità e la complessità della situazione familiare.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto, e la ripartizione tra esse delle spese della c.t.u. nella misura del 50% per ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso depositato in data 2.10.2023, richiamata in
[...] Controparte_1
questa sede la sentenza non definitiva n. 35/2024 del 9.1.2024, così decide:
• fa proprio l'accordo concluso tra le parti in data 13.12.2024, così come modificato all'udienza del 18.3.2025; • affida i minori e ai Servizi Sociali di Ortona, per la durata di anni Persona_7 Per_3
due;
• stabilisce i doveri e poteri dei Servizi Sociali, dei collocatari e dei genitori dei minori, nei termini indicati in motivazione;
• dispone che i Servizi Sociali relazionino al giudice tutelare di questo Tribunale in merito allo stato degli interventi posti in essere per il nucleo familiare, meglio indicati in motivazione,
con frequenza trimestrale;
• visto l'art. 5bis comma 5 l. n. 184/1983, dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento al giudice tutelare presso questo Tribunale, per la vigilanza sulla sua attuazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, e la ripartizione tra esse, nella misura del 50% per ciascuna, delle spese della c.t.u.;
• vista l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato, e visto l'art. 133 Parte_1
d.p.r. n. 115/2002, dispone che il sig. versi la sua quota di spese della c.t.u. CP_1
direttamente allo Stato;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Chieti, 9.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco