Articolo 39 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 38Articolo 40
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1 gennaio 2006
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27 gennaio 2018
Art. 39. Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice e secondo le ((Linee guida)) .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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