CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
GN TO, AT
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N.30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1327/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 15/07/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140002154709000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10620179001092020000, notificata il 03.06.2017 per un debito complessivo di € 663.874,82, basata su otto cartelle di pagamento e un avviso di accertamento. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la nullità L'atto per omessa notifica LL cartelle prodromiche e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
La CTP di Taranto, con la sentenza n. 1327/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuto il solo importo relativo alla cartella n. 10620140002154709000 (pari a € 3.387,94). Secondo i primi giudici, la notifica di tale cartella, effettuata ai sensi L'art. 140 c.p.c., non si era perfezionata per la mancata prova L'invio della raccomandata informativa. La sentenza confermava invece la debenza degli importi relativi alle altre tre cartelle impugnate e compensava le spese di lite.
Appella l'IA LL NT-Riscossione (AdER), lamentando l'error in iudicando dei giudici di prime cure. L'appellante sostiene che la notifica della cartella n. 10620140002154709000 fosse regolarmente avvenuta il 29.05.2014 e che la prova del perfezionamento della procedura (inclusa la raccomandata informativa n. 689077329756) fosse stata già prodotta nel fascicolo di primo grado, ma ignorata dalla CTP per una "svista".
Interviene volontariamente in appello l'IA LL NT – Direzione Provinciale di Taranto, aderendo alle motivazioni del concessionario e chiedendo la riforma della sentenza.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Concessionario è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione sin dal primo grado di giudizio (e riprodotta nel presente grado), risulta comprovata la regolarità della notifica della cartella n.
10620140002154709000. Nello specifico, risulta che il messo notificatore, constatata l'assenza del destinatario, ha proceduto al deposito L'atto presso la casa comunale di Manduria, dando notizia al contribuente tramite la raccomandata informativa a.r. n. 689077329756, regolarmente ricevuta e sottoscritta.
Il Collegio osserva che la CTP ha erroneamente omesso la valutazione di tale prova documentale, che costituisce atto pubblico con efficacia probatoria legale. Ne consegue che, essendo la cartella stata validamente notificata in data 29.05.2014 e non essendo stata opposta nei termini di legge, la pretesa tributaria in essa contenuta è divenuta definitiva.
Pertanto, deve essere dichiarata la piena legittimità L'intimazione di pagamento n.
10620179001092020000 anche con riferimento alla predetta cartella. In ordine alle spese di lite, la condotta processuale L'appellato, che ha insistito in eccezioni smentite tabularmente dalla documentazione in atti, giustifica la riforma della statuizione sulla compensazione. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico del contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'IA LL NT – Riscossione e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1327/2019 della CTP di Taranto dichiara la legittimità L'intimazione di pagamento opposta per l'intero importo.
Condanna Resistente_1 al pagamento LL spese di lite per il doppio grado di giudizio liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti eguali L'ER , queste con distrazione in favore del difensore antistatario, e L'IA LL NT .
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
GN TO, AT
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N.30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1327/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 15/07/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140002154709000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10620179001092020000, notificata il 03.06.2017 per un debito complessivo di € 663.874,82, basata su otto cartelle di pagamento e un avviso di accertamento. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la nullità L'atto per omessa notifica LL cartelle prodromiche e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
La CTP di Taranto, con la sentenza n. 1327/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuto il solo importo relativo alla cartella n. 10620140002154709000 (pari a € 3.387,94). Secondo i primi giudici, la notifica di tale cartella, effettuata ai sensi L'art. 140 c.p.c., non si era perfezionata per la mancata prova L'invio della raccomandata informativa. La sentenza confermava invece la debenza degli importi relativi alle altre tre cartelle impugnate e compensava le spese di lite.
Appella l'IA LL NT-Riscossione (AdER), lamentando l'error in iudicando dei giudici di prime cure. L'appellante sostiene che la notifica della cartella n. 10620140002154709000 fosse regolarmente avvenuta il 29.05.2014 e che la prova del perfezionamento della procedura (inclusa la raccomandata informativa n. 689077329756) fosse stata già prodotta nel fascicolo di primo grado, ma ignorata dalla CTP per una "svista".
Interviene volontariamente in appello l'IA LL NT – Direzione Provinciale di Taranto, aderendo alle motivazioni del concessionario e chiedendo la riforma della sentenza.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Concessionario è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione sin dal primo grado di giudizio (e riprodotta nel presente grado), risulta comprovata la regolarità della notifica della cartella n.
10620140002154709000. Nello specifico, risulta che il messo notificatore, constatata l'assenza del destinatario, ha proceduto al deposito L'atto presso la casa comunale di Manduria, dando notizia al contribuente tramite la raccomandata informativa a.r. n. 689077329756, regolarmente ricevuta e sottoscritta.
Il Collegio osserva che la CTP ha erroneamente omesso la valutazione di tale prova documentale, che costituisce atto pubblico con efficacia probatoria legale. Ne consegue che, essendo la cartella stata validamente notificata in data 29.05.2014 e non essendo stata opposta nei termini di legge, la pretesa tributaria in essa contenuta è divenuta definitiva.
Pertanto, deve essere dichiarata la piena legittimità L'intimazione di pagamento n.
10620179001092020000 anche con riferimento alla predetta cartella. In ordine alle spese di lite, la condotta processuale L'appellato, che ha insistito in eccezioni smentite tabularmente dalla documentazione in atti, giustifica la riforma della statuizione sulla compensazione. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico del contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'IA LL NT – Riscossione e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1327/2019 della CTP di Taranto dichiara la legittimità L'intimazione di pagamento opposta per l'intero importo.
Condanna Resistente_1 al pagamento LL spese di lite per il doppio grado di giudizio liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti eguali L'ER , queste con distrazione in favore del difensore antistatario, e L'IA LL NT .