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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2085/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.11.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parte_1 C.F._1
Vangelisti e Rossella Facco;
attore in riassunzione
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Marrone;
e
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_2 C.F._3
Zatta;
convenuti in riassunzione
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
CONCLUSIONI
- per l'attore in riassunzione : Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Nel merito: rigettarsi tutti i motivi d'appello sia di merito che di rito in quanto radicalmente infondati sia in
fatto che in diritto e conseguentemente confermarsi i punti 1), 2), 3) della sentenza n. 1468/2016
emessa dal Tribunale di Venezia;
correggersi gli errori materiali contenuti al punto 4) della
citata sentenza condannando e alla potatura, sia in altezza che Controparte_2 Controparte_1
in profondità, della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso
esistente a cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte
del signor Parte_1
In via subordinata:
rigettarsi la domanda proposta in via subordinata in quanto nuova e pertanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto.
Rigettarsi la richiesta avversaria di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto radicalmente
infondata.
In via istruttoria:
2 rigettarsi l'eccezione di incapacità della teste in quanto l'eccezione non è stata Testimone_1
tempestivamente proposta né dopo l'assunzione della prova, nè in sede di precisazione delle
conclusioni e neppure nell'atto di citazione d'appello; ci si oppone altresì all'acquisizione agli
atti, anche ex art. 345 c.p.c., indicati dalla parte avversa, in quanto trattasi di documentazione
che poteva essere prodotta in primo grado entro i termini istruttori per cui la controparte è
decaduta.
Compensi e spese di tutti i gradi di giudizio rifusi, IVA e CPA compresi.
Nei confronti di Controparte_2
Nel merito:
contrariis reiectis, confermarsi i punti 1), 2), 3) della sentenza n. 1468/2016 emessa dal
Tribunale di Venezia;
correggersi gli errori materiale contenuti al punto 4) della citata sentenza
condannando e alla potatura, sia in altezza che in profondità, Controparte_2 Controparte_1
della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso esistente a
cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte del signor
Parte_1
In ogni caso e in via subordinata:
rigettarsi la domanda posta in via subordinata ex art. 1227, 2 co. c.c. in quanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto.
In via istruttoria:
ci si oppone alla rinnovazione della CTU e/o alla sostituzione del CTU con altro perito in quanto
trattasi di istanza meramente defatigatoria e del tutto infondata;
ci si oppone altresì alla richiesta di rinnovare l'istruttoria svolta in primo grado e di sentire nuovamente i testimoni in quanto istanza del tutto infondata;
nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse
3 di accogliere le istanze istruttorie avversarie si chiede di essere ammessi alla prova diretta e
contraria così come richiesto nella seconda e terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.
In via istruttoria subordinata: nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse che il signor in quanto Parte_1
comodatario, non era legittimato a richiedere i danni subiti dalle coltivazioni dallo stesso
effettuate sul mapp. 100, detenuto in base al contratto di comodato, disporsi integrazione della
CTU per stabilire l'ammontare dei danni cagionati alle colture del mapp. 100 di proprietà della
signora distinti da quelli causati alle colture dei mappali intestati al signor Testimone_1
Parte_1
Compensi e spese di tutti i gradi di giudizio rifusi, IVA e CPA compresi.”.
- per il convenuto in riassunzione : Controparte_1
“Accertati i fatti esposti ed il buon diritto del deducente, contrariis rejectis, previa ogni
declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per quelle comunque ritenute di
Giustizia:
Nel merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformarsi ed annullarsi
integralmente la gravata sentenza n. 4094/2015 del Tribunale di Venezia;
In via preliminare, relativamente ai mappali nn. 54 e 100 (di proprietà di ), Testimone_1
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a relativamente Parte_1
alle domande volte a tutelare il diritto di proprietà terza dei mappali nn. 54 e 100 e per l'effetto
rigettare in toto le relative domande di rilascio e di risarcimento della fascia di terreno
asseritamente occupata;
4 Rigettare, altresì, per i medesimi motivi, la domanda attorea volta ad obbligare il convenuto a
potare in altezza e profondità la siepe e gli alberi presenti sui mappali 101, 210 e 99 e
conseguentemente rigettare anche le relative domande risarcitorie ex adverso proposte;
Accertare e dichiarare che nessun danno viene prodotto (e/o comunque risulta provato) dalla siepe e dagli alberi posti all'interno della proprietà di;
rigettare tutte le pretese Controparte_1
risarcitorie ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.; accertare e dichiarare che nessuna
eliminazione del fosso esistente a cavallo dei fondi attorei e di quelli dei convenuti è mai avvenuta
e tanto meno ad opera del convenuto esponente;
in ogni caso, rigettarsi le domande risarcitorie
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II c.c.;
In via subordinata: accertarsi che tra il mappale n. 99 di proprietà del convenuto CP_1
ed il mappale n. 98 di proprietà di è presente un filare di alberi di
[...] Parte_1
proprietà dell'attore e accertato che nessun danno è riconducibile, in via esclusiva, alla presenza degli alberi sulla proprietà del convenuto, per l'effetto rigettarsi tutte le pretese risarcitorie ex adverso proposte;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.
Spese ed oneri di tutti i giudizi rifusi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: Si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'incapacità a
testimoniare di , ad ogni conseguente effetto. Testimone_1
Si chiede altresì la formale acquisizione agli atti, anche ex art. 345 c.p.c., in quanto rilevanti ai
fini del decidere e di reperimento successivo allo scadere dei termini istruttori, già dimessi in
causa:
1. Perizia 28/5/1994;
5 2. 12/12/2011 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Mirano;
CP_3
3. Documento Avepa programma di sviluppo rurale Reg. UE n. 1305/2013;
4. Opuscolo Regione Veneto su Allegato C della DGR 440 del 31/3/2015;
5. Denuncia – querela 9/1/2015.
Con ogni ulteriore riserva.”;
per il convenuto in riassunzione : Controparte_2
Nel merito: per i motivi indicati in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice
in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, in particolare, in ragione dell'ordinanza n. 1070/2022 della Corte di Cassazione, relativamente ai mappali nn. 54 e 100
(di proprietà di ), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in Testimone_1
capo a relativamente alle domande volte a tutelare il diritto di proprietà terza dei Parte_1
mappali nn. 54 e 100 e per l'effetto rigettare in toto le relative domande di rilascio e di
risarcimento della fascia di terreno asseritamene occupata, rigettarsi comunque ogni domanda
e richiesta volta ad obbligare il convenuto a potare in altezza e profondità la Controparte_2
siepe e gli alberi presenti sui mappali 101, 210, 99 e conseguentemente anche le domande
risarcitorie proposte e, accertare e dichiarare che nessun danno viene prodotto e/o comunque risulta provato dalla siepe e dagli alberi posti all'interno della proprietà del convenuto CP_2
e per l'effetto rigettare tutte le pretese risarcitorie proposte perché infondate e
[...]
comunque accertare e dichiarare che nessuna eliminazione del fosso esistente a cavallo dei fondi
attorei e dei convenuti è mai avvenuta e tanto meno ad opera di :; Controparte_2
In ogni caso: rigettarsi le domande risarcitorie di in quanto infondate in fatto e Parte_1
diritto comunque in via subordinata con applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. ;
6 In via istruttoria: rinnovare la CTU resa dal Geometra con sostituzione del CTU con altro CP_4
perito, del caso, con il medesimo CTU che risponda tuttavia al quesito che gli sottoporrà la
Corte d'Appello e concernente anche la nuova situazione di fatto venutasi a determinare dopo
la ordinanza della Corte di Cassazione:
Sempre in via istruttoria: in ragione della nuova situazione di fatto venutasi a determinare dopo la ordinanza della Corte di Cassazione, rinnovare l'istruttoria svolta in primo grado e sentire
nuovamente i testimoni giuste le limitazioni ed eccezioni concernenti l'incapacità a testimoniare
di cui alla parte narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze del presente grado di giudizio e del Giudizio
di Cassazione con distrazione a favore del difensore antistatario (come già indicato anche in conclusionale di replica).”
RAGIONI DELLA DECISIONE
citava e innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Parte_1 CP_1 Controparte_2
distaccata di Dolo, chiedendo l'accertamento del restringimento della carrareccia presente sui mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Dolo (VE), foglio 21, n. 101, 213, 212, 185 e
100 di proprietà e/o detenuti dall'attore, causato dalla siepe e dagli alberi posti sulla fascia di terreno dei convenuti di cui ai mappali 101, 210, 209 e 99, nonché del danno provocato dalla perdita del raccolto a causa dell'ombreggiatura, protrattasi da almeno sette anni per la mancata potatura e manutenzione dei medesimi alberi e siepi dei convenuti, sui terreni di proprietà e/o detenuti dall'attore e da questi coltivati, e per l'effetto la condanna di e CP_1 Controparte_2
a potare sia in altezza sia profondità i predetti arbusti, oltre a pagare l'importo totale di € 8.819,83, di cui € 2.519,25 per il danno economico patito a causa del restringimento e € 6.299,88 a titolo di danno subito per la perdita del raccolto. Domandava inoltre l'accertamento del danno provocato alla produzione del vigneto di sua proprietà collocato sul mappale 98 sia a causa
7 dell'ombreggiamento delle alberature poste lungo il confine con il mappale 99 di e CP_1
sia dal ristagno idrico causato dall'eliminazione, da parte degli stessi, del fosso Controparte_2
esistente a cavallo tra i due fondi, e conseguentemente domandava la condanna dei convenuti alla rimozione degli alberi ed alla riapertura del fosso situato lungo i mappali 98 e 99, della larghezza di m 1,5 e della profondità di m 1, oltre alla corresponsione del danno subito, quantificato in € 4.676,20. Chiedeva, da ultimo, l'accertamento dell'occupazione abusiva da parte di e della porzione di terreno censito ai mappali 54 e 100 di CP_1 Controparte_2
proprietà di , ed il conseguente rilascio della fascia di terreno occupata. Testimone_1
L'attore esponeva a tal fine di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Comune di Dolo, censito al Foglio n. 21, mappali 92, 93, 98, 94, 102, 213 e 185 e Foglio n. 25, mappali 31 e 30,
confinante sul lato ovest, per circa 970 m, con un terreno censito ai mappali 101, 210, 209 e 99, di proprietà dei convenuti, e altresì di detenere l'appezzamento censito ai mappali 54 e 100, di cui la sorella era proprietaria, in base ad un contratto di comodato. Precisava che, Tes_1
nonostante quanto disposto dai genitori delle parti in causa a pag. 5 dell'atto di compravendita del 29.11.54 a firma del Notaio n. Rep. 21.832 N. Racc. 10.416, secondo cui “la Persona_1
carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da nord a sud e col suo asse divide il terreno
acquistato separatamente dai fratelli , sarà di uso promiscuo fra gli stessi, che ne Pt_1 cureranno la buona manutenzione con prestazioni e spese comuni”, detta carrareccia non era percorribile dal lato attoreo a causa della presenza di una siepe che - nel corso degli ultimi anni
- si era sviluppata con piante arboree e rovi infestanti, sconfinando nella sua proprietà, mentre gli alberi ivi presenti, non essendo stati potati in modo adeguato, si protraevano oltre il ciglio del fosso, invadendo, anch'essi, il suo dominio, e quantificava il danno subito in € 2.519,25 per il restringimento. Su un tratto della siepe potato due anni prima, invece, erano stati lasciati numerosi speroni che provocavano la foratura degli pneumatici dei trattori e degli altri suoi mezzi utilizzati nella lavorazione dei campi. Deduceva inoltre che, stante l'avvenuta espansione della
8 siepe nel tempo, si era verificato uno spostamento del passaggio sull'area di sua proprietà, con conseguente perdita di una fascia di terreno coltivabile di larghezza di oltre 2 metri sui mappali
102, 213, 212, 185 e 100, con la perdita di terreno coltivabile a causa dell'ombreggiamento delle sue colture, della carrareccia ed un danno complessivo quantificato in € 6.299,88. Sosteneva inoltre che, pur avendoli egli solleciti ad intervenire, i convenuti si rifiutavano di potare la siepe e le fronde degli alberi, opponendosi altresì a che vi provvedessero sia l'attore stesso in prima persona sia gli incaricati da lui reclutati.
Deduceva altresì che, originariamente, esisteva a confine tra il mappale 98 di sua proprietà ed il mappale 99 dei convenuti un fosso largo un metro e mezzo e profondo un metro, funzionale a garantire il corretto deflusso delle acque piovane proveniente dai terreni suddetti, funzionalità
però in gran parte compromessa a causa della presenza di alberature di alto fusto non eliminate dalle controparti, i quali avevano altresì provocato un ulteriore restringimento tramite le lavorazioni eseguite sul mappale 99 con riporto progressivo del terreno di risulta sul fosso, cagionando l'ostruzione parziale dello stesso, e conseguentemente notevoli problemi di natura agronomica durante i periodi di elevata piovosità sul terreno dell'attore coltivato a vite, per l'insorgenza di ristagni idrici prolungati riducenti la produzione del vigneto stesso. Affermava inoltre che le medesime alberature esistenti sul fossato eliminavano la necessaria illuminazione delle chiome del vigneto ed asportavano le sostanze nutritive ordinariamente ivi apportate, causando un danno complessivo pari ad € 4.676,20, e che, da ultimo, i convenuti avevano sconfinato, tra un minimo di circa 50 cm ed un massimo di 100 cm sul terreno da lui condotto in qualità di comodatario.
Si costituiva contestando le doglianze attoree, poiché infondate, suffragate Controparte_1
unicamente dalle risultanze della perizia del consulente di parte, già contraddetta dalla documentazione in atti, e comunque non corroboranti l'asserita prova ed ingiustizia dei danni lamentati, nonché la colpevolezza del convenuto. Con riguardo alle domande riferite ai mappali
9 n. 100 e 54, di cui era proprietaria , essendone l'attore mero detentore in virtù di Testimone_1
un contratto di comodato verbale, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, e dunque l'inammissibilità della domanda risarcitoria, esperibile unicamente dal Pt_1
proprietario del fondo e non già dal comodatario. Deduceva, da ultimo, anche il concorso colposo dell'attore ex art. 1227, secondo comma, c.c., essendo i danni lamentati, ove accertati, una conseguenza della tolleranza protrattasi per lungo tempo da parte dell'attore nei confronti dei comportamenti adottati dai convenuti.
, seppur regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, e, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva rimesso in istruttoria al fine di esperire la c.t.u. richiesta dall'attore.
All'udienza del 10.2.2015, veniva nominato c.t.u. il Geom. , al quale veniva Per_2 assegnato il seguente quesito: “Si chiede inoltre che venga disposta consulenza tecnica diretta a determinare il danno provocato dai signori e alle colture del Signor CP_2 Controparte_1
a causa dell'ombreggiamento causato dalla siepe e dalle alberature e dello Parte_1 spostamento della sede della carrareccia verso l'area coltivabile di proprietà del Signor
[...]
”; esperite le operazioni peritali, il consulente concludeva: “In risposta al quesito posto Pt_1
dal Signor Giudice e da quanto sopra esposto, il sottoscritto così si esprime: - il c.t.u. ha
provveduto a calcolare il danno derivante dallo spostamento della sede della
carreggiata/carrareccia stimato in € 5.049,39; - il c.t.u. ha provveduto a calcolare il danno derivante “dall'ombreggiamento”, per la presenza delle alberature di alto fusto stimato in €
1.060,37.”.
All'esito il Tribunale di Venezia, riconosciuta la legittimazione attiva dell'attore anche per i mappali di cui era comodatario attesa la natura non petitoria dell'azione esperita, ritenute la documentazione e le dichiarazioni dei testi attorei idonei a dimostrare la fondatezza delle
10 doglianze riferite al comportamento dei convenuti, anche in quanto confermate dalle risultanze della c.t.u. esperita, con sentenza n. 3420/2016, pubblicata il 7.6.2016, accoglieva le domande proposte dall'attore, e per l'effetto condannava i convenuti a potare le siepi e gli alberi oggetto di causa, a ripristinare il fosso esistente tra i due fondi, al risarcimento del danno quantificato in
€ 6.109,76 ed alla refusione delle spese processuali e di c.t.u.
Si doleva della decisione , che chiedeva alla Corte d'Appello di Venezia la Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, lamentando: l'omesso riconoscimento della carenza di legittimazione attiva in capo all'attore ed il difetto di prova dell'infrannualità dello spoglio;
l'errato accoglimento delle domande attoree a causa del travisamento dei fatti, nonché la violazione dell'art. art. 246 c.p.c. per illegittima ammissione della teste , sorella Testimone_1
dell'attore; l'errata e parziale valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi e degli ulteriori esiti istruttori, quali l'esatta individuazione della linea di confine inter partes e la sussistenza di un vincolo paesaggistico ambientale sulla siepe contestata, oltreché l'erroneo riconoscimento del danno da sconfinamento e ombreggiamento, ovvero ancora del restringimento del fosso e dei danni per la foratura di pneumatici, per i quali, non era stata riconosciuta neanche la responsabilità di ex art. 1227, comma 2, c.c. Lamentava altresì la violazione Parte_1
dell'art. 92 c.p.c. in merito alla condanna alle spese, nonché la presenza di errori materiali nel testo della sentenza impugnata e nel dispositivo, ed in particolare nel capo relativo alla condanna alla potatura, avendo il primo giudice attribuito ai convenuti la proprietà della particella n. 212,
già di proprietà della Regione Veneto. In subordine chiedeva accertarsi che tra il mappale n. 99, di sua proprietà, ed il n. 98, di proprietà dell'appellato, era presente un filare di alberi di proprietà dell'appellato, sicché nessun danno sarebbe riconducibile agli alberi dell'appellante.
rimaneva contumace anche in secondo grado. Controparte_2
resisteva al gravame chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la Parte_1
declaratoria di inammissibilità della richiesta subordinata, in quanto domanda nuova.
11 Con sentenza n. 1378/2017, pubblicata il 3.7.2017, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di riconoscere la legittimazione attiva dell'attore, essendo obbligo del comodatario ex art. 1804 c.c. custodire e conservare il bene in comodato, senza ravvisare il contestato travisamento dei fatti.
Al contrario risultava secondo il giudice d'appello dimostrato che , ancor prima di Parte_1
avviare il contenzioso, in più occasioni aveva tentato di far potare la siepe ai convenuti, ciò che escludeva ogni sua responsabilità concorrente, mentre non risultava provato che il medesimo avesse allargato le proprie colture a danno della carrareccia, già ridotta a causa dell'omessa potatura della siepe de qua. Con riguardo, invece, al dedotto vincolo paesaggistico ambientale sulla siepe, il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché non proposto nel primo grado di giudizio. La Corte ha poi ritenuto indimostrato che il terreno dell'appellato fosse rimasto improduttivo e non seminato per alcuni anni (“a maggese”), e considerato, infine, il rigetto del gravame, è stata confermata anche la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento impugnato.
Per la cassazione della decisione e hanno proposto separati Controparte_2 Controparte_1
ricorsi.
Con il primo motivo, comune ai due distinti ricorsi, i ricorrenti hanno censurato la decisione di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello ha riconosciuto la legittimazione dell'attore con riferimento ai fondi oggetto di comodato.
Il secondo motivo, anch'esso comune, investiva la decisione nella parte relativa alla valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica. Si censurava poi, sempre con il secondo motivo, la violazione dell'art. 246 c.p.c. con riferimento alla deposizione di . Testimone_1
Il terzo motivo del ricorso proposto da riguardava la valutazione della Controparte_2
consulenza tecnica, mentre il terzo motivo del ricorso proposto da la Controparte_1
regolamentazione delle spese di lite.
12 si costituiva al fine di resistere nel giudizio mediante il deposito di controricorso Parte_1
datato 18.10.2017.
Disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., con ordinanza n. 24206 del 17.5.2022, depositata in data 4.8.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di
Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità; così motivava:
“In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere
soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al
suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di
quel potere» (Cass. n. 21011/2010; n. n. 3082/2015). Nello stesso tempo, è stato precisato che il
detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera
patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la
sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro,
che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il
terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (Cass. n.
14269/2017; conf. n. 22602/2009). In contrasto con tali principi, la Corte d'appello ha
riconosciuto la legittimazione del comodatario senza riserve, in assenza di qualsiasi verifica
circa la sussistenza dei presupposti che consentono al comodatario di agire per il risarcimento
del danno secondo i principi sopra indicati. Si deve aggiungere che la decisione ha un contenuto
unitario non essendo possibile scindere, fra la pluralità delle statuizioni, una parte riferibile ai
fondi in proprietà da una parte riferibile ai fondi in comodato. Consegue da ciò che
l'accoglimento del primo motivo, determinando l'esigenza del rinnovato esame della vicenda, importa l'assorbimento del secondo motivo, comune ai due ricorsi, e del terzo motivo del ricorso di , in quanto motivi chi investono la decisione con riguardo alla ricostruzione Controparte_2
13 dei fatti […]”.
riassumeva il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del 3.11.2023, Parte_1
chiedendo, in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento di rinvio, nei confronti di il rigetto dei motivi di appello, poiché infondati sia in fatto che in diritto, e Controparte_1
conseguentemente la conferma dei punti 1), 2), 3) della sentenza emessa dal Tribunale di
Venezia, nonché la conferma con correzione dei segnalati errori materiali contenuti al punto 4) della sentenza medesima, e per l'effetto la condanna di e alla potatura, CP_1 Controparte_2
sia in altezza che in profondità, della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso esistente a cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo;
domandava il rigetto della domanda proposta da controparte in quanto nuova e pertanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, nonché della richiesta avversaria di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché radicalmente infondata. In via istruttoria subordinata, chiedeva disporsi integrazione della c.t.u. per stabilire l'ammontare dei danni cagionati alle colture del mappale n. 100 di proprietà di , distinti da quelli causati alle colture Testimone_1
dei mappali a lui intestati.
Il riassumente affermava che, avendo la Cassazione accolto la questione posta con riferimento al risarcimento del danno riferibile al fondo di cui egli era comodatario, le domande risarcitorie azionate in qualità di proprietario dei fondi fossero divenute definitive, alla pari delle altre statuizioni della sentenza di primo grado. Relativamente al quantum risarcitorio, deduceva, per l'ipotesi di esclusione della spettanza risarcitoria in relazione ai fondi condotti in comodato, che gli importi che assumono rilievo sarebbero comunque facilmente determinabili, partendo dalle risultanze della c.t.u. di primo grado, in cui il consulente nominato aveva calcolato il danno per metro lineare (€ 5,71 ml) per tutta la lunghezza della carrareccia (pari a mq. 1070, per un totale di € 6.109,76): moltiplicando detto importo per la lunghezza della carrareccia e della siepe presenti nelle aree in comodato, si evinceva un danno di € 605,26 (106 x € 5,71) per il mapp. n.
14 212 ed € 628,10 (110 x € 5,71) per il mapp. n. 100; importi, che, sottratti dall'importo complessivo del danno accertato dal c.t.u. in primo grado (€ 6.109,76 – 605,26 - 628,10), condurrebbero all'importo di € 4.876,40 quale danno riferibile ai soli terreni di proprietà del riassumente. In merito all'eccepita incapacità della teste , rilevava che Testimone_1
l'eccezione di inammissibilità non era stata tempestivamente proposta dopo l'assunzione della prova, e non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né in primo grado né
in appello.
Si costituiva rilevando l'infondatezza delle pretese svolte da Controparte_1 Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione: egli ribadiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in riassunzione per i mappali condotti in comodato per l'azione petitoria, ovvero per difetto di prova dell'infrannualità dello spoglio in caso di qualificazione dell'azione a titolo possessorio, oggetto del primo motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione. Richiamava,
inoltre, gli errori inerenti alla valutazione dei testi escussi ed alle risultanze istruttorie operati in primo grado, nonché la violazione dell'art. 92 c.p.c. con riguardo alla statuizione di condanna alle spese.
, costituitosi, asseriva l'impossibilità di conoscere in modo preciso l'incidenza Controparte_2
dei beni in comodato, per via della commistione venutasi a creare nelle ricostruzioni in fatto operate prima del giudizio di legittimità. Per tal motivo, attesi gli errori valutativi eccepiti con riguardo alle prove testimoniali e alla relazione del c.t.u., sollecitava la rimessione in istruttoria della causa per l'escussione dei testi e la rinnovazione delle operazioni peritali. Da ultimo, ribadiva l'eccezione di concorso nella responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore, e l'esame della sua condotta ai fini della eventuale valutazione di responsabilità del convenuto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella
15 composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
16.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi. Ne è seguita un'ulteriore rimessione in istruttoria, rilevando il Collegio l'assenza nel fascicolo dei verbali d'udienza del giudizio di primo grado, il cui esame si rendeva necessario specie quanto alle prove testimoniali assunte: la causa è stata infine rimessa in decisione all'udienza del
6.3.2025 con rinuncia delle parti all'ulteriore assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
Appare utile chiarire preliminarmente la portata applicativa del decisum di cui all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 24206/2022, sopra testualmente riportata nella parte che assume rilievo.
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11716/2014).
Nella specie risulta in primo luogo evidente che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
, nessun accertamento di sussistenza del fatto illecito e tantomeno del quantum del danno Pt_1 patito dall'originario attore può dirsi definitivo, in quanto l'uno e l'altro sono stati oggetto dell'appello e del ricorso per cassazione, il cui esito, con l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri, ha comportato l'affidamento al giudice di rinvio di ogni conseguente
16 valutazione, nel rispetto di quanto statuito dalla Corte.
Con riguardo a tale ultimo profilo, si deve osservare che la Suprema Corte, enucleati in termini generali i presupposti della legittimazione ad agire del detentore qualificato e del mero detentore in relazione al fatto illecito del terzo, si è limitata a censurare il riconoscimento della legittimazione “senza riserve” del comodatario (cfr. pag. 4 dell'ordinanza de qua), non avendo né il Tribunale né il giudice d'appello operato la necessaria verifica circa la sussistenza dei ridetti presupposti, senza che se ne possa ricavare, come vorrebbero i convenuti, l'esclusione automatica della contestata legittimazione.
Richiamati a tal proposito i contenuti del contratto di comodato sottoscritto in data 8.3.2004 tra il riassumente e la sorella (recte “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; cfr. doc. Tes_1
24 del fascicolo di ), valido sino al 31.12.2012, sulla base delle doglianze dell'attore Parte_1
in riassunzione si deve considerare, quanto ai terreni detenuti in comodato, che la pretesa risarcitoria sollevata da non è relativa ad un pregiudizio subito dal bene immobile Parte_1
(fondo) che non è di sua proprietà ma direttamente al suo patrimonio, essendo riferita alla minor produzione (raccolto) e dunque al minor ricavo che pervenuto, per gli anni nei quali ha CP_5
coltivato i terreni, come meglio si evidenzierà riprendendo la relazione peritale che consente di liquidare il danno.
In altri termini, non si presenta nella specie il pericolo che la stessa pretesa risarcitoria sia avanzata nei confronti dei convenuti dalla proprietaria dei beni da questa concessi in comodato a , in quanto la somma pretesa a titolo risarcitorio non serve a riparare il bene ma a Parte_1
ristorare il detentore (che fa proprio il raccolto) di non averlo potuto utilizzare (in parte qua) per il fatto del terzo: con riferimento al caso, più volte esaminato dalla giurisprudenza citata nell'ordinanza di rincio, del veicolo detenuto da un terzo, una cosa è il costo della riparazione del veicolo (che il mero detentore può vedersi rimborsato solo se prova sia l'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, sia il fatto l'obbligazione è
17 stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante: v. ex multis Cass., n. 15458/2011), altra cosa sono il danno emergente e/o il lucro cessante che il detentore subisca per non aver potuto impiegare il veicolo o averlo potuto impiegare in minor misura. Così è nella specie, non avendo, si ripete, l'attore richiesto a titolo risarcitorio i costi sostenuti per il ripristino del fondo ma i minori guadagni subiti per il fatto del terzo, la rifusione di tali ultimi non essendo impedita dalla statuizione del giudice di legittimità
in quanto estranei al rapporto tra la comodante ed il comodatario ed anche al rapporto tra la comodante ed il terzo.
Orbene, si deve ricordare che nell'atto di compravendita del 29.11.1954, Notaio Persona_1
i danti causa delle odierne parti processuali hanno statuito all'art. 3, comma III, che “La carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da nord a sud e col suo asse divide il terreno acquistato separatamente dai fratelli , sarà di uso promiscuo fra gli stessi, che ne Pt_1
cureranno la buona manutenzione e le spese comuni” (v. All. n. 22 fascicolo del riassumente, pag. 5), sancendo, in modo concorde, l'obbligo a carico dei fratelli di provvedere alla Pt_1
manutenzione della carrareccia.
A tal riguardo, la produzione documentale esibita da , le cui evidenze trovano Parte_1
illustrazione e conferma nella relazione del c.t.u. acquisita in primo grado, ha confermato che il comportamento tenuto dai convenuti nel corso del tempo è stato tenuto in violazione della menzionata disposizione, determinando, di conseguenza, un pregiudizio al fondo di proprietà dell'attore in riassunzione. Ciò era stato già oggetto di segnalazione da parte di , Parte_1
ove, circa due anni prima di avviare la controversia, aveva indicato ai proprietari dei fondi finitimi le criticità provocate dalla mancata potatura delle siepi e degli arbusti (cfr. doc. 25 att. primo grado), avviando l'azione giudiziaria solo dopo l'infruttuoso sollecito. Al riguardo, non può essere accolta l'eccezione sollevata da e sull'esistenza di un asserito CP_1 Controparte_2
vincolo paesaggistico ambientale insistente sulla siepe contestata, rientrando il terreno
18 nell'ambito di un programma della Regione Veneto di sviluppo rurale e gestito con fondi di provenienza europea, posto che – anche a voler tralasciare il fatto che l'eccezione, recante un elemento nuovo nella controversia, è stata sollevata solo nel corso del giudizio d'appello - in ogni caso la normativa richiamata indica una condizione ostativa alla manutenzione limitata a determinati periodi dell'anno e dunque nient'affatto tale da impedire la manutenzione richiesta dall'attore.
Riguardo all'esame dell'istruttoria svoltasi, invece, si rileva che il convenuto costituito CP_1
non ha contestato tempestivamente l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste
[...] Tes_1
: non solo non è stata eccepita dalla parte interessata la nullità della testimonianza assunta
[...] così che, ove sussistente l'eccepita “inammissibilità a testimoniare” (pag. 6 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 primo grado) se ne sarebbe comunque determinata la sanatoria ex Controparte_1
art. 157 c.p.c. (v. Cass., n. 3956/2018 e n. 21443/2013) ma a tale nullità non è fatto riferimento nelle conclusioni del giudizio di primo grado;
pur avendo poi sul punto la parte contestato la prima decisione (cfr. pag. 17 atto di appello del 22.7.2016: “sul punto, il Got laconicamente si è limitato a concludere per la piena capacità della stessa a “… testimoniare nel presente giudizio, in quanto priva di interesse ex art. 246 c.p.c., tale da poter legittimare la sua partecipazione allo stesso …” (cfr. pag. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata). La violazione dell'art. 246
c.p.c. è talmente evidente da non necessitare di ulteriori commenti.”), essa non ha espresso alcun riferimento in proposito neppure nelle conclusioni rese nel giudizio d'appello (v. pag. 27 del medesimo atto); così che, operando la verifica nei termini precisati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 26204/2022 sul punto (cfr. pag.
4-5 dell'ordinanza: “Nell'ambito di tale rinnovato esame potrà costituire oggetto di valutazione anche l'eccezione di incapacità del testimone , sempre che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta subito Testimone_1
dopo l'assunzione della prova e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione (Cass. n. 21670/2013).”), essa non può che avere esito negativo.
19 Difforme dalle previsioni normative è la conclusione cui giunge la difesa dell'appellato CP_1
, circa la conseguenza del venir meno del “requisito dell'indifferenza del testimone, con
[...] conseguente nullità della testimonianza, rilevabile anche d'ufficio e pertanto non soggetta ad alcuna preclusione processuale di sorta” (memoria di replica, pag. 3).
Con riguardo, invece, ai testi escussi, si rileva che dei tre testi indicati da nella Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c., due di essi (RA e ) presentavano stretti Testimone_2
legami di parentela con il convenuto, mentre il terzo ha comunque risposto in maniera generica e non circostanziata al quesito posto (cfr. “preciso che io non passavo con la mietitrebbia, ma ho visto altri passare con tale mezzo e posso dire che seppure ad occhio residuava da ambo i lati
(cfr. della capezzagna) anche qualcosa in più di mezzo metro … ho visto quanto sopra diverse volte;
l'ultima volta 6/7 anni fa…”, ripreso anche nella comparsa di ): viste anche Controparte_1
le discordanze con quanto affermato dai testi indicati da , privi di interessi in causa, Parte_1
già il Tribunale aveva condivisibilmente ritenuto più attendibili questi ultimi, attesa la terzietà –
salvo - degli stessi. Si precisa, all'uopo, che il refuso in cui è incorso il teste Testimone_1 [...]
circa le generalità del soggetto che lo aveva convocato per intervenire, sottolineato dai Tes_3
convenuti in riassunzione, è del tutto irrilevante ai fini della decisione de qua.
I testi introdotti dall'attore - (verbale udienza 13.11.2013) nonché Testimone_1 Tes_4
, e (verbale udienza 18.11.2013) – hanno fornito
[...] Testimone_5 Testimone_6
indicazioni precise ed attendibili che confermano la fondatezza delle doglianze attoree riferite al comportamento omissivo mantenuto dai convenuti e alle conseguenze pregiudizievoli sulla coltivazione dei fondi attorei.
Come già osservato dal Tribunale, le deposizioni dei predetti testi e la documentazione fotografica e tecnica prodotta in giudizio (ci si riferisce alla relazione del P.A. Capuzzo - doc. 2
attoreo – specie per le numerose fotografie allegatevi ed a quelle depositate dall'attore sub 5)
hanno evidenziato la denunciata invadenza della siepe dei convenuti sulla carrareccia, con
20 conseguente spostamento della sede stradale verso il terreno coltivato dall'attore, con inevitabile perdita di area coltivata e di raccolto per quest'ultimo.
Tali evidenze sono state confermate dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, geom. , nell'elaborato depositato in data 3.9.2015, che all'esito di Per_2
verifica puntuale ed in contraddittorio, esprimendo conclusioni tecnicamente corrette e prive di contraddizioni o elementi d'illogicità, ha accertato, da un lato, il “costante scostamento verso Est della sede della carreggiata …. per tutta la lunghezza del confine” e, dall'altro lato, il doppio danno derivante “sia dall'ombreggiamento dalle alberature ad alto fusto sia dalla mancata coltivazione”.
Il c.t.u. ha eseguito rilievi sui luoghi di causa con sistema GPS per verificare l'allineamento del cambio coltura e la mezzeria della carrareccia di cui all'atto notaio rilevando ulteriori Per_1 punti di appoggio e poi provvedendo all'elaborazione del rilievo strumentale effettuato;
all'esito ha così affermato quanto allo spostamento della sede della carrareccia: “L'atto rep. n. 21832 del
29.11.1954 notaio riporta testualmente a pag. 5 cap. 3 paragrafo 3: “La Persona_1 carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da Nord e Sud e col suo asse divide il terreno acquistato separatamente dai fratelli sarà di uso promiscuo tra gli stessi e ne cureranno Pt_1
la buona manutenzione con prestazioni e spese comuni”. Dalle ortofoto con sovrapposta la mappa catastale, a partire dall'anno 1989 si evince che lungo l'asse Nord-Sud era presente un numero ridotto di alberi che delimitavano, verso Ovest, l'ingombro della carreggiata. Carreggiata che si estendeva tutta verso Est rispetto al filare di alberi per la larghezza e lungo l'asse Nord-
Sud per la lunghezza. Dalle successive ortofoto susseguitesi nel tempo, si evince che le alberature aumentavano di numero con il passare degli anni e oltre a questo, crescevano arbusti spontanei così da formare una specie di siepe lungo la carreggiata, sempre lungo il confine Ovest. Tale
invasione di arbusti ha avuto come conseguenza il costante scostamento verso Est della sede della carreggiata fino ad arrivare, oggi, ad uno spostamento di circa m 2,00 per tutta la lunghezza del
21 confine”. Ha ulteriormente rilevato il c.t.u.: “I fondi di proprietà e coltivati rispettivamente dai fratelli e da una parte e da dall'altra, confinano tra loro Controparte_2 CP_1 Parte_1 da Nord a Sud lungo l'asse predeterminato in sede di frazionamento e puntualmente descritto nell'atto sempre del 1954 notaio riportato al precedente Capitolo 3. Lungo questo asse Per_1
esteso per circa m 1.070,00 esiste attualmente un filare di alberi di alto fusto con sottostante piantumazione di arbusti che nel suo sviluppo ha formato una siepe dello spessore medio di circa m 2,00. Le alberature costituiscono, per la loro altezza (circa m 12 - 15) e dimensione della chioma (circa m 7 – 8) un ombreggiamento verso il fondo coltivato da per la Parte_1 seconda parte della giornata”. Premesso che “il fondo condotto del Signor subisce Parte_1 un doppio danno dovuto sia all'ombreggiamento dalle alberature ad alto fusto sia alla mancata coltivazione di circa mq 2.140,00 (2,00 x 1.070,00)”, e precisato che il primo danno deriva non tanto dall'ombreggiamento quanto dalla carenza di nutrimento in favore delle colture derivante dalla prossimità degli alberi, il c.t.u. ha correttamente elaborato i dati a propria disposizione e sulla base delle conoscenza tecniche e scientifiche di cui ha dato conto ha quantificato il danno per minor produzione in € 5.049,39, con riferimento a quello derivante dallo spostamento della sede della carreggiata/carrareccia, ed in € 1.060,37, con riferimento a quello derivante
“dall'ombreggiamento”, per la presenza delle alberature di alto fusto. Come sopra osservato, entrambi i danni sono stati commisurati alla minor produzione che ne è nel periodo in osservazione conseguita a carico del coltivatore in quanto proprietario o, per i fondi in comodato,
detentore dei terreni coltivati.
Per i motivi indicati, è dunque dimostrato che il comportamento di e ha CP_1 Controparte_2 determinato un nocumento ai terreni di proprietà di , legittimando quest'ultimo a Parte_1
domandare il ristoro dei danni patiti nella misura quantificata dal c.t.u.: i convenuti devono pertanto essere condannati a ripristinare i luoghi e a pagare la somma predetta, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (31.12.2012) al saldo.
22 Del tutto infondata è l'eccezione ex art. 1227 c.c. svolta da , secondo cui vi Controparte_2
sarebbe una concorrente responsabilità dell'originario attore “per aver atteso diversi anni per radicare infine la propria domanda risarcitoria”, essendo stati provati i ripetuti tentativi compiuti dall'attore di far eseguire la potatura e persino di provvedervi in proprio, trovando ostacolo insuperabile nel rifiuto dei convenuti.
Le ulteriori domande di parte attrice devono essere rigettate, non essendo stata fornita adeguata prova dei fatti lamentati.
Così è, in particolare, per l'asserita ostruzione del fosso di confine, essendo le generiche dichiarazioni rese in proposito dal teste insufficienti a dare conto della situazione originaria Tes_7
della scolina e della sua evoluzione, oltre che delle cause della progressiva perdita di capacità
irrigua della stessa, nonché per gli ulteriori danni lamentati da parte attrice, in ordine ai quali sono state recate prove altrettanto generiche e parziali.
Le domande riconvenzionali esposte nelle conclusioni dal convenuto sono inammissibili in quanto neppure proposte nel corso del giudizio di primo grado.
***
La decisione comporta la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
L'esito complessivo del giudizio evidenzia la reciproca soccombenza tra le parti, risultando tuttavia prevalente quella degli originari convenuti per esser state in significativa misura accolte le domande attoree: si giustifica pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite con riguardo a tutti i gradi di giudizio per la quota di un terzo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore dell'attore dell'ulteriore quota.
Quanto sopra rende altresì equo porre le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado,
a carico dei convenuti, essendone state oggetto solo pretese per le quali è risultato Parte_1
vittorioso.
23 Per quanto sopra non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dell'art. 13
D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1378/2017, pubblicata il 3.7.2017, della Corte d'Appello di Venezia disposto con ordinanza n. 24206 del 17.5.2022, depositata in data 4.8.2022, della Corte di Cassazione:
1) accertato che la siepe e gli alberi posti sulla fascia di terreno di proprietà dei convenuti CP_1
e , sita in Comune di Dolo e censita al Catasto Terreni di detto Comune
[...] Controparte_2
al F. 21 mappali 101, 210, 209 e 99, per difetto di potatura, hanno causato restringimento della carrareccia di oltre metri 2 sui mappali 102, 213, 185 e 100 di proprietà o nella detenzione dell'attore nonché danneggiamento alla coltivazione sui terreni di proprietà o nella Parte_1
detenzione dell'attore, condanna i convenuti e ad eseguire la Controparte_1 Parte_1
potatura, sia in altezza che in profondità, della siepe e degli alberi siti sui mappali 101, 210, 209
e 99, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte dell'attore Parte_1
2) condanna i convenuti e al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 6.109,76, Parte_1
con gli interessi legali dal 31.12.2012 al saldo effettivo;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4) dichiarate compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio per la quota di un terzo,
condanna in via fra loro solidale e alla rifusione di due terzi delle spese CP_1 Controparte_2
di lite anticipate da , spese che liquida, in misura già conseguentemente ridotta: Parte_1 quanto al giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al
24 giudizio d'appello, in € 3.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio di cassazione, in € 3.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in €
4.300,00 per compenso professionale, oltre € 545,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15%
per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5) pone le spese di c.t.u. già liquidate nel giudizio di primo grado a carico degli originari convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA Petrucco Toffolo Guido Santoro
25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2085/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.11.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parte_1 C.F._1
Vangelisti e Rossella Facco;
attore in riassunzione
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Marrone;
e
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_2 C.F._3
Zatta;
convenuti in riassunzione
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
CONCLUSIONI
- per l'attore in riassunzione : Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Nel merito: rigettarsi tutti i motivi d'appello sia di merito che di rito in quanto radicalmente infondati sia in
fatto che in diritto e conseguentemente confermarsi i punti 1), 2), 3) della sentenza n. 1468/2016
emessa dal Tribunale di Venezia;
correggersi gli errori materiali contenuti al punto 4) della
citata sentenza condannando e alla potatura, sia in altezza che Controparte_2 Controparte_1
in profondità, della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso
esistente a cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte
del signor Parte_1
In via subordinata:
rigettarsi la domanda proposta in via subordinata in quanto nuova e pertanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto.
Rigettarsi la richiesta avversaria di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto radicalmente
infondata.
In via istruttoria:
2 rigettarsi l'eccezione di incapacità della teste in quanto l'eccezione non è stata Testimone_1
tempestivamente proposta né dopo l'assunzione della prova, nè in sede di precisazione delle
conclusioni e neppure nell'atto di citazione d'appello; ci si oppone altresì all'acquisizione agli
atti, anche ex art. 345 c.p.c., indicati dalla parte avversa, in quanto trattasi di documentazione
che poteva essere prodotta in primo grado entro i termini istruttori per cui la controparte è
decaduta.
Compensi e spese di tutti i gradi di giudizio rifusi, IVA e CPA compresi.
Nei confronti di Controparte_2
Nel merito:
contrariis reiectis, confermarsi i punti 1), 2), 3) della sentenza n. 1468/2016 emessa dal
Tribunale di Venezia;
correggersi gli errori materiale contenuti al punto 4) della citata sentenza
condannando e alla potatura, sia in altezza che in profondità, Controparte_2 Controparte_1
della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso esistente a
cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte del signor
Parte_1
In ogni caso e in via subordinata:
rigettarsi la domanda posta in via subordinata ex art. 1227, 2 co. c.c. in quanto inammissibile e
comunque infondata in fatto e in diritto.
In via istruttoria:
ci si oppone alla rinnovazione della CTU e/o alla sostituzione del CTU con altro perito in quanto
trattasi di istanza meramente defatigatoria e del tutto infondata;
ci si oppone altresì alla richiesta di rinnovare l'istruttoria svolta in primo grado e di sentire nuovamente i testimoni in quanto istanza del tutto infondata;
nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse
3 di accogliere le istanze istruttorie avversarie si chiede di essere ammessi alla prova diretta e
contraria così come richiesto nella seconda e terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.
In via istruttoria subordinata: nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse che il signor in quanto Parte_1
comodatario, non era legittimato a richiedere i danni subiti dalle coltivazioni dallo stesso
effettuate sul mapp. 100, detenuto in base al contratto di comodato, disporsi integrazione della
CTU per stabilire l'ammontare dei danni cagionati alle colture del mapp. 100 di proprietà della
signora distinti da quelli causati alle colture dei mappali intestati al signor Testimone_1
Parte_1
Compensi e spese di tutti i gradi di giudizio rifusi, IVA e CPA compresi.”.
- per il convenuto in riassunzione : Controparte_1
“Accertati i fatti esposti ed il buon diritto del deducente, contrariis rejectis, previa ogni
declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per quelle comunque ritenute di
Giustizia:
Nel merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformarsi ed annullarsi
integralmente la gravata sentenza n. 4094/2015 del Tribunale di Venezia;
In via preliminare, relativamente ai mappali nn. 54 e 100 (di proprietà di ), Testimone_1
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a relativamente Parte_1
alle domande volte a tutelare il diritto di proprietà terza dei mappali nn. 54 e 100 e per l'effetto
rigettare in toto le relative domande di rilascio e di risarcimento della fascia di terreno
asseritamente occupata;
4 Rigettare, altresì, per i medesimi motivi, la domanda attorea volta ad obbligare il convenuto a
potare in altezza e profondità la siepe e gli alberi presenti sui mappali 101, 210 e 99 e
conseguentemente rigettare anche le relative domande risarcitorie ex adverso proposte;
Accertare e dichiarare che nessun danno viene prodotto (e/o comunque risulta provato) dalla siepe e dagli alberi posti all'interno della proprietà di;
rigettare tutte le pretese Controparte_1
risarcitorie ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.; accertare e dichiarare che nessuna
eliminazione del fosso esistente a cavallo dei fondi attorei e di quelli dei convenuti è mai avvenuta
e tanto meno ad opera del convenuto esponente;
in ogni caso, rigettarsi le domande risarcitorie
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II c.c.;
In via subordinata: accertarsi che tra il mappale n. 99 di proprietà del convenuto CP_1
ed il mappale n. 98 di proprietà di è presente un filare di alberi di
[...] Parte_1
proprietà dell'attore e accertato che nessun danno è riconducibile, in via esclusiva, alla presenza degli alberi sulla proprietà del convenuto, per l'effetto rigettarsi tutte le pretese risarcitorie ex adverso proposte;
comunque, in via subordinata, con applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.
Spese ed oneri di tutti i giudizi rifusi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: Si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'incapacità a
testimoniare di , ad ogni conseguente effetto. Testimone_1
Si chiede altresì la formale acquisizione agli atti, anche ex art. 345 c.p.c., in quanto rilevanti ai
fini del decidere e di reperimento successivo allo scadere dei termini istruttori, già dimessi in
causa:
1. Perizia 28/5/1994;
5 2. 12/12/2011 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Mirano;
CP_3
3. Documento Avepa programma di sviluppo rurale Reg. UE n. 1305/2013;
4. Opuscolo Regione Veneto su Allegato C della DGR 440 del 31/3/2015;
5. Denuncia – querela 9/1/2015.
Con ogni ulteriore riserva.”;
per il convenuto in riassunzione : Controparte_2
Nel merito: per i motivi indicati in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice
in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, in particolare, in ragione dell'ordinanza n. 1070/2022 della Corte di Cassazione, relativamente ai mappali nn. 54 e 100
(di proprietà di ), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in Testimone_1
capo a relativamente alle domande volte a tutelare il diritto di proprietà terza dei Parte_1
mappali nn. 54 e 100 e per l'effetto rigettare in toto le relative domande di rilascio e di
risarcimento della fascia di terreno asseritamene occupata, rigettarsi comunque ogni domanda
e richiesta volta ad obbligare il convenuto a potare in altezza e profondità la Controparte_2
siepe e gli alberi presenti sui mappali 101, 210, 99 e conseguentemente anche le domande
risarcitorie proposte e, accertare e dichiarare che nessun danno viene prodotto e/o comunque risulta provato dalla siepe e dagli alberi posti all'interno della proprietà del convenuto CP_2
e per l'effetto rigettare tutte le pretese risarcitorie proposte perché infondate e
[...]
comunque accertare e dichiarare che nessuna eliminazione del fosso esistente a cavallo dei fondi
attorei e dei convenuti è mai avvenuta e tanto meno ad opera di :; Controparte_2
In ogni caso: rigettarsi le domande risarcitorie di in quanto infondate in fatto e Parte_1
diritto comunque in via subordinata con applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. ;
6 In via istruttoria: rinnovare la CTU resa dal Geometra con sostituzione del CTU con altro CP_4
perito, del caso, con il medesimo CTU che risponda tuttavia al quesito che gli sottoporrà la
Corte d'Appello e concernente anche la nuova situazione di fatto venutasi a determinare dopo
la ordinanza della Corte di Cassazione:
Sempre in via istruttoria: in ragione della nuova situazione di fatto venutasi a determinare dopo la ordinanza della Corte di Cassazione, rinnovare l'istruttoria svolta in primo grado e sentire
nuovamente i testimoni giuste le limitazioni ed eccezioni concernenti l'incapacità a testimoniare
di cui alla parte narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze del presente grado di giudizio e del Giudizio
di Cassazione con distrazione a favore del difensore antistatario (come già indicato anche in conclusionale di replica).”
RAGIONI DELLA DECISIONE
citava e innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Parte_1 CP_1 Controparte_2
distaccata di Dolo, chiedendo l'accertamento del restringimento della carrareccia presente sui mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Dolo (VE), foglio 21, n. 101, 213, 212, 185 e
100 di proprietà e/o detenuti dall'attore, causato dalla siepe e dagli alberi posti sulla fascia di terreno dei convenuti di cui ai mappali 101, 210, 209 e 99, nonché del danno provocato dalla perdita del raccolto a causa dell'ombreggiatura, protrattasi da almeno sette anni per la mancata potatura e manutenzione dei medesimi alberi e siepi dei convenuti, sui terreni di proprietà e/o detenuti dall'attore e da questi coltivati, e per l'effetto la condanna di e CP_1 Controparte_2
a potare sia in altezza sia profondità i predetti arbusti, oltre a pagare l'importo totale di € 8.819,83, di cui € 2.519,25 per il danno economico patito a causa del restringimento e € 6.299,88 a titolo di danno subito per la perdita del raccolto. Domandava inoltre l'accertamento del danno provocato alla produzione del vigneto di sua proprietà collocato sul mappale 98 sia a causa
7 dell'ombreggiamento delle alberature poste lungo il confine con il mappale 99 di e CP_1
sia dal ristagno idrico causato dall'eliminazione, da parte degli stessi, del fosso Controparte_2
esistente a cavallo tra i due fondi, e conseguentemente domandava la condanna dei convenuti alla rimozione degli alberi ed alla riapertura del fosso situato lungo i mappali 98 e 99, della larghezza di m 1,5 e della profondità di m 1, oltre alla corresponsione del danno subito, quantificato in € 4.676,20. Chiedeva, da ultimo, l'accertamento dell'occupazione abusiva da parte di e della porzione di terreno censito ai mappali 54 e 100 di CP_1 Controparte_2
proprietà di , ed il conseguente rilascio della fascia di terreno occupata. Testimone_1
L'attore esponeva a tal fine di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Comune di Dolo, censito al Foglio n. 21, mappali 92, 93, 98, 94, 102, 213 e 185 e Foglio n. 25, mappali 31 e 30,
confinante sul lato ovest, per circa 970 m, con un terreno censito ai mappali 101, 210, 209 e 99, di proprietà dei convenuti, e altresì di detenere l'appezzamento censito ai mappali 54 e 100, di cui la sorella era proprietaria, in base ad un contratto di comodato. Precisava che, Tes_1
nonostante quanto disposto dai genitori delle parti in causa a pag. 5 dell'atto di compravendita del 29.11.54 a firma del Notaio n. Rep. 21.832 N. Racc. 10.416, secondo cui “la Persona_1
carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da nord a sud e col suo asse divide il terreno
acquistato separatamente dai fratelli , sarà di uso promiscuo fra gli stessi, che ne Pt_1 cureranno la buona manutenzione con prestazioni e spese comuni”, detta carrareccia non era percorribile dal lato attoreo a causa della presenza di una siepe che - nel corso degli ultimi anni
- si era sviluppata con piante arboree e rovi infestanti, sconfinando nella sua proprietà, mentre gli alberi ivi presenti, non essendo stati potati in modo adeguato, si protraevano oltre il ciglio del fosso, invadendo, anch'essi, il suo dominio, e quantificava il danno subito in € 2.519,25 per il restringimento. Su un tratto della siepe potato due anni prima, invece, erano stati lasciati numerosi speroni che provocavano la foratura degli pneumatici dei trattori e degli altri suoi mezzi utilizzati nella lavorazione dei campi. Deduceva inoltre che, stante l'avvenuta espansione della
8 siepe nel tempo, si era verificato uno spostamento del passaggio sull'area di sua proprietà, con conseguente perdita di una fascia di terreno coltivabile di larghezza di oltre 2 metri sui mappali
102, 213, 212, 185 e 100, con la perdita di terreno coltivabile a causa dell'ombreggiamento delle sue colture, della carrareccia ed un danno complessivo quantificato in € 6.299,88. Sosteneva inoltre che, pur avendoli egli solleciti ad intervenire, i convenuti si rifiutavano di potare la siepe e le fronde degli alberi, opponendosi altresì a che vi provvedessero sia l'attore stesso in prima persona sia gli incaricati da lui reclutati.
Deduceva altresì che, originariamente, esisteva a confine tra il mappale 98 di sua proprietà ed il mappale 99 dei convenuti un fosso largo un metro e mezzo e profondo un metro, funzionale a garantire il corretto deflusso delle acque piovane proveniente dai terreni suddetti, funzionalità
però in gran parte compromessa a causa della presenza di alberature di alto fusto non eliminate dalle controparti, i quali avevano altresì provocato un ulteriore restringimento tramite le lavorazioni eseguite sul mappale 99 con riporto progressivo del terreno di risulta sul fosso, cagionando l'ostruzione parziale dello stesso, e conseguentemente notevoli problemi di natura agronomica durante i periodi di elevata piovosità sul terreno dell'attore coltivato a vite, per l'insorgenza di ristagni idrici prolungati riducenti la produzione del vigneto stesso. Affermava inoltre che le medesime alberature esistenti sul fossato eliminavano la necessaria illuminazione delle chiome del vigneto ed asportavano le sostanze nutritive ordinariamente ivi apportate, causando un danno complessivo pari ad € 4.676,20, e che, da ultimo, i convenuti avevano sconfinato, tra un minimo di circa 50 cm ed un massimo di 100 cm sul terreno da lui condotto in qualità di comodatario.
Si costituiva contestando le doglianze attoree, poiché infondate, suffragate Controparte_1
unicamente dalle risultanze della perizia del consulente di parte, già contraddetta dalla documentazione in atti, e comunque non corroboranti l'asserita prova ed ingiustizia dei danni lamentati, nonché la colpevolezza del convenuto. Con riguardo alle domande riferite ai mappali
9 n. 100 e 54, di cui era proprietaria , essendone l'attore mero detentore in virtù di Testimone_1
un contratto di comodato verbale, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, e dunque l'inammissibilità della domanda risarcitoria, esperibile unicamente dal Pt_1
proprietario del fondo e non già dal comodatario. Deduceva, da ultimo, anche il concorso colposo dell'attore ex art. 1227, secondo comma, c.c., essendo i danni lamentati, ove accertati, una conseguenza della tolleranza protrattasi per lungo tempo da parte dell'attore nei confronti dei comportamenti adottati dai convenuti.
, seppur regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, e, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva rimesso in istruttoria al fine di esperire la c.t.u. richiesta dall'attore.
All'udienza del 10.2.2015, veniva nominato c.t.u. il Geom. , al quale veniva Per_2 assegnato il seguente quesito: “Si chiede inoltre che venga disposta consulenza tecnica diretta a determinare il danno provocato dai signori e alle colture del Signor CP_2 Controparte_1
a causa dell'ombreggiamento causato dalla siepe e dalle alberature e dello Parte_1 spostamento della sede della carrareccia verso l'area coltivabile di proprietà del Signor
[...]
”; esperite le operazioni peritali, il consulente concludeva: “In risposta al quesito posto Pt_1
dal Signor Giudice e da quanto sopra esposto, il sottoscritto così si esprime: - il c.t.u. ha
provveduto a calcolare il danno derivante dallo spostamento della sede della
carreggiata/carrareccia stimato in € 5.049,39; - il c.t.u. ha provveduto a calcolare il danno derivante “dall'ombreggiamento”, per la presenza delle alberature di alto fusto stimato in €
1.060,37.”.
All'esito il Tribunale di Venezia, riconosciuta la legittimazione attiva dell'attore anche per i mappali di cui era comodatario attesa la natura non petitoria dell'azione esperita, ritenute la documentazione e le dichiarazioni dei testi attorei idonei a dimostrare la fondatezza delle
10 doglianze riferite al comportamento dei convenuti, anche in quanto confermate dalle risultanze della c.t.u. esperita, con sentenza n. 3420/2016, pubblicata il 7.6.2016, accoglieva le domande proposte dall'attore, e per l'effetto condannava i convenuti a potare le siepi e gli alberi oggetto di causa, a ripristinare il fosso esistente tra i due fondi, al risarcimento del danno quantificato in
€ 6.109,76 ed alla refusione delle spese processuali e di c.t.u.
Si doleva della decisione , che chiedeva alla Corte d'Appello di Venezia la Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, lamentando: l'omesso riconoscimento della carenza di legittimazione attiva in capo all'attore ed il difetto di prova dell'infrannualità dello spoglio;
l'errato accoglimento delle domande attoree a causa del travisamento dei fatti, nonché la violazione dell'art. art. 246 c.p.c. per illegittima ammissione della teste , sorella Testimone_1
dell'attore; l'errata e parziale valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi e degli ulteriori esiti istruttori, quali l'esatta individuazione della linea di confine inter partes e la sussistenza di un vincolo paesaggistico ambientale sulla siepe contestata, oltreché l'erroneo riconoscimento del danno da sconfinamento e ombreggiamento, ovvero ancora del restringimento del fosso e dei danni per la foratura di pneumatici, per i quali, non era stata riconosciuta neanche la responsabilità di ex art. 1227, comma 2, c.c. Lamentava altresì la violazione Parte_1
dell'art. 92 c.p.c. in merito alla condanna alle spese, nonché la presenza di errori materiali nel testo della sentenza impugnata e nel dispositivo, ed in particolare nel capo relativo alla condanna alla potatura, avendo il primo giudice attribuito ai convenuti la proprietà della particella n. 212,
già di proprietà della Regione Veneto. In subordine chiedeva accertarsi che tra il mappale n. 99, di sua proprietà, ed il n. 98, di proprietà dell'appellato, era presente un filare di alberi di proprietà dell'appellato, sicché nessun danno sarebbe riconducibile agli alberi dell'appellante.
rimaneva contumace anche in secondo grado. Controparte_2
resisteva al gravame chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la Parte_1
declaratoria di inammissibilità della richiesta subordinata, in quanto domanda nuova.
11 Con sentenza n. 1378/2017, pubblicata il 3.7.2017, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di riconoscere la legittimazione attiva dell'attore, essendo obbligo del comodatario ex art. 1804 c.c. custodire e conservare il bene in comodato, senza ravvisare il contestato travisamento dei fatti.
Al contrario risultava secondo il giudice d'appello dimostrato che , ancor prima di Parte_1
avviare il contenzioso, in più occasioni aveva tentato di far potare la siepe ai convenuti, ciò che escludeva ogni sua responsabilità concorrente, mentre non risultava provato che il medesimo avesse allargato le proprie colture a danno della carrareccia, già ridotta a causa dell'omessa potatura della siepe de qua. Con riguardo, invece, al dedotto vincolo paesaggistico ambientale sulla siepe, il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché non proposto nel primo grado di giudizio. La Corte ha poi ritenuto indimostrato che il terreno dell'appellato fosse rimasto improduttivo e non seminato per alcuni anni (“a maggese”), e considerato, infine, il rigetto del gravame, è stata confermata anche la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento impugnato.
Per la cassazione della decisione e hanno proposto separati Controparte_2 Controparte_1
ricorsi.
Con il primo motivo, comune ai due distinti ricorsi, i ricorrenti hanno censurato la decisione di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello ha riconosciuto la legittimazione dell'attore con riferimento ai fondi oggetto di comodato.
Il secondo motivo, anch'esso comune, investiva la decisione nella parte relativa alla valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica. Si censurava poi, sempre con il secondo motivo, la violazione dell'art. 246 c.p.c. con riferimento alla deposizione di . Testimone_1
Il terzo motivo del ricorso proposto da riguardava la valutazione della Controparte_2
consulenza tecnica, mentre il terzo motivo del ricorso proposto da la Controparte_1
regolamentazione delle spese di lite.
12 si costituiva al fine di resistere nel giudizio mediante il deposito di controricorso Parte_1
datato 18.10.2017.
Disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., con ordinanza n. 24206 del 17.5.2022, depositata in data 4.8.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di
Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità; così motivava:
“In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere
soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al
suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di
quel potere» (Cass. n. 21011/2010; n. n. 3082/2015). Nello stesso tempo, è stato precisato che il
detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera
patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la
sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro,
che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il
terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (Cass. n.
14269/2017; conf. n. 22602/2009). In contrasto con tali principi, la Corte d'appello ha
riconosciuto la legittimazione del comodatario senza riserve, in assenza di qualsiasi verifica
circa la sussistenza dei presupposti che consentono al comodatario di agire per il risarcimento
del danno secondo i principi sopra indicati. Si deve aggiungere che la decisione ha un contenuto
unitario non essendo possibile scindere, fra la pluralità delle statuizioni, una parte riferibile ai
fondi in proprietà da una parte riferibile ai fondi in comodato. Consegue da ciò che
l'accoglimento del primo motivo, determinando l'esigenza del rinnovato esame della vicenda, importa l'assorbimento del secondo motivo, comune ai due ricorsi, e del terzo motivo del ricorso di , in quanto motivi chi investono la decisione con riguardo alla ricostruzione Controparte_2
13 dei fatti […]”.
riassumeva il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c del 3.11.2023, Parte_1
chiedendo, in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento di rinvio, nei confronti di il rigetto dei motivi di appello, poiché infondati sia in fatto che in diritto, e Controparte_1
conseguentemente la conferma dei punti 1), 2), 3) della sentenza emessa dal Tribunale di
Venezia, nonché la conferma con correzione dei segnalati errori materiali contenuti al punto 4) della sentenza medesima, e per l'effetto la condanna di e alla potatura, CP_1 Controparte_2
sia in altezza che in profondità, della siepe e degli alberi sui mappali 101, 210, 209 e 99 e al ripristino del fosso esistente a cavallo tra i due fondi, così da consentire la piena utilizzazione del fondo;
domandava il rigetto della domanda proposta da controparte in quanto nuova e pertanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, nonché della richiesta avversaria di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché radicalmente infondata. In via istruttoria subordinata, chiedeva disporsi integrazione della c.t.u. per stabilire l'ammontare dei danni cagionati alle colture del mappale n. 100 di proprietà di , distinti da quelli causati alle colture Testimone_1
dei mappali a lui intestati.
