Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969;
all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;
dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni.
Sono altresi' prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni;
all'articolo 8 sono aggiunte le parole:
Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;
dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905 , nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, e' modificata come segue:
=====================================================================
| | Aliquota di imposta
Numero | |---------------------------
e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio
della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti
doganale | | esportati | importati
-------------|--------------------------|--------------|------------
ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | |
|in massa: | |
| ex B. altri: | |
| ex II peli fini: | |
| a) di coniglio d'angora| (a) 3,60 | (a) 3,60
| b) di coniglio (escluso| |
|il coniglio d'angora), le-| |
|pre, castoro, nutria e to-| |
|po muschiato..............| (a) 3,60 | (a) 3,60
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162 , prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 , convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3 .
l'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267 , e' abrogato.
Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni;
dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
Art. 9-bis. - L' articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 , e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900 , convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155 , e' sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e' dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti".
Art. 9-ter. - Le lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) prodotti di cui all' articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento";
l'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969;
all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;
dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni.
Sono altresi' prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni;
all'articolo 8 sono aggiunte le parole:
Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;
dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905 , nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, e' modificata come segue:
=====================================================================
| | Aliquota di imposta
Numero | |---------------------------
e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio
della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti
doganale | | esportati | importati
-------------|--------------------------|--------------|------------
ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | |
|in massa: | |
| ex B. altri: | |
| ex II peli fini: | |
| a) di coniglio d'angora| (a) 3,60 | (a) 3,60
| b) di coniglio (escluso| |
|il coniglio d'angora), le-| |
|pre, castoro, nutria e to-| |
|po muschiato..............| (a) 3,60 | (a) 3,60
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162 , prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 , convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3 .
l'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267 , e' abrogato.
Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni;
dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
Art. 9-bis. - L' articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 , e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900 , convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155 , e' sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e' dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti".
Art. 9-ter. - Le lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) prodotti di cui all' articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757 , e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento";
l'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni.