Art. 15.
Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"La spesa relativa e' determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa".
Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"La spesa relativa e' determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa".