Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 1051/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Rossana Fioravanti e dall'avv. Giovanni Campatelli) a mezzo ricorso depositato il 27/09/2023
contro
P_
(che sarà difesa dall'avv. Domenico Iodice)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 3-4, letterali):
“
1. Accertare e dichiarare per le causali sopraindicate l'inesistenza del termine al contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti si è P_ instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio del contratto, ordinando alla società di reintegrare il P_ ricorrente nella qualificata sede nelle mansioni originarie;
2. accertare inoltre che il contratto di lavoro in essere fra il ricorrente ed è a tempo pieno e che il ricorrente, per le P_ mansioni svolte, ha diritto al riconoscimento del 4° livello previsto dall'art. 6 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni e per l'effetto
3. in tesi: condannare la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo di una somma pari alle retribuzioni non riscosse dalla data del licenziamento alla data della sentenza;
in 1
La Società convenuta – - si costituiva in giudizio, P_ contestando la fondatezza del chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 6, letterali):
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.
2) Respingere ogni domanda formulata nei confronti della erché infondata per tutti i motivi di cui in narrativa. P_
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
*
All'udienza 27/3/2024 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: per , l'avv. Rossana Fioravanti, anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Giovanni Campatelli, che rappresenta impedimento sanitario della parte come da certificato medico che esibisce in cartaceo, con riserva di produzione telematica;
per l'avv. Eleonora Caniglia, in sostituzione dell'avv. P_
Domenico Iodice.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
2 Impregiudicati facoltà e poteri di prima udienza, le parti concordemente chiedono rinvio a fini conciliativi, che il giudice accorda al 20/5/2024, ore 10:30.
All'udienza di rinvio del 29/5/2024 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: per , l'avv. Rossana Fioravanti, anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Giovanni Campatelli;
per l'avv. Eleonora Caniglia, in sostituzione dell'avv. P_
Domenic
Le parti si richiamano nuovamente ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussi i profili istruttori, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza il giudice ammette l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società convenuta sulle seguenti circostanze:
“DCV che il signor è stato assunto in data Parte_1
22.11.2022 in IG (SI) presso il deposito merci che P_ ha in quel luogo. DCV che il signor ha iniziato subito a Parte_1 lavorare presso il deposito di IG come autista addetto alle consegne in Toscana, con maneggio di denaro e la mansione aggiunta di incasso delle fatture”.
Fissa per l'assunzione del mezzo istruttorio ammesso l'udienza del 7/10/2024 ore 10:00.
All'udienza 7/10/2024 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: per , l'avv. Rossana Fioravanti, anche in Parte_1 sostituzi Campatelli;
per l'avv. Eleonora Caniglia, in sostituzione dell'avv. P_
Domenico Iodice.
L'avv. Caniglia per la Società convenuta esibisce – con riserva di produzione telematica – giustificazione lavorativa del legale rappresentante.
3 Per l'assunzione dell'interrogatorio formale ammesso il giudice aggiorna la causa al 29/11/2024, ore 9:45.
All'udienza 29/11/2024 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: per , l'avv. Barbara de Mauro in Parte_1 sostituzione dell'avv. Rossana Fioravanti e Giovanni Campatelli;
nessuno compare per P_
Né il legale rappresentante chiamato a rendere interrogatorio formale.
L'avv. de Mauro per il ricorrente chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 9/5/2025 ore 11:00 autorizzando note entro il 29/4/2025.
All'udienza di rinvio del 19/5/2025 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: per , l'avv. Rossana Fioravanti anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Giovanni Campatelli;
nessuno compare per P_
Il giudice rilevata la assenza delle note difensive autorizzate, chiede informazioni sullo stato della prospettiva di conciliazione, ricevendone indicazione negativa.
L'avv. Fioravanti per il ricorrente si richiama nuovamente ai propri atto, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando la fondatezza della difesa avversaria e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice aggiorna la discussione all'udienza del 23/5/2025 ore 10:30, con facoltà di aula virtuale come da separata autorizzazione.
All'udienza del 23/5/2025 nella causa n. 1051/2023 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127-bis cpc, per , l'avv. Parte_1
Rossana Fioravanti anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Campatelli;
4 nessuno compare per P_
L'avv. Fioravanti per il ricorrente si richiama nuovamente e infine ai propri atto, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assente parte ricorrente, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La vicenda denunciata dal lavoratore ricorrente.
afferma di essere stato assunto il Parte_1
22/1 senza contratto scritto. P_
Il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 4 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni del 1 agosto 2013 e successivi rinnovi (doc. 1 ric.), che al primo comma prevede testualmente: “ Art. 4 – Assunzione - L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il numero di matricola”.
Afferma di avere iniziato subito a lavorare mettendosi a disposizione presso il deposito di IG per cui, ex art. 1327 c.c., con l'avvio dell'esecuzione il contratto ritiene possa senz'altro ritenersi concluso in quel luogo. Afferma ancora di avere lavorato presso il deposito merci di IG (SI) come autista addetto alle consegne in Toscana,
5 con maneggio di denaro e la mansione aggiunta di incasso delle fatture dal 22/11/2022 al 24/1/2023, data dell'infortunio sul lavoro n. 518099258, che lo costringeva a restare assente dal lavoro.
Durante il periodo lavorato, egli denuncia di avere ricevuto acconti a cadenza mensile, senza essergli mai consegnate le buste paga e solo in data 15.3.2023, quando le buste paga relative al periodo novembre 2022-marzo 2023 (doc. 2 ric.) vengono recapitate all'ufficio dell'avv. Rossana Fioravanti, che ne aveva fatto richiesta per conto del lavoratore, avrebbe scoperto di essere stato inquadrato come autista (qualifica confermata da anche nella “Ricevuta P_ di invio comunicazione ordinaria” all'Agenzia Regionale per , Parte_2 doc. 3 ric.), ma con livello 6J e contratto di lavoro a termine a tempo parziale orizzontale, da lui mai sottoscritto.
Il 19/4/2023, venuto a conoscenza che sarebbe stato, unilateralmente e del tutto abusivamente, assunto a termine e a tempo parziale orizzontale, il lavoratore ha impugnato (doc. 4 ric.) il termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, mettendosi a disposizione della e rivendicando il superiore livello P_ contrattuale, con l'inquadramento nella declaratoria relativa al 4° Livello previsto dall'art. 6 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni che, come del resto espressamente ammesso da , P_ sia in buste paga, sia nella comunicazione di inizio d all'Agenzia Regionale per il Lavoro, prevede espressamente gli “altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello”.
*
§ 2. Illegittima apposizione del termine. Sanzione.
La ha comunicato all'Agenzia regionale per il lavoro P_ il 22/1 staurazione del rapporto di lavoro fino al 31/12/2022; con orario a tempo parziale orizzontale, per 30 ore settimanali medie;
con qualifica 8.1.3.3.0.11, corriere, CCNL: 7370 - TRASPORTO MERCI - Livello inquadramento: 000023 - 6 (doc. 4 ric. e Pt_3 primo allegato conv.).
6 La afferma che il lavoratore ha prestato attività, dal P_
22.11.2022, data in cui è stato assunto, fino al 31.03.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro per l'intervenuta scadenza del contratto a termine.
Nella busta paga del 12/2022 compare per la prima volta come scadenza del termine quella del 31/3/2023.
Entrambe le apposizioni del termine, la prima fino al 31/12/2022 e la seconda fino al 31/3/2023, non sono previste e documentate da alcun contratto scritto.
Afferma la Società resistente, che l'assunzione sarebbe stata
“regolarmente consegnata al lavoratore, il quale era perfettamente a conoscenza del tipo di rapporto di lavoro a termine che era chiamato a svolgere per l 'azienda. Invero, il lavoratore nel modulo INAIL in cui ha indicato l 'infortunio ha dovuto necessariamente indicare il tipo di contratto di lavoro applicato dall'azienda”.
Tale affermazione è infondata, qui ribadendosi che entrambe le apposizioni del termine, la prima fino al 31/12/2022 e la seconda fino al 31/3/2023, non sono previste e tracciate documentalmente da alcun contratto scritto, non prodotto né dalla resistente, CP_2 né dal lavoratore ricorrente.
L'art. 19, d.lgs. 2015/n. 81 prevede al co. 4:
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
L'art. 28, d.lgs. cit. prevede al co. 1: 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla
7 cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
L'art. 28, d.lgs. cit. prevede al co. 2:
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. ((Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.))
8 La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131))
Se l'apposizione del termine è priva di effetto il rapporto si trasforma, fin dall'origine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al lavoratore spetta tutela risarcitoria che, stante la modesta durata del rapporto, si ritiene congruo determinare in 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Con la presente pronuncia il rapporto è ricostituito, con conseguente obbligo datoriale di riassunzione in servizio e in ogni caso maturazione retributiva.
*
§ 3. Sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il principio generale della libertà contrattuale incontra nella materia del diritto lavoro numerose limitazioni stante la peculiare asimmetria dei poteri delle parti sin dagli esordi del rapporto giuridico. Per ciò che ci occupa, datore di lavoro e lavoratore, ogniqualvolta intendano stipulare un contratto a part-time, sono tenuti alla scrupolosa osservanza della disciplina di settore e, in particolare, del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 81/2015, che obbliga i contraenti a indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. L'indicazione della collocazione e della durata della prestazione è requisito imprescindibile posto a garanzia individuale del lavoratore il quale, essendo la parte contrattuale più vulnerabile nella fase di assunzione, può preventivamente conoscere la dimensione del
9 proprio tempo libero ed eventualmente anche impegnarsi con altro datore di lavoro nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge. Tuttavia, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 81/2015 non può spingersi al punto da ingessare le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro. Per tale ragione il legislatore consente – sempre purché concordemente tra le parti e in forma scritta – che la prestazione del lavoratore a part-time possa subire delle variazioni in ordine alla collocazione temporale e in aumento della durata della prestazione attraverso l'utilizzo di apposite c.d. “clausole elastiche” ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. 81/2015. A pena di nullità, quantomeno della clausola elastica, il contratto di lavoro individuale part-time deve sempre indicare le modalità e le condizioni della modifica da parte datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione e/o della sua durata. Questo perché, se non correttamente impostata la clausola elastica conduce all'incondizionata messa a disposizione del lavoratore “a comando” del datore di lavoro, con evidente lesione della certezza della prestazione e del tempo di riposo. Le clausole elastiche che richiedono il lavoro “a comando” devono quindi intendersi illegittime e, se presenti nel contratto, devono procurare al lavoratore un adeguato compenso in quanto lo costringono a sopportare una maggiore onerosità e penosità per aver dovuto mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie per un tempo maggiore e incerto rispetto a quello lavorato, con conseguente difficoltà di programmazione di altre attività. Questo corrisponde a quanto accaduto al lavoratore ricorrente sempre effettivamente impegnato per l'intero arco della giornata. Infatti nel contratto di lavoro individuale non è mai stato indicato un orario di lavoro predefinito in termini di collocazione temporale e di durata della prestazione. Anche richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (sent. 1992/n. 210, confermata dalla successiva 2005/n. 283) e alla ricostruzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, certo è che, in ragione della inosservanza di qualsivoglia indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell'orario di lavoro nel contratto individuale, ai sensi dell'art 10 del d.lgs. 81/2015, non potrà che riconoscersi in favore del ricorrente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno sin dalla sua stipulazione. Non avendo le parti concordato il part-time, il contratto di lavoro dovrà essere considerato a tempo pieno.
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§ 4. Mansioni superiori e inquadramento.
Il ricorrente afferma di avere lavorato presso il Parte_1 deposito merci di IG (SI) come autista addetto alle consegne in Toscana, con maneggio di denaro e la mansione aggiunta di incasso delle fatture, dal 22/11/2022 al 24/1/2023, data dell'infortunio sul lavoro n. 518099258, che lo costrinse ad assentarsi dal lavoro.
Osserva correttamente il lavoratore che la qualifica “corriere” riconosciuta da parte datoriale al lavoratore in sede di comunicazione dell'inizio dell'attività di lavoro all'Agenzia Regionale per il Lavoro comporta ammissione della stessa, così come e, soprattutto l'indicazione in buste paga della qualifica “autista” consente di ritenere provata la qualifica rivendicata con conseguente inquadramento del lavoratore nel superiore livello 4, all'interno del quale è appunto prevista la mansione di autista (CCNL logistica trasporto merci e spedizioni del 1 agosto 2013, prodotto sub 1 ric.).
Il CCNL stabilisce che “appartengono a questo livello (quarto – rivendicato dal ricorrente) i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”.
In ogni caso, il lavoratore ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle seguenti circostanze: DCV che il signor è stato assunto in data Parte_1
22.11.2022 in IG (SI) presso il deposito merci che P_ ha in quel luogo. DCV che il signor ha iniziato subito a Parte_1 lavorare presso il deposito di IG come autista addetto alle consegne in Toscana, con maneggio di denaro e la mansione aggiunta di incasso delle fatture.
11 Il legale rappresentante della non è comparso P_ all'udienza del 29/11/2024 per rendere interrogatorio formale, senza offrire alcuna giustificazione. L'art. 232 cpc (“Mancata risposta”) sanziona la parte che non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, disponendo che il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Più globalmente, il legale rappresentante della Società resistente mai si è personalmente affacciato alla scena processuale pur protrattasi per più udienze.
Smentito, dunque, che “il lavoratore (sia) stato chiamato dall'azienda a svolgere attività semplici. In particolare, addetto alla movimentazione delle merci, che necessita di un periodo di addestramento pratico”, quindi esclusa la correttezza dell'inquadramento ricevuto dal lavoratore, come sostenuto invece dalla resistente. CP_2
*
§ 5. Conteggio prodotto.
Il lavoratore ha prodotto conteggio (doc. n. 6, notificato unitamente al ricorso come parte integrante dello stesso) relativo alle mensilità per il periodo 22 novembre 2022–31 marzo 2023, calcolate considerando la differenza di € 4.851,97 fra le retribuzioni (comprensive del tfr) percepite con riferimento al livello 6J, riconosciuto nelle buste paga, e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire con riferimento al livello 4 rivendicato con il e, sulla base delle otto ore giornaliere previste dalla contrattazione collettiva.
La Società resistente ha mosso ai conteggi “formale e integrale contestazione”, “in quanto erronei, infondati e privi di riscontri probatori”, “poco chiari, incomprensibili e a dir poco contraddittori”, caratterizzati da “palese e diffusa contraddittorietà ed illogicità”,
“non hanno alcuna rilevanza ed in nessun caso possono essere presi in considerazione”.
La contestazione, pertanto, non contiene alcun elemento di specificità, come richiesto espressamente dall'art. 416 cpc, ed è
12 pertanto priva di effetto a fronte di conteggi che, sia pur sinteticamente redatti, appaiono correttamente sviluppati.
P.Q.M.
accerta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento al livello 4 CCNL di settore, Logistica trasporto merci e spedizioni, tra
[...]
e ricostituendo dalla data odierna il correlato Parte_1 P_ la condanna alla riammissione in servizio con conseguente obbligo datoriale di riassunzione e in ogni caso maturazione retributiva;
condanna la Società convenuta alla corresponsione in favore del lavoratore ricorrente di una indennità omnicomprensiva risarcitoria stabilita in 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, come determinabile sulla base delle buste paga prodotte. Condanna la Società convenuta al pagamento in favore del lavoratore ricorrente di € 4.851,97 pari alle differenze retributive accertate per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento al livello 4 CCNL di settore, Logistica trasporto merci e spedizioni, per il periodo dal 22 novembre 2022 al 31 marzo 2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex artt. 429 cpc, 150 att. cpc;
condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.852,00 per compensi professionali (scaglione di valore: indeterminabile;
bassa complessità; parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 23/5/2025
il giudice Delio Cammarosano
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