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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 5050/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5050/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), domicilio in Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Cristina Niutta, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Cavour n.8 - 27100 Pavia
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 09/02/1975, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla
Parte II, Serie A n. 36, dell'anno 1975;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale, con relative pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, sita in Cava RA (PV) Via Cascina Casotti n.22 (censita al NCEU foglio 1, part.35, sub 6, Cat. A3) al Sig. sino al momento Parte_2
della vendita, dando atto che i coniugi hanno incaricato una Agenzia Immobiliare del Territorio affinchè reperisca un compratore e concordano, quindi, sulla sua alienazione;
dare atto, altresì, che il Sig. terrà a suo carico e provvederà ad Pt_2
affrontare in via esclusiva tutte le spese relative alle utenze domestiche, nonché le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative al predetto immobile sino alla data della vendita;
il Sig. si impegna a far sì che in occasione delle visite Pt_2 all'immobile da parte di potenziali acquirenti sia presente anche la NO e Pt_1
nessuna terza persona;
3) Dare atto che la NO ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio Pt_1 presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Cava RA (PV) via Pascoli n.7, portando con sé gli effetti personali e quanto necessario ad arredare la nuova casa;
4) Il Sig. corrisponderà in favore della NO , a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al suo mantenimento, a partire dal mese di gennaio 2025 compreso, la somma mensile di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (indice base gennaio 2025);
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti danno atto che in data 15.11.2024 il Sig. ha Parte_2 versato in favore della NO la somma di € 60.000,00 Parte_1
(sessantamila/00), corrispondente all'intero importo dei propri risparmi, e che, a fronte di ciò, la NO si obbliga a restituire in favore del Signor Parte_1 [...] la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) alla data della vendita dell'immobile Pt_2
già adibito a casa coniugale sopra descritto;
dare atto che, salvo quanto qui concordato, i coniugi dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
6) Spese e competenze del presente giudizio compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, così come modificate con memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 31.01.2025.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 09/02/1975, in Pavia Parte_2
(atto n.36, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 5050/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5050/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), domicilio in Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Cristina Niutta, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Cavour n.8 - 27100 Pavia
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 09/02/1975, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla
Parte II, Serie A n. 36, dell'anno 1975;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale, con relative pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, sita in Cava RA (PV) Via Cascina Casotti n.22 (censita al NCEU foglio 1, part.35, sub 6, Cat. A3) al Sig. sino al momento Parte_2
della vendita, dando atto che i coniugi hanno incaricato una Agenzia Immobiliare del Territorio affinchè reperisca un compratore e concordano, quindi, sulla sua alienazione;
dare atto, altresì, che il Sig. terrà a suo carico e provvederà ad Pt_2
affrontare in via esclusiva tutte le spese relative alle utenze domestiche, nonché le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative al predetto immobile sino alla data della vendita;
il Sig. si impegna a far sì che in occasione delle visite Pt_2 all'immobile da parte di potenziali acquirenti sia presente anche la NO e Pt_1
nessuna terza persona;
3) Dare atto che la NO ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio Pt_1 presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Cava RA (PV) via Pascoli n.7, portando con sé gli effetti personali e quanto necessario ad arredare la nuova casa;
4) Il Sig. corrisponderà in favore della NO , a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al suo mantenimento, a partire dal mese di gennaio 2025 compreso, la somma mensile di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (indice base gennaio 2025);
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti danno atto che in data 15.11.2024 il Sig. ha Parte_2 versato in favore della NO la somma di € 60.000,00 Parte_1
(sessantamila/00), corrispondente all'intero importo dei propri risparmi, e che, a fronte di ciò, la NO si obbliga a restituire in favore del Signor Parte_1 [...] la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) alla data della vendita dell'immobile Pt_2
già adibito a casa coniugale sopra descritto;
dare atto che, salvo quanto qui concordato, i coniugi dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
6) Spese e competenze del presente giudizio compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, così come modificate con memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 31.01.2025.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 09/02/1975, in Pavia Parte_2
(atto n.36, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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