Il riassumente affermava che, avendo la Cassazione accolto la questione posta con riferimento al risarcimento del danno riferibile al fondo di cui egli era comodatario, le domande risarcitorie azionate in qualità di proprietario dei fondi fossero divenute definitive, alla pari delle altre statuizioni della sentenza di primo grado. Relativamente al quantum risarcitorio, deduceva, per l'ipotesi di esclusione della spettanza risarcitoria in relazione ai fondi condotti in comodato, che gli importi che assumono rilievo sarebbero comunque facilmente determinabili, partendo dalle risultanze della c.t.u. di primo grado, in cui il consulente nominato aveva calcolato il danno per metro lineare (€ 5,71 ml) per tutta la lunghezza della carrareccia (pari a mq. 1070, per un totale di € 6.109,76): moltiplicando detto importo per la lunghezza della carrareccia e della siepe presenti nelle aree in comodato, si evinceva un danno di € 605,26 (106 x € 5,71) per il mapp. n.
14 212 ed € 628,10 (110 x € 5,71) per il mapp. n. 100; importi, che, sottratti dall'importo complessivo del danno accertato dal c.t.u. in primo grado (€ 6.109,76 – 605,26 - 628,10), condurrebbero all'importo di € 4.876,40 quale danno riferibile ai soli terreni di proprietà del riassumente. In merito all'eccepita incapacità della teste , rilevava che Testimone_1
l'eccezione di inammissibilità non era stata tempestivamente proposta dopo l'assunzione della prova, e non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né in primo grado né
in appello.
Si costituiva rilevando l'infondatezza delle pretese svolte da Controparte_1 Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione: egli ribadiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in riassunzione per i mappali condotti in comodato per l'azione petitoria, ovvero per difetto di prova dell'infrannualità dello spoglio in caso di qualificazione dell'azione a titolo possessorio, oggetto del primo motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione. Richiamava,
inoltre, gli errori inerenti alla valutazione dei testi escussi ed alle risultanze istruttorie operati in primo grado, nonché la violazione dell'art. 92 c.p.c. con riguardo alla statuizione di condanna alle spese.
, costituitosi, asseriva l'impossibilità di conoscere in modo preciso l'incidenza Controparte_2
dei beni in comodato, per via della commistione venutasi a creare nelle ricostruzioni in fatto operate prima del giudizio di legittimità. Per tal motivo, attesi gli errori valutativi eccepiti con riguardo alle prove testimoniali e alla relazione del c.t.u., sollecitava la rimessione in istruttoria della causa per l'escussione dei testi e la rinnovazione delle operazioni peritali. Da ultimo, ribadiva l'eccezione di concorso nella responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore, e l'esame della sua condotta ai fini della eventuale valutazione di responsabilità del convenuto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.10.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella
15 composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
16.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi. Ne è seguita un'ulteriore rimessione in istruttoria, rilevando il Collegio l'assenza nel fascicolo dei verbali d'udienza del giudizio di primo grado, il cui esame si rendeva necessario specie quanto alle prove testimoniali assunte: la causa è stata infine rimessa in decisione all'udienza del
6.3.2025 con rinuncia delle parti all'ulteriore assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
Appare utile chiarire preliminarmente la portata applicativa del decisum di cui all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 24206/2022, sopra testualmente riportata nella parte che assume rilievo.
Quanto alle valutazioni di merito conseguenti al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n.
11716/2014).
Nella specie risulta in primo luogo evidente che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
, nessun accertamento di sussistenza del fatto illecito e tantomeno del quantum del danno Pt_1 patito dall'originario attore può dirsi definitivo, in quanto l'uno e l'altro sono stati oggetto dell'appello e del ricorso per cassazione, il cui esito, con l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri, ha comportato l'affidamento al giudice di rinvio di ogni conseguente
16 valutazione, nel rispetto di quanto statuito dalla Corte.
Con riguardo a tale ultimo profilo, si deve osservare che la Suprema Corte, enucleati in termini generali i presupposti della legittimazione ad agire del detentore qualificato e del mero detentore in relazione al fatto illecito del terzo, si è limitata a censurare il riconoscimento della legittimazione “senza riserve” del comodatario (cfr. pag. 4 dell'ordinanza de qua), non avendo né il Tribunale né il giudice d'appello operato la necessaria verifica circa la sussistenza dei ridetti presupposti, senza che se ne possa ricavare, come vorrebbero i convenuti, l'esclusione automatica della contestata legittimazione.
Richiamati a tal proposito i contenuti del contratto di comodato sottoscritto in data 8.3.2004 tra il riassumente e la sorella (recte “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; cfr. doc. Tes_1
24 del fascicolo di ), valido sino al 31.12.2012, sulla base delle doglianze dell'attore Parte_1
in riassunzione si deve considerare, quanto ai terreni detenuti in comodato, che la pretesa risarcitoria sollevata da non è relativa ad un pregiudizio subito dal bene immobile Parte_1
(fondo) che non è di sua proprietà ma direttamente al suo patrimonio, essendo riferita alla minor produzione (raccolto) e dunque al minor ricavo che pervenuto, per gli anni nei quali ha CP_5
coltivato i terreni, come meglio si evidenzierà riprendendo la relazione peritale che consente di liquidare il danno.
In altri termini, non si presenta nella specie il pericolo che la stessa pretesa risarcitoria sia avanzata nei confronti dei convenuti dalla proprietaria dei beni da questa concessi in comodato a , in quanto la somma pretesa a titolo risarcitorio non serve a riparare il bene ma a Parte_1
ristorare il detentore (che fa proprio il raccolto) di non averlo potuto utilizzare (in parte qua) per il fatto del terzo: con riferimento al caso, più volte esaminato dalla giurisprudenza citata nell'ordinanza di rincio, del veicolo detenuto da un terzo, una cosa è il costo della riparazione del veicolo (che il mero detentore può vedersi rimborsato solo se prova sia l'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, sia il fatto l'obbligazione è
17 stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante: v. ex multis Cass., n. 15458/2011), altra cosa sono il danno emergente e/o il lucro cessante che il detentore subisca per non aver potuto impiegare il veicolo o averlo potuto impiegare in minor misura. Così è nella specie, non avendo, si ripete, l'attore richiesto a titolo risarcitorio i costi sostenuti per il ripristino del fondo ma i minori guadagni subiti per il fatto del terzo, la rifusione di tali ultimi non essendo impedita dalla statuizione del giudice di legittimità
in quanto estranei al rapporto tra la comodante ed il comodatario ed anche al rapporto tra la comodante ed il terzo.
Orbene, si deve ricordare che nell'atto di compravendita del 29.11.1954, Notaio Persona_1
i danti causa delle odierne parti processuali hanno statuito all'art. 3, comma III, che “La carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da nord a sud e col suo asse divide il terreno acquistato separatamente dai fratelli , sarà di uso promiscuo fra gli stessi, che ne Pt_1
cureranno la buona manutenzione e le spese comuni” (v. All. n. 22 fascicolo del riassumente, pag. 5), sancendo, in modo concorde, l'obbligo a carico dei fratelli di provvedere alla Pt_1
manutenzione della carrareccia.
A tal riguardo, la produzione documentale esibita da , le cui evidenze trovano Parte_1
illustrazione e conferma nella relazione del c.t.u. acquisita in primo grado, ha confermato che il comportamento tenuto dai convenuti nel corso del tempo è stato tenuto in violazione della menzionata disposizione, determinando, di conseguenza, un pregiudizio al fondo di proprietà dell'attore in riassunzione. Ciò era stato già oggetto di segnalazione da parte di , Parte_1
ove, circa due anni prima di avviare la controversia, aveva indicato ai proprietari dei fondi finitimi le criticità provocate dalla mancata potatura delle siepi e degli arbusti (cfr. doc. 25 att. primo grado), avviando l'azione giudiziaria solo dopo l'infruttuoso sollecito. Al riguardo, non può essere accolta l'eccezione sollevata da e sull'esistenza di un asserito CP_1 Controparte_2
vincolo paesaggistico ambientale insistente sulla siepe contestata, rientrando il terreno
18 nell'ambito di un programma della Regione Veneto di sviluppo rurale e gestito con fondi di provenienza europea, posto che – anche a voler tralasciare il fatto che l'eccezione, recante un elemento nuovo nella controversia, è stata sollevata solo nel corso del giudizio d'appello - in ogni caso la normativa richiamata indica una condizione ostativa alla manutenzione limitata a determinati periodi dell'anno e dunque nient'affatto tale da impedire la manutenzione richiesta dall'attore.
Riguardo all'esame dell'istruttoria svoltasi, invece, si rileva che il convenuto costituito CP_1
non ha contestato tempestivamente l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste
[...] Tes_1
: non solo non è stata eccepita dalla parte interessata la nullità della testimonianza assunta
[...] così che, ove sussistente l'eccepita “inammissibilità a testimoniare” (pag. 6 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 primo grado) se ne sarebbe comunque determinata la sanatoria ex Controparte_1
art. 157 c.p.c. (v. Cass., n. 3956/2018 e n. 21443/2013) ma a tale nullità non è fatto riferimento nelle conclusioni del giudizio di primo grado;
pur avendo poi sul punto la parte contestato la prima decisione (cfr. pag. 17 atto di appello del 22.7.2016: “sul punto, il Got laconicamente si è limitato a concludere per la piena capacità della stessa a “… testimoniare nel presente giudizio, in quanto priva di interesse ex art. 246 c.p.c., tale da poter legittimare la sua partecipazione allo stesso …” (cfr. pag. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata). La violazione dell'art. 246
c.p.c. è talmente evidente da non necessitare di ulteriori commenti.”), essa non ha espresso alcun riferimento in proposito neppure nelle conclusioni rese nel giudizio d'appello (v. pag. 27 del medesimo atto); così che, operando la verifica nei termini precisati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 26204/2022 sul punto (cfr. pag.
