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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...] – CF e residente in Parte_1 C.F._1
Verona alla Via Paride da Cerea n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio
Lanzone del Foro di Roma - CF -, con il quale è stato eletto domicilio nello C.F._2
studio di quel difensore in Roma al Lungotevere di Pietra Papa n. 95, difensore che ha chiesto di ricevere ogni rituale avviso alla pec Email_1
Parte appellante contro
(C.F. – P. IVA con sede in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del suo legale rappresentante dott. , in virtù dei poteri CP_2
conferitigli per procura Notaio dott. del 20 giugno 2022, Rep. n. 55517, Racc. Persona_1
n. 16156, Reg.to in Roma 5 al n. 777 serie 1/T, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Tosi
(C.F. ; PEC fax 02/8692301) ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Paleocapa n. 6, come da procura in atti
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 691/2024 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
demansionamento; mobbing
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- Accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 691/2024, mai notificata, del Tribunale Civile di Verona – Sezione Lavoro -
pubblicata in data 08/11/2024, comunicata telematicamente dalla competente cancelleria in data 11/11/2024, relativamente al ricorso
rubricato RG 1191/2024.
Parte_
- Condannare parte appellata alla reintegrazione del nel medesimo cessato sito lavorativo, previo riconoscimento delle
retribuzioni nel frattempo non pagate, nonché condanna alla corresponsione delle indennità massime previste in ragione dell'illegale
licenziamento sancito.
- Con ulteriore condanna, per il prolungato demansionamento lavorativo fatto subire all'ex dipendente, ad un risarcimento allo stesso pari
ad € 10.000,00 ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
Parte_
- Con diversa condanna di parte contraria al risarcimento a favore del per il cosciente e prolungato mobbizzante comportamento
posto in essere, della somma di € 15.000,00 e/o quella maggiore o minore ritenuta equa.
- Con risarcimento, per il derivato danno biologico, nella misura di € 20.000,00 e/o quanto meglio ritenuto dalla Corte.
- Riformare la sentenza anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese legali apparendo del tutto ingiusta ed ingiustificata,
stante la complessità ed opinabilità delle argomentazioni di diritto contenute anche in precedenti in materia piuttosto favorevoli ad
analoghe vicende, la condanna contenuta nella pronuncia di primo grado.
Con il favore delle spese di lite, per entrambe le fasi processuali, delle quali lo scrivente si dichiara antistatario.”
Per parte appellata:
“nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande avversarie a conferma della sentenza
del Tribunale di Verona n. 691/2024;
in subordine, applicare la sanzione di cui all'art. 18, comme V, L. 300/1970 (come sostituito dalla L. 92/2012) nella misura minima della
indennità ivi prevista (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) ovvero ancora, detrarre l'aliunde perceptum e percipiendum dal
dovuto risarcimento.
In ogni caso con salvezza di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. Parte_1
volte a ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da , nonché la condanna della società al risarcimento dei danni Controparte_1
per demansionamento e mobbing. Ha, altresì, condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
2 1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. dal 3.4.2006 e ha svolto, dal Parte_1 CP_1
1°.3.2013, le mansioni di direttore dell'ufficio postale di Lugo in Grezzana (VR), con inquadramento nel livello B del CCNL Poste. Ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare in data 22.3.2024,
per essersi rifiutato di svolgere alcuni servizi alla clientela nel febbraio e nel marzo 2024. La società
non ha accolto le giustificazioni del lavoratore (sostanzialmente incentrate sull'impossibilità di rendere i servizi richiesti, in relazione alle assenze dell'operatore di sportello della filiale) e, anche a fronte di precedenti provvedimenti disciplinari, con lettera del giorno 11.4.2024, ha irrogato il licenziamento con preavviso ed ha riconosciuto l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e ha instaurato il presente procedimento,
lamentando anche di aver subito un danno da demansionamento e mobbing.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. I fatti in contesa appaiono sufficientemente chiari e delineati sia pure nella diversa lettura che ne offrono le parti dai rispettivi
contrapposti punti di vista. […]
2. A fronte del notevole grado di specificità e dettaglio degli addebiti il Lavoratore non prende in ricorso specifica posizione sugli
stessi per contestarli e negarli ma ne offre una generica versione riduttiva: si parla di 'inevitabili lagnanze della clientela sempre poi
addebitate alle emotive reazioni del medesimo Parte_1
Anche in interrogatorio libero il Lavoratore non ha negato i fatti, affermando di aver sempre garantito i servizi 'universali'
CP_ limitandosi a ritenere giustificate le proprie condotte dalla situazione creata da […].
