TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/05/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1223/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.6.1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.10.1952, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCERRA FILIPPA GIADA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 22.6.1977 a Patti (ME),
[...]
1 trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1977 Parte II Serie B n. 45, unione dalla quale sono nati due figli, a , già maggiorenni e coniugati, chiedevano Per_1 Per_2
l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 17.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 14.1.2025, la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata Parte_1
a Mazzarino il 14.6.1956 e , nato ad [...] il Controparte_1
13.10.1952 alle condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 377, P. II
Serie A, anno 2004).
- NULLA sulle spese
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
16.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.6.1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.10.1952, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCERRA FILIPPA GIADA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 22.6.1977 a Patti (ME),
[...]
1 trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1977 Parte II Serie B n. 45, unione dalla quale sono nati due figli, a , già maggiorenni e coniugati, chiedevano Per_1 Per_2
l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 17.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 14.1.2025, la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata Parte_1
a Mazzarino il 14.6.1956 e , nato ad [...] il Controparte_1
13.10.1952 alle condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 377, P. II
Serie A, anno 2004).
- NULLA sulle spese
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
16.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2