4-5 dell'ordinanza: “Nell'ambito di tale rinnovato esame potrà costituire oggetto di valutazione anche l'eccezione di incapacità del testimone , sempre che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta subito Testimone_1
dopo l'assunzione della prova e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione (Cass. n. 21670/2013).”), essa non può che avere esito negativo.
19 Difforme dalle previsioni normative è la conclusione cui giunge la difesa dell'appellato CP_1
, circa la conseguenza del venir meno del “requisito dell'indifferenza del testimone, con
[...] conseguente nullità della testimonianza, rilevabile anche d'ufficio e pertanto non soggetta ad alcuna preclusione processuale di sorta” (memoria di replica, pag. 3).
Con riguardo, invece, ai testi escussi, si rileva che dei tre testi indicati da nella Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c., due di essi (RA e ) presentavano stretti Testimone_2
legami di parentela con il convenuto, mentre il terzo ha comunque risposto in maniera generica e non circostanziata al quesito posto (cfr. “preciso che io non passavo con la mietitrebbia, ma ho visto altri passare con tale mezzo e posso dire che seppure ad occhio residuava da ambo i lati
(cfr. della capezzagna) anche qualcosa in più di mezzo metro … ho visto quanto sopra diverse volte;
l'ultima volta 6/7 anni fa…”, ripreso anche nella comparsa di ): viste anche Controparte_1
le discordanze con quanto affermato dai testi indicati da , privi di interessi in causa, Parte_1
già il Tribunale aveva condivisibilmente ritenuto più attendibili questi ultimi, attesa la terzietà –
salvo - degli stessi. Si precisa, all'uopo, che il refuso in cui è incorso il teste Testimone_1 [...]
circa le generalità del soggetto che lo aveva convocato per intervenire, sottolineato dai Tes_3
convenuti in riassunzione, è del tutto irrilevante ai fini della decisione de qua.
I testi introdotti dall'attore - (verbale udienza 13.11.2013) nonché Testimone_1 Tes_4
, e (verbale udienza 18.11.2013) – hanno fornito
[...] Testimone_5 Testimone_6
indicazioni precise ed attendibili che confermano la fondatezza delle doglianze attoree riferite al comportamento omissivo mantenuto dai convenuti e alle conseguenze pregiudizievoli sulla coltivazione dei fondi attorei.
Come già osservato dal Tribunale, le deposizioni dei predetti testi e la documentazione fotografica e tecnica prodotta in giudizio (ci si riferisce alla relazione del P.A. Capuzzo - doc. 2
attoreo – specie per le numerose fotografie allegatevi ed a quelle depositate dall'attore sub 5)
hanno evidenziato la denunciata invadenza della siepe dei convenuti sulla carrareccia, con
20 conseguente spostamento della sede stradale verso il terreno coltivato dall'attore, con inevitabile perdita di area coltivata e di raccolto per quest'ultimo.
Tali evidenze sono state confermate dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, geom. , nell'elaborato depositato in data 3.9.2015, che all'esito di Per_2
verifica puntuale ed in contraddittorio, esprimendo conclusioni tecnicamente corrette e prive di contraddizioni o elementi d'illogicità, ha accertato, da un lato, il “costante scostamento verso Est della sede della carreggiata …. per tutta la lunghezza del confine” e, dall'altro lato, il doppio danno derivante “sia dall'ombreggiamento dalle alberature ad alto fusto sia dalla mancata coltivazione”.
Il c.t.u. ha eseguito rilievi sui luoghi di causa con sistema GPS per verificare l'allineamento del cambio coltura e la mezzeria della carrareccia di cui all'atto notaio rilevando ulteriori Per_1 punti di appoggio e poi provvedendo all'elaborazione del rilievo strumentale effettuato;
all'esito ha così affermato quanto allo spostamento della sede della carrareccia: “L'atto rep. n. 21832 del
29.11.1954 notaio riporta testualmente a pag. 5 cap. 3 paragrafo 3: “La Persona_1 carreggiata principale che attraversa l'intero fondo da Nord e Sud e col suo asse divide il terreno acquistato separatamente dai fratelli sarà di uso promiscuo tra gli stessi e ne cureranno Pt_1
la buona manutenzione con prestazioni e spese comuni”. Dalle ortofoto con sovrapposta la mappa catastale, a partire dall'anno 1989 si evince che lungo l'asse Nord-Sud era presente un numero ridotto di alberi che delimitavano, verso Ovest, l'ingombro della carreggiata. Carreggiata che si estendeva tutta verso Est rispetto al filare di alberi per la larghezza e lungo l'asse Nord-
Sud per la lunghezza. Dalle successive ortofoto susseguitesi nel tempo, si evince che le alberature aumentavano di numero con il passare degli anni e oltre a questo, crescevano arbusti spontanei così da formare una specie di siepe lungo la carreggiata, sempre lungo il confine Ovest. Tale
invasione di arbusti ha avuto come conseguenza il costante scostamento verso Est della sede della carreggiata fino ad arrivare, oggi, ad uno spostamento di circa m 2,00 per tutta la lunghezza del
21 confine”. Ha ulteriormente rilevato il c.t.u.: “I fondi di proprietà e coltivati rispettivamente dai fratelli e da una parte e da dall'altra, confinano tra loro Controparte_2 CP_1 Parte_1 da Nord a Sud lungo l'asse predeterminato in sede di frazionamento e puntualmente descritto nell'atto sempre del 1954 notaio riportato al precedente Capitolo 3. Lungo questo asse Per_1
esteso per circa m 1.070,00 esiste attualmente un filare di alberi di alto fusto con sottostante piantumazione di arbusti che nel suo sviluppo ha formato una siepe dello spessore medio di circa m 2,00. Le alberature costituiscono, per la loro altezza (circa m 12 - 15) e dimensione della chioma (circa m 7 – 8) un ombreggiamento verso il fondo coltivato da per la Parte_1 seconda parte della giornata”. Premesso che “il fondo condotto del Signor subisce Parte_1 un doppio danno dovuto sia all'ombreggiamento dalle alberature ad alto fusto sia alla mancata coltivazione di circa mq 2.140,00 (2,00 x 1.070,00)”, e precisato che il primo danno deriva non tanto dall'ombreggiamento quanto dalla carenza di nutrimento in favore delle colture derivante dalla prossimità degli alberi, il c.t.u. ha correttamente elaborato i dati a propria disposizione e sulla base delle conoscenza tecniche e scientifiche di cui ha dato conto ha quantificato il danno per minor produzione in € 5.049,39, con riferimento a quello derivante dallo spostamento della sede della carreggiata/carrareccia, ed in € 1.060,37, con riferimento a quello derivante
“dall'ombreggiamento”, per la presenza delle alberature di alto fusto. Come sopra osservato, entrambi i danni sono stati commisurati alla minor produzione che ne è nel periodo in osservazione conseguita a carico del coltivatore in quanto proprietario o, per i fondi in comodato,
detentore dei terreni coltivati.
Per i motivi indicati, è dunque dimostrato che il comportamento di e ha CP_1 Controparte_2 determinato un nocumento ai terreni di proprietà di , legittimando quest'ultimo a Parte_1
domandare il ristoro dei danni patiti nella misura quantificata dal c.t.u.: i convenuti devono pertanto essere condannati a ripristinare i luoghi e a pagare la somma predetta, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (31.12.2012) al saldo.
22 Del tutto infondata è l'eccezione ex art. 1227 c.c. svolta da , secondo cui vi Controparte_2
sarebbe una concorrente responsabilità dell'originario attore “per aver atteso diversi anni per radicare infine la propria domanda risarcitoria”, essendo stati provati i ripetuti tentativi compiuti dall'attore di far eseguire la potatura e persino di provvedervi in proprio, trovando ostacolo insuperabile nel rifiuto dei convenuti.
Le ulteriori domande di parte attrice devono essere rigettate, non essendo stata fornita adeguata prova dei fatti lamentati.
Così è, in particolare, per l'asserita ostruzione del fosso di confine, essendo le generiche dichiarazioni rese in proposito dal teste insufficienti a dare conto della situazione originaria Tes_7
della scolina e della sua evoluzione, oltre che delle cause della progressiva perdita di capacità
irrigua della stessa, nonché per gli ulteriori danni lamentati da parte attrice, in ordine ai quali sono state recate prove altrettanto generiche e parziali.
Le domande riconvenzionali esposte nelle conclusioni dal convenuto sono inammissibili in quanto neppure proposte nel corso del giudizio di primo grado.
***
La decisione comporta la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
L'esito complessivo del giudizio evidenzia la reciproca soccombenza tra le parti, risultando tuttavia prevalente quella degli originari convenuti per esser state in significativa misura accolte le domande attoree: si giustifica pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite con riguardo a tutti i gradi di giudizio per la quota di un terzo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore dell'attore dell'ulteriore quota.
Quanto sopra rende altresì equo porre le spese di c.t.u., già liquidate nel giudizio di primo grado,
a carico dei convenuti, essendone state oggetto solo pretese per le quali è risultato Parte_1
vittorioso.
23 Per quanto sopra non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dell'art. 13
D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1378/2017, pubblicata il 3.7.2017, della Corte d'Appello di Venezia disposto con ordinanza n. 24206 del 17.5.2022, depositata in data 4.8.2022, della Corte di Cassazione:
1) accertato che la siepe e gli alberi posti sulla fascia di terreno di proprietà dei convenuti CP_1
e , sita in Comune di Dolo e censita al Catasto Terreni di detto Comune
[...] Controparte_2
al F. 21 mappali 101, 210, 209 e 99, per difetto di potatura, hanno causato restringimento della carrareccia di oltre metri 2 sui mappali 102, 213, 185 e 100 di proprietà o nella detenzione dell'attore nonché danneggiamento alla coltivazione sui terreni di proprietà o nella Parte_1
detenzione dell'attore, condanna i convenuti e ad eseguire la Controparte_1 Parte_1
potatura, sia in altezza che in profondità, della siepe e degli alberi siti sui mappali 101, 210, 209
e 99, così da consentire la piena utilizzazione del fondo da parte dell'attore Parte_1
2) condanna i convenuti e al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 6.109,76, Parte_1
con gli interessi legali dal 31.12.2012 al saldo effettivo;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4) dichiarate compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio per la quota di un terzo,
condanna in via fra loro solidale e alla rifusione di due terzi delle spese CP_1 Controparte_2
di lite anticipate da , spese che liquida, in misura già conseguentemente ridotta: Parte_1 quanto al giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al
24 giudizio d'appello, in € 3.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio di cassazione, in € 3.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in €
4.300,00 per compenso professionale, oltre € 545,00 per anticipazioni, rimborso forfetario 15%
per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5) pone le spese di c.t.u. già liquidate nel giudizio di primo grado a carico degli originari convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA Petrucco Toffolo Guido Santoro
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