3. Le condotte hanno invece trovato ampio conforto sia nelle produzioni documentali di parte resistente che nelle deposizioni
testimoniali e, finanche, nella documentazione acquisita per volontà e su richiesta dello stesso ricorrente.
Sotto il primo profilo i documenti prodotti dalla resistente sub nn.
7-13 concernenti alcuni reclami diretti nei confronti dell'operato
del Lavoratore – non specificamente contestati – appaiono emblematici delle reiterate condotte del ricorrente e smentiscono, al contrario
di quanto sostenuto in prima udienza dal ricorrente, che egli erogasse servizi di spedizione pacchi/raccomandate […]” (pagg. 7-9).
“Sul versante testimoniale, il teste Sindaco di Grezzana dal 2016 – che neppure ha mai conosciuto personalmente il Tes_1 ricorrente e rispetto al quale, dunque, non nutre una posizione personale pregiudizialmente ostile – ha confermato in aula le reiterate
lamentele dell'utenza, peraltro risalenti anche a periodi antecedenti a quello oggetto del giudizio […].
Le predette univoche circostanze hanno rinvenuto ulteriore affidabile conforto nella documentazione acquisita in udienza su
richiesta dello stesso ricorrente e concernente i 40 reclami ricevuti dal Sindaco, la maggior parte dei quali diretti a contestare proprio
l'operato del direttore dell'ufficio postale, odierno ricorrente, sia dal punto di vista omissivo, che costringeva l'utenza a rivolgersi ad altri
uffici della zona ('quando in ufficio c'è presente solo il direttore viene a mancare completamente il servizio allo sportello con enorme
disagio per tutti ma soprattutto per gli anziani': pag. nn. 9, 10, 11, 12,13,14, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), sia dal punto
di vista del contegno scorretto e sgarbato ('il direttore rinfaccia le persone che hanno scritto la lettera di reclamo': 'malfunzionamento dei
servizi, quando l'operatore è assente il direttore non li garantisce, oltre ad essere maleducato': pag. nn.9, 12, 24).
3 Trattasi di circostanze univocamente indicative dell'effettivo compimento da parte del Lavoratore delle condotte addebitategli
con la contestazione 22.3.24, che rendono inutile la prosecuzione dell'attività istruttoria per escutere personalmente i soggetti reclamati.
4. Del resto, la difesa del Lavoratore, anche nelle note finali autorizzate, si incentra esclusivamente sul principio per cui, non
essendo tenuto il Lavoratore a svolgere attività di front-office in un ufficio di quella tipologia, ove era contemplata la presenza di un direttore
e di un operatore allo sportello, le condotte di rifiuto e le risposte 'qualche volta solo fuori ruolo' fossero esclusivamente addebitabili alle
CP_
che, con la 'sistematica riduzione del personale di quell'ufficio periferico', avevano lasciato il Lavoratore in quella situazione che
non gli aveva consentito di comportarsi diversamente.
5. Sul punto si rileva che appartengono al livello B (quello riconosciuto al ricorrente) ex art. 20 CCNL Poste quei lavoratori che
'che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida
e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da
direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali' (doc. 2 res.). Sempre secondo la
menzionata norma il TT Ufficio Postale (DUP) compare nell'elenco delle figure professionali esemplificative del ruolo più generale
di Supervisor (insieme al Tutor Call Center, Responsabile Turno CRP, Responsabile Turno Sistemi Informativi), cui vengono ricondotti
quei lavoratori che 'in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente
degli obiettivi del gruppo assegnati dall'Azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone
coordinate nello svolgimento delle attività…' (doc. 2).
Ciò posto non risulta che, in concreto, lo stesso non fosse stato posto in grado di svolgere dette funzioni: come osservato in
premessa il lavoratore ha concretamente svolto dette funzioni per oltre l'80% (e, addirittura, per oltre il 90% nell'anno 2023) del tempo
impiegato in ufficio negli ultimi due anni (sul punto i dati sono stati confermati in aula dal teste e non sono smentiti da elementi di Tes_2 segno contrario), nel quale era presente un operatore di sportello che garantiva lo svolgimento delle attività di front office. Negli altri
residuali casi, ed ove non era stato mandato in distacco un altro collega in sostituzione dell'operatore assente, il Lavoratore si è
reiteratamente rifiutato di svolgere le mansioni di front office, omettendo di offrire servizi essenziali per la clientela come l'erogazione di
pagamenti, il pagamento di atti in scadenza, la spedizione di pacchi e altri servizi e, di fatto, negando la funzionalità del servizio all'utenza
(peraltro adottando anche modalità irrispettose e scortesi, finanche nei confronti di persone anziane).
6. Deve rilevarsi, in consonanza con i più consolidati e condivisibili orientamenti della Suprema Corte, che 'l'eventuale adibizione
a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza il lavoratore a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo
giudiziario (che può essergli accordato in via cautelare) di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli' (Cass. 23.12.03 n.19689).
...
Nel caso in scrutinio per le modalità di esecuzione delle prestazioni come sopra delineata e per il numero di giornate nelle quali
il dipendente si sarebbe trovato a dover svolgere attività di sportello in sostituzione della collega assente, è da escludere sia la ricorrenza
di un totale inadempimento datoriale sia la prospettabilità di un inadempimento talmente 'grave da incidere in maniera irreparabile sulle
esigenze vitali del lavoratore stesso'.
La sua condotta, dunque, nelle stesse parole della Suprema Corte, giustifica il licenziamento per giusta causa (nel caso di
specie: con riconoscimento della indennità di preavviso): …..
La prestazione richiesta al Lavoratore nel caso in esame non lo costringeva certamente a lavorare per un numero di ore
maggiore di quelle richieste a lui in via ordinaria e non lo esponeva – mancando una qualsivoglia certificazione documentale e pertinente
allegazione in tal senso – a rischi di pregiudizi per la propria salute.
…..
4 Ciò che non può decidere di fare – a fortiori ove operante nell'ambito di un servizio di pubblica rilevanza, quale quello cui sono
CP_ adibiti tutti i dipendenti di (cfr. art. 18, d. lgs. n. 261/1999) i quali sono tenuti ad assicurare una peculiare 'affidabilità, nei confronti
del datore di lavoro e dell'utenza' (Cass. n. 776/2015) – è di non erogare a piacere tutti o alcuni dei servizi richiesti dalla clientela,
invitandola (sgarbatamente) ad andare a servirsi presso altro (distante) ufficio postale per l'ottenimento di servizi, anche essenziali, che
nessun altro può erogare in quel preciso momento e contesto lavorativo.
…..
9. Nel caso in scrutinio la gravità dei fatti addebitati appare evidente in relazione alla portata oggettiva degli stessi: trattasi di
una serie di reiterati rifiuti di rendere la prestazione in favore della clientela dell'ufficio postale, del quale così facendo era bloccata la
funzionalità e operatività che doveva essere garantita dall'unica figura presente, e che integrano altrettanti innumerevoli inadempimenti
nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa (ed in particolare agli obblighi di obbedienza, diligenza, fedeltà di cui agli artt. 2104
e 2105 del codice civile, ma anche a quelli più generali di correttezza e buona fede); ma sono emerse, come visto, anche condotte
sgarbate e del tutto fuori luogo per il tono inurbano adottato con la clientela, finanche in età avanzata, addirittura rimproverata per aver
avanzato reclami per la mancata funzionalità dell'ufficio postale: condotte obiettivamente atte anche a ledere l'immagine della resistente
e, più in generale, dei servizi dalla stessa resi in quella zona.
Trattasi di condotte reiterate, oggettivamente e soggettivamente inaccettabili, che rendono decisamente recessivo e ininfluente
CP_ l'eventuale inadempimento di all'obbligo di inviare altro operatore in 'soccorso' del direttore in tutti i casi di assenza della collega di
lavoro addetta al front office: condotte atte nel loro complesso a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di
lavoro.
Quanto alla portata soggettiva della condotta ed alla proporzionalità tra fatto e sanzione deve rilevarsi che il lavoratore ha
banalizzato l'accaduto ritenendo di essere nel pieno diritto di rifiutare le prestazioni all'utenza ogniqualvolta si trovasse ad operare al front
office e reputando anzi di essere oggetto di un comportamento mobbizzante e di vessazioni aziendali, di cui manca all'evidenza traccia.
Senza considerare che, sul versante soggettivo, analoghe precedenti violazioni commesse dal Lavoratore erano già state
sanzionate disciplinarmente e, dopo intervenute pronunce di primo grado sfavorevoli (in data 18.1.24), sono tuttora sottoposte al vaglio
giurisdizionale della corte di appello lagunare;
il che avrebbe forse potuto ingenerare nel ricorrente quanto meno un dubbio sulla legittimità
di quei perduranti rifiuti che il lavoratore continuava ad opporre rispetto alla erogazione alla clientela di servizi di pubblico interesse: una
vera e propria battaglia personale che però il lavoratore ha preteso di condurre non già nei modi e nelle sedi appropriate (i giudizi aventi
ad oggetto l'asserito demansionamento o gli eventuali procedimenti cautelari) bensì approfittando della propria posizione direttiva
nell'ufficio postale e gravandone il 'carico' sugli ignari cittadini che avevano il solo torto di recarsi all'ufficio postale in orario di apertura
dello stesso per ottenerne l'ordinaria erogazione dei servizi previsti.
Ecco che, dunque, 'la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle
circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale' nonché 'la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione
inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro' sono altrettanti elementi
che appaiono in concreto, obiettivamente idonei a giustificare la massima sanzione disciplinare, proprio in quanto la condotta - per come
si è manifestata hic et nunc in relazione alle circostanze oggettive e soggettive messe in luce - non poteva in alcun modo consentire la
prosecuzione del rapporto, risultando del tutto calzanti i superiori richiami giurisprudenziali nel valutare la indubbia rilevanza della condotta
addebitata.
Si è dunque in presenza di un caso di evidente negazione dell'elemento fiduciario e di una sua insanabile lesione: si rivela allora
legittima e proporzionata la irrogata sanzione del licenziamento per giusta causa, apparendo di lampante evidenza come la condotta
posta in essere dal ricorrente – complessivamente considerata nella componente 'oggettiva' e 'soggettiva', sopra delineata – fosse idonea
5 a revocare in dubbio la futura correttezza del comportamento del lavoratore e la condotta espulsiva fosse dunque pienamente legittima e
proporzionata ai fatti oggetto di addebito la sanzione del licenziamento, peraltro oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte
dell'azienda.
…
Il ricorrente non ha dimostrato di avere in qualche occasione espletato mansioni proprie della figura di operatore di sportello,
essendo anzi emerso come lo stesso, in caso di assenza della collega di ufficio, si rifiutasse pervicacemente di svolgerle, limitandosi
anche in quei casi a svolgere le funzioni che egli stesso riteneva personalmente 'congrue' rispetto al proprio livello di inquadramento: casi
che si verificavano comunque in via certamente non 'prevalente', essendosi dispiegati su periodi lavorativi complessivamente inferiori al
20% della prestazione erogata negli ultimi anni dal Lavoratore (ed ulteriormente ridotti al 10% nell'anno 2023, nel quale risultano solo 28
giorni di assenza dall'Ufficio da parte della operatrice ”. (pagg. 10-18). Parte_2
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base di quattro Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie. Rileva che i disservizi dell'ufficio postale erano dovuti alle carenze di personale, imputabili alla società datrice di lavoro. Evidenzia che egli era direttore dal 2010 e, fino al 2022, non vi erano state lamentele per disservizi. Osserva che il primo giudice non ha esperito la prova testimoniale degli utenti/autori dei reclami, né ha considerato che il sig. è stato - in tesi - per mesi l'unico Parte_1
dipendente in servizio nell'ufficio postale, oberato da molteplici prestazioni lavorative anche quale direttore della filiale.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver considerato i documenti di parte ricorrente e non aver rilevato la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.
L'appellante afferma che le gravi condotte oggetto di reclami degli utenti non sono state provate in causa.
Ribadisce che egli si era rifiutato di svolgere soltanto le mansioni non contrattualmente previste o comunque impossibili da assolvere, stante anche l'impegno di direttore della filiale.
Evidenzia che egli si è trovato costretto a svolgere mansioni inferiori per limitare i disservizi nell'ufficio postale e che la carenza di personale era un problema cronico negli ultimi anni,
ripetutamente segnalato. Richiama l'art. 2 D.Lgs. 81/2008 secondo cui il datore di lavoro è tenuto a
6 favorire il benessere dei dipendenti. Sostiene, altresì, che dal DVR emergono rischi correlati alla presenza di un solo operatore nell'ufficio postale.
Sostiene che nel computo delle assenze dell'operatrice di sportello non sono state computate le ferie annuali, e comunque che l'operatrice medesima sarebbe stata sostituita solo per 5 o 6 giorni.
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 2103, 2104, 2105 c.c. e difetto motivazionale.
L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento alla luce degli artt. 2104 e 2105 c.c.. Ribadisce che la società datrice di lavoro non è intervenuta per risolvere adeguatamente le carenze nell'organico del personale. Evidenzia che, a seguito di riclassificazione del 12.12.2021, l'ufficio postale di Lugo era stato confermato di livello B (con previsione nell'organico di un direttore e di uno sportellista -in tesi - a tempo pieno). Rileva che il primo giudice non ha considerato l'art. 2103 c.c. e il comportamento dell'azienda, che si è disinteressata della cronica carenza di personale nell'ufficio postale e non poteva pretendere dal sig. prestazioni non Parte_1
previste contrattualmente.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per errata interpretazione dell'art. 1460 c.c..
L'appellante ribadisce che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – era legittimo il proprio rifiuto di svolgere mansioni inferiori ex art. 2103 c.c., esercitando la c.d. autotutela.
Osserva che, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, tale rifiuto è qualificabile come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a fronte del disinteresse dell'azienda per i problemi di organico ripetutamente segnalati.
3. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Ripercorre la vicenda nonché richiama le previsioni di cui al CCNL e agli accordi sindacali.
Afferma di non aver demansionato il sig. e di non aver posto in essere comportamenti Parte_1
vessatori e/o discriminatori.
La società sostiene la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo la legittimità e la proporzionalità della sanzione espulsiva. Evidenzia che: - il lavoratore non ha mai negato le condotte contestate;
- sussistono precedenti provvedimenti disciplinari nei confronti dello stesso;
- egli ha
7 dovuto svolgere operazioni di sportello per un limitato lasso di tempo;
- il lavoratore non ha dimostrato né allegato alcunchè circa l'asserita impossibilità di svolgere, in assenza della collega,
mansioni sia di sportellista sia di direttore della filiale.
La società precisa che, nel caso di specie, non vi è stato demansionamento in quanto, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 2103 c.c., non è ravvisabile alcuna variazione di livello e di categoria e comunque non si configura una situazione di prevalenza e continuatività delle asserite mansioni inferiori.
La società rileva che il lavoratore non ha fornito alcuna allegazione concreta né prova dell'asserito trattamento vessatorio e mobbizzante e neppure ha dimostrato la sussistenza di un danno.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il licenziamento sia ritenuto privo di giustificato motivo soggettivo, la società chiede l'applicazione dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970.
4. All'udienza del 15.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi.
6.1. Come accertato dal primo giudice (profilo non oggetto di specifico motivo di appello), il non ha contestato puntualmente (peraltro, nemmeno nel ricorso di primo grado), le condotte Parte_1
puntualmente descritte nell'analitica contestazione disciplinare. Descrizione che trova riscontro nelle segnalazioni scritte (“reclami”) dei clienti, anch'esse puntuali (indicano il giorno della condotta del oggetto di reclamo e la descrizione della medesima, alle volte con l'esatta indicazione delle Parte_1
parole da lui pronunciate e dell'atteggiamento da lui tenuto nella circostanza), e versate in atti da
(doc.
7-13 fascicolo primo grado di , riprodotti, nei passaggi salienti, anche nella CP_1 CP_1
sentenza impugnata). Tali “reclami” trovano riscontro nella deposizione del teste Sindaco di Tes_1
Grezzana dal 2016, il quale, in tale sua qualità, è stato destinatario diretto delle lamentele dei cittadini, come emergenti anche dai “reclami” predetti.
8 Sicchè la, peraltro generica, doglianza contenuta nell'appello in ordine alla mancata audizione come testimoni degli autori dei predetti “reclami” è infondata, a fronte del quadro che precede, che – tenuto conto sia della mancata specifica contestazione dei fatti oggetto di addebito disciplinare, sia della documentazione e delle prove testimoniali raccolte – consente di ritenere provate le condotte per cui è causa.
6.2. Il lavoratore, come correttamente accertato dal primo giudice, ha cercato di giustificare tali condotte con l'asserita carenza di organico (in particolare con le asserite frequenti assenze della collega addetta allo sportello), con il disinteresse della società per la predetta situazione e con l'asserita situazione di demansionamento e mobbing subita.
Si tratta di profili diffusamente trattati nella sentenza impugnata e in ordine ai quali l'appello
(in violazione dell'art. 434 c.p.c.) non evidenzia specifici errori di fatto o di diritto tali da determinare la riforma della sentenza in esame.
L'appello, invero, ripropone, in sintesi, la prospettazione del primo grado, secondo cui l'ufficio diretto dal era sotto organico, non ha mandato un sostituto a copertura delle assenze Parte_1 CP_1
della collega, con conseguente inevitabilità dei disservizi lamentati dalla clientela.
Tuttavia, l'appello non ha contestato in modo specifico che, in base ai dati statistici confermati dall'istruttoria (v. pag. 12 della sentenza impugnata), la collega (con mansioni di operatrice di sportello) che, in caso di assenza il era (astrattamente) chiamato a sostituire, è rimasta Parte_1
assente solo per un quinto del tempo di lavoro annuale del medesimo. Il quale, peraltro, Parte_1
anche in tali frangenti, non è stato in concreto demansionato, posto che, pacificamente, si rifiutava di svolgere le mansioni di competenza della collega sportellista. Del resto, ha specificato che CP_1
nel computo delle assenze della collega ha tenuto conto sia dei periodi di ferie, che delle (pur)
avvenute supplenze con altro personale. Sul punto, parte appellante non ha dedotto e provato alcunchè di specifico.
6.3. Quanto precede esclude la configurabilità di un demansionamento (del resto, non vi sono specifiche allegazioni e prove dell'asserito danno subito). Né l'appello indica in modo specifico da quali circostanze emergerebbe l'asserito mobbing subito.
6.4. Tenuto conto di quanto precede, con riferimento al pacifico rifiuto del di Parte_1
9 svolgere attività di pertinenza dell'ufficio da lui diretto in caso di assenza della collega, operatrice di sportello, il Collegio ritiene dirimente il rilievo per cui si tratta di una condotta in ogni caso non giustificata in concreto, non sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 1460 c.c.
In ordine all'art. 1460 c.c. il primo giudice ha, invero, riportato in sentenza e applicato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non superato da Cass. n. 17270/2024,
invocata dal (trattasi di fattispecie in cui è stato confermato il licenziamento di un lavoratore Parte_1
che si era rifiutato per 4 giorni di svolgere mansioni ritenute non rientranti nel suo profilo professionale).
Del resto, anche di recente la Cassazione ha ribadito: “ 10. Questa Corte, con orientamento
costante, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di
lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento
dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando
non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalita' e proporzionalita' esistenti tra
le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei
reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 c.c., e ai sensi dello stesso cpv.
dell'articolo 1460 c.c., affinche' l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non
pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4
novembre 2003, n. 16530; Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430;
Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729; Cass. 29.3.2019 n. 8911). 11. In relazione all'articolo 1460 c.c., si
e', ad esempio, ritenuto che "il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica puo'
chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza,
ma non puo' rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli
tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi
degli articoli 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'articolo 41 Cost., e
potendo egli invocare l'articolo 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro,
o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore
medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell'illegittimita'
del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito
10 l'inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro", cosi' Cass.
n. 836 del 2018). 12. Nella sentenza Cass. n. 12777 del 2019 si e' ribadito che "il rifiuto del lavoratore
di adempiere la prestazione secondo le modalita' indicate dal datore di lavoro e' idoneo, ove non
improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto
il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata,
sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'articolo 1460 c.c., comma 2, secondo il quale
la parte adempiente puo' rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non
risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un
contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era
collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il
licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura del Decreto Legislativo n. 61 del 2000,
ex articolo 8, comma 2, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e
secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi)” (Cass. 10227/23).
In applicazione di tali principi, anche laddove si ritenga che, in caso di assenza della collega
(operatrice di sportello) il nel sostituirla nelle incombenze a lei affidate, sarebbe stato Parte_1
chiamato a svolgere mansioni inferiori a quelle rientranti nel suo profilo professionale, deve nondimeno ritenersi che, in ogni caso, il rifiuto opposto dal (anche con modi scortesi, v. Parte_1
supra) ai clienti è contrario a buona fede, trattandosi di situazioni marginali e tenuto conto del suo ruolo di “punto di riferimento professionale” del gruppo di lavoro a cui era preposto e di “responsabile
della gestione delle risorse umane” e degli “obiettivi del gruppo” (v. declaratorie riportate a pag. 11
della sentenza impugnata.
6.5. Del resto, ad abundantiam si rileva che nel caso di specie, l'ufficio diretto dal Parte_1
era pacificamente di tipo “B”, classificazione che prevedeva astrattamente l'assegnazione, oltre al direttore, di un operatore di sportello part time per affiancamento al direttore (parte appellante non indica alcun documento a sostegno della propria generica allegazione a pag. 23 dell'appello, ove sostiene che la classificazione dell'ufficio come di tipo “B” prevede l'affiancamento al direttore da parte di un operatore full time) mentre in concreto è pacifico che la collega del fosse Parte_1
comunque assunta con orario a full time: il che implica che, già sul piano organizzativo, il direttore,
11 negli uffici “B”, per la parte di orario non coperta dall'operatore di sportello “in affiancamento”, doveva svolgere le corrispondenti attività. Viceversa, nel caso di specie, in cui la collega operatrice di sportello era assunta a tempo pieno, la sua sostituzione da parte del anche tenuto conto Parte_1
delle allegate assenze, avveniva marginalmente.
6.6. In definitiva, per tutto quanto precede, l'allegazione del in ordine all'asserito Parte_1
completo disinteresse della società per la situazione dell'organico dell'ufficio da lui diretto, oltre che generica, è infondata alla luce della classificazione di quell'ufficio, dell'assunzione della addetta allo sportello a tempo pieno, delle sostituzioni in supplenza che hanno ridotto al minimo (20% del tempo di lavoro annuo) la permanenza in ufficio da solo del NE (oltre che tardive, non Parte_1
essendo state svolte in primo grado) anche le allegazioni in ordine alla asserita pericolosità (alla luce del DVR) per la salute della situazione di permanenza del da solo all'interno dell'ufficio, Parte_1
situazione, come detto eccezionale – in quanto legata alle assenze della collega non coperte da sostituzioni – e marginale con riferimento al tempo complessivo rispetto all'orario annuo prestato.
Generica, infine, l'allegazione secondo la quale, in caso di assenza della collega, il Parte_1
non poteva evadere tutte le richieste dei clienti. Tale allegazione, oltre che generica, risulta inverosimile, proprio alla luce della classificazione dell'ufficio in questione che, per le sue ridotte dimensioni, prevedeva, in astratto, l'assegnazione di un TT (nel caso di specie il e di Parte_1
un solo operatore di sportello (nel caso di specie comunque assunto a full time e le cui assenze sono state stimate in circa il 20% del tempo annuo di lavoro del . Parte_1
6.7. In base al quadro che precede, correttamente il rifiuto opposto dal di svolgere i Parte_1
compiti della collega, in sua assenza, è contrario a buona fede (tenuto anche conto del fatto che egli era già stato sanzionato per comportamenti analoghi) e non è “giustificabile” invocando l'art. 1460
c.c.
7. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata laddove ha accertato la legittimità
del licenziamento sub iudice.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse
12 devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
nonché oltre al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 15